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L’ELUSIONE

11.

L’elusione occupa uno L’elusione è un

spazio intermedio tra risparmio legittimo di imposta ed evasione.

aggiramento di norme fiscali, un comportamento formalmente conforme alle norme ma non alla loro

L’elusione realizza un risparmio fiscale non giustificato da valide ragioni extrafiscali (il risparmio è

ratio.

lecito se si rispetta la ratio della norma che lo permette); il contribuente che elude applica abusivamente

norme più favorevoli di quelle che dovrebbe applicare. Sono ad esempio elusive costruzioni societarie

artificiose prive di concreta attività costruite al solo scopo di spostare materia imponibile in paradisi fiscali.

I contratti elusivi non sono nulli, ma ci saranno conseguenze fiscali. Una tecnica per far emergere i negozi

elusivi consiste nel riqualificarli facendo prevalere la sostanza (lo scopo elusivo) sulla forma. Vi sono

poi norme con ratio antielusiva: il legislatore interviene sulla disciplina sostanziale di un tributo per

evitarne l’elusione (ad esempio la norma sul transfer price: nei trasferimenti infragruppo è rilevante il valore

normale di mercato dei beni e non il prezzo pattuito). Infine vi sono norme espressamente antielusive che

autorizzando l’Af

definiscono le fattispecie elusive ad imporre il tributo. Uno o più negozi sono elusivi se:

l’operazione non ha valide ragioni

viene conseguito un vantaggio fiscale indebito aggirando un tributo e

Non vi è elusione se l’operazione è stata messa in atto per motivi extrafiscali (ragioni

economiche.

economiche) mentre vi è se il tributo è stato aggirato solo per fini fiscali (le ragioni economiche non esistono

o sono deboli e marginali rispetto al risparmio fiscale). Sono potenzialmente elusive: operazioni societarie

straordinarie (trasformazioni, fusioni, acquisizioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni) anche

transfrontaliere. solamente nell’applicazione

Gli accertamenti dei comportamenti elusivi consistono della norma elusa

(senza ulteriori sanzioni); il contraddittorio è obbligatorio (il contribuente deve rispondere entro 60

giorni) e le motivazioni devono prendere in considerazione le giustificazioni del contribuente; la riscossione

provvisoria è consentita solo dopo la sentenza di primo grado.

Secondo la Cassazione esiste nel nostro ordinamento una clausola generale antielusiva non scritta secondo

cui non ci si può avvalere abusivamente di norme fiscali più favorevoli, principio affermato anche

dall’ordinamento comunitario. l’elusione

Il legislatore ha previsto un interpello speciale riguardante del quale è competente la direzione

generale dell’AE. l’interpello antielusivo

In particolare consente al contribuente di chiedere la

(che limita deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, ecc.), nel

disapplicazione di una norma antielusiva

in cui non possa essere posta in atto un’elusione.

caso

12. LA RISCOSSIONE

Il versamento (diretto o a mezzo ruolo) è comune a tutte le imposte, se non è adottata la riscossione mediante

riscossione è affidata all’AE

avviso di accertamento. Dal 2006 la che la esercita mediante la società

Equitalia S.p.A., le cui funzioni sono: incassare le somme pagate con versamento diretto o iscritte a ruolo;

gestire il “conto fiscale”; eseguire i rimborsi; provvedere alle esecuzioni forzate. La riscossione si divide

riscossione spontanea o in base ad atti dell’Af.

quindi in Il pagamento e la riscossione devono essere fatti

nei modi previsti dalla legge; l’obbligazione tributaria si estingue con il pagamento (o con compensazione).

dirette e Iva (non espressamente prevista) e per l’imposta di registro.

La prescrizione è di 10 anni per imposte

Le imposte sui redditi sono riscosse mediante: ritenute dirette; versamenti diretti o iscrizioni a ruolo.

sono operate dall’Af (nei confronti di

Le ritenute dirette lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo,

redditi di capitale, contributi, vincite); sono simili alle ritenute dei sostituti e possono essere a titolo

d’acconto o d’imposta.

è la forma più utilizzata e consiste nell’autonoma

Il versamento diretto liquidazione della somma dovuta.

Le imposte sui redditi sono periodiche (il presupposto si perfeziona a fine periodo) ma la riscossione avviene

(mediante ritenuta d’acconto o versamento di acconti) durante il periodo d’imposta: si

in via anticipata distinti dall’obbligazione. I sostituti devono versare, entro il 16 di

hanno quindi più obblighi di versamento durante l’anno due

ogni mese, le ritenute operate il mese precedente. Ciascun contribuente deve effettuare

sulla base dell’imposta dovuta l’anno precedente. Nell’Iva l’imposta è versata entro

versamenti di acconto

il 16 del mese successivo in base alle liquidazioni mensili e bisogna versare un acconto in base all’ultima

liquidazione dell’anno il 27 dicembre; per poi versare il saldo finale dopo la fine dell’anno.

I tributi (diretti, ritenute, Iva, Irap, contributi previdenziali, ecc.) possono essere versati unitariamente con

il modello F24 assegnando a ciascun tributo un codice: il versamento unitario consente al contribuente di

compensare parti attive e passive. presso gli uffici dell’agente della riscossione,

I versamenti diretti sono effettuati direttamente o mediante

delega irrevocabile a una banca o ufficio postale o per via telematica (attraverso un intermediario abilitato).

Il destinatario è l’agente della riscossione o la tesoreria provinciale dello stato. Il delegato deve rilasciare un

attestazione di versamento (in cui compaiano anche eventuali compensazioni).

I debiti (anche iscritti a ruolo) fiscali possono essere assolti mediante compensazione con i crediti fiscali

dello stesso contribuente, nei limiti previsti dalla legge. Si ha compensazione verticale se il credito riguarda

lo stesso tributo del debito, orizzontale se si compensa tra imposte (o contributi previdenziali) diverse.

L’avviso di accertamento emesso per imposte sui redditi, Irap o Iva è atto di riscossione e titolo esecutivo;

il contribuente deve versare un terzo delle imposte accertate se propone ricorso, tutto (con riduzione della

sanzione) se decide di pagare. tributi non riscossi con ritenute, versamenti o avvisi d’accertamento,

Il ruolo è il mezzo di riscossione per i

anche per i tributi locali affidati a Equitalia (altrimenti il recupero dei tributi locali avviene con ingiunzione

fiscale). Il ruolo è un atto amministrativo collettivo, formato da un elenco di somme (imposte, interessi,

emesso dall’AE in base a titoli che la legittimano a riscuotere

sanzioni) da riscuotere, (dichiarazioni o

avvisi di accertamento). Il ruolo contiene le somme dovute dai contribuenti che hanno domicilio fiscale nel

esecutivo una volta sottoscritto dal capo dell’ufficio

territorio cui il ruolo si riferisce. Il ruolo è titolo

emittente. Il ruolo deve essere motivato (facendo riferimento al precedente accertamento o dichiarazione o

con motivazione completa).

L’Af titolo che giustifichi l’iscrizione

deve avere un (dichiarazione, accertamento, provvedimento

sanzionatorio o atto di contestazione di sanzioni). Le cause riguardanti la dichiarazione possono essere tre:

mancato versamento di somme dovute in base alla dichiarazione; dal controllo formale della

dichiarazione risulta dovuta una somma maggiore di quella liquidata; si deve riscuotere una somma soggetta

a tassazione separata. Prima di essere iscritti a ruolo per somme risultate dal controllo delle dichiarazioni

(anche per l’Iva) l’ufficio deve invitare il contribuente a pagare o a produrre documenti entro un termine

congruo (di almeno 30 giorni).

Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, sono riscossi mediante ruolo quelli che non hanno valore

si attende l’esito di un ricorso)

di titolo esecutivo. Le iscrizioni provvisorie (quando legittimano la

riscossione di un terzo dell’accertato se in attesa del primo grado (2 terzi se in attesa del secondo grado se

il ricorso in primo grado è stato respinto; se accolto parzialmente solo la parte stabilita dalla sentenza, se

inferiore ai 2 terzi; la sentenza della commissione regionale rende riscuotibile tutto il tributo).

Le iscrizioni definitive riscuotono somme definitivamente dovute (da dichiarazioni o accertamenti); il

contribuente può sempre far valere eventuali errori a suo danno e l’Af può ritirare l’iscrizione per autotutela.

dall’arrivo dell’avviso

In presenza di fondato pericolo per la riscossione, quando sono passati 60 giorni di

accertamento esecutivo, può essere disposta la riscossione integrale con esecuzione forzata affidata

all’agente di riscossione.

L’agente della riscossione deve rendere note ai contribuenti le iscrizioni a ruolo che li riguardano

notificando la cartella di pagamento. Nella cartella sono indicate le imposte, gli interessi (al tasso del 4%

annuo da quando sarebbe dovuta essere pagata l’imposta all’iscrizione esecutiva a ruolo; 4,5% in caso di

rateazione e sospensione; sono dovuti interessi di mora se il contribuente non versa le somme iscritte a ruolo

e l’aggio (compenso per l’agente:

entro il termine di 60 giorni), le sanzioni il 9% delle somme iscritte e degli

eventuali interessi di mora; il 4,65% è pagato dal contribuente, che se sfora il termine di 60 giorni deve farsi

carico di tutto il 9%). Deve essere indicato il responsabile del procedimento (pena nullità) e la data in cui il

ruolo è diventato esecutivo, oltre ad illustrare la modalità di pagamento. La cartella contiene l’intimazione ad

adempiere entro 60 giorni dalla notificazione (se il contribuente è in obiettiva situazione di difficoltà può

chiedere la rateizzazione). Decorso un anno senza che sia attuata la riscossione forzata, per procedere

bisogna inviare un'altra cartella di pagamento. Le cartelle devono essere notificate entro un certo termine

(entro la fine del secondo anno per le somme dovute da un accertamento, del quarto per il controllo formale

delle dichiarazioni, del terzo per errori nella liquidazione delle stesse), pena la decadenza.

All’inadempimento dell’obbligo da dichiarazione (o da accertamento non esecutivo) segue il ruolo, che

pone una scadenza ultima al pagamento, ma all’inadempimento del ruolo segue l’esecuzione forzata. Il

ruolo ha efficacia solo nei confronti dei soggetti iscritti (e non di altri obbligati in solido), iscritti tutti

sulla base di un titolo legittimante (accertamento o dichiarazione).

dall’Af o dalle commissioni tributarie

La riscossione può (non deve) essere sospesa in caso di ricorso ed

essere revocata se sussiste pericolo per la riscossione.

Nel caso di imposta di registro, questa può essere dovuta tramite autoliquidazione per atti f

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bruno.sonzogni.5 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Sabbi Luca.