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Gli istituti
Tributi e altre entrate di natura pubblica
Caratteristiche dei tributo Non sono quindi tributi Il tributo comporta il sorgere di un'obbligazione con effetti definitivi e irreversibili. I prestiti forzosi, imposti o coattivamente, ma per cui era previsto un rimborso a scadenza e il versamento degli interessi. È un'entrata coattiva, sempre imposta con un atto dell'autorità. Le sanzioni sono prestazioni pecuniarie imposte autoritariamente ma collegate a un fatto illecito. Il fatto generatore di un tributo è un fatto economico. I contributi sono versati a finalità assistenziale e danno diritto a una controprestazione (pensione/indennità di malattia). Esso realizza il concorso alla spesa pubblica e il suo gettito è finalizzato a finanziare lo stato e gli enti pubblici (le spese pubbliche). Possono esserci tributi di scopo o parafiscali destinati a specifiche finalità (ad esempio la copertura di specifiche opere pubbliche).Sono tributi
- IMPOSTE: l'imposta è una prestazione pecuniaria, coercitiva, finalizzata a realizzare il concorso del contribuente alla spesa pubblica. Il presupposto dell'imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo, senza alcuna relazione con l'attività dell'ente pubblico (ad esempio percepire un reddito, possedere un bene). Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà, realizzano la funzione contributiva. Sono obbligazioni legali, che derivano dalla legge (eccetto il canone rai che deriva da un contratto). L'imposta è indisponibile: il fisco non può rinunciare di riscuotere l'imposta da un soggetto che non ha ancora pagato. I tributi sono impignorabili e non possono essere a loro volta soggetti a imposta.
- TASSE: la tassa è un'entrata pubblica coattiva con presupposto un atto o un'attività pubblica, ossia l'emanazione di un provvedimento o lo svolgimento di un servizio pubblico, perché basata sul PRINCIPIO DEL BENEFICIO. È dovuta in ragione del fatto si trae un beneficio tratto da un servizio pubblico. Distinguiamo la tassa da altri corrispettivi dovuti in ragione dell'utilizzo di un servizio pubblico in base al regime giuridico: la prestazione imposta coattivamente è tassa, se ha base contrattuale è un corrispettivo (prezzo, tariffa, canone...). il rapporto tra prestazione e servizio pubblico, nel caso della tassa non è̀ corrispettivo: alcune tasse, correlate a un servizio pubblico sono dovute anche in casi in cui il servizio non è concretamente utilizzato. Il nome non è decisivo: entrate denominate "canone"/"prezzo" potrebbero essere poi effettivamente delle tasse (o imposte).
Gli istituti
Tributi e altre entrate di natura pubblica
Caratteristiche dei tributo Non sono quindi tributi Il tributo comporta il sorgere di un'obbligazione con effetti definitivi e irreversibili. I prestiti forzosi, imposti o coattivamente, ma per cui era previsto un rimborso a scadenza e il versamento degli interessi. È un'entrata coattiva, sempre imposta con un atto dell'autorità. Le sanzioni sono prestazioni pecuniarie imposte autoritariamente ma collegate a un fatto illecito. Il fatto generatore di un tributo è un fatto economico. I contributi sono versati a finalità assistenziale e danno diritto a una controprestazione (pensione/indennità di malattia). Esso realizza il concorso alla spesa pubblica e il suo gettito è finalizzato a finanziare lo stato e gli enti pubblici (le spese pubbliche).Possono esserci tributi ad scopo o parafiscali destinati a specifiche finalità (ad esempio la copertura di specifiche opere pubbliche)- IMPOSTE: l'imposta è una prestazione pecuniaria, coercitiva, finalizzata a realizzare il concorso del contribuente alla spesa pubblica. Il presupposto dell'imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo, senza alcuna relazione con l'attività dell'ente pubblico (ad esempio percepire un reddito, possedere un bene). Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà, realizzano la funzione contributiva. Sono obbligazioni legali, che derivano dalla legge (eccetto il canone rai che deriva da un contratto). L'imposta è indisponibile: il fisco non può rinunciare di riscuotere l'imposta da un soggetto che non ha ancora pagato. I tributi sono impignorabili e non possono essere a loro volta soggetti a imposta.
- TASSE: la tassa è un'entrata pubblica coattiva con presupposto un atto o un'attività pubblica, ossia l'emanazione di un provvedimento o lo svolgimento di un servizio pubblico, perché basata sul PRINCIPIO DEL BENEFICIO. È dovuta in ragione del fatto si trae un beneficio tratto da un servizio pubblico. Distinguiamo la tassa da altri corrispettivi dovuti in ragione dell'utilizzo di un servizio pubblico in base al regime giuridico: la prestazione imposta coattivamente è tassa, se ha base contrattuale è un corrispettivo (prezzo, tariffa, canone…). il rapporto tra prestazione e servizio pubblico, nel caso della tassa non è corrispe
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Scienze giuridiche
IUS/12 Diritto tributario
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
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apprese con la frequenza delle lezioni
di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
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