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Regole fiscali per le società di capitali e gli imprenditori individuali
Abbiamo poi l'art. 60 che prevede anche una specificità che non può valere per le società di capitali. Per le società di capitali in tema di dividendi e plusvalenze valgono sempre delle regole di tassazione ridotta ma diverse rispetto a quelle per l'imprenditore individuale. "Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5". Quindi l'imprenditore individuale non può dedurre l'opera svolta da lui stesso o svolta dai suoi famigliari. Questa regola ovviamente non può valere per una società in quanto una società non ha famigliari.
Vi è poi una regola diversa per gli interessi.
passivi stabiliti dall'art. 61 t.u.i.r. Questi interessi passivi sono deducibili nei limiti del rapporto tra i componenti positivi, tassati oppure non tassati perché esclusi, e tutti i componenti positivi di reddito. Questo si collega ad un qualcosa che abbiamo già detto in tema di esenzione. Quando abbiamo parlato di esenzione e di esclusione abbiamo visto come i costi relativi a componenti positivi di reddito esenti non sono deducibili, mentre i costi relativi a componenti di reddito esclusi sono deducibili. Vuol dire che se io imprenditore ho un costo che mi serve per ottenere un certo componente positivo di reddito esente, questo costo non lo posso dedurre dal reddito imponibile. Ci sono però dei casi in cui non vi è la possibilità di ricondurre specificatamente un costo ad un componente positivo di reddito esente perché ci sono delle spese generali e tra queste ci sono gli interessi passivi. Gli sono dei costi per produrre.reddito ma non è che sono dei costi che servono solo per produrre reddito tassato ma sono dei costi che l'imprenditore sostiene per poter produrre tutti i suoi componenti positivi di reddito, sia che siano esenti sia che siano tassati. Ecco allora che è necessario di questa parte di componenti negativi considerare deducibile solo la quota parte riferibile ai redditi tassati o esclusi mentre non deducibile la quota parte riferibile ai redditi esenti. Ciò viene fatto attraverso una proporzione: vado a considerare solo la frazione tra tutti i componenti di reddito tassati ed esclusi fratto tutti i componenti positivi di reddito, inclusi quelli esenti. In questo caso troverò la percentuale di componenti positivi tassati ed esclusi rispetto al totale dei componenti positivi di reddito. Quindi troverò la percentuale degli interessi passivi che sono deducibili dal reddito. La quota parte eccedente, invece, non è deducibile. "Gli interessi passivi"inerenti all'esercizio dell'art. 61 t.u.i.r. infatti stabilisce che: d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi".
ad esempio, se io ho un totale dei componenti positivi tassati ed esclusi pari a 50 e un totale dei componenti positivi, inclusi quelli esenti, pari a 100, vuol dire che 50/100 avrà un 50%. solo il 50% è deducibile degli interessi passivi.
un'ulteriore particolarità riguarda l'art. 58 t.u.i.r. in relazione alle plusvalenze che derivano dalle cessioni di azienda che, se realizzate da un imprenditore individuale, possono essere tassate separatamente. la tassazione separata riguarda quei componenti di reddito a formazione pluriennale. tra i componenti di reddito a formazione pluriennale vi è anche una
plusvalenza derivante dall'acessione di un'azienda perché se io realizzo una plusvalenza cedendo un'azienda, questa plusvalenza è maturata in tutto l'arco di vita dell'azienda. Ecco quindi che si applica questa tassazione separata, la quale riguarda solo le persone fisiche.
L'ultima differenza rispetto alle società di capitali è quella che riguarda la deducibilità dei beni ad uso promiscuo. Questi sono quei beni che l'imprenditore individuale utilizza in parte per il suo consumo personale e in parte per l'attività d'impresa. L'art. 64, co. 2 t.u.i.r. ci dice che: relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i
canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relative all'impiego di talibeni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa". Queste sono le sei differenze rispetto alla determinazione del reddito d'impresa delle società ed enti commerciali. Imprese minori e contribuenti minimi: l'art. 66 t.u.i.r. prevede, per le imprese minori, una disciplina speciale sia dal punto di vista sostanziale (regole di determinazione del reddito) e sia dal punto di vista formale (obblighi contabili e criteri di accertamento). Imprese minori sono quelle imprese che si hanno quando gli imprenditori individuali o anche le società di persone hanno dei ricavi inferiori a determinate soglie: €400.000 per le imprese che.€700.000 per le imprese che cedono i beni.
in tali ipotesi sussistono una serie di regole semplificate, ad esempio, una contabilità semplificata ed una determinazione del reddito d’impresa come mera differenza tra componenti positivi e componenti negativi di reddito, tenendo conto delle rimanenze.
vi è però sempre la possibilità di optare per il regime ordinario.
contribuenti minimi
vi sono poi i , cioè alcuni contribuenti al di sotto di determinate soglie possono avere delle agevolazioni fiscali sia in termini di aliquota e sia in termini di adempimenti fiscali.
redditi diversi
la categoria dei redditi diversi non è una categoria residuale, nel senso che ogni tipologia di reddito che non rientra nelle cinque categorie precedenti rientra nella categoria dei redditi diversi.
nella categoria dei redditi diversi vi è una definizione per elencazione, cioè le singole tipologie di reddito sono definite secondo un
Elenco di tipi di reddito che rientrano in quella categoria. La caratteristica comune è che queste tipologie di reddito sono eterogenee tra di loro ed hanno una caratteristica comune, ossia gran parte di essi hanno delle caratteristiche molto simili ad una delle precedenti categorie di reddito ma che mancano di un requisito per rientrare in quella specifica categoria di reddito.
Rientrano nei redditi diversi i redditi da lavoro autonomo occasionali, così come i redditi d'impresa occasionali. Questo perché manca un requisito fondamentale, ossia l'abitualità. Mancando l'abitualità che abbiamo visto essere un requisito fondamentale sia del reddito di lavoro autonomo e sia del reddito d'impresa, significa che non sono reddito di quella categoria ma vengono fatti rientrare nella categoria dei redditi diversi.
Queste due categorie di reddito le troviamo elencate nell'art. 67, lett. i) ed l) t.u.i.r.: "sono redditi diversi se non..."
costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".
Abbiamo poi alcuni redditi che sono molto simili ai redditi fondiari, art. 67, lett. a) t.u.i.r.: "le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici".
Qui abbiamo la proprietà di un terreno ma c'è un'opera di lottizzazione o una plusvalenza, quindi un'aleatorietà che non c'è nei redditi.
fondiari e, di conseguenza,diventano redditi diversi.così come le plusvalenza realizzate dalla cessione di un immobile, art. 67, lett. b)"le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili t.u.i.r.:acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione in caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante ".abbiamo visto che il possedere l'immobile a titolo diproprietà o altro diritto reale genera reddito fondiario ma se io rivendo questo immobile e realizzo una plusvalenza questa fa parte della categoria dei redditi diversi. in questo caso l'immobile comprato e venduto entro i 5 anni, salvo l'abitazione principale, se genera una plusvalenza questa è trattata come reddito diverso. perché la plusvalenza realizzata entro i 5 anni è reddito diverso e la plusvalenza realizzata oltre i 5 anni non rientra in alcun reddito? perché il legislatore intende colpire come reddito quello che ha una fonte speculativa. se la compravendita avviene oltre i 5 anni significa che il mio contribuente che acquista e rivende l'immobile non lo ha fatto con un fine speculativo, perché altrimenti avrebbe comprato e rivenduto in tempi rapidi l'immobile stesso. abbiamo poi dei redditi che derivano da degli investimenti finanziari, in particolare le plusvalenze che derivano dalla cessione di una partecipazione.
finanziaria in una società.