DIRITTO TRIBUTARIO
CAPITOLO I – I TRIBUTI -
1. LA NOZIONE DI TRIBUTI
Nel nostro ordinamento non esistono La definizione di tributo non si trova né nella
definizioni legislative né del tributo né delle costituzione ne in una legge ordinaria, viene
sue specie. ricavata dalla combinazione di due principi
Il tributo comporta il sorgere di costituzionali:
un’obbligazione o di altra forma di
decurtazione patrimoniale con effetti 1) dal punto di vista formale: riserva di
definitivi e irreversibili. legge (riserva relativa) – Art.23 della Cost.
È da distinguere da altri istituti, che pure 2) dal punto di vista sostanziale: capacità
incidono sul patrimonio, ma comportano
limitazioni o ablazioni di altro tipo. contributiva (art. 2 solidarietà economica e
Il tributo è un’entrata coattiva, ossia è “Tutti sono tenuti a
art.53 primo comma:
sempre imposto con un atto dell’autorità. concorrere alle spese pubbliche in ragione
L’ente pubblico impositore è quindi della loro capacità contributiva” )
necessariamente provvisto di poteri Presupposto: fonte di ricchezza riferibile al
autoritativi, allo scopo di costituire il
rapporto tributario o anche soltanto per soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.
imporre il pagamento del dovuto. Il principio di capacità contributiva si evolve:
Possono esservi entrate pubbliche imposte oggi si tende a parlare di capacità contrib. in
coattivamente che non hanno carattere sé, non necessariamente riferibile al soggetto
tributario (come le sanzioni), ma alla base passivo.
del tributo vi è sempre un atto dell’autorità (legge o provvedimento).
Il tributo è destinato a finanziare spere di interesse generale. Di regola, il gettito dei
tributi non ha una destinazione prestabilita, vi possono essere però tributi con
destinazione specifica. Infatti, i comuni possono istituire “imposte di scopo” per
finanziare la realizzazione di determinate opere pubbliche. Esempio d’imposta di scopo
(con vincolo di destinazione) : il canone radiotelevisivo
Non ha rilievo, per la definizione del tributo, il motivo per cui è stato istituito.
Un tributo può essere istituito per fini fiscali, ossia per procurare un’entrata all’ente
pubblico, ma anche per fini extra fiscali (dazi protettivi, tributi ambientali).
2. IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI
Il termine tributo comprende:
IMPOSTA: è il tributo per eccellenza. Il presupposto Imposta: è una forma di
dell’imposta è un fatto economico posto in essere imposizione, legata alla capacità
dal soggetto passivo, senza alcuna relazione contributiva che trova
specifica con una determinata attività dell’ente fondamento nella legge. Es:
pubblico; è un evento cui sono estranei l’ente e imposte sui redditi
Tasse: è il corrispettivo di un servizio
l’attività pubblica. che istituzionalmente può essere reso
Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e solo da un ente pubblico o su richiesta
sono commisurate alla dimensione economica da parte di un privato.
del presupposto. Le tasse non vanno confuse con le
tariffe che sono corrispettivi di un
TASSE: ha come presupposto un atto o
un’attività pubblica, ossia l’emanazione di un servizio che per legge è svolto da un
provvedimento o lo svolgimento di un servizio Ente pubblico, ma che consiste in
pubblico, riguardanti un determinato soggetto. un’attività imprenditoriale che può
essere svolta anche da altri soggetti.
(Es: trasporti pubblici) 1
Vi sono tasse collegate all’emanazione di atti o provvedimenti amministrativi (tasse
sulle concessioni governative), tasse collegate ad un’attività pubblica (contributo
unificato per l’iscrizione a ruolo delle cause civili) e tasse collegate alla fruizione di un
bene pubblico (occupazione di spazi pubblici) o di un servizio pubblico (raccolta dei
rifiuti.
La tassa è un istituto di confine, essendo vicina da un lato ai proventi di diritto
pubblico di natura non tributaria (prezzi pubblici, tariffe) e dall’altro ai corrispettivi di
diritto privato (entrate patrimoniali).
La distinzione tra servizi pubblici alla cui prestazione è collegato il pagamento di una
tassa e servizi pubblici per i quali è dovuto il pagamento di un corrispettivo, non
dipende dalla natura dei servizi, ma dal suo regime giuridico: la prestazione imposta
coattivamente è una tassa; se invece ha base contrattuale ha natura privatistica.
Nella tassa non vi è un rapporto di sinallagmaticità, quindi non vengono prodotti
obblighi per entrambe le parti. Questo spiega perché esistono delle tasse correlate al
servizio pubblico, che sono dovute anche in casi in cui il servizio non viene
concretamente utilizzato (es: tassa sulla raccolta dei rifiuti).
Vi sono canoni, tariffe che devono essere corrisposti da chi fruisce di un servizio
pubblico, ma non sono tasse ma entrate di diritto pubblico non aventi natura fiscale.
(canone al comune per l’erogazione dell’acqua potabile).
Il nomen iuris non è decisivo. Nonostante la denominazione, è una tassa il canone
comunale sulla pubblicità. Il contributo unificato per le spese giudiziarie è una tassa e
il canone televisivo è un’imposta.
CONTRIBUTO: indica ciò che si da per il raggiungimento di un fine al quale
concorrono più persone. Contributo: in realtà è esso
Il contributo è quel particolare tipo di tributo che stesso un’imposta, anche se si
ha come presupposto l’arricchimento che differenzia dall’imposta. In
determinate categorie di soggetti ritraggono particolare si tratta di un’imposta
dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata, di di scopo: ciò che l’Ente incassa a
per sé, alla collettività in modo indistinto. titolo di contributo deve essere
Sono inoltre contributi le prestazioni dovute a
determinati enti per il loro funzionamento, se sono destinato al preciso scopo per il
dovuti obbligatoriamente ad enti pubblici per i loro quale il contributo è stato
fini istituzionali, come il contributo annuale al istituito. Non entra nella
consiglio nazionale forense. contabilità generale dell’ente.
Anche il contributo si basa sulla
MONOPOLI FISCALI: il monopolio fiscale non è capacità contributiva.
un istituto tributario. Ciò che si paga per l’acquisto
di un genere di monopolio non è un tributo, ma il
corrispettivo di un normale contratto di compravendita. Se invece si ha riguardo alla
funzione del tributo, anche il monopolio è un tributo, quando ha per scopo di procurare
entrate.
In Italia si distinguono tre forme di tributi, ma in altri paesi non è così. La presenza in
Italia sia di imposte e tasse (in Germani le tasse non esistono), pone dei problemi di
ordine costituzionale. Infatti, la combinazione dell’elemento formale della legalità e di
quello sostanziale della capacità contributiva definiscono non il tributo in generale ma
l’imposta. Perché la tassa ad esempio non si basa sulla capacità contributiva.
Alcune sentenze della corte costituzionale riguardano proprio questa materia: il principio
di capacità contributiva, afferma la corte, trova applicazione riguardo alle imposte, ma ci
possono essere altre forme di tributo che si basano sull’art. 23 della Cost (prestazione
patrimoniale imposta), senza fondarsi sulla capacità contributiva.
Quindi si assiste oggi ad un declino della nozione di tributo che sta lasciando il posto ad
2
una categoria ancora più generale: prestazione patrimoniale imposta
3. LE NOZIONI IN USO NELLA GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza costituzionale, con riguardo all’art. 75 Cost. che vieta il referendum
abrogativo delle leggi tributarie, afferma che la nozione di tributo è caratterizzata dalla
ricorrenza di due elementi essenziali: da un lato, l’imposizione di un sacrificio
economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio;
dall’altro la destinazione del gettito allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno
finanziario necessario a coprire le spese pubbliche. (Ecco perché è stato affermato un
concetto di tributo comprensivo del contributo previdenziale e sanitario).
Sono considerate tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva, ossia senza il
consenso dell’obbligato, purché non rappresentino il corrispettivo sinallagmatico di
una prestazione dell’ente impositore e siano destinate a finanziare le spese pubbliche
in genere.
La nozione di tributo serve a delimitare:
- L’ambito di applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente
- Delle controversie devolute alle commissioni tributarie
- L’ambito di applicazione della disciplina delle sanzioni amministrative per la
violazione delle norme tributarie
- Della norma che riguarda la deducibilità degli oneri fiscali e contributivi
CAPITOLO II – LE FONTI –
Il diritto tributario è definito tradizionalmente come un diritto di secondo grado. Infatti,
poggia sul diritto comune, cui apporta deroghe in materia tributaria.
Perché il diritto tributario vive di deroghe al diritto comune?
La ragione non si trova ne nella costituzione, ne nella legge ordinaria, ma in un
principio non scritto elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Questo principio è detto interesse fiscale che consiste nella certa, regolare, rapida
riscossione delle imposte per far fronte alla finanza pubblica.
2. LA RISERVA DI LEGGE Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
L’Art 23 Cost. dispone che
imposta se non in base alla legge.
I problemi dell’art. 23 sono tre:
1) Nozione di legge
2) Nozione di base legislativa
3) Nozione di prestazione imposta
1) Il termine legge è assunto dall’art. 23 per indicare non soltanto la legge statale
ordinaria ma anche gli atti aventi forza di legge e cioè i decreti legge e i decreti
legislativi. Anche le leggi ordinarie soddisfano il precetto dell’art.23.
La riserva di legge non impedisce che in materia tributaria possano esservi fonti
dell’Unione Europea.
Le fonti dell’UE non si pongono in contrasto con la riserva di legge.
2) La riserva di legge riguarda le norme di diritto sostanziale, cioè norme che definiscono
i soggetti passivi, il presupposto, la base imponibile e la misura del tributo.
3) Le riserve di legge possono essere:
- Assolute: se la disciplina di una determinata materia è rimessa in modo
esclusivo alla legge
- Relative: se la legge si limita a disciplinare le linee fondamentali della materia,
rimettendone il completamento a norme di rango inferiore. 3
Bisogna osservare la distinzione tra tasse e tariffe. Si è detto che alla base della tassa c’è
un servizio che per sua natura può provenire solo dall’Ente pubblico (es. stato civile,
giustizia), mentre la tariffa è legata ad un’attività imprenditoriale che la legge ha riservato
all’ente pubblico (es. trasporti, sanità).
È importante sapere se una certa prestazione patrimoniale è una tassa o una tariffa.
Perché:
La riserva di legge dell’art. 23 è relativa. È richiesta soltanto una base legislativa.
1) È diversa la disciplina sull’iva: la tassa in quanto tributo non è soggetta ad IVA, sulla
Non è necessario che la prestazione imposta sia regolata interamente dalla legge, ma
essa deve avere un contenuto minimo, al di sotto del quale la riserva non è rispettata.
tariffa invece l’IVA va pagata. L’IVA è un’imposta comunitaria. Il DPR 633/72 ne individua il
La legge deve stabilire i soggetti passivi, il presupposto e la misura del tributo. Deve
presupposto nella cessione di beni a titolo oneroso se svolte in maniera professionale da
fissare la base imponibile e l’aliquota, ma l’art. 23 è rispettato anche quando la legge
determinati soggetti (imprenditori e lavoratori autonomi) e nelle importazioni, da chiunque
non indica l’aliquota o le misure massime e minime, ma fissa criteri e limiti idonei a
effettuate. Per la direttiva CEE 77/389 il presupposto è qualsiasi attività economica svolta
delimitare e orientare le scelte fatte con fonti regolamentari.
da un soggetto.
La trasformazione di molte tasse in tariffe è nata proprio dall’esigenza di rispettare le
prestazioni personali e patrimoniali imposte.
4) L’art. 23 comprende anche le Comprende
norme comunitarie. Ad esempio l’attività di smaltimento dei rifiuti è un’attività economica.
sia le prestazioni imposte in senso formale (imposte con un atto autoritativo) i cui
La relativa tassa, per disposizione di legge, doveva essere trasformata entro il 2003 in
effetti sono indipendenti dalla volontà del soggetto passivo, sia le imposizioni in senso
tariffa, ma sono state concesse proroghe e ancora oggi molti comuni non hanno
sostanziale, cioè le prestazioni di natura non tributaria, aventi funzione di
provveduto. Il gettito di una tassa confluisce nella contabilità generale dell’Ente, la tariffa
corrispettivo.
ha un vincolo di destinazione: le Amministrazioni comunali preferiscono quindi incassare la
La Corte considera compresi nell’art.23 Cost, non solo i tributi, ma anche i corrispettivi
stessa somma a titolo di tassa per poterne disporre con maggiore discrezionalità.
di fonte contrattuale. L’art. 23 riguarda anche le tariffe e i corrispettivi dei servizi
2) È diversa la giurisdizione: le controversie in materia di tasse sono devolute al giudice
pubblici essenziali.
tributario, quelle in materia di tariffe, in mancanza di specifica previsione di legge restano
alla giurisdizione ordinaria. Perciò il soggetto che intende contestare un atto della Pubblica
Amministrazione deve individuare il giudice davanti a cui far valere le proprie ragioni,
anche in considerazione del fatto che i ricordi tributari vanno proposti in termini brevissimi.
L’art. 2 del D.Lgs 546/92 è stato modificato, con l’attribuzione al giudice tributario della
giurisdizione in materia di alcune tariffe per servizi pubblici, come quella per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il canone per la fognatura, etc.
2. LEGGI TRIBUTARIE E AIUTI DI STATO
Le leggi tributarie non possono essere abrogate con referendum popolare (art. 75
Cost.) perché i referendum abrogativi dei tributi si prestano ad operazioni di facile
demagogia, con ripercussioni sull’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost).
Le leggi che contengono disposizioni tributarie di favore, se costituiscono aiuti di
Stato, devono essere autorizzate dalla Commissione europea.
2.1STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
A) Importanti disposizioni in materia di leggi tributarie sono contenute nello Statuto dei
diritti del contribuente. (L. 212 del 27 luglio 2000)
Gli articoli dello Statuto vanno distinti in due gruppi:
1) Legge tributaria (art. 1-4), norme indirizzate al legislatore
2) Rapporti fisco-contribuente (art. 5 e seguenti) si pone in attuazione
L’art.1 contiene due auto qualificazioni: stabilisce che lo statuto
degli articoli 3,23,53 e 97 della Costituzione e che è portatore di principi generali
dell’ordinamento tributario.
Lo Statuto è una legge ordinaria e le sue norme non sono norme interposte tra le fonti
di natura costituzionale e le norme ordinarie, cioè norme da assumere come
parametro per valutare la costituzionalità delle leggi tributarie. Le norme dello statuto
sono criteri-guida vincolanti per l’interprete. possono essere derogate o
B) Le disposizioni dello Statuto, secondo l’art. 1, comma 2
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali . Sono dunque disposizioni
rinforzate per una duplice ragione: non vale per esse il disposto dell’art. 15 delle
preleggi nella parte in cui prevede l’abrogazione per incompatibilità tra le nuove 4
disposizioni e le precedenti. Inoltre, l’art. 15 è derogato anche in tema di abrogazione
espressa, perché le norme dello Statuto non possono essere abrogate da leggi
speciali, ma solo da leggi generali.
Lo statuto è una legge ordinaria, non è quindi invalida una deroga allo statuto,
contenuta in un atto con forza di legge.
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – PROF!!!
La Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente", è l'unica che disciplina i principi generali dell'ordinamento tributario, in
materia di rapporti tra Fisco e contribuente.
Art. 1 – Principi generali
Lo "statuto del contribuente" è una legge ordinaria che attua espressamente alcuni
articoli della Costituzione:
- art. 3: principio di uguaglianza, e di ragionevolezza della legge;
- art. 23: principio di legalità (riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni
patrimoniali);
- art. 53: principio di capacità contributiva;
- art. 97: imparzialità della Pubblica Amministrazione
Per questo suo stretto legame con i principi costituzionali, è una norma rafforzata:
l'art. 1 prevede che le disposizioni dello statuto possano essere derogate o modificate
solo espressamente, e mai con leggi speciali.
Le norme interpretative in materia tributaria possono essere emanate solo in casi
eccezionali, e con legge ordinaria; le disposizioni di interpretazione autentica devono
essere espressamente qualificate come tali.
Art. 2 – Chiarezza e trasparenza
Le norme tributarie devono essere facilmente identificabili: titoli e rubriche devono
menzionare l'oggetto delle disposizioni tributarie contenute in ogni provvedimento, in
ogni partizione interna, in ogni articolo.
Le leggi che non hanno oggetto tributario possono contenere solo le disposizioni
tributarie inerenti all'oggetto de
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