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DIRITTO TRIBUTARIO

CAPITOLO I – I TRIBUTI -

1. LA NOZIONE DI TRIBUTI

Nel nostro ordinamento non esistono La definizione di tributo non si trova né nella

definizioni legislative né del tributo né delle costituzione ne in una legge ordinaria, viene

sue specie. ricavata dalla combinazione di due principi

Il tributo comporta il sorgere di costituzionali:

un’obbligazione o di altra forma di

decurtazione patrimoniale con effetti 1) dal punto di vista formale: riserva di

definitivi e irreversibili. legge (riserva relativa) – Art.23 della Cost.

È da distinguere da altri istituti, che pure 2) dal punto di vista sostanziale: capacità

incidono sul patrimonio, ma comportano

limitazioni o ablazioni di altro tipo. contributiva (art. 2 solidarietà economica e

Il tributo è un’entrata coattiva, ossia è “Tutti sono tenuti a

art.53 primo comma:

sempre imposto con un atto dell’autorità. concorrere alle spese pubbliche in ragione

L’ente pubblico impositore è quindi della loro capacità contributiva” )

necessariamente provvisto di poteri Presupposto: fonte di ricchezza riferibile al

autoritativi, allo scopo di costituire il

rapporto tributario o anche soltanto per soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.

imporre il pagamento del dovuto. Il principio di capacità contributiva si evolve:

Possono esservi entrate pubbliche imposte oggi si tende a parlare di capacità contrib. in

coattivamente che non hanno carattere sé, non necessariamente riferibile al soggetto

tributario (come le sanzioni), ma alla base passivo.

del tributo vi è sempre un atto dell’autorità (legge o provvedimento).

Il tributo è destinato a finanziare spere di interesse generale. Di regola, il gettito dei

tributi non ha una destinazione prestabilita, vi possono essere però tributi con

destinazione specifica. Infatti, i comuni possono istituire “imposte di scopo” per

finanziare la realizzazione di determinate opere pubbliche. Esempio d’imposta di scopo

(con vincolo di destinazione) : il canone radiotelevisivo

Non ha rilievo, per la definizione del tributo, il motivo per cui è stato istituito.

Un tributo può essere istituito per fini fiscali, ossia per procurare un’entrata all’ente

pubblico, ma anche per fini extra fiscali (dazi protettivi, tributi ambientali).

2. IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI

Il termine tributo comprende:

IMPOSTA: è il tributo per eccellenza. Il presupposto Imposta: è una forma di

dell’imposta è un fatto economico posto in essere imposizione, legata alla capacità

dal soggetto passivo, senza alcuna relazione contributiva che trova

specifica con una determinata attività dell’ente fondamento nella legge. Es:

pubblico; è un evento cui sono estranei l’ente e imposte sui redditi

Tasse: è il corrispettivo di un servizio

l’attività pubblica. che istituzionalmente può essere reso

Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e solo da un ente pubblico o su richiesta

sono commisurate alla dimensione economica da parte di un privato.

del presupposto. Le tasse non vanno confuse con le

tariffe che sono corrispettivi di un

TASSE: ha come presupposto un atto o

un’attività pubblica, ossia l’emanazione di un servizio che per legge è svolto da un

provvedimento o lo svolgimento di un servizio Ente pubblico, ma che consiste in

pubblico, riguardanti un determinato soggetto. un’attività imprenditoriale che può

essere svolta anche da altri soggetti.

(Es: trasporti pubblici) 1

Vi sono tasse collegate all’emanazione di atti o provvedimenti amministrativi (tasse

sulle concessioni governative), tasse collegate ad un’attività pubblica (contributo

unificato per l’iscrizione a ruolo delle cause civili) e tasse collegate alla fruizione di un

bene pubblico (occupazione di spazi pubblici) o di un servizio pubblico (raccolta dei

rifiuti.

La tassa è un istituto di confine, essendo vicina da un lato ai proventi di diritto

pubblico di natura non tributaria (prezzi pubblici, tariffe) e dall’altro ai corrispettivi di

diritto privato (entrate patrimoniali).

La distinzione tra servizi pubblici alla cui prestazione è collegato il pagamento di una

tassa e servizi pubblici per i quali è dovuto il pagamento di un corrispettivo, non

dipende dalla natura dei servizi, ma dal suo regime giuridico: la prestazione imposta

coattivamente è una tassa; se invece ha base contrattuale ha natura privatistica.

Nella tassa non vi è un rapporto di sinallagmaticità, quindi non vengono prodotti

obblighi per entrambe le parti. Questo spiega perché esistono delle tasse correlate al

servizio pubblico, che sono dovute anche in casi in cui il servizio non viene

concretamente utilizzato (es: tassa sulla raccolta dei rifiuti).

Vi sono canoni, tariffe che devono essere corrisposti da chi fruisce di un servizio

pubblico, ma non sono tasse ma entrate di diritto pubblico non aventi natura fiscale.

(canone al comune per l’erogazione dell’acqua potabile).

Il nomen iuris non è decisivo. Nonostante la denominazione, è una tassa il canone

comunale sulla pubblicità. Il contributo unificato per le spese giudiziarie è una tassa e

il canone televisivo è un’imposta.

CONTRIBUTO: indica ciò che si da per il raggiungimento di un fine al quale

concorrono più persone. Contributo: in realtà è esso

Il contributo è quel particolare tipo di tributo che stesso un’imposta, anche se si

ha come presupposto l’arricchimento che differenzia dall’imposta. In

determinate categorie di soggetti ritraggono particolare si tratta di un’imposta

dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata, di di scopo: ciò che l’Ente incassa a

per sé, alla collettività in modo indistinto. titolo di contributo deve essere

Sono inoltre contributi le prestazioni dovute a

determinati enti per il loro funzionamento, se sono destinato al preciso scopo per il

dovuti obbligatoriamente ad enti pubblici per i loro quale il contributo è stato

fini istituzionali, come il contributo annuale al istituito. Non entra nella

consiglio nazionale forense. contabilità generale dell’ente.

Anche il contributo si basa sulla

MONOPOLI FISCALI: il monopolio fiscale non è capacità contributiva.

un istituto tributario. Ciò che si paga per l’acquisto

di un genere di monopolio non è un tributo, ma il

corrispettivo di un normale contratto di compravendita. Se invece si ha riguardo alla

funzione del tributo, anche il monopolio è un tributo, quando ha per scopo di procurare

entrate.

In Italia si distinguono tre forme di tributi, ma in altri paesi non è così. La presenza in

Italia sia di imposte e tasse (in Germani le tasse non esistono), pone dei problemi di

ordine costituzionale. Infatti, la combinazione dell’elemento formale della legalità e di

quello sostanziale della capacità contributiva definiscono non il tributo in generale ma

l’imposta. Perché la tassa ad esempio non si basa sulla capacità contributiva.

Alcune sentenze della corte costituzionale riguardano proprio questa materia: il principio

di capacità contributiva, afferma la corte, trova applicazione riguardo alle imposte, ma ci

possono essere altre forme di tributo che si basano sull’art. 23 della Cost (prestazione

patrimoniale imposta), senza fondarsi sulla capacità contributiva.

Quindi si assiste oggi ad un declino della nozione di tributo che sta lasciando il posto ad

2

una categoria ancora più generale: prestazione patrimoniale imposta

3. LE NOZIONI IN USO NELLA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza costituzionale, con riguardo all’art. 75 Cost. che vieta il referendum

abrogativo delle leggi tributarie, afferma che la nozione di tributo è caratterizzata dalla

ricorrenza di due elementi essenziali: da un lato, l’imposizione di un sacrificio

economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio;

dall’altro la destinazione del gettito allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno

finanziario necessario a coprire le spese pubbliche. (Ecco perché è stato affermato un

concetto di tributo comprensivo del contributo previdenziale e sanitario).

Sono considerate tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva, ossia senza il

consenso dell’obbligato, purché non rappresentino il corrispettivo sinallagmatico di

una prestazione dell’ente impositore e siano destinate a finanziare le spese pubbliche

in genere.

La nozione di tributo serve a delimitare:

- L’ambito di applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente

- Delle controversie devolute alle commissioni tributarie

- L’ambito di applicazione della disciplina delle sanzioni amministrative per la

violazione delle norme tributarie

- Della norma che riguarda la deducibilità degli oneri fiscali e contributivi

CAPITOLO II – LE FONTI –

Il diritto tributario è definito tradizionalmente come un diritto di secondo grado. Infatti,

poggia sul diritto comune, cui apporta deroghe in materia tributaria.

Perché il diritto tributario vive di deroghe al diritto comune?

La ragione non si trova ne nella costituzione, ne nella legge ordinaria, ma in un

principio non scritto elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Questo principio è detto interesse fiscale che consiste nella certa, regolare, rapida

riscossione delle imposte per far fronte alla finanza pubblica.

2. LA RISERVA DI LEGGE Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere

L’Art 23 Cost. dispone che

imposta se non in base alla legge.

I problemi dell’art. 23 sono tre:

1) Nozione di legge

2) Nozione di base legislativa

3) Nozione di prestazione imposta

1) Il termine legge è assunto dall’art. 23 per indicare non soltanto la legge statale

ordinaria ma anche gli atti aventi forza di legge e cioè i decreti legge e i decreti

legislativi. Anche le leggi ordinarie soddisfano il precetto dell’art.23.

La riserva di legge non impedisce che in materia tributaria possano esservi fonti

dell’Unione Europea.

Le fonti dell’UE non si pongono in contrasto con la riserva di legge.

2) La riserva di legge riguarda le norme di diritto sostanziale, cioè norme che definiscono

i soggetti passivi, il presupposto, la base imponibile e la misura del tributo.

3) Le riserve di legge possono essere:

- Assolute: se la disciplina di una determinata materia è rimessa in modo

esclusivo alla legge

- Relative: se la legge si limita a disciplinare le linee fondamentali della materia,

rimettendone il completamento a norme di rango inferiore. 3

Bisogna osservare la distinzione tra tasse e tariffe. Si è detto che alla base della tassa c’è

un servizio che per sua natura può provenire solo dall’Ente pubblico (es. stato civile,

giustizia), mentre la tariffa è legata ad un’attività imprenditoriale che la legge ha riservato

all’ente pubblico (es. trasporti, sanità).

È importante sapere se una certa prestazione patrimoniale è una tassa o una tariffa.

Perché:

La riserva di legge dell’art. 23 è relativa. È richiesta soltanto una base legislativa.

1) È diversa la disciplina sull’iva: la tassa in quanto tributo non è soggetta ad IVA, sulla

Non è necessario che la prestazione imposta sia regolata interamente dalla legge, ma

essa deve avere un contenuto minimo, al di sotto del quale la riserva non è rispettata.

tariffa invece l’IVA va pagata. L’IVA è un’imposta comunitaria. Il DPR 633/72 ne individua il

La legge deve stabilire i soggetti passivi, il presupposto e la misura del tributo. Deve

presupposto nella cessione di beni a titolo oneroso se svolte in maniera professionale da

fissare la base imponibile e l’aliquota, ma l’art. 23 è rispettato anche quando la legge

determinati soggetti (imprenditori e lavoratori autonomi) e nelle importazioni, da chiunque

non indica l’aliquota o le misure massime e minime, ma fissa criteri e limiti idonei a

effettuate. Per la direttiva CEE 77/389 il presupposto è qualsiasi attività economica svolta

delimitare e orientare le scelte fatte con fonti regolamentari.

da un soggetto.

La trasformazione di molte tasse in tariffe è nata proprio dall’esigenza di rispettare le

prestazioni personali e patrimoniali imposte.

4) L’art. 23 comprende anche le Comprende

norme comunitarie. Ad esempio l’attività di smaltimento dei rifiuti è un’attività economica.

sia le prestazioni imposte in senso formale (imposte con un atto autoritativo) i cui

La relativa tassa, per disposizione di legge, doveva essere trasformata entro il 2003 in

effetti sono indipendenti dalla volontà del soggetto passivo, sia le imposizioni in senso

tariffa, ma sono state concesse proroghe e ancora oggi molti comuni non hanno

sostanziale, cioè le prestazioni di natura non tributaria, aventi funzione di

provveduto. Il gettito di una tassa confluisce nella contabilità generale dell’Ente, la tariffa

corrispettivo.

ha un vincolo di destinazione: le Amministrazioni comunali preferiscono quindi incassare la

La Corte considera compresi nell’art.23 Cost, non solo i tributi, ma anche i corrispettivi

stessa somma a titolo di tassa per poterne disporre con maggiore discrezionalità.

di fonte contrattuale. L’art. 23 riguarda anche le tariffe e i corrispettivi dei servizi

2) È diversa la giurisdizione: le controversie in materia di tasse sono devolute al giudice

pubblici essenziali.

tributario, quelle in materia di tariffe, in mancanza di specifica previsione di legge restano

alla giurisdizione ordinaria. Perciò il soggetto che intende contestare un atto della Pubblica

Amministrazione deve individuare il giudice davanti a cui far valere le proprie ragioni,

anche in considerazione del fatto che i ricordi tributari vanno proposti in termini brevissimi.

L’art. 2 del D.Lgs 546/92 è stato modificato, con l’attribuzione al giudice tributario della

giurisdizione in materia di alcune tariffe per servizi pubblici, come quella per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il canone per la fognatura, etc.

2. LEGGI TRIBUTARIE E AIUTI DI STATO

Le leggi tributarie non possono essere abrogate con referendum popolare (art. 75

Cost.) perché i referendum abrogativi dei tributi si prestano ad operazioni di facile

demagogia, con ripercussioni sull’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost).

Le leggi che contengono disposizioni tributarie di favore, se costituiscono aiuti di

Stato, devono essere autorizzate dalla Commissione europea.

2.1STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

A) Importanti disposizioni in materia di leggi tributarie sono contenute nello Statuto dei

diritti del contribuente. (L. 212 del 27 luglio 2000)

Gli articoli dello Statuto vanno distinti in due gruppi:

1) Legge tributaria (art. 1-4), norme indirizzate al legislatore

2) Rapporti fisco-contribuente (art. 5 e seguenti) si pone in attuazione

L’art.1 contiene due auto qualificazioni: stabilisce che lo statuto

degli articoli 3,23,53 e 97 della Costituzione e che è portatore di principi generali

dell’ordinamento tributario.

Lo Statuto è una legge ordinaria e le sue norme non sono norme interposte tra le fonti

di natura costituzionale e le norme ordinarie, cioè norme da assumere come

parametro per valutare la costituzionalità delle leggi tributarie. Le norme dello statuto

sono criteri-guida vincolanti per l’interprete. possono essere derogate o

B) Le disposizioni dello Statuto, secondo l’art. 1, comma 2

modificate solo espressamente e mai da leggi speciali . Sono dunque disposizioni

rinforzate per una duplice ragione: non vale per esse il disposto dell’art. 15 delle

preleggi nella parte in cui prevede l’abrogazione per incompatibilità tra le nuove 4

disposizioni e le precedenti. Inoltre, l’art. 15 è derogato anche in tema di abrogazione

espressa, perché le norme dello Statuto non possono essere abrogate da leggi

speciali, ma solo da leggi generali.

Lo statuto è una legge ordinaria, non è quindi invalida una deroga allo statuto,

contenuta in un atto con forza di legge.

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – PROF!!!

La Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del

contribuente", è l'unica che disciplina i principi generali dell'ordinamento tributario, in

materia di rapporti tra Fisco e contribuente.

Art. 1 – Principi generali

Lo "statuto del contribuente" è una legge ordinaria che attua espressamente alcuni

articoli della Costituzione:

- art. 3: principio di uguaglianza, e di ragionevolezza della legge;

- art. 23: principio di legalità (riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni

patrimoniali);

- art. 53: principio di capacità contributiva;

- art. 97: imparzialità della Pubblica Amministrazione

Per questo suo stretto legame con i principi costituzionali, è una norma rafforzata:

l'art. 1 prevede che le disposizioni dello statuto possano essere derogate o modificate

solo espressamente, e mai con leggi speciali.

Le norme interpretative in materia tributaria possono essere emanate solo in casi

eccezionali, e con legge ordinaria; le disposizioni di interpretazione autentica devono

essere espressamente qualificate come tali.

Art. 2 – Chiarezza e trasparenza

Le norme tributarie devono essere facilmente identificabili: titoli e rubriche devono

menzionare l'oggetto delle disposizioni tributarie contenute in ogni provvedimento, in

ogni partizione interna, in ogni articolo.

Le leggi che non hanno oggetto tributario possono contenere solo le disposizioni

tributarie inerenti all'oggetto de

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kat978 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.
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