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3. GLI ENTI NON COMMERCIALI

Enti non commerciali sono gli enti che svolgono, in via esclusiva o principale,

un’attività non commerciale; se svolgono un’attività commerciale occorre che non sia

quella principale.

È una categoria vasta ed eterogenea. Le società di capitali sono sempre imprese

commerciali, in ragione della loro forma giuridica. Per gli enti diversi dalle società

occorre distinguere tra enti commerciali ed enti non commerciali.

Sono enti commerciali quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di

attività commerciali e che sono invece non commerciali gli enti che non hanno per

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale.

La distinzione dipende dall’oggetto della loro attività.

è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo

L’oggetto dell’attività

statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

l’attività essenziale per realizzare direttamente gli

Per oggetto principale si intende

scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Un ente che svolge più attività è da considerare non commerciale se non è

l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari.

commerciale Per gli

valutare se una determinata assume carattere principale è necessario identificare

scopi primari dell’ente. Occorre poi valutare se l’attività sia necessaria per realizzarli

direttamente, e cioè se la diretta realizzazione degli scopi primari dell’ente sia o non

sia impedita dal mancato esercizio dell’attività considerata.

3.1 IL REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Il reddito complessivo imponibile degli enti non commerciali è formato dalla somma

dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi.

Gli enti non commerciali possono conseguire redditi appartenenti a categorie diverse,

invece il reddito delle società commerciali è solo reddito d’impresa.

Gli utili percepiti dagli enti non commerciali non sono tassati per intero, poiché il

22,26% del loro ammontare non concorre alla formazione del reddito imponibile, in

quanto escluso.

Le plusvalenze realizzate al realizzo di partecipazioni sono tassare con le stesse regole

previste per le persone fisiche per cui, se sono conseguite al di fuori dell’attività

d’impresa sono tassate in modo parziale, se conseguite invece nell’ambito dell’attività

d’impresa si applicano le regole previste per gli imprenditori individuali.

L’ente non commerciale, se svolge attività d’impresa, è tenuto a istituire una

contabilità separata, distinguendo ciò che inerisce all’attività d’impresa da ciò che

inerisce all’attività istituzionale.

Le spese specificatamente inerenti all’attività commerciale sono deducibili per

 intero

Le spese specificatamente inerenti ad attività non imponibili non sono deducibili

 Le spese ad attualizzazione promiscua sono deducibili in parte

Gli entri ammessi al regime di contabilità semplificata possono optare per la

determinazione forfettaria del reddito d’impresa.

Le perdite dell’attività commerciale sono deducibili applicando le regole previste per

gli imprenditori individuali.

L’attività degli enti di tipo associativo non è commerciale se sussistono due condizioni:

58

È attività interna, rivolta ad associati e partecipanti

 Non è retribuita con corrispettivi specifici

Se manca uno di tali requisiti, vale a dire se si tratta di attività esterna, l’attività

assume natura commerciale e si applicano ad essa le ordinarie regole fiscali

dell’impresa.

4. I TRUST

I trust residenti sono collocati della categoria degli enti commerciali, o in quella degli

enti non commerciali, se hanno o non hanno come oggetto esclusivo o principale lo

svolgimento di un’attività commerciale.

Si applicano al trust le regole in tema di determinazione del reddito complessivo netto.

I trust non residenti sono tassati solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Occorre distinguere tra trust trasparenti e opachi.

Se i beneficiari sono individuati, il trust non è soggetto passivo dell’IRES, ma è

fiscalmente trasparente, perché i redditi sono imputati ai beneficiari in proporzione alla

quota di partecipazione.

Sono invece soggetti passivi dell’IRES i trust opachi, cioè senza beneficiari individuati.

5.

6. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA

Le norme sulla determinazione del reddito d’impresa sono collocate tra le norme che

disciplinano l’imposta sulle società: art. 83 e seguenti del TUIR. è

I soggetti passivi dell’IRES sono tassati in base al bilancio. Il loro reddito complessivo

determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le

variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabili

nelle successive disposizioni della presente sezione.

Per calcolare il reddito fiscale d’impresa si prendono le mosse dal risultato del conto

economico (utile o perdita); e a questo dato si apportano variazioni, in aumento o

diminuzione. Il risultato del conto economico è la prima delle componenti del calcolo

dell’imponibile.

È il sistema di derivazione, si tratta di dipendenza parziale perché il reddito fiscale

rilevanti non si identifica con il risultato del conto economico, ma deriva dalle

variazioni.

Essendo fiscalmente rilevante il risultato del conto economico, sono indirettamente

rilevanti tutti i componenti che concorrono a determinare quel risultato. I componenti

negativi concorrono a formare il reddito. Le norme fiscali sul reddito d’impresa non

costituiscono una disciplina organica di tutti i componenti reddituali, ma si limita ad

imporre delle variazioni.

6.1

6.2 LE VARIAZIONI AL RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO

Le norme fiscali, che comportano variazioni al risultato del conto economico, sono

espressione del principio di inerenza o del principio di competenza.

Molte norme che escludono in tutto o in parte la deducibilità di taluni costi, sono da

correlare al principio di inerenza. Altre norme sono da correlare al principio di

competenza.

Poiché le variazioni possono riflettere componenti positivi o negativi del conto

economico, abbiamo 4 tipi di variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO DI UN COMPONENTE POSITIVO DEL CE

 VARIAZIONI IN AUMENTO CHE ELIMINANO O RIDUCONO UN COMPONENTE

 NEGATIVO DEL CE

Le variazioni fiscali che aumentano il reddito imponibile rispetto all’utile civilistico, per

effetto dell’aumento di un componente positivo del conto economico, dipendono da 59

norme che impongono di includere nel reddito imponibile componenti positivi non

inclusi nel conto economico.

Più frequente è il caso in cui le variazioni in aumento dipendono dal fatto che il conto

economico contiene componenti negative che non sono ammesse in sede fiscale.

Molti componenti del reddito d’impresa derivano da corrispettivi contrattuali, ma altri

sono frutto di una stima. Le norme civilistiche dettano criteri di massima, invece la

normativa fiscale detta dei parametri rigidi, il cui rispetto impedisce il sorgere di

controversie.

L’inammissibilità in tutto o in parte della deduzione in sede fiscale di un costo può

dipendere dalla presenza nel conto economico di componenti non tassabili, sono

invece ragioni legate al principio di competenza quelle che determinano la deducibilità

di un costo in un periodo d’imposta diverso da quello in cui il costo è computato in

sede civilistica.

Non tutte le norme fiscali sono a tutela del fisco, vi sono anche norme a tutela del

contribuente.

Anche le variazioni che riducono il reddito imponibile rispetto all’utile civilistico in

quanto eliminano o riducono un componente positivo del conto economico.

La riduzione dell’imponibile può dipendere dal fatto che il conto economico contiene

ricavi o proventi esenti o non soggetti al regime ordinario di tassazione.

Nel conto economico possono essere presenti proventi esclusi da imposizione, o

tassabili in misura ridotta.

Vi è riduzione dell’imponibile quando la tassazione di un componente positivo di

reddito non avviene nell’anno in cui si realizza civilisticamente, ma in seguito.

7. PRINCIPI GENERALI DEL REDDITO D’IMPRESA. IL PRINCIPIO DI

COMPETENZA

L’imputazione temporale dei componenti negativi e positivi che concorrono a

determinare il reddito d’impresa dev’essere conforme al principio di competenza

economica.

In base a tale principio, assume rilievo il momento in cui si verifica il fatto economico-

gestionale da cui deriva il componente reddituale: i ricavi devono essere imputati

all’esercizio in cui sono conseguiti in senso economico, ossia quando avviene lo

scambio con terzi; i costi assumono rilievo quando sono realizzati i ricavi che

contribuiscono a produrre.

Le componenti del reddito d’impresa non sono rappresentate solo da rapporti con

terzi, ma anche dall’utilizzazione interna del bene o del servizio acquisiti. Il termine

competenza è quindi da intendere in modo da ricomprendere ogni fenomeno di

ripartizione degli elementi reddituali tra più esercizi.

Molte norme in materia di reddito d’impresa disciplinano l’imputazione temporale di

specifici componenti del reddito attuando il principio di competenza economica.

L’art. 109 del TUIR dopo aver stabilito che ricavi, spese e altri componenti negativi e

concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza,

postivi specifica poi tale

previsione generale con prescrizioni di dettaglio.

Per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguii alla data della

consegna o spedizione; i corrispettivi delle cessioni di immobili e aziende si

considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto.

Per le prestazioni di servizi, il ricavo è da imputare all’esercizio nel quale la prestazione

è ultimata; in caso di prestazioni periodiche, rileva la data di misurazione dei

corrispettivi. 60

Gli stessi criteri valgono per i costi: se viene acquistato un bene, il costo è da imputare

all’esercizio nel quale si verificano gli eventi indicati per i ricavi.

I costi non sono tutti deducibili nel periodo in cui si considerano sostenuti: il principio

di competenza economica comporta che i costi siano correlati ai ricavi, per cui devono

essere dedotti nell’esercizio o negli esercizi in cui sono conseguiti i ricavi che

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
121 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kat978 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.