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2. QUANTO DOVEVA ESSERE VERSATO D’IMPOSTA;

CASO DEL RICONOSCIMENTO TECNICO DI UN CREDITO D’IMPOSTA ( in alcuni casi

3. vengono riconosciuti dei rimborsi per ragioni extrafiscali, ossia per agevolare determinate

attività o determinate misure. Sono legati al discorso ambientale ).

CAPITOLO 14 – LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1 . Illeciti amministrativi e illeciti penali.

La violazione delle norme tributarie è costantemente accompagnata da sanzioni.

Il codice penale classifica e denomina le sanzioni penali e, dal nomen della sanzione, si deduce se

l’illecito è di natura penale o amministrativa.

Ai reati e alle sanzioni penali si contrappongono le violazioni e le sanzioni amministrative, la cui

disciplina generale ( D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n 472 ) rispecchia i principi generali degli illeciti

4

amministrativi.

2 . Illeciti delle persone giuridiche e di altri soggetti.

Il D.Lgs 18 Dicembre del 1997 n 472 ha riformato radicalmente il sistema sanzionatorio.

Nel sistema precedente, del 1929, la sanzione aveva natura risarcitoria e i corollari tipici erano:

• i destinatari della sanzione non sono le persone fisiche, ma anche le società e gli altri enti

collettivi;

• se vi è pluralità di trasgressori, essi rispondono in solido del pagamento della sanzione;

• in caso di morte del trasgressore, l’obbligo di pagamento passa agli eredi;

• ha scarsa o nessuna rilevanza l’elemento soggettivo;

• la sanzione è commisurata al danno provocato.

Nel modello vigente, la sanzione ha natura afflittiva:

• il principio ispiratore della disciplina è che la sanzione deve punire il trasgressore.

• perciò ha rilievo l’elemento soggettivo ( colpa o dolo );

• in caso di concorso di autori dell’illecito, la responsabilità no è solidale;

• la sanzione non si trasmette agli eredi.

Nel 2003 è stato modificato uno dei capisaldi della riforma del 1997 ed è stato introdotto un sistema

dualistico:

Principio personalistico: la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o

 concorso a commettere la violazione. Ha cessato di aver valore per gli illeciti delle

società e degli enti con personalità giuridica.

4 Ha aumentato la GARANZIA DEL CONTRIBUENTE copiando i principi penali.

Sanzioni amministrative:

- pecuniaria

- interdittiva ( es divieto di partecipazione in gare pubbliche per un det t )

Per lo stesso fatto non possono essere previste entrambe le sanzioni, penali e amministrative.

D.L. 30 Settembre 2003, n 269 art 7: “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale

 proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona

giuridica.”

Le norme del D.Lgs 472 che dispongono o presuppongono l’irrogazione delle sanzioni alle persone

fisiche che hanno agito per una società o ente con personalità giuridica, non si applicano alle norme

giuridiche. 5

Non risultano applicabili alle persone giuridiche, le norme in tema di:

• Capacità di intendere e di volere

• Colpevolezza

• Cause di non punibilità legate a stati psicologici

2.1 Principi generali delle sanzioni amministrative.

Principio della legalità: principio generale del sistema sanzionatorio.

Art 3 D.Lgs n 472:

“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima

della commissione della violazione ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge”.

Sono contenuti 3 principi:

1. Principio legalità: solo la legge può comminare sanzioni;

1. Divieto di retroattività: deve trattarsi di legge entrata in vigore prima della

2. violazione:

Principio di tassatività della previsione sanzionatoria: la legge deve prevedere il fatto

3. e la sanzione.

“Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma

non è ammessa ripetizione di indebito”.

5 Caso del prestanome

“Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori

stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il

provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

Comma 2 e 3 sono favorevoli al principio del FAVOR REI.

2.

Perché vi sia illecito, devono ricorrere due elementi:

Un comportamento ( commissivo od omissivo ) che viola una norma

1. Un elemento soggettivo, di natura psicologica, cioè:

2. L’imputabilità, che è data dalla capacità di intendere e di volere;

a. La colpevolezza, con cui si intende il dolo o la colpa.

b.

3 . Sanzione pecuniaria o altre sanzioni.

Il principale tipo di sanzione amministrativa si concreta nell’obbligo di pagare una somma di

denaro, cui si aggiungono le sanzioni accessorie, con contenuto interdittivo.

Le sanzioni accessorie sono:

Interdizione dalla carica di amministratore, sindaco o revisore di società di capitale;

1. Interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche;

2. Interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni;

3. Sospensione, per un max di 6 mesi, dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di

4. impresa.

La misura della sanzione pecuniaria può:

Variare tra un min e un max;

1. Essere pari a una frazione o a un multiplo del tributo cui si riferisce la violazione;

2. Essere stabilità in misura fissa.

3.

Quando è fissata tra un min e un max, la sanzione è irrogata in una misura determinata

discrezionalmente, avendo riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per

l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, alla sua personalità e alle sue condizioni

economiche e sociali.

L’obbligazione relativa alla sanzione pecuniaria non produce interessi e non è trasmissibile agli

eredi.

4 . Concorso, progressione, continuazione e recidiva.

In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio del cumulo materiale delle pene

( cioè la sommatoria di tante sanzioni, quante sono le violazioni commesse ).

Questo però è derogato dal cumulo giuridico, in base al quale si applica una sola sanzione, ma

maggiorata.

Tra le due forme di cumulo, si applica sempre quello più favorevole per il trasgressore ( art 12, c

7 ).

Art 12, D.Lgsl 472 preve 4 ipotesi di unificazione delle sanzioni:

Concorso formale

1. Concorso materiale

2. Progressione

3. Continuazione

4.

Concorso formale

Si ha quando un soggetto, con una sola azione, viola più norme, anche relative a tributi diversi e

può essere:

Omogeneo, quando con una sola azione od omissione, si commettono diverse violazioni

­ della medesima disposizione;

Eterogeneo, quando con una sola azione od omissione vengono violate disposizioni diverse.

­

Art 12 c 1: quando un soggetto, con una sola azione od omissione, viola più disposizioni, relative

allo stesso tributo o a tributi diversi, si applica soltanto la sanzione più grave, aumentata da un

quarto al doppio ( cumulo giuridico ).

Concorso materiale

Si ha quando la medesima violazione è violata più volte, ossia quando taluno “commette, anche con

più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”.

Progressione

Si ha quando taluno,“anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione,

pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione

anche periodica del tributo”.

Sono elementi della progressione:

• Una molteplicità di violazioni, commesse anche in tempi diversi;

• L’unitarietà di tali violazioni, data la loro progressione e dall’unico fine.

Anche la progressione, quindi, comporta l’applicazione di un’unica sanzione, secondo lo schema

del cumulo giuridico.

In sede di accertamento con adesione, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in

caso di progressione di applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di

imposta.

La sanzione conseguente alla rinuncia, all’impugnazione dell’avviso di accertamento, alla

conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata non può stabilirsi in progressione con

violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

L’art 12 c 3 dispone che, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, occorre applicare un altro

aumento, pari al 20%.

Si considera quale sanzione base, cui riferire l’aumento da un quarto al doppio, quella più grave,

aumentata del 20%.

Continuazione

Art 12 c 5 dispone, in tema di continuazione, che: “ quando violazione della stessa indole vengono

commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.

Se le violazioni rivelano ai fini di più tributi, la sanzione base è aumentata di un quinto; se vi è

continuazione, la sanzione è aumentata prima dalla metà al triplo, poi dal quarto al doppio.

Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

In sede processuale, il giudice che prende cognizione dell’ultimo avviso di accertamento deve

rideterminare la sanzione unica complessiva tenendo conto delle sentenze precedenti.

Recidiva

La sanzione può essere aumentata fino alla metà in caso di recidiva, e cioè nei confronti di chi, nei 3

anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. La recidiva è compatibile con la

continuazione, per cui, prima di unificare la sanzione in applicazione del principio della

continuazione, la sanzione determinata per la seconda e la terza violazione può essere previamente

aumentata per effetto della recidiva.

La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali

circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si

riferisce e la misura della sanzione.

5 . I responsabili in solido del pagamento della sanzione.

Nel sistema coesistono 2 principi:

Il principio secondo cui sono punite solo le persone fisiche;

­ Il principio per cui sono punite le società ed enti con personalità giuridica.

­

Quando è punita la persona fisica, l’obbligo di pagare la sanzione è posto anche a carico del

contribuente che ne ha beneficiato ( se diverso dal trasgressore ).

Quando l’autore della violazione è diverso dal contribuente che ne ha beneficiato, e la violazione

non è stata commessa con dolo o colpa grave , l’autore non risponde pe

Dettagli
A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angela.magnocavallo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Roma Unicatt o del prof Logozzo Maurizio.