Diritto tributario parte generale
Capitolo primo: Gli istituti
1. La nozione di tributo
Nel linguaggio ordinario, i termini tributo, imposta, tassa, contributo ed altri sono in sostanza, semanticamente equivalenti; in sede giuridica tali termini sono specialistici. La definizione di tributo è affidata all'interprete.
Per ripercorrere sommariamente le tappe dell'evoluzione dottrinale, si può cominciare col ricordare che, nelle prime elaborazioni dei giuristi, la nozione di tributo è influenzata dagli studi di scienza delle finanze: tali studi distinguono le entrate pubbliche in relazione al tipo di spese pubbliche che servono a finanziare. Essendovi spese pubbliche indivisibili e divisibili...
... le entrate destinate a finanziare le spese indivisibili sono dette imposte,... mentre le entrate destinate a finanziare quelle divisibili sono dette tasse.
Oltre che l'impostazione degli studi di scienza delle finanze, sui giuristi italiani ha operato l'influenza della dottrina tedesca del diritto pubblico... che caratterizzava il tributo come espressione di sovranità. Da qui nasce il tributo come entrata coattiva o autoritativa, ossia un'entrata la cui obbligatorietà è imposta con un atto dell'autorità, senza che vi concorra la volontà dell'obbligato.
La coattività distingue il tributo dalle entrate di diritto privato (entrata con base contrattuale); essa (la coattività) è però carattere tipico ma non esclusivo del tributo. Infatti non lo distingue da altre entrate di diritto pubblico come ad esempio le sanzioni pecuniarie, che sono anch'esse prestazioni pecuniarie imposte autoritativamente, ma derivano da fatti illeciti.
Perciò il tributo viene definito in base ai seguenti ulteriori caratteri distintivi:
- Dal punto di vista degli effetti, il tributo comporta il sorgere di una obbligazione, l'obbligazione tributaria, che è un'obbligazione di pagamento a titolo definitivo (obbligazione con effetti definitivi e ciò la distingue dai prestiti forzosi).
- Dal punto di vista della fattispecie (cioè il fatto generatore del tributo), il tributo si collega ad un fatto di natura economica. Ciò consente di distinguere il tributo dalle sanzioni pecuniarie, che pure si risolvono in prestazioni pecuniarie imposte autoritativamente, ma derivano da fatti illeciti.
- Dal punto di vista funzionale, il tributo è definito come un istituto la cui finalità è essenzialmente fiscale, ossia di procurare un'entrata ad un ente pubblico, senza però destinazioni prestabilite. Vi possono comunque essere tributi con destinazione specifica, detti "tributi di scopo" o "tributi parafiscali": ad esempio vi può essere un tributo che colpisce indistintamente le imprese che operano in un dato settore produttivo, il cui gettito venga destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico alle imprese tassate.
Il tributo comunque è un istituto giuridico attraverso il quale si ottempera all'art. 53 della Costituzione secondo cui "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".
2. Classificazione dei tributi
La categoria dei tributi si può suddividere in: imposta, tassa e contributo. La distinzione avviene in base al presupposto al quale il legislatore collega il tributo.
- A) L'imposta è il tributo per eccellenza. Soprattutto al fine di distinguere l'imposta dalla tassa, l'imposta è un tributo che ha come presupposto un fatto posto in essere da un soggetto passivo (come ad es. il conseguimento di un reddito, il possesso di un bene, la stipula di un contratto...) cui sono estranei l'ente e l'attività pubblica.
- B) La tassa è un tributo che ha come presupposto un atto o un'attività pubblica, cioè l'emanazione di un provvedimento o di un atto amministrativo, o la prestazione di un servizio, specificatamente riguardanti un determinato soggetto. La tassa si distingue da un'entrata di diritto privato in quanto la tassa è un'entrata imposta coattivamente mentre l'entrata di diritto privato è un'entrata con base contrattuale.
- C) Il contributo è un tributo che ha come presupposto l'arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall'esecuzione di un'opera pubblica destinata, di per sé, alla collettività (ad es. l'incremento di valore degli immobili).
- Taluni includono nelle entrate tributarie anche quelle derivanti dai monopoli fiscali. Il monopolio fiscale è un tributo quando ha per scopo procurare delle entrate.
3. Valore ed usi delle definizioni di tributo
In passato, veniva attribuita grande importanza, non solo teorica ma anche pratica alla distinzione tra entrate patrimoniale dello Stato ed entrate tributarie. Inoltre rivestiva importanza la distinzione tra imposte dirette ed indirette, in relazione alle disposizioni del vecchio codice civile in materia di privilegi. La dottrina tradizionale poneva delle definizioni che rispecchiavano il quadro ideologico e normativo dell'epoca in cui quelle definizioni furono elaborate, e se ne serviva in modo uniforme per l'interpretazione delle disposizioni.
L'utilizzazione oggi di quelle nozioni deve essere invece sottoposta ad un duplice vaglio: occorre vedere se rispecchiano il nuovo quadro normativo, e se si prestano ad essere usate per intendere le disposizioni vigenti. La dottrina affronta tuttora il problema con un approccio di tipo aprioristico-deduttivo. Inoltre, essa non sembra rendersi conto del fatto che le definizioni non sono da apprezzare per il loro valore logico, ma per il loro valore operativo; non conta, insomma, che una definizione sia vera, esatta ecc., conta se vale per intendere le formule di legge in cui è adoperato il termine definito; e poiché le disposizioni da interpretare sono diverse, le definizioni di tributo possono essere molteplici; un certo istituto potrebbe essere tributo ai fini di una norma, potrebbe non esserlo ai fini di un'altra norma.
Le definizioni e classificazioni in uso nella dottrina tradizionale si dimostrano poco utili al fine di definire l'ambito di applicazione delle due più importanti disposizioni costituzionali che riguardano il diritto tributario. Infatti le definizioni e classificazioni tradizionali non valgono ai fini dell'art. 23 Cost. che, come vedremo, comprende tutte le prestazioni imposte e quindi anche prestazioni non tributarie secondo la definizione tradizionale di tributo. Inoltre, le definizioni e classificazioni tradizionali non valgono ai fini dell'art. 53 Cost. che, come vedremo, correla alla capacità contributiva ogni prestazione che costituisce concorso alla spesa pubblica prescindendo quindi dalla qualificazione tributaria della prestazione.
4. Delimitazione del diritto tributario
La nozione di tributo e quella di diritto tributario sono coestensive; il diritto tributario è per definizione quel settore dell'ordinamento che disciplina i tributi. Il diritto tributario fa parte del diritto finanziario che a sua volta è parte del diritto amministrativo. Nella disciplina di ogni tributo, possiamo distinguere una disciplina sostanziale (dir. trib. in senso stretto) ed una disciplina (in senso lato) formale.
Per disciplina sostanziale si intende il complesso di norme che di un tributo stabiliscono il presupposto, le esenzioni, i soggetti passivi e la misura. Ma hanno a che vedere con il tributo altri tipi di norme: quelle che disciplinano l'istituzione e l'applicazione del tributo (accertamento, riscossione, rimborsi), cui si accompagnano norme punitive e norme processuali.
Capitolo secondo: Le fonti
1. Le fonti
L'espressione fonte del diritto è quella con cui metaforicamente sono designati gli atti e i fatti normativi, da cui sono prodotte norme astratte e generali. Le principali norme sulle fonti sono contenute nella Costituzione, negli statuti regionali, nelle disposizioni preliminari al codice civile, nella legge sull'attività di governo ecc. Le diverse fonti del diritto costituiscono un ordinamento gerarchico; esse sono disposte a gradi: le fonti di ciascun grado possono abrogare o modificare norme dello stesso grado o norme di grado inferiore, e devono conformarsi alle norme di grado superiore. Secondo la terminologia tradizionale, le leggi sono fonti primarie e i regolamenti sono fonti secondarie.
2. La riserva di legge (art. 23 Cost.)
Già lo Statuto Albertino (art. 30) poneva una riserva di legge in materia tributaria stabilendo che "nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere e sanzionato dal Re". La norma esprimeva un certo assetto di rapporti di potere tra le classi sociali rappresentate dai parlamenti, da un lato, e dal monarca e dall'esecutivo, dall'altro. Nel pensiero liberale, la norma è invece ricondotta al più generale principio per cui solo la legge può incidere nella sfera della proprietà e libertà individuali. Nella nostra Costituzione, il principio trova espressione nell'art. 23, secondo il quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
La dottrina tradizionale e la stessa Corte Costituzionale, nelle prime sentenze, hanno attribuito a tale norma la funzione garantista, conforme all'ideologia liberale di tutelare la libertà e la proprietà dei singoli. Anche l'art. 23 va interpretato nel contesto dei valori costituzionali: ciò non significa negare che esso tuteli la proprietà e la libertà dei singoli, ma comporta che la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, si pone nell'ambito della Costituzione vigente, in funzione immediata e prevalente di interessi generali e solo in via mediata e subordinata degli interessi dei privati.
Esegesi dell'art. 23 Cost.
I problemi esegetici posti dall'art. 23 Cost. sono essenzialmente tre: nozione di prestazione imposta, nozione di legge, nozione di base legislativa.
- A) L'art. 23 concerne le prestazioni personali e patrimoniali imposte. Adoperando tale locuzione si è costituzionalizzato un principio elaborato dalla dottrina amministrativa sotto il vigore dello statuto albertino: il principio per cui le prestazioni coattive dei singoli, a favore degli enti pubblici rappresentano una limitazione della proprietà e libertà individuali, possono essere stabiliti solo con legge. Nell'ambito di tale teoria i tributi sono prestazioni coattive. La norma contempla non soltanto le prestazioni patrimoniali ma anche quelle personali. La categoria delle prestazioni patrimoniali ha maggiore importanza pratica ed è quella che più interessa in questa sede, perché in tale categoria rientrano le prestazioni tributarie.
- B) Circa il significato in cui il termine legge è assunto nell'art. 23, vi è concordia nel ritenere che legge non è soltanto quella statale ordinaria, ma ogni atto normativo avente efficacia formale di legge: decreto legge e decreto legislativo. Non vi è poi ragione di escludere la legge costituzionale. Si ritiene inoltre, che anche la legge regionale o provinciale soddisfa il precetto dell'art. 23 (fermo restando i limiti costituzionali della potestà legislativa regionale o provinciale, in materia impositiva). Molto dibattuto è il problema del rapporto tra riserva di legge e fonti comunitarie. Il problema riguarda, in particolare, i regolamenti comunitari self executing. La tesi prevalente è quella secondo cui, con adesione al trattato, l'Italia ha operato una limitazione della propria sovranità pienamente legittimata dall'art. 1 Cost.: il che comporta deroga alle norme costituzionali sia in materia di potestà legislativa, sia in materia di riserva di legge.
- C) La riserva dell'art. 23 Cost. è relativa, non assoluta; vediamo perciò quale sia la base legislativa, che deve essere contenuta nella legge: distinguiamo in altri termini, quali elementi della disciplina di un tributo devono essere previsti dalla legge e quali possono essere previsti con altri atti non legislativi. Il problema riguarda non tutti i tipi di norme che si definiscono correttamente tributarie, ma soltanto quelle impositive. Si ritiene concordemente, innanzitutto, che la legge debba determinare il presupposto ed i soggetti passivi del tributo. La legge deve fissare, inoltre la misura del tributo. In proposito, la Corte Costituzionale reputa rispettato il precetto ex art. 23 se la legge indica la misura massima dell'aliquota, o fissa i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore. Sovente la legge attribuisce all'autorità amministrativa poteri normativi che influiscono sulla determinazione della base imponibile: anche qui, il criterio che consente di ritenere legittime o no tali previsioni, sta nel vedere se la discrezionalità dell'autorità amministrativa è sufficientemente delimitata.
3. Le leggi e gli atti aventi forza di legge
A) La legge dello Stato è la fonte, per così dire, normale delle norme tributarie: ciò è una conseguenza della riserva di legge contenuta nell'art. 23. Il che comporta che, di massima, le norme tributarie siano contenute in atti aventi forma di legge o efficacia di legge. Nessuna peculiarità vi è per la formazione e l'approvazione delle leggi tributarie: si applicano gli artt. 70 e seguenti della Costituzione. Le leggi tributarie però non possono essere abrogate con referendum popolare e non possono essere approvate con la legge di bilancio. Si è inteso conservare la distinzione tra leggi (sostanziali) di prelievo e di spesa, e legge (formale) di approvazione del bilancio.
B) Anche la legge regionale è fonte di norme tributarie: essa soddisfa la riserva di legge ex art. 23, ma può disporre solo entro certi limiti, che sono più ristretti per le regioni a statuto ordinario, più larghi per quelle a statuto speciale. Per le regioni ordinarie, occorre far capo all'art. 119 Cost. che, nel primo comma, proclama l'autonomia finanziaria (Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni) e, nel secondo, delimita la potestà tributaria (alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi...). Questi precetti costituzionali sono stati interpretati in vario modo. Di fatto il legislatore ha optato per una soluzione piuttosto riduttiva: con la l. Del 16/5/70 n° 281, sono state attribuite alle regioni di diritto comune quattro specie di tributi (imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indispensabile; tassa sulle concessioni regionali; tassa di circolazione; tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). La legge statale regola completamente questi tributi, lasciando al legislatore regionale la sola facoltà di fissare le aliquote, entro minimi e massimi prefissati dalle legge statale. Questi tributi quindi sono propri delle regioni solo perché le regioni ne ricevono il gettito; nella sostanza, sono tributi voluti dallo Stato, che provvede anche ad amministrarli. Per le regioni a statuto speciale, andrebbero analizzate le singole norme statutarie: queste sembrano attribuire alle regioni differenziate un'autonoma potestà normativa in campo tributario in armonia con il sistema tributario statale. Di tale potestà le regioni hanno fatto uso soltanto per concedere esenzioni o agevolazioni rispetto a tributi erariali: il che è stato ritenuto ammissibile dalla Corte solo a condizione che le norme regionali di favore trovino riscontro in un tipo di esenzione già contemplato dalle norme statali.
C) I decreti legge sono abbastanza frequenti in materia tributaria. Essi possono essere emanati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza e debbono essere convertiti in legge entro 60 gg., altrimenti decadono ex-tunc. Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti (art. 77).
D) Anche i decreti legislativi sono molto frequenti in materia tributaria. Essi trovano fondamento nell'art. 76 Cost., che consente alle Camere di delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa "con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetto definiti". Il ricorso frequente in materia tributaria al meccanismo della delega trova la sua ragione in ciò che le norme tributarie, per il loro tecnicismo, mal si prestano ad essere elaborate e discusse in sede parlamentare, soprattutto quando l'area di intervento è piuttosto estesa.
4. I testi unici
La legge per la riforma tributaria ha attribuito al Governo il potere di emanare:
- a) Decreti legislativi per l'attuazione della riforma;
- b) Decreti legislativi con disposizioni integrative e correttive;
- c) Decreti legislativi recanti testi unici.
5. I regolamenti
Nella gerarchia delle fonti sono subordinati alle leggi; quindi...
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