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Nel processo tributario vige il principio di non contestazione che ritiene provati i fatti addotti da una parte e non
tempestivamente contestati dall’altra parte. La raccolta delle prove è dominata dal c.d. principio dispositivo.
Il giudice può, di sua iniziativa, disporre accessi e ispezioni; richiedere dati, info e chiarimenti; richiedere relazioni
tecniche ad organi dello Stato; disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica. Inoltre, può ordinare a una parte o a
un terzo, su istanza dell’altra parte, di esibire in giudizio un doc o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acq al processo.
Essendo il processo tributario un processo di parti, possono indicare fatti rilevanti per il giudizio solo le parti e il giudice
non può indagare su fatti che non siano stati indicati dalle parti. Inoltre, i poteri probatori del giudice sono esercitati ai
fini istruttori e non a fini decisori.
Sono escluse come prove le notizie e i dati non addotti e gli atti non esibiti o non trasmessi in risp agli inviti
dell’ufficio. Tuttavia, il contribuente può superare questa preclusione probatoria se deposita, con il ricorso, i doc non
esibiti in fase amministrativa, dichiarando di non aver potuto adempiere alle ricehiste dell’uff per causa a lui non
imputabile.
Sono esclusi anche i doc acquisiti nel corso di un accesso che sia stato eseguito senza autorizzazione del procuratore
della repubblica o dell’autorità giudiziaria, o a seguito di autorizzazione illegittima, essendo qui in gioco la tutela del
domicilio. Non è invece invalidante la mancanza di autorizzazione della direzione regionale dell’ag e del comandante di
zona della guardia di finanza nelle indagini bancarie perché atti interni.
Sono, invece, usabili le prove ottenute in sede penale e trasmesse all’amm finanziaria senza autorizzazione dell’autorità
giudiziara, essendo tale autorizzazione tutelante per il processo penale non degli interessi del contribuente.
Sono esclusi il giuramento e la testimonianza perché il processo tributario è essenzialmente scritto e documentato.
Tuttavia vengono prese in considerazione le dichiarazioni di terzi ma avranno valore di semplici indizi.
La confessione non è espressamente disciplinata come prova del processo tributario ed è quindi sottoposta a libera
valutazione delle prove da parte del giudice.
Le prove assunte in sede penale possono essere usate per uso fiscale solo se il magistrato penale ritiene che non vi sia
pregiudizio per le indagini. Il giudicato penale non vincola il giudice tributario.
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del doc dal pubblico ufficiale che lo ha
formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti. I giudizi espressi dai verbalizzanti sono liberamente valutabili.
Presunzioni legali assolute non ammettono alcuna prova contraria; se relative ne ammettono. La presunzione mista,
invece, ammette la prova contraria solo con dati mezzi. Nel diritto tributario, le presunzioni semplici non sono escluse
nei casi in cui non è ammessa la prova testimoniae ma devono essere basate su elementi gravi, precisi e concordanti.
Le presunzioni semplicissime non richiedono,invece, indizi gravi, precisi e concordanti.
Il giudice tributario, come qll civile, può emettere 3 tipi di atti: sentenza, ordinanza e decreto.
Sentenza: tutti i casi in cui definisce il giudizio.
Ordinanza: non si definisce il giudizio. Es. disposta la sospensione o l’interruzione.
Decreti: regolano lo svolgimento del processo e sono atti del presidente dll commissione o della sezione.
Il presidente della sezione emette decreto quando fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore e quando
dispone la riunione dei ricorsi, la sospensione e l’estinzione del processo.
Le spese di lite sono a carico del soccombente e liquidate con la sentenza. Possono anche essere compensate in caso di
soccombenza reciproca o se ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni indicate e motivate nella sentenza.
Le sentenze che accolgono la domanda di impugnazione sono sentenze di annullamento. Sono totali quando viene
accertato un vizio che inficia totalmente l’atto impugnato. Parziali nel caso in cui risulti viziato il contenuto dell’atto
impugnato, il in qst caso il giudice non si limiterebbe ad eliminarlo ma lo sostituirebbe.
La sentenza di accoglimento del ricorso dispone l’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato, non la
formazione di un nuovo atto impositivo di matrice giudiziale. Con l’impugnazione che dà vita al processo tributario,
quindi, si mira all’annullamento non alla sostituzione dell’atto: l’impugnazione è di tipo rescindente, non di tipo
rescissorio.
In tema di rimborso, il contribuente non deve limitarsi a impugnare il provvedimento negativo, ma deve chiedere una
decisione dal contenuto complesso, con cui viene statuito, da un lato, l’annullamento del diniego espresso, è dall’altro,
l’accertamento del credito del ricorrente e la condanna dell’amministrazione a rimborsare.
La cosa giudicata sostanziale è la decisione di merito definitiva. Quella formale, invece, indica la stabilità che una
sentenza acquisisce quando non è più impugnabile in via ordinaria. Le sentenze passate in giudicato possono essere
impugnate solo con revocazione straordinaria.
Il giudicato vale solo tra le parti del processo, i loro eredi ed aventi causa. Non vale per i terzi e, soprattutto, non può
pregiudicarli. Il principio del contradditorio e il diritto di difesa impediscono di opporre il giudicato a chi non ha
partecipato al processo o non è stato messo in grado di esserne parte. Ne scaturisce che il giudicato pronunciato tra
l’amm finanziaria e un condebitore non può essere opposto ad altri condebitori, come ilr responsabile d’imposta. Il terzo
può profittare del giudicato inter alios, ma non può esserne pregiudicato. Il giudicato pronunciato nei confronti di una
società non vale nei confronti dell’amministratore.
Il giudicato in caso di solidarietà ha effetto solo sul debitore per cui la sentenza è pronunciata, non sugli altri debitori.
Un problema frequente vi è quando l’avviso di accertamento non è impugnato da tutti i sogg a cui è stato notificato.
CASO: un avviso ci accertamento è notificato a due coobbligati in soldi, ed uno solo l’impugna, ottenendone
l’annullamento con sentenza definitiva, mentre l’altro rimane inerte. Essendo l’annullamento ottenuto dal condebitore
impugnante annullamento dell’unico atto impositivo ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori, anche quello inerte
è compreso nella sentenza. Un condebitore può invocare il giudicato favorevole, però, solo se non ha già pagato; in quel
caso non può ripetere quanto già pagato. Inoltre, il giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore non può esser
fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato. Ciò può avvenire sia nel caso in
cui i condebitori presentino ricorso separatamente, sia nel caso in cui un condebitore, avendo partecipato con altro c
obbligato al giudizio di primo grado, non ha poi appellato. Il condebitore che non impugna la sentenza sfavorevole non
può avvalersi del giudicato favorevole che conclude il processo a favore di un coobbligato.
Il creditore, sulla base di una copia della sentenza di condanna, può promuovere l’esecuzione forzata secondo le norme
del codice di procedura civile, o il giudizio di ottemperanza, dinanzi alle commissioni. I due processi possono essere
attivati contemporaneamente (sono concorrenti e cumulabili). Le sentenze che annullano un atto amministrativo non
hanno bisogno di esecuzione perché si eseguono da sé. Le sentente che invece respingono l’impugnazione di un atto
impositivo sono sentenze puramente dichiarative. In altri termini, se viene impugnato un avviso di accertamento, ed il
giudice tributario respinge in tutto o in parte il ricorso, l’obbligo di pagare il tributo non deriva dalla sentenza ma
dall’atto impugnato, che continua a dispiegare i suoi effetti.
Il giudizio di ottemperanza può essere proposto dopo che è scaduto il termine per l’adempimento degli obblighi posti
dalla sentenza (passata in giudicato) a carico dell’agenzia fiscale o di altro ene impositore. In mancanza di un termine,
il ricorso è proponibile dopo che sono trascorsi 30 gg da un atto di messa in mora notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario. Il ricorrente deve depositare il ricorso in doppio originale presso la segreteria della commissione; sarà poi la
segreteria a comunicarlo alla controparte, che può, entro 20 gg, trasmettere le proprie osservazione alla commissione
tributaria, allegando la doc dell’eventuale adempimento. Decorso tale termine, il presidente della commissione fissa il
gg per la trattazione del ricorso non oltre 90 gg dal deposito del ricorso trattato in camer di consiglio, ma con facoltà di
intervento delle parti, che devono essere avvisate almeno 10 gg liberi prima. Realizzata l’ottemperanza, il collegio
dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. È discrezione del giudice dell’ottemperanza individuare i mezzi idonei
ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
Le sentenze della commissione tributaria provinciale, emesse nel giudicato di ottemperanza, non sono appellabili e
possono essere impugnate solo dinanzi alla corte di cassazione. Sono impugnabili tutte le sentenze, non solo quelle che
provvedono sull’ottemperanza.
La limitazione dell’impugnativa alle sole norme sul procedimento perde rilievo per il fatto che il ricorso contro le
sentenze di ottemperanza è ammissibile per cui il ricorso può essere proposto per violazione di legge sia sostanziale sia
processuale. È escluso solo il vizio ma nella violazione di legge è compreso il vizio di difetto totale di motivazione.
Le impugnazioni si dividono in:
Rescindenti: conducono a una pronuncia di mero annullamento della sentenza impugnata
Sostitutive: pronuncia che sostituisce a tutti gli effetti quella impugnata
I mezzi di impugnazione esperibile nel processo tributario sono:
- l’appello alla Commissione tributaria regionale, contro le sentenze della Commissione tributaria provinciale
- il ricorso per cassazione, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale
- la revocazione
L’atto di appello deve essere proposto nel termine di 60 gg dalla notificazione della sentenza di primo grado, in assenza
di notificazione, opera il termine lungo (6 mesi dal deposito della sentenza, non si calcolano i gg dal 1° ago al 15 sett).
Se il ricorso non è notificato a mezzo ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia
dell’appell