Gli istituti
Il diritto tributario si ricollega alla disciplina del diritto finanziario che riguarda l’attività di raccolta, gestione e erogazione delle risorse economico-finanziarie degli enti pubblici. Quindi si divide il diritto finanziario in:
- Contabilità di Stato norme che regolano gli atti di natura privata, gestione di beni di Stato, approvazione Bilancio di Stato.
- Diritto tributario norme che disciplinano l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici per il procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei propri scopi in forza del potere di supremazia.
Le entrate tributarie si dividono in:
- Entrate di diritto privato prodotte dall’amministrazione e la gestione di beni pubblici.
- Entrate di diritto pubblico sono richieste in modo coattivo dallo Stato e altri enti pubblici.
Queste ultime si dividono in:
- Prestazioni di carattere sanzionatorio pagate perché si è violato la legge (multe).
- Prestiti forzosi forma di finanziamento che i cittadini sono costretti a fare, previsto in tempi di guerra o di crisi (congelamento rimborso dei BOT, prelevamento bancario).
- Prestazioni parafiscali contributi assistenziali e provvidenziali pagati da chi percepisce un reddito.
- Espropriazioni per pubblica utilità bene che un ente vuole destinare alla collettività espropriandolo e pagando un prezzo vile, non di mercato.
- Tributi prelievi dello stato (imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali) che contengono caratteristiche distintive che le distinguono dalle altre entrate pubbliche:
- È imposta coattivamente
- Comporta il sorgere di una obbligazione (tributaria)
- Obbligazione con carattere definitivo (non rimborsati)
- Obbligazione nasce da un fatto economico
- Sono finalizzati a procacciare un’entrata finalizzata al pagamento di spese pubbliche in ragione della capacità contributiva (Art. 53 Cost.)
Imposte pagate senza che vi sia una relazione specifica con l’attività economica dell’ente pubblico, contribuiscono alle spese pubbliche indivisibili (difesa, giustizia, sanità) rivolte alla collettività. Sono pagate al verificarsi di fatti economici, sono una obbligazione di riparto (se uno evade la spesa ricade sugli altri contribuenti), obbligazione indisponibile (non è oggetto di rinuncia).
Tasse pagate a fronte di un’attività specifica (servizio) che il contribuente riceve (tasse universitarie), coprono servizi pubblici divisibili. La tassa non riflette il valore del servizio, cioè il suo costo (tassa < costo servizio), la parte mancante viene presa dalle imposte. C’è differenza con le tariffe, con esse decide il contribuente se pagare o no (alternativa).
Contributi pagati dal contribuente a fronte dell’esecuzione di un’opera che è destinata di per sé alla collettività in maniera indistinta ma di cui beneficia anche il contribuente (servizio urbanistico, strada davanti casa il proprietario beneficia ma è per la collettività).
Monopoli fiscali attività che lo stato si riserva per applicare prezzi più elevati. La comunità europea non li tollera e non sono approvati; non ha tutte le caratteristiche del tributo.
Le fonti
Le fonti delle norme tributarie devono essere solo scritte, lo dice una riserva di legge presente nell’Art. 23 Cost. La legge deve stabilire i soggetti passivi, presupposto, misura del tributo, misura massima dell’aliquota, criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’autorità amministrativa.
Esistono varie fonti:
1. Nazionali
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La costituzione regola la produzione e il contenuto delle altre fonti.
Norme sulla produzione sono:
- Art. 23: solo la legge e gli atti equiparati alla legge possono imporre il pagamento di un tributo.
- Art. 75: non si può fare un referendum per abrogare i tributi.
- Art. 81: non si istituiscono tributi con la legge di approvazione del bilancio.
- Art. 117 e 119: disciplinano la potestà legislativa concorrente dello Stato e Regioni
Norme sul contenuto sono:
- Art. 3: principio di uguaglianza, vale anche in ambito fiscale; le norme tributarie non possono trattare in modo diverso due situazioni uguali e non possono trattare in modo uguale due situazioni diverse.
- Art. 53: tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.
- Art. 97: procedimentale del tributo. I rapporti tra cittadini e P.A. devono esser improntati alla buona fede e collaborazione. La P.A. deve essere imparziale.
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La legge ordinaria atti normativi approvati dal parlamento e promulgati dal Presidente della Repubblica. Oltre questi troviamo:
- Decreto legislativo: usati perché la materia tributaria è molto tecnica, il Parlamento delega il Governo con una legge delega, con limiti e vincoli da rispettare. Vi è stato un abuso perché si lasciavano deleghe in bianco, e il parlamento non effettuava controllo di costituzionalità.
- Decreto legge: emanati dal Governo entro 60 giorni devono esser trasformati in legge altrimenti decade ex tunc. Vi è stato un abuso in quanto ogni volta che il governo aveva bisogno di risorse modificava i tributi senza giustificata necessità e urgenza, senza approvarli come legge ma reiterandoli per mantenerli. Per limitare ciò c’è l’Art 4 dello Statuto del Contribuente “non possono esser istituiti nuovi tributi mediante il Decreto Legge”. Esso si trova tra la Costituzione e la legge ordinaria ma non viene applicato.
- Le leggi Regionali l’Art. 117 Cost. ha equiparato le regioni e lo stato per la possibilità di emanare le norme. Ci sono materie riservate allo Stato, per tutte le altre la disciplina è Regionale (indicato in un elenco dettagliato).
2. Comunitarie
- Primarie disposizioni previste sul Trattato di Roma dell’UE, esempio principio di non discriminazione fiscale (prodotto venduto in Germania non può avere un’IVA diversa dai prodotti tedeschi), collaborazione tra autorità fiscali di stati diversi, lotta all’evasione fiscale ed elusione fiscale.
-
Secondarie emanate dagli organi comunitari, sono:
- Regolamenti: diretta applicazione negli Stati membri.
- Direttive: fissano principi che lo Stato dovrà applicare entro una scadenza, oltre la quale la direttiva entra direttamente in esecuzione (self executing) se dettagliate.
- Decisioni: casi specifici simili ai provvedimenti amministrativi, effetto diretto per i destinatari in esse indicati. Se le norme comunitarie disciplinano le stesse norme interne, si applicano le norme comunitarie, in quanto firmando il Trattato di Roma le competenze sono state trasferite all’Unione Europea (Art. 11 Cost. possibilità per lo Stato Italiano di aderire ad organizzazioni internazionali). La legge non viene abrogata ma disapplicata. Eccezione è fatta per le norme interne che prevedono un trattamento più favorevole.
3. Convenzionali
Accordi tra lo Stato Italiano ed altri stati, tra i più importanti il Trattato contro le Doppie Imposizioni che stabilisce regole per decidere dove e in qual misura si pagano imposte sui redditi che riguardano più stati. Norme che prevalgono su quelle interne. Anche qui se la norma interna è più favorevole si applica.
4. Regolamenti
Fonti normative secondarie, hanno efficacia di legge ma sono subordinate ad essa, non sono in contrasto se non sono illeciti. Sono decreti ministeriali, governativi, interministeriali e servono in materia tributaria a integrare le norme tributarie primarie. Ci sono:
- Decreti esecutivi introducono aspetti di dettaglio della legge
- Decreti attuativi/integrativi integrano leggi tributarie colmando lacune
- Decreti delegati legge tributaria rinvia ad un decreto per tali aspetti
Criteri usati in caso di contrasti tra le norme sono:
- Gerarchico forma piramidale, le primarie prevalgono sulle secondarie.
- In caso di parità 2 criteri:
- Temporale legge più recente prevale sulla legge più vecchia
- Specialità le norme speciali prevalgono sulle norme generali
Le leggi cessano di essere efficaci quando sono:
- Abrogate per dichiarazione espressa, incompatibilità tra disposizioni e leggi di materia. Efficacia cessa ex nunc.
- Incostituzionali l’efficacia cessa ex tunc, i tributi sono rimborsati.
Interpretazione e integrazione
La legislazione tributaria non è sistematicamente raccolta in un codice, testo unitario, né vi è una legge generale di tutta la materia; per questo il diritto tributario è definito polisistematico. Inoltre, il diritto tributario è caratterizzato da iperlegificazione e instabilità dovuta alla continua produzione di norme per motivi di gettito e per adeguare la legislazione alle nuove realtà economiche e ai nuovi istituti giuridici.
Un altro elemento di instabilità è dovuto all’emanazione frequente di leggi a termine, ossia leggi con cui viene stabilito un trattamento fiscale per dati fatti se posti in essere entro una certa data.
L’interpretazione si avvale di quattro mezzi/strumenti: elemento letterale, logico-sistematico, storico e teologico. Quando un termine oltre che essere d’uso comune, ha un significato tecnico, si ritiene generalmente che il legislatore lo usi nel suo significato tecnico. Nell’interpretazione il significato tecnico prevale su quello corrente.
Le convenzioni internazionali devono essere interpretate secondo gli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
- Art. 31: i trattati devono essere interpretati secondo buona fede.
- Art. 32: richiama i lavori preparatori e le circostanze della conclusione del trattato.
- Art. 33: si occupa dei trattati redatti in più lingue e stabilisce che fa fede ciascuno dei testi autentici; che i termini hanno lo stesso significato nei diversi testi e che, se appare una differenza di significato, occorre adottare il significato che concilia meglio i diversi testi.
Nel modello Ocse di convenzione internazionale, l’art. 3 prevede che i termini della convenzione, la cui nozione non è definita dalla convenzione stessa, o non è ricavabile dal contesto della convenzione, devono essere intesi secondo la legge interna dello Stato alle cui imposte la convenzione dev’essere applicata.
Se in un testo normativo comunitario redatto in più lingue vi sono termini con significati non coincidenti, l’interprete deve tener conto delle diverse versioni ma devono essere comunque interpretate in modo uniforme. In caso di divergenze dev’essere interpretata in funzione del sistema generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte.
Interpretazione adeguatrice: nell’interpretare un testo normativo, si deve privilegiare l’interpretazione conforme al testo gerarchicamente sovra-ordinato.
Principio della doppia conformità: oltre che la conformità alle norme costituzionali, è da privilegiare la conformità alle norme dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali.
Le leggi interpretative impongono una determinata interpretazione (tra le due o più possibili) eliminando normativamente le interpretazioni (norme) considerate errate, fino alla sopravvivenza di una soltanto.
Le disposizioni interpretative sono retroattive (e per questo motivo sono disposte solo in casi eccezionali e con legge ordinaria) mentre le disposizioni innovative no. Inoltre, le disposizioni interpretative si giustappongono a quella interpretata.
Una disposizione, che si autoqualifica come interpretativa, ma detta un'interpretazione non riconducibile ad una delle alternative potenzialmente desumibili dal testo della disposizione interpretata, non è interpretativa ma innovativa. La forma interpretativa della legge è solo un mezzo per dissimulare la retroattività dell’innovazione.
I principi
I principali principi si trovano in alcuni articoli della costituzione che sono:
- Art. 3 Cost.: lo stato deve rimuovere gli ostacoli economici e sociali, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
- Art. 53 Cost.: concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Si sottolinea il dovere di solidarietà cui è tenuto ogni membro della comunità, per il fatto stesso di esser membro della comunità, agendo secondo criteri di progressività.
La capacità contributiva è intesa come capacità economica, quindi espressione di essa è un fatto economico, possibilità da parte del soggetto di addossarsi parte delle spese pubbliche. Essa indica l’effettiva idoneità soggettiva del contribuente a far fronte al dovere tributario, manifestata da indici concreti di ricchezza, che sono:
- Diretti: esempio il reddito di persone fisiche e il patrimonio
- Indiretti: consumo (IVA), affari, trasferimento di beni.
Dal punto di vista quantitativo, il sacrificio deve essere entro il limite del minimo vitale, che deve essere garantito al contribuente. Inoltre vi è l’esigenza che il collegamento tra fatto rivelatore di capacità contributiva e tributo sia effettivo, e non fittizio. Esempio la corte costituzionale ha considerato legittima la tassazione in base alla rendita catastale, è una base imponibile forfettaria, non effettiva.
Il requisito dell’attualità comporta che la capacità contributiva deve esistere oggi, nel momento in cui il tributo viene prelevato. La corte costituzionale considera la retroattività a condizione che gli indici di capacità economica siano ancora presenti oggi (non esiste una norma costituzionale che vieta la retroattività per i tributi).
Limite che pone questo articolo è che non si possono introdurre norme che A paga per capacità economica di B; ciò è ammesso solo se il terzo sia in grado di far ricadere l’onere economico del tributo su chi ne realizza il presupposto come il sostituto di imposta, responsabile d’imposta (notaio, garanzia di pagamento d’imposta), accollo d’imposta (soggetto paga debiti di un altro). Secondo la giurisprudenza l’art. 53 riguarda solo prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare divisibilmente, quindi non concerne le tasse.
Il principio di ragionevolezza: a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi, e situazioni diverse regimi diversi. Stabilire ciò spetta al legislatore, sindacate dalla Corte Costituzionale se irragionevoli. Vi deve essere coerenza interna nelle norme tributarie.
Il legislatore può concedere agevolazioni fiscali se ciò risponde a scopi costituzionalmente riconosciuti, beneficio accordato ad alcuni, non a tutti. Le questioni di costituzionalità relative alle norme di favore non sorgono perché è stata illegittimamente concessa una agevolazione, violando il principio di uguaglianza, ma perché il beneficio previsto è accordato ad alcuni e non ad altri.
I condoni fiscali sono quindi illegittimi, sono norme in cui si dice che l’evasore, se si autodenuncia, viene a pagare solo parte dell’imposta evasa.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. La tutela costituzionale non deve mai ledere i diritti inviolabili. Molte sentenze hanno dichiarato incostituzionali norme che sono state ritenute lesive del diritto di difesa.
Art. 23 Cost: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». La riserva di legge non riguarda tutti i tipi di norme ma solo quelle di diritto sostanziale che definiscono i soggetti passivi, l’an e il quantum del tributo. Non riguarda, perciò, le norme sull’accertamento e la riscossione.
Norme impositive e Norme di favore
L’obbligazione tributaria è un’obbligazione di diritto pubblico, che ha una disciplina propria nel diritto tributario, e quando la disciplina tributaria presenta delle lacune, l’interprete può colmarla ricorrendo alle norme del codice civile, ma solo se ricorrono i presupposto dell’analogia. L’obbligazione tributaria è una obbligazione legale tutta stabilita dalla legge, a differenza di quelle del diritto privato, e nulla è lasciato alla volontà delle parti. La stessa amm. Finanziaria non dispone di discrezionalità, i suoi poteri sono vincolati.
Le imposte si classificano in base al:
- Presupposto: l’evento generatore dell’obbligazione ed è connotato dal legislatore sotto profili: oggettivo, soggettivo, spaziale e temporale.
- Dirette: colpiscono il reddito o il patrimonio, manifestazione diretta di capacità contributiva
- Indirette: tutte le altre, manifestazione indiretta di capacità economica
- Reddito:
- Personali: ha rilievo elementi che attiene alla persona del soggetto passivo
- Reali: non hanno rilievo elementi della persona
- Tempo:
- Istantanee: che danno origine a un’imposta in un momento specifico
- Periodiche: presupposto è l’insieme di fatti che si collocano in un dato arco temporale (periodo d’imposta). Le modifiche delle imposte periodiche si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono (Statuto diritti del contribuente).
Vi sono poi fattispecie equiparate, norme che allargano l’ordinario campo di applicazione di un’imposta aggiungendo altre fattispecie imponibili a quelle tipiche; e fattispecie supplementari, norme che hanno fini antielusivi. Si sottopone ad imposta anche proventi che non corrispondono alla nozione tipica di reddito, conseguiti in sostituzione di redditi (incasso da eredi, vincite alle lotterie). Sono equiparate alle cessioni onerose le cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa. I redditi di lavoro dipendente sono equiparati a compensi di soci, borse di studio, remunerazioni sacerdoti. Le fattispecie supplementari sono previste per fini di antielusione delle norme tributarie, imposta di registro. La base imponibile è costituita principalmente da una grandezza monetaria. Le imposta diretta ha come imponibile un importo al netto di...
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