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CAPITOLO X – L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E LE SUA VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE
La dottrina si storicamente divisa in due filoni di pensiero circa la nascita dell’obbligazione tributaria:
• Teoria dichiarativista l’obbligazione tributaria nasce con la semplice realizzazione del presupposto di fatto del
à
tributo
• Teoria costitutivista l’obbligazione tributaria nasce solo a seguito dell'emanazione di un atto autoritativo
à
dell'ente impositore.
Oltre all’obbligazione tributaria, sorgono nell’ambito del medesimo fenomeno anche ulteriori situazioni soggettive:
Obblighi formali a carico del contribuente o di terzi (dichiarazione, tenuta scritture contabili,..)
o Obbligazioni accessorie (interessi moratori, sanzioni,..)
o Poteri e facoltà dell’amministrazione finanziaria
o Obbligazioni a carico del sostituto e del responsabile di imposta
o
-L’obbligazione tributaria appartiene al diritto pubblico o privato?
Prevale la tesi secondo cui l'obbligazione tributaria, pur ascrivibile al genus delle obbligazioni di diritto pubblico (posto che
lo Stato interviene come soggetto di diritto pubblico) in nulla differisca sotto il profilo "strutturale" dalle obbligazioni del
diritto privato disciplinate dal Codice civile
® Quindi sono applicabili le norme civilistiche che disciplinano l’obbligazione (Artt.1173-1320)
® Tuttavia, il legislatore non si è mai rimesso totalmente alla disciplina civilistica, introducendone una propria
(anche se non autosufficiente)
Però, non c’è né un codice tributario, né indicazioni generali sul rapporto tra tale disciplina e il diritto
o civile
-Applicazione analogica o diretta della disciplina civilistica nel diritto tributario?
Sembra preferibile l’applicazione diretta delle norme del Codice civile nel diritto tributario per quelli aspetti
dell’obbligazione d’imposta privi di disciplina specifica (posto che le norme di diritto tributario vengono considerate normi
speciali rispetto a quelle del codice civile).
• Tuttavia, bisogna sempre verificare che la disciplina civilistica non risulti incompatibile con la natura e i principi
che presiedono alla natura tributaria
Dunque di fatto è necessario un giudizio simile a quello relativo all’applicazione analogica (compatibilità)
o
L’applicazione delle regole civilistiche, quindi:
a) Richiede di verificare se le “scelte” del legislatore tributario che si intersecano con esse risultano espressione
di una chiara autonomia, oppure sintomo di una specifica ed eccezionale regolazione tale da non
compromettere l’applicabilità delle regole civilistiche alle ipotesi non regolate
b) Deve sempre rispettare il principio di capacità contributiva
c) Richiede di verificare, in caso di scelta legislativa tributaria totalmente divergente – di regola pro Fisco – se
questa è conforme ai principi costituzionali che informano la materia tributaria (es: diritto di difesa, capacità
contributiva, eguaglianza e ragionevolezza)
d) Deve tenere conto dei limiti derivanti dal principio di indisponibilità del credito tributario
e) Non deve enfatizzare l’autonomia del diritto tributario per legittimare interpretazioni “pro-fisco” che
conducano ad una disciplina differenziata rispetto al diritto comune dell’obbligazione
f) Deve tenere conto dei profili procedimentali tipici della materia tributaria
1. LA SUCCESSIONE NEL DEBITO DI IMPOSTA
Per quanto riguarda la successione del debito di imposta, la materia tributaria stabilisce alcune deroghe rispetto al diritto
civile:
• L’art.65 d.p.r. 600/1973 prevede la responsabilità solidale dei coeredi per le obbligazioni per tributi il cui
presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa
- Secondo la disciplina civilistica, invece, gli eredi sono tenuti al pagamento in proporzione alla loro quota
ereditaria
Tuttavia sono necessarie delle precisazioni:
Questa disciplina è applicabile solo alle imposte sui redditi
o Non è sufficiente la qualità di “chiamato all’eredità”, in quanto per affermare l’obbligazione è necessaria
o l’avvenuta accettazione dell’eredità 42
Questa disciplina non trova applicazione per quanto riguarda i redditi percepiti dagli eredi
o successivamente alla morte dell’avente diritto (incassi di credito) questi saranno distribuiti secondo le
à
normali regole civilistiche
Resta invece la disciplina civilistica per quanto riguarda: accettazione dell’eredità (anche con beneficio di inventario);
rinunzia all’eredità; separazione dei beni.
Per quanto riguarda i fenomeni successori relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche, sono previste discipline
particolari:
• L’effetto estintivo della cancellazione (previsto solo per le società di capitali) viene esteso anche alle società di
persone
• Fusione la società risultante dalla fusione subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse relativi alle
à
imposte sui redditi
• Scissione gli obblighi tributari della società scissa, relativi a periodi di imposta anteriori alla scissione, sono
à
adempiuti dalla società scissa (in caso di scissione parziale) o trasferiti alla società beneficiaria (in caso di scissione
totale), ferma restando la responsabilità solidale delle società beneficiare per le imposte, le sanzioni pecuniarie,
gli interessi e ogni altro debito
Si tratta di una disciplina eccessiva e sproporzionata, in quanto la disciplina civilistica era già di per sé
o idonea ad assicurare ampia tutela agli interessi del Fisco – conservando interamente l’effettivo valore del
patrimonio aziendale senza perdere nessuna garanzia e tenendo conto che si prevede la possibilità di
agire senza preventiva escussione della società cui il debito è rimasto.
Dunque suddetta norma non può essere intesa ne senso di stabilire una responsabilità illimitata
§ per i debiti fiscali, e pertanto deve sempre presupporre il limitare del “valore effettivo del
patrimonio netto”
Non si verifica invece nessuna modificazione soggettiva nel caso di sanzioni amministrative e penali tributarie
2. L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
L’estinzione dell’obbligazione tributaria si verifica mediante:
1. Adempimento pagamento di una somma di denaro (modo principale di estinzione)
à
a. Nel caso di ritardato adempimento, la disciplina delle singole imposte individua la misura e la decorrenza
degli interessi
2. Adempimento mediante datio in solutum il contribuente assolve il tributo mediante dazione di beni di
à
interesse artistico, storico o archeologico, o mediante realizzazione stessa di dette opere– previa accettazione del
creditore
3. Compensazione inizialmente si riteneva inapplicabile al diritto tributario, ma è stata poi introdotta dal
à
legislatore riconoscendo sia la compensazione orizzontale (cioè nell’ambito dello stesso tributo) sia quella
orizzontale (crediti e debiti afferenti prestazioni diverse ed anche tra enti impositori diversi)
4. Confusione (qualità di creditore e debitore convengono in capo al medesimo soggetto)
5. Condono fiscale viene consentito al contribuente di definire in via agevolativa l’obbligazione con il pagamento
à
di una somma ridotta
6. Morte per le obbligazioni derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative e penali tributarie
à
7. Decadenza l’obbligazione può estinguersi per decadenza dell’azione amministrativa di accertamento o
à
liquidazione (dunque per il mancato esercizio di tipici poteri amministrativi). I termini di decadenza sono diversi
da imposta a imposta.
a. La decadenza può operare anche a sfavore del contribuente, in relazione al potere di chiedere il rimborso
dell’imposta medesima
8. Prescrizione l’obbligazione può estinguersi per prescrizione del credito ormai liquido ed esigibile, ma non
à
azionato esecutivamente nei termini di legge. Il termine è quello solito decennale, salvo espressa disposizione
(es: 5 anni per le sanzioni tributarie non penali, per i tributi locali e per gli interessi)
® I termini di prescrizione e decadenza non sono prorogabili. Sono previste deroghe solo in caso di eventi di
carattere eccezionale che determino il mancato funzionamento degli uffici
Non sono ammesse novazione, remissione del debito e rinuncia preventiva all’applicazione del tributo, stante
l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria 43
CAPITOLO XI – MODULI ATTUATIVI DELL’OBBLGAZIONE TRIBUTARIA
Per molto tempo, l’analisi del diritto tributario si è risolta nello studio dei rapporti tra la nascita dell’obbligazione tributaria
e l’accertamento inteso come atto di esercizio della funzione amministrativa di imposizione.
Tuttavia, si distinguono:
a) Tributi senza accertamento: ovvero quelli nei quali è assente la fase di accertamento in quanto il concretarsi della
fattispecie astratta prevista dalla norma impositiva determina direttamente la necessità di eseguire la prestazione
da parte del soggetto passivo e in quanto all’esecuzione della prestazione segue poi il controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria circa l’esatto adempimento dell’obbligazione imposta (es: tasse di circolazione)
a. La nascita dell’obbligazione deriva direttamente dalla realizzazione del presupposto
b) Tributi con accertamento: ovvero quelli nei quali è presente una fase di accertamento. Vi rientrano atti posti in
essere dal contribuente in adempimento di specifici obblighi posti a suo carico dalla legge, ma anche atti
dell’amministrazione finanziaria nell’esercizio di poteri ad essa conferiti (es: IVA, IRAP)
A partire da questa concezione, la dottrina si è divisa sulla fonte dell’obbligazione d’imposta nei tributi con accertamento,
tra teoria c.d dichiarativa e teoria costitutiva.
1. TEORIA DICHIARATIVA la fonte dell’obbligazione è nel presupposto di fatto assunto dalla legge ad indice di
à
capacità contributiva (la norma, quindi, disciplina direttamente il fatto, allegandovi determinati effetti
sostanziali). Quindi la situazione giuridica di cui è titolare il contribuente (diritto soggettivo) discende
direttamente dal presupposto e l’intervento dell’Amministrazione finanziaria nella fase di accertamento svolge
una funzione di mera applicazione delle norme
Più precisamente si sostiene che:
a. Lo schema tipico del rapporto d'imposta deve identificarsi in un rapporto di debito credito
b. La nascita dell'obbligazione si collega diret