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IRAP E IVA

IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)

L’IRAP è disciplinata dal d.lgs. 446/1997.

tributo regionale,

Si tratta di un in quanto la titolarità del credito, la connessa potestà impositiva

e limitati poteri di regolamentazione spettano alle regioni.

Inoltre, il tributo si applica al valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata

all’interno della regione.

Presupposto dell’imposta

Il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta

alla produzione o allo scambio di beni o servizi, quindi è necessaria una autonoma

organizzazione.

Con riferimento alle società e agli enti l’autonoma organizzazione è presunta per legge.

Con riferimento all’attività economica esercitata dalle persone siche, in passato occorreva

veri care caso per caso la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, questo

portava, spesso, ad estenuanti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate; la legge di bilancio 2022

ha stabilito che l’IRAP non è più dovuta dalle persone siche esercenti attività commerciali ed arti

e professioni.

Soggetti passivi

I soggetti passivi IRAP sono:

- società di capitali ed enti commerciali;

- società di persone commerciali;

- società semplici esercenti arti o professioni;

- enti privati non commerciali;

- amministrazioni pubbliche;

- società ed enti non residenti in Italia con una organizzazione ssa in un territorio regionale.

Base imponibile e aliquota

La base imponibile corrisponde al valore della produzione netta quale

(di erenza tra proventi e costi)

risultato economico dell’attività esercitata nel territorio della Regione .

(o della Provincia autonoma)

Se l’attività economica è esercitata nel territorio di più Regioni, il criterio generale è quello di considerare

prodotto nel territorio di ciascuna Regione il valore della produzione netta corrispondente

proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale e ai collaboratori.

L’aliquota è del 3,9%. Le Regioni hanno la facoltà di variarla nel limite dello 0,92%.

IVA (imposta sul valore aggiunto)

L’IVA è stata introdotta con il d.p.r. 633/1972 e rappresenta un’imposta europea, in quanto

introdotta in attuazione di direttive comunitarie e sulla base di una disciplina ampiamente

uniforme a livello europeo.

FATTISPECIE IMPOSITIVA

L’IVA si applica:

- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo);

- e ettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale);

- nell’esercizio di imprese o arti e professioni (presupposto soggettivo).

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Presupposto oggettivo

Per presupposto oggettivo si intendono le operazioni rilevanti per la realizzazione della fattispecie

impositiva.

Il presupposto oggettivo è la cessione di beni o la prestazione di servizi.

di beni”

Per “cessione si intendono gli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della

proprietà ovvero trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento.

Secondo l’interpretazione condivisa, vi rientrano anche le espropriazioni, le requisizioni, gli atti di vendita

forzata, le sentenze costitutive e le esecuzioni in forma speci ca.

Sono escluse le con sche e gli acquisti della proprietà a titolo originario.

Nel d.p.r. in esame sono indicate una serie di operazioni escluse , tra

(per le quali non è dovuta l’IVA)

queste si segnalano: la cessione di crediti in denaro, la cessione e i conferimenti di azienda o rami

di azienda, la cessione di terreni non edi cabili etc.

Presupposto soggettivo

I soggetti passivi IVA sono coloro che pongono in essere la cessione del

(soggetti passivi di diritto)

bene o la prestazione del servizio nell’ambito di una attività professionale o imprenditoriale.

Il presupposto soggettivo è de nito sulla base dei concetti di esercizio di impresa e di esercizio di

arti e professioni.

- esercizio di impresa: vi rientra sia l’attività commerciale sia quella agricola. Sono soggetti passivi

.

IVA anche gli enti pubblici quando svolgono attività in regime privatistico

- esercizio di arti e professioni: si intende l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività

di lavoro autonomo da parte di persone siche, società semplici e associazioni senza

personalità giuridica tra persone siche per l’esercizio in forma associata della professione.

Nonostante formalmente il soggetto passivo siano gli operatori economici (soggetto passivo di

, in realtà essi si rivalgono sui consumatori .

diritto) (soggetto passivo di fatto)

Presupposto territoriale

Il presupposto territoriale è individuato nel compimento delle operazioni all’interno del territorio

dello Stato italiano.

ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA, BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTA

Esigibilità

Da quale momento diviene esigibile l’IVA?

- per i beni immobili: da quando viene stipulato il contratto;

- per i beni mobili: quando viene spedito o consegnato il bene;

- per le prestazioni di servizi: quando viene pagato il corrispettivo.

In ogni caso, se per una operazione viene pagato il corrispettivo , su quel

(in tutto o in parte)

corrispettivo deve essere pagata l’IVA.

Base imponibile

La base imponibile corrisponde all’ammontare complessivo dei corrispettivi.

Aliquota

L’aliquota ordinaria è ssata al 22%.

Aliquote inferiori sono previste per determinate categorie di beni e servizi:

- 4% per acquisto di immobili abitativi non di lusso e per alcuni beni alimentari di prima

necessità.

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- 5% per alcune prestazioni sanitarie svolte da enti del terzo settore e per determinati prodotti

sanitari.

- 10% per servizi alberghieri, per determinate prestazioni edilizie, per alcuni beni alimentari e per

prodotti di igiene intima femminile e per prodotti per l’infanzia.

Vi sono anche dei regimi speciali IVA per l’agricoltura, il commercio di sali e tabacchi e per le

prestazioni dei gestori di telefonia.

RIVALSA E DETRAZIONE

Rivalsa

L’operatore economico che e ettua la cessione di beni o la prestazione di servizi deve addebitare

la relativa imposta (IVA) al cessionario o al committente.

Tale traslazione deve essere evidenziata in fattura.

Detrazione

Un’impresa o un professionista, quando acquista beni o servizi per la propria attività, può sottrarre

l’IVA pagata sugli acquisti dall’IVA che ha incassato sulle proprie vendite. Questo serve a fare in

modo che l’IVA gravi solo sul consumatore nale.

Per la detrazione è necessario il possesso della fattura.

Il diritto di detrazione è subordinato ad un giudizio di inerenza tra l’operazione passiva (in relazione

e l’attività esercitata.

alla quale è stato assolto il tributo)

Ad es. se un fotografo acquista una macchina fotogra ca, ciò è un acquisto inerente rispetto

all’attività esercitata e potrà detrarre l’IVA; se un soggetto fa l’avvocato e acquista una macchina

fotogra ca sarà di cile dimostrare che questo acquisto serve allo svolgimento della sua attività

professionale.

Inoltre, l’impresa o il professionista non potrà detrarre l’IVA se l’operazione a valle è esente o non

è soggetta all’IVA.

ATTUAZIONE DEL TRIBUTO AD OPERA DEL SOGGETTO PASSIVO

PARTE I tributario”

Per “procedimento si intende la fase attuativa del tributo.

species genus

Il procedimento tributario è una del “procedimento amministrativo”, tuttavia esso

presenta due peculiarità:

- esso si compone anche di atti provenienti da soggetti estranei all’Amministrazione, dato il ruolo

centrale assegnato al coinvolgimento dei soggetti passivi.

- non ha le caratteristiche di un procedimento unitario, è piuttosto un insieme di sub-

procedimenti.

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

In tutti i Paesi a scalità avanzata non risulta materialmente possibile, data la massa di

contribuenti, a dare all’Amministrazione nanziaria l’attuazione di ogni singola posizione

tributaria.

I contribuenti hanno il dovere di presentare la dichiarazione di imposta, con la quale essi

accertano il veri carsi del presupposto di imposta, determinano la base imponibile e liquidano

l’imposta dovuta.

Vi sono diverse tipologie di dichiarazioni, la più importante è la dichiarazione di imposta.

obbligo

La presentazione della dichiarazione di imposta è un del contribuente, sono previste

sanzioni amministrative e penali in caso di inadempimento.

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atto formale:

Essa è un la legge determina i requisiti di forma, le modalità e i tempi per la sua

presentazione; inoltre essa deve essere sottoscritta dal soggetto passivo o dal suo

rappresentante legale/negoziale.

I termini variano a seconda dell’imposta.

La dichiarazione ha una duplice natura:

- dichiarazione di scienza rispetto ai dati e alle informazioni in essa contenuti;

- contenuto negoziale rispetto alle scelte operate dal soggetto passivo.

EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La disciplina della emendabilità della dichiarazione è contenuta nel d.p.r. 322/1998.

(o ritrattabilità)

Il contribuente può modi care la dichiarazione attraverso la presentazione di una dichiarazione

integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione originaria.

Occorre operare alcune distinzioni:

- dichiarazione correttiva: è una dichiarazione presentata quando il termine per la presentazione

della dichiarazione non è ancora scaduto e va a correggere una precedente dichiarazione. Non

comporta alcuna violazione.

- dichiarazione tardiva: è una dichiarazione presentata entro il 90° giorno successivo alla

scadenza del termine. Viene sanzionata in modo lieve, con una pena amministrativa ssa.

- dichiarazione integrativa: è una dichiarazione presentata quando il termine è scaduto e va a

correggere una precedente dichiarazione. Tale dichiarazione evidenza una infedeltà nella

dichiarazione originaria, sanzionabile qualora l’imposta sia stata dichiarata in misura inferiore al

dovuto.

Dichiarazione integrativa a favore e a sfavore

La dichiarazione integrativa può essere a favore o a sfavore

(avevo dichiarato più del dovuto) (avevo

.

dichiarato meno del dovuto)

La dichiarazione integrativa a sfavore ha l’obiettivo di limitare le conseguenze sanzionatorie

attraverso l’istituto de

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cris027 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Pierro Maria.
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