Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ALTRE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO
Tutte le tipologie di accertamento si basano sui principi di
- Unicità
- Globalità
Eccetto: accertamento parziale ed integrativo
L’accertamento parziale
Vi sono dei casi in cui è consentito all'Amministrazione di emettere atti di accertamento c.d. parziali,
accertamenti, cioè, che non presuppongono un esame complessivo.
Dati provengono da soggetti esterni:
a) Un primo caso è rappresentato dalle «segnalazioni» provenienti dal Centro informativo delle
imposte dirette, dalla Guardia di finanza, da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.
51
o L'oggetto delle segnalazioni è costituito da dati concernenti un determinato reddito o da
elementi che incidono sulle deduzioni, sulle esenzioni o sulle agevolazioni. In base a tali
segnalazioni, l'ufficio può rettificare la dichiarazione accertando un reddito non
dichiarato, il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, o la non
spettanza di deduzioni, esenzioni o agevolazioni.
b) In secondo luogo, è parziale anche l'accertamento eseguito dall'ufficio svolgendo accessi,
ispezioni e verifiche o altre attività istruttorie,
Alla natura «parziale» di tale accertamento si collegano due conseguenze:
- la prima è che resta impregiudicata l'ulteriore eventuale attività istruttoria e la possibilità
di emanare un successivo avviso di accertamento,
- la seconda è che l'accertamento parziale non richiede la collaborazione del comune.
L’accertamento integrativo
L'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi,
o in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi non conosciuti e non conoscibili quando
è stato notificato il precedente accertamento.
o Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti
o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte
L’accertamento sostitutivo
Potere di autotutela dell’AF che a seguito di errori annulla il precedente atto e ne emette uno nuovo
L’accertamento in rettifica
o Si caratterizza per il suo riferirsi ad una dichiarazione validamente presentata;
In tale dichiarazione, però, risulta un imponibile inferiore rispetto a quello che l’Ufficio reputa
o effettivo ovvero risultano deduzioni o detrazioni non spettanti.
riferirsi all’intera base imponibile.
o Deve
L’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (detto comunemente concordato) è un atto di accertamento formato al
termine di un contraddittorio tra ufficio e contribuente che consta di un provvedimento di
accertamento dell’ufficio sottoscritto per adesione dal contribuente.
Fasi: La procedura dell’accertamento con adesione può essere avviata sia dal contribuente sia
1. dall’ufficio. Il contribuente può prendere l’iniziativa al termine di una verifica fiscale
chiedendo all’ufficio tramite istanza di formulare una proposta, anche dopo che gli è stato
notificato l’avviso di accertamento;
la presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni il termine per la
2. proposizione del
ricorso.
L’ufficio,
3. entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, deve inviare al contribuente un
invito a comparire.
4. Se dal contraddittorio scaturisce un accordo, ad esso segue la redazione di un atto di
accertamento, sottoscritto dal titolare dell'ufficio e, per adesione, dal contribuente.
Caratteristiche:
può avere ad oggetto il reddito o il volume d’affari soggetto ad iva.
o
o dev'essere infatti motivato e deve contenere la liquidazione delle imposte e degli altri importi
dovuti
o a differenza dell'accertamento ordinario, non è notificato al contribuente, perché, come detto,
è un atto dell'ufficio sottoscritto anche dal contribuente.
o Vantaggi: sanzioni, che sono applicate in misura pari ad un terzo del minimo edittale.
L’accertamento
o con adesione è un accertamento che nasce definitivo; esso impegna il
contribuente e impegna l’ufficio: il contribuente non può proporre ricorso né l’ufficio può
52
modificarlo. Vi sono però dei casi tassativamente previsti in cui l’accertamento con adesione
può essere integrato con un successivo accertamento; ciò è consentito:
- Se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi dai quali si desume un maggior
reddito superiore al 50% del reddito definito;
- Se la definizione riguarda accertamenti parziali;
- Se la definizione riguarda redditi derivanti da partecipazione nelle società di persone
o da associazioni o da aziende coniugali gestite in forma societaria;
Se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti della società o dell’associazione o
- dell’azienda coniugale alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta
la definizione.
o È previsto che «la definizione si perfeziona con il versamento» dell'intero importo dovuto
entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accertamento con adesione o con il versamento della
prima rata. Il perfezionamento dell'accertamento con adesione rende inefficace l'avviso di
accertamento.
o Sulla natura giuridica del concordato vi sono in dottrina due orientamenti.
- Vi è un orientamento che utilizza concetti privatistici e quindi ravvisa nel concordato
un contratto, poiché è il risultato di un contraddittorio e di un accordo.
Secondo altri l’atto dell’ufficio resta pur sempre un atto di accertamento esternato in
- un documento che contiene anche l’adesione del contribuente. Secondo questa tesi
l’accertamento con adesione ha la sostanza di un normale accertamento salvo la
circostanza che ad esso il contribuente presta la sua adesione.
L’accertamento di ufficio
Per le imposte sui redditi e per l'Iva, l'accertamento d'ufficio viene emesso quando
non è stata presentata,
è nulla, la dichiarazione.
Caratteristiche:
Di base l'accertamento deve essere analitico
Però può essere sintetico o induttivo solo se l'ufficio non ha potuto raccogliere elementi idonei
per una determinazione analitica dell'imponibile La legge stabilisce che l'ufficio può avvalersi
- anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
- può prescindere dalla dichiarazione, se presentata, e dalle scritture contabili, anche
se regolarmente tenute.
L’accertamento dei redditi delle società consolidate
Regole particolari riguardano l'accertamento con adesione e l'accertamento «ordinario» dei redditi
delle società consolidate. Ogni società, compresa la consolidante, deve presentare la dichiarazione
del proprio reddito, cui si aggiunge la dichiarazione di gruppo presentata dalla consolidante.
Al procedimento di accertamento con adesione, concernente le rettifiche delle dichiarazioni
proprie di ciascuna consolidata, devono partecipare sia la consolidante che la consolidata
interessata dalle rettifiche.
L'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona con il versamento delle
somme dovute in base all'atto di adesione o con il versamento della prima rata.
Gli avvisi di accertamento che rettificano il reddito complessivo dichiarato da una consolidata
devono contenere anche la rettifica del reddito globale dichiarato dalla consolidante
Il pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se effettuato
dalla consolidata, sia se effettuato dalla consolidante.
L’avviso di liquidazione
Nell’accertamento dell’imposta di registro la legge distingue tra determinazione del valore imponibile
e determinazione dell’imposta.
Quando l’ufficio rettifica il valore imponibile deve altresì liquidare l’imposta: si ha quindi un
unico atto contenente la rettifica dell’imponibile e la liquidazione dell’imposta.
53
poi come atto autonomo l’avviso di liquidazione nei casi in cui si tratta solo di
Può esservi
liquidare l’imposta e chiederne il pagamento.
L'avviso di liquidazione è un atto impositivo, le cui determinazioni hanno valore autoritativo e
divengono definitive se non impugnate.
L’atto di recupero
14.
L'atto di recupero è emesso quando il contribuente dichiara un credito d'imposta che non gli spetta e
lo compensa con somme da versare. Con l'atto di recupero l'Amministrazione finanziaria accerta
l'insussistenza di un credito d'imposta e recupera somme che non sono state versate
L'atto di recupero è un atto impositivo,
esso è, inoltre, titolo esecutivo, per cui, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle
somme dovute entro il termine fissato, si procede alla riscossione coattiva.
15. L’ingiunzione fiscale
L’ingiunzione in passato era un atto che nel campo delle imposte indirette aveva una molteplicità di
funzioni.
Essa di regola era atto della riscossione con funzioni di precetto e di titolo esecutivo, ma
quando non era preceduto da un atto di accertamento aveva anche funzioni di accertamento
del tributo.
l’ingiunzione ha perduto le funzioni di titolo
Dopo la riforma della riscossione del 1988
esecutivo e di precetto ma rimane in vita come atto di accertamento delle imposte indirette e
per le quali la legge non prevede l’avviso di accertamento come atto tipico.
per tributi locali 54
L’ELUSIONE – CAPITOLO UNDICESIMO
1. Premessa
Secondo l’opinione comune l’elusione fiscale occupa uno spazio intermedio tra risparmio legittimo
d’imposta ed evasione.
l’evasione è generalmente realizzata occultando il presupposto dell’imposta. Evasione in altre
parole significa violazione diretta, aperta di norme fiscali, punita con sanzioni amministrative e/o
penali.
Diversa dall'evasione è l'elusione, o abuso del diritto, che, secondo l'art. 10-bis dello Statuto dei
diritti del contribuente, è costituita da operazioni prive di sostanza economica, che, pur nel
rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Caratteristiche:
- Chi elude non viola alcuna specifica disposizione, ma ottiene un vantaggio fiscale che è indebito
perché deriva da comportamenti privi di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dal
risparmio fiscale.
- L'elusione, a differenza dell'evasione, è frutto di un comportamento realizzato senza occultamenti
della materia