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ALTRE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

Tutte le tipologie di accertamento si basano sui principi di

- Unicità

- Globalità

Eccetto: accertamento parziale ed integrativo

L’accertamento parziale

Vi sono dei casi in cui è consentito all'Amministrazione di emettere atti di accertamento c.d. parziali,

accertamenti, cioè, che non presuppongono un esame complessivo.

Dati provengono da soggetti esterni:

a) Un primo caso è rappresentato dalle «segnalazioni» provenienti dal Centro informativo delle

imposte dirette, dalla Guardia di finanza, da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

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o L'oggetto delle segnalazioni è costituito da dati concernenti un determinato reddito o da

elementi che incidono sulle deduzioni, sulle esenzioni o sulle agevolazioni. In base a tali

segnalazioni, l'ufficio può rettificare la dichiarazione accertando un reddito non

dichiarato, il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, o la non

spettanza di deduzioni, esenzioni o agevolazioni.

b) In secondo luogo, è parziale anche l'accertamento eseguito dall'ufficio svolgendo accessi,

ispezioni e verifiche o altre attività istruttorie,

Alla natura «parziale» di tale accertamento si collegano due conseguenze:

- la prima è che resta impregiudicata l'ulteriore eventuale attività istruttoria e la possibilità

di emanare un successivo avviso di accertamento,

- la seconda è che l'accertamento parziale non richiede la collaborazione del comune.

L’accertamento integrativo

L'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi

avvisi,

o in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi non conosciuti e non conoscibili quando

è stato notificato il precedente accertamento.

o Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti

o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte

L’accertamento sostitutivo

Potere di autotutela dell’AF che a seguito di errori annulla il precedente atto e ne emette uno nuovo

L’accertamento in rettifica

o Si caratterizza per il suo riferirsi ad una dichiarazione validamente presentata;

In tale dichiarazione, però, risulta un imponibile inferiore rispetto a quello che l’Ufficio reputa

o effettivo ovvero risultano deduzioni o detrazioni non spettanti.

riferirsi all’intera base imponibile.

o Deve

L’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (detto comunemente concordato) è un atto di accertamento formato al

termine di un contraddittorio tra ufficio e contribuente che consta di un provvedimento di

accertamento dell’ufficio sottoscritto per adesione dal contribuente.

Fasi: La procedura dell’accertamento con adesione può essere avviata sia dal contribuente sia

1. dall’ufficio. Il contribuente può prendere l’iniziativa al termine di una verifica fiscale

chiedendo all’ufficio tramite istanza di formulare una proposta, anche dopo che gli è stato

notificato l’avviso di accertamento;

la presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni il termine per la

2. proposizione del

ricorso.

L’ufficio,

3. entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, deve inviare al contribuente un

invito a comparire.

4. Se dal contraddittorio scaturisce un accordo, ad esso segue la redazione di un atto di

accertamento, sottoscritto dal titolare dell'ufficio e, per adesione, dal contribuente.

Caratteristiche:

può avere ad oggetto il reddito o il volume d’affari soggetto ad iva.

o

o dev'essere infatti motivato e deve contenere la liquidazione delle imposte e degli altri importi

dovuti

o a differenza dell'accertamento ordinario, non è notificato al contribuente, perché, come detto,

è un atto dell'ufficio sottoscritto anche dal contribuente.

o Vantaggi: sanzioni, che sono applicate in misura pari ad un terzo del minimo edittale.

L’accertamento

o con adesione è un accertamento che nasce definitivo; esso impegna il

contribuente e impegna l’ufficio: il contribuente non può proporre ricorso né l’ufficio può

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modificarlo. Vi sono però dei casi tassativamente previsti in cui l’accertamento con adesione

può essere integrato con un successivo accertamento; ciò è consentito:

- Se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi dai quali si desume un maggior

reddito superiore al 50% del reddito definito;

- Se la definizione riguarda accertamenti parziali;

- Se la definizione riguarda redditi derivanti da partecipazione nelle società di persone

o da associazioni o da aziende coniugali gestite in forma societaria;

Se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti della società o dell’associazione o

- dell’azienda coniugale alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta

la definizione.

o È previsto che «la definizione si perfeziona con il versamento» dell'intero importo dovuto

entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accertamento con adesione o con il versamento della

prima rata. Il perfezionamento dell'accertamento con adesione rende inefficace l'avviso di

accertamento.

o Sulla natura giuridica del concordato vi sono in dottrina due orientamenti.

- Vi è un orientamento che utilizza concetti privatistici e quindi ravvisa nel concordato

un contratto, poiché è il risultato di un contraddittorio e di un accordo.

Secondo altri l’atto dell’ufficio resta pur sempre un atto di accertamento esternato in

- un documento che contiene anche l’adesione del contribuente. Secondo questa tesi

l’accertamento con adesione ha la sostanza di un normale accertamento salvo la

circostanza che ad esso il contribuente presta la sua adesione.

L’accertamento di ufficio

Per le imposte sui redditi e per l'Iva, l'accertamento d'ufficio viene emesso quando

 non è stata presentata,

 è nulla, la dichiarazione.

Caratteristiche:

 Di base l'accertamento deve essere analitico

 Però può essere sintetico o induttivo solo se l'ufficio non ha potuto raccogliere elementi idonei

per una determinazione analitica dell'imponibile La legge stabilisce che l'ufficio può avvalersi

- anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza

- può prescindere dalla dichiarazione, se presentata, e dalle scritture contabili, anche

se regolarmente tenute.

L’accertamento dei redditi delle società consolidate

Regole particolari riguardano l'accertamento con adesione e l'accertamento «ordinario» dei redditi

delle società consolidate. Ogni società, compresa la consolidante, deve presentare la dichiarazione

del proprio reddito, cui si aggiunge la dichiarazione di gruppo presentata dalla consolidante.

 Al procedimento di accertamento con adesione, concernente le rettifiche delle dichiarazioni

proprie di ciascuna consolidata, devono partecipare sia la consolidante che la consolidata

interessata dalle rettifiche.

 L'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona con il versamento delle

somme dovute in base all'atto di adesione o con il versamento della prima rata.

 Gli avvisi di accertamento che rettificano il reddito complessivo dichiarato da una consolidata

devono contenere anche la rettifica del reddito globale dichiarato dalla consolidante

 Il pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se effettuato

dalla consolidata, sia se effettuato dalla consolidante.

L’avviso di liquidazione

Nell’accertamento dell’imposta di registro la legge distingue tra determinazione del valore imponibile

e determinazione dell’imposta.

 Quando l’ufficio rettifica il valore imponibile deve altresì liquidare l’imposta: si ha quindi un

unico atto contenente la rettifica dell’imponibile e la liquidazione dell’imposta.

53

 poi come atto autonomo l’avviso di liquidazione nei casi in cui si tratta solo di

Può esservi

liquidare l’imposta e chiederne il pagamento.

L'avviso di liquidazione è un atto impositivo, le cui determinazioni hanno valore autoritativo e

divengono definitive se non impugnate.

L’atto di recupero

14.

L'atto di recupero è emesso quando il contribuente dichiara un credito d'imposta che non gli spetta e

lo compensa con somme da versare. Con l'atto di recupero l'Amministrazione finanziaria accerta

l'insussistenza di un credito d'imposta e recupera somme che non sono state versate

 L'atto di recupero è un atto impositivo,

 esso è, inoltre, titolo esecutivo, per cui, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle

somme dovute entro il termine fissato, si procede alla riscossione coattiva.

15. L’ingiunzione fiscale

L’ingiunzione in passato era un atto che nel campo delle imposte indirette aveva una molteplicità di

funzioni.

 Essa di regola era atto della riscossione con funzioni di precetto e di titolo esecutivo, ma

quando non era preceduto da un atto di accertamento aveva anche funzioni di accertamento

del tributo.

 l’ingiunzione ha perduto le funzioni di titolo

Dopo la riforma della riscossione del 1988

esecutivo e di precetto ma rimane in vita come atto di accertamento delle imposte indirette e

per le quali la legge non prevede l’avviso di accertamento come atto tipico.

per tributi locali 54

L’ELUSIONE – CAPITOLO UNDICESIMO

1. Premessa

Secondo l’opinione comune l’elusione fiscale occupa uno spazio intermedio tra risparmio legittimo

d’imposta ed evasione.

 l’evasione è generalmente realizzata occultando il presupposto dell’imposta. Evasione in altre

parole significa violazione diretta, aperta di norme fiscali, punita con sanzioni amministrative e/o

penali.

 Diversa dall'evasione è l'elusione, o abuso del diritto, che, secondo l'art. 10-bis dello Statuto dei

diritti del contribuente, è costituita da operazioni prive di sostanza economica, che, pur nel

rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Caratteristiche:

- Chi elude non viola alcuna specifica disposizione, ma ottiene un vantaggio fiscale che è indebito

perché deriva da comportamenti privi di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dal

risparmio fiscale.

- L'elusione, a differenza dell'evasione, è frutto di un comportamento realizzato senza occultamenti

della materia

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
92 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Citr55 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.