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(CESSIONI DI BENI)
La struttura dell’art. 2 DPR 633/72:
- c.1 definizione generale;
- c.2 estensione;
- c.3 riduzione.
L’art. 2, c.1, DPR 633/72 contiene la definizione generale: costituiscono cessioni di beni gli atti a
titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù)
su beni di ogni genere.
Accanto alle operazioni imponibili di cui all’art. 2, c.1, sono rilevanti ai fini IVA le cd. Operazioni
assimilate di cui al c. 2:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà (la proprietà si trasferisce con il
pagamento dell’ultima rata del corrispettivo pattuito, anche se ai fini IVA l’operazione
rileva immediatamente e l’assoggettamento ad imposta avviene per intero nel momento in
cui si conclude il contratto);
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni
venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non
rientra nell’attività propria dell’impresa se il costo unitario non è superiore a € 25,82 e di
quelli per i quali non sia stata operata all’atto dell’acquisto o dell’importazione la
detrazione d’imposta a norma dell’art. 19;
5) l’autoconsumo sarà imponibile se la destinazione è definitiva e se ha per oggetto beni per i
quali al momento dell’acquisto è stata detratta l’IVA;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto, nonché le
assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici.
Il c. 3 rileva le cessioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA; queste operazioni pur
presentando i requisiti delle cessioni non rilevano ai fini IVA:
a) le cessioni di denaro (per esempio: indennizzi, premio fedeltà…);
b) conferimento in società di aziende o rami di azienda;
c) cessioni di terreni non edificabili;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore;
e) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società;
f) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e simili.
NB. La semplice disponibilità del bene non può essere qualificata come cessione. Tuttavia le
cessioni gratuite, pur mancando del requisito dell’onerosità, sono considerate cessioni rilevanti ai
fini IVA.
(PRESTAZIONI DI SERVIZI)
La prestazione di servizi rientra nel campo di applicazione IVA se è onerosa ed è in dipendenza di
contratti d’opera, appalto agenzia, mediazione ed in genere da obbligazioni di fare, non fare e di
permettere (art. 3, c.1, DPR 633/72).
Il c.2 prevede delle estensioni di applicazione: 64
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili (relative a diritti d’autore, invenzioni industriali,
modelli, disegni, processi…);
3) prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo ed oggetto.
La regola generale dell’onerosità subisce delle deroghe per cui rientrano nel presupposto
oggettivo anche alcune prestazioni di servizi gratuite destinate al consumo personale o familiare
dell’imprenditore. Anche l’autoconsumo di servizi è imponibile IVA se effettuate dall’imprenditore
purché di valore unitario superiore a € 25,82 e l’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi relativi a
tali prestazioni sia detraibile (c.3).
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
- Art. 4: esercizio di imprese (attività d’impresa);
- Art. 5: esercizio di arti e professioni (attività di lavoro autonomo).
(ESERCIZIO DI IMPRESE)
Ai fini della determinazione del soggetto passivo d’imposta si può tener conto sia della veste
giuridica del contribuente e sia della tipologia dell’attività svolta.
Per le società commerciali esiste una presunzione assoluta: redditi di società commerciali = redditi
d’impresa. Le operazioni effettuate da società commerciali di qualsiasi tipo ovvero da enti il cui
oggetto principale è l’esercizio di attività commerciali si considerano eseguite nell’esercizio di
imprese.
Per gli imprenditori individuali e per gli enti non commerciali che esercitano collateralmente
l’attività commerciale, il requisito soggettivo è rappresentato dalle caratteristiche dell’attività
svolta.:
- se essi svolgono attività commerciale imprenditore/ente equiparato all’imprenditore;
- se essi svolgono attività non commerciale/istituzionale imprenditore/ente equiparato a
persona fisica.
L’IVA è relativa all’intera attività svolta dal soggetto passivo, ciò significa che se una persona fisica
svolge un’attività commerciale ed allo stesso tempo una professionale (es. commerciante ed
impresa edile), la determinazione dell’imposta dovuta è unitaria. La separazione è necessaria solo
se le due attività seguono regimi di detrazione diversi (es. ordinario e forfettario nell’agricoltura).
L’attività commerciale deve essere abituale (ripetitiva) e non occasionale.
Sono soggetti passivi d’imposta anche gli imprenditori agricoli (rinvio artt. 2135 – def.ne
imprenditore agricolo – e 2195 – obbligo di iscrizione nel RI – TUIR). L’imprenditore agricolo è tale
ai fini IVA, ma non anche ai fini delle imposte sui redditi.
(ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI)
L’art. 5 DPR 633/72 definisce l’esercizio di arti e professioni: per esercizio abituale di arti e
professioni si intende l’esercizio per professione abituale, benché non esclusiva, di qualsiasi
attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di
associazioni senza personalità giuridica.
Momento di effettuazione delle operazioni (art. 6): è il momento dal quale scatta l’applicazione
dell’aliquota e decorrono tutti gli obblighi di fatturazione, di registrazione,… 65
Cessioni di beni stipula (beni immobili);
consegna/spedizione (beni mobili). Se il diritto reale sul bene si trasferisce
successivamente, l’operazione si considera effettuata nel successivo momento
in cui avviene il trasferimento del diritto o comunque dopo un anno dalla
consegna o dalla spedizione.
Prestazioni di servizi atto del pagamento del corrispettivo.
Nb. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato.
TERRIRORIALITA’ (art. 7)
Il requisito della territorialità ha la funzione di ripartire la giurisdizione sulle operazioni soggette ad
Iva tra i diversi Stati. i criteri di collegamento con il territorio sono diversi a seconda che si tratti di
cessione di beni o di prestazioni di servizi.
Le cessioni di beni, per soddisfare il presupposto territoriale, devono avere per oggetto beni
nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, presenti nel territorio
dello Stato nel momento di effettuazione dell’operazione. Si tratta di criterio conforme a quello
stabilito nell’art. 32 della direttiva 112/2006 (si considera come luogo della cessione, il luogo dove
il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione
dell’acquirente).
La disciplina relativa alla territorialità delle prestazioni di servizi è stata profondamente rivisitata
dalla direttiva 8/2008, recepita con il DLgs 18/2010. In precedenza il criterio base di collegamento
era costituito dal luogo di stabilimento del prestatore. Tale criterio soffriva tuttavia di una
numerosa serie di eccezioni, elencata nel previgente c.4 dell’art. 7 DPR 633/72, imperniata
essenzialmente sulla combinazione di quattro criteri alternativi di collegamento rappresentati da:
1) il luogo di localizzazione del bene;
2) il luogo del domicilio del committente, se soggetto passivo d’imposta;
3) il luogo di effettuazione dell’operazione;
4) il luogo di utilizzo del servizio.
L’ampiezza delle eccezioni era tale da configurare il criterio base del luogo di stabilimento del
prestatore come un criterio, di fatto, residuale. D’altro canto, il medesimo criterio di base tornava
applicabile in via automatica in presenza di prestazioni di servizi complesse o di prestazioni
innominate, in quanto atipiche e di nuova elaborazione. il maggior difetto del criterio di base,
accentuato dalla numerosità delle prestazioni non classificabili in alcuna delle deroghe sopra
esposte, era costituito dal fatto che lo stesso si discosta dal principio della tassazione nel luogo di
consumo del servizio, che rappresenta il principio fondamentale caratterizzante la disciplina
transitoria dell’Iva comunitaria.
la modifica apportata dal primo gennaio 2010 è pertanto ispirata alle seguenti finalità, fra loro
correlate:
a) ampliare il criterio della tassazione nel luogo di destinazione o utilizzo (effettivo o
convenzionale), rendendolo la regola nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta; 66
b) conseguentemente ridurre le ipotesi di rimborso dell’Iva addebitata a soggetti non
residenti, che si verificano con maggiore frequenza in applicazione della regola del luogo di
stabilimento del prestatore;
c) semplificare gli adempimenti per l’applicazione del tributo nei riguardi dei soggetti passivi
non residenti.
In attuazione della prima finalità, le prestazioni di servizi sono state suddivise in due categorie:
1) quelle rese tra operatori economici (B2B);
2) quelle rese da un operatore economico in favore di privati consumatori (B2C).
Nella prima, il criterio principale di collegamento territoriale è il luogo di stabilimento del
committente (luogo di destinazione o utilizzo convenzionale). Vale evidenziare come il suddetto
criterio operi anche nei confronti di committenti non stabiliti in Stati dell’UE, purché si tratti di
operatori economici.
Nella seconda, la regola è rimasta il luogo di stabilimento del prestatore. In armonia con i precetti
della direttiva 8, continuano ad applicarsi criteri alternativi di collegamento territoriale, costituiti
sempre dal luogo di ubicazione del bene, dal luogo di utilizzo del servizio e dal luogo di
effettuazione della prestazione.
Si tratta tuttavia