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IL RUOLO DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA.
regola la competenza delle istituzioni dell’UE in tema di
ART. 113 del TFUE:
armonizzazione della legislazione fiscale degli Stati membri e sancisce il carattere
strumentale dell’armonizzazione (= grado di approssimazione suscettibile di evitare
distorsioni nell’ambito del mercato interno) fiscale rispetto all’instaurazione ed al
mantenimento del mercato interno.
ARMONIZZAZIONE: normativa interna e normativa europea non devono
- avere differenze.
Principio di equivalenza in ambito europeo: nel caso dei settori non
armonizzati, pur non essendoci una regola uniforme, deve esservi
un’equivalenza tale che non si arrechino danni ai singoli Stati. -> Uniformità
dei principi generali dei settori non armonizzati. -> Obbligo di disapplicazione
quello dell’UE.
del diritto interno contrastante con
COORDINAMENTO: la normativa interna non può confliggere con quella
- europea, ma non necessariamente deve essere uguale a quest’ultima; lo Stato
deve adeguarsi, non deve porre in essere atti in contrasto con la normativa
“integrazione negativa”.
europea; -> c. d.
LIMITI al processo di armonizzazione:
1) Settore a cui il meccanismo è circoscritto: imposizione indiretta (principalmente
IVA);
2) Grado o misura del riavvicinamento cui deve mirare il Consiglio: il legislatore
europeo limita il tasso di uniformità a quello indispensabile ossia necessario e
sufficiente per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato
interno.
NORME CHE VIETANO TRATTAMENTI DISCRIMINATORI:
l’Unione europea è uno spazio senza frontiere;
ART. 26 TFUE:
1) ART. 30 TFUE: vieta dazi doganali/imposte aventi effetto equivalente
2) sull’importazione o sull’esportazione di beni;
vieta a ogni Stato membro l’applicazione diretta o indiretta ai
ART. 110 TFUE:
3) prodotti importati dagli altri Stati membri di imposizioni interne superiori a
quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
AIUTI DI STATO (State aid):
- Misure fiscali di carattere generale;
- Incentivi fiscali riservati a talune imprese.
➔ ART. 107 TFUE: gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune se
falsano o minacciano di falsare la concorrenza -> se:
1. È erogato dallo Stato;
2. Implica un sacrificio finanziario per lo Stato;
3. Ha carattere selettivo -> è rivolto ad alcune imprese o produzioni;
Consegue l’effetto di rafforzare la posizione
4. di alcune imprese rispetto ad altre,
quale che sia la causa dell’aiuto medesimo.
Le norme sugli aiuti di Stato fanno sì che siano vietati tutti gli aiuti che sotto forma di
minori costi o maggiori utili non siano distribuiti in maniera uniforme su tutto il
–
territorio. -> Norme non direttamente di impatto fiscale tributario.
Funzione “quasi – normativa” della giurisprudenza della Corte di Giustiza UE in
materia fiscale: per la realizzazione e la tutela del mercato comune.
sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea interpretano il diritto dell’UE
Le
ed hanno un impatto sia sul settore armonizzato (= imposte indirette) che sul settore
coordinato (= imposte dirette). Tali sentenze si distinguono in due tipologie:
- Sentenze interpretative (le più importanti); in caso di giudizio in uno degli Stati
membri dell’Unione europea,
1. Il giudice interno si esprime -> esiste una normativa interna;
l’orientamento della Corte di Giustizia (-> il diritto europeo)
trova applicazione nello Stato membro in via di fatto, pur se
non in via formale;
2. Il giudice interno non sa come interpretare una norma
interna e se essa è in contrasto con il diritto europeo, perché
non esiste una specifica sentenza della Corte di Giustizia
dell’UE; -> richiesta di rinvio pregiudiziale; -> la Corte si
pronuncia in modo pregiudiziale;
3. Non è il cittadino ad attivarsi e a chiedere al giudice il rinvio,
ma è uno Stato membro a fare una segnalazione; ->
procedura contro il singolo Stato; -> sentenze di condanna.
➔ Tutto questo in un settore armonizzato.
➔ In un settore non armonizzato, si va a sindacare su una norma interna e ci si
interroga sul contrasto con l’ordinamento europeo; -> si attivano procedure per
infrazioni; -> multe per lo Stato (specularmente, rimborsi per il contribuente).
Quando la Corte di Giustizia dell’UE interviene in settori non armonizzati, usa
come parametro le libertà fondamentali europee (libertà di stabilimento, libera
circolazione delle persone, libera circolazione dei capitali, …).
- Sentenze di condanna.
Le sentenze della Corte di giustizia hanno una valenza interpretativa non obbligatoria
per le imposte sui redditi, per le quali fungono solo da monito, mentre hanno valenza
interpretativa obbligatoria in materia di IVA.
Impatto della libertà di stabilimento sui sistemi fiscali degli Stati membri:
1)
la libertà di stabilimento è la liberta fondamentale del diritto dell’UE: permettere agli
operatori economici di intraprendere ogni tipo di attività economica in uno o più Stati
membri in maniera stabile e continuativa, senza che ciò comporti un trattamento
deteriore rispetto ai cittadini di tali Stati membri che operano nel medesimo settore.
Le disposizioni del TFUE sono dotate di effetto diretto; -> i cittadini europei e i giudici
nazionali possono invocarle -> applicarle direttamente; -> no discipline domestiche
discriminatorie.
La Corte riconosce che la potestà impositiva diretta, pur rimanendo in linea di principio
in capo a ciascuno Stato, non può tuttavia porsi in contrasto con le libertà fondamentali.
vieta l’applicazione di regole diverse a situazioni
Principio di non discriminazione:
analoghe e l’applicazione della stessa regola a situazioni diverse; la Corte ritiene
incompatibile con le libertà sancite dal Trattato le misure fiscali domestiche che
comportano una discriminazione basata sulla nazionalità (discriminazione diretta) o
che prevedono un trattamento discriminatorio basato su altri criteri di collegamento
con il territorio dello Stato membro in questione, quali la residenza o il domicilio. In
materia tributaria, il principio di non discriminazione vuol dire che non è possibile
introdurre una normativa che tratti in modo diverso un non residente in uno Stato
membro da un residente nello stesso Stato membro.
La libertà del legislatore fiscale nazionale, tradizionalmente ritenuta illimitata come
espressione piena della sovranità dello Stato, deve cedere di fronte alla superiore
esigenza di non ostacolare il funzionamento dello spazio comune europeo.
E’ importante stabilire il confine tra abuso fiscale e risparmio legittimo di imposta
(pianificazione fiscale aggressiva: per ottenere risparmi d’imposta senza altra finalità
se non quella di abbattere il carico impositivo).
Rilevante è lo strumento dell’abuso del diritto, che costituisce una clausola generale
che permette di contrastare i fenomeni finora non disciplinati. E’ un istituto nato in
ambito europeo che nasce dalla sentenza Alfax, in base a cui c’è un principio generale
in ambito europeo per cui i cittadini dell’Unione Europea non possono abusare del
diritto europeo per finalità diverse da quelle per cui è nato il diritto stesso. L’idea alla
base è quella per la quale non tutto ciò che non è vietato è lecito. L’abuso del diritto
viene recepito dalla giurisprudenza italiana prima come contratto in frode alla legge
(-> nullo), poi applicando direttamente la sentenza Alfax (-> in contrasto), poi come
interpretazione del principio di capacità contributiva.
L’abuso del diritto si traduce in strutture artificiali poste in essere con lo scopo
essenziale di aggirare la tassazione. -> Sono strutture non genuine (= carenti di
sostanza commerciale, senza una propria giustificazione dal punto di vista
imprenditoriale). E’ un’operazione reale, non fittizia (come l’evasione fiscale), e non
operazioni simulate. Per determinare quando un’operazione è
si tratta mai di
artificiale si applica il criterio della ragionevolezza.
L’abuso dei trattati, in particolare, è l’uso improprio dei trattati, cioè l’uso contro lo
spirito stesso di questi ultimi, che determina la creazione di strutture con il solo fine di
utilizzare le convenzioni ed ottenere i benefici convenzionali. L’uso legale del trattato
diventa un abuso, sostanzialmente, quando un Paese che non è parte di un trattato
cerca di beneficiarne per il tramite di un intermediario.
Si distinguono le clausole generali e le clausole speciali (applicabili a specifiche
– abuso dei trattati stipulati dall’Italia.
fattispecie) anti
Clausola del beneficiario effettivo (1977): deve essere tassato solo il soggetto che è il
reale beneficiario del reddito, il titolare effettivo; in altre parole, il beneficiario
effettivo è colui che potrà pretendere di ottenere una determinata utilità dal bene di
riferimento, è colui che ha un diritto di credito, la titolarità giuridica della fonte e,
quindi, il potere di disporre del bene.
Nel nostro ordinamento, fino al 2015 non era presente una nozione espressa di abuso
del diritto tributario, la nozione era estremamente ampia e si intendevano una serie di
a detrimento della certezza del diritto. L’abuso non è un principio
istituti che vanno
costituzionale, anche se trova giustificazione, in termini di abuso tributario, all’interno
della Costituzione, nella capacità contributiva.
Ma se non esiste una normativa anti abuso o anti elusiva, si può dire che sono ammesse
operazioni abusive? Secondo alcuni, non è possibile applicare clausole anti abuso; -
> sono ammessi comportamenti abusivi se non si fa riferimento a tale normativa o se
manca una clausola generale anti abuso. Secondo altri, i trattati devono comunque
essere interpretati secondo la logica del bilanciamento della doppia imposizione e
della doppia non imposizione.
In caso di operazione abusiva, vengono applicate sanzioni amministrative, mentre è
esclusa l’applicazione di sanzioni penali (tipicamente detentive).
Il principio dell’ABUSO DEL DIRITTO dell’UE e i limiti europei al contrasto ai
fenomeni di ESTEROVESTIZIONE:
la Corte ha affermato l’esistenza nell’ordinamento dell’UE di un principio che vieta
l’abuso del diritto in materia di IVA, imposta completamente armonizzata, con la
sentenza Halifax.
Con riferimento alle imposte dirette, materia non armonizzata, la Corte ha indicato in
–
che