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La qualifica di imprenditore
Le operazioni di cui abbiamo parlato finora devono essere attività qualificate come l'esercizio d'impresa e lo svolgimento di attività professionale. L'operazione rientra nella disciplina iva solo se è prodotta da un soggetto qualificato come impresa o professionista. Come prima approssimazione possiamo dire che sono imprese e professionisti quei soggetti che sono tali ai fini delle imposte sui redditi. Vi è però una differenza che nel concetto di impresa rientra l'esercizio dell'attività agricola in quanto anche questa immette beni al consumo. L'impresa commerciale è definita secondo i criteri propri delle imposte sui redditi, essa è data pertanto da:
- soggetti che per la loro veste giuridica sono enti commerciali qualsiasi sia l'attività svolta;
- oppure da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che abbiano per oggetto esclusivo o principale,
l'esercizio svolto per professione abituale di attività commerciali anche se non organizzate in forma di impresa.
b. LA QUALIFICA DI PROFESSIONISTA:
Per esercizio di arte e professione ai fini dell'iva si intende l'esercizio, per professione abituale, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche o da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l'esercizio delle attività stesse. Bisogna dunque concentrarsi sul principio dell'abitualità ed escludere dunque le collaborazioni coordinate e continuative delle imposte sui redditi quando sono rese da soggetti che non esercitano una professione abituale.
c. LA QUALIFICA DI IMPORTATORE:
Per importatore si intende il proprietario della merce o chi presenta la merce in dogana o la detiene al momento dell'entrata nel territorio doganale. Sono responsabili d'imposta per gli accertamenti
fattidall'amministrazione gli spedizionieri doganali, i quali rispondono solo invia sussidiaria rispetto al debitore principale. In virtù del principio dellalibera circolazione delle merci e della soppressione delle bandierebarriere doganali, la qualifica di importatore è limitata ai soggetti cheimportano merci da paesi extra comunitari. La base imponibile Il corrispettivo dovuto al cedente o prestatore di servizio costituisce la baseimponibile dell'imposta. Ciascuna operazione fatturata e registrata concorre aformare l'imponibile dell'imposta dovuta dal cedente allo Stato. L'imponibiledell'iva come tributo da versare allo stato è l'ammontare complessivo deicorrispettivi dovuti al cedente o prestatore. In generale per corrispettivo siintende il prezzo dovuto con l'esclusione degli incassi accessori. Il complessodelle operazioni imponibili è relativo all'anno solare e dunque l'iva eun'imposta periodica. L'imposta dovuta: L'aliquota è quella vigente al momento in cui l'imposta è divenuta esigibile. Se è stata emessa la fattura l'aliquota non può essere modificata al momento del pagamento. L'aliquota ordinaria è del 22% ma esistono aliquote diverse relative a determinate operazioni. La determinazione dell'imposta è data dall'applicazione dell'aliquota alla base imponibile, con la conseguenza che se le diverse attività di un soggetto sono sottoposte ad aliquote diverse, detta base imponibile viene suddivisa in relazione alle singole aliquote e l'imposta complessiva sarà data dalla somma delle frazioni. L'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota è l'imposta dovuta cumulativamente per tutte le operazioni effettuate dai soggetti che effettuano operazioni imponibili. Per la determinazione dell'imposta dovuta è ammesso
In detrazione dall'imposta relativa alle operazioni effettuate, l'ammontare dell'imposta dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione. Per gli enti non commerciali è detraibile solo l'imposta relativa ad operazioni compiute nell'esercizio di attività commerciali o agricole. La detrazione concerne dunque ad operazioni strumentali inerenti l'attività svolta. Se il contribuente ha compiuto attività imponibili la detrazione è ammessa in proporzione al rapporto fra operazioni imponibili e volume d'affari nell'anno solare.
La rivalsa:
La rivalsa rappresenta un credito nei confronti del prestatore che spetta al soggetto che effettua l'operazione imponibile ed ha per oggetto l'imposta liquidata sul prezzo. Se il cessionario è un altro soggetto iva egli
acquista pereffetto della rivalsa il diritto della detrazione d'imposta se il cessionario non è un assoggettato o comunque non ha diritto alla detrazione rimane inciso dal tributo. Il credito oggetto della rivalsa è assistito da privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato e sullageneralità dei mobili del debitore. L'esercizio della rivalsa è obbligatorio in quanto non sono consentiti patti contrari. L'APPLICAZIONE: L'iva è un'imposta periodica con procedure di accertamento e riscossione analoghe a quelle delle imposte sui redditi. Il periodo d'imposta da prendere in considerazione è l'anno solare al quale corrisponde un rapporto tributario autonomo, relativo alla somma delle operazioni in esso effettuate. In supporto alle attività di accertamento e riscossione sussistono diversi obblighi: - alla documentazione delle operazioni effettuate (obbligoDi fatturazione etenuta di registri);- al versamento, a seguito di liquidazione infrannuale dell'imposta (nellalogica di anticipazione d'imposta).
Obbligo di fatturazione:
Colui che compie operazioni imponibili è obbligato ad emettere un documento chiamato fattura (anche nella forma della nota, conto o parcella) idoneo ad identificare i soggetti e l'oggetto dell'operazione rientrante nel campo di applicazione dell'iva. La fattura va emessa anche per le operazioni non imponibili o esenti. Gli elementi fondamentali della fattura sono l'operazione, il corrispettivo, l'identificazione dei soggetti (emittente e destinatario) l'aliquota e l'imposta. Se la fattura si riferisce a operazioni non imponibili o esenti, essa deve recare tale qualificazione. La fattura va emessa al momento di effettuazione dell'operazione. Se la fattura o il pagamento precedono l'operazione, questa si intende effettuata al momento della fatturazione o del pagamento.
Per ragioni pratiche la fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente per alcune operazioni caratterizzate da uniformità, frequenza e importo limitato, come la vendita al minuto e le prestazioni alberghiere. La fattura ha efficacia accertativa dell'operazione sotto due profili: - fissa l'avverarsi e il contenuto dell'operazione; - l'imposta è dovuta per l'ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Ciò non significa che il contenuto della fattura sia vincolante in assoluto quando non corrisponda all'effettiva operazione. In questo caso può essere richiesta la correzione delle indicazioni inesatte. Normalmente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti avviene con fini fraudolenti ed è sanzionata penalmente. In linea di principio, come è ammessa la correzione di errori contenuti nella fattura, deve essere permessa la correzione, in sede di registrazione.dall'emittente al Sistema di Interscambio (SDI) entro 10 giorni dalla data di emissione. In caso di mancato invio della fattura elettronica entro il termine previsto, si applicano sanzioni pecuniarie. La fattura elettronica deve contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dalla normativa fiscale, come ad esempio i dati identificativi del cedente e del cessionario, la descrizione dei beni o dei servizi forniti, l'importo dell'operazione e l'aliquota IVA applicata. È importante sottolineare che la fattura elettronica ha lo stesso valore legale della tradizionale fattura cartacea. Inoltre, l'utilizzo della fattura elettronica permette di semplificare le procedure amministrative e di ridurre i costi di gestione. Per garantire l'autenticità e l'integrità della fattura elettronica, è necessario utilizzare una firma digitale o un sistema di conservazione sostitutiva che ne attesti la validità nel tempo. In conclusione, l'emissione della fattura elettronica è un obbligo per tutti i soggetti residenti in Italia che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. È importante rispettare i termini di invio e assicurarsi di fornire tutte le informazioni obbligatorie per evitare sanzioni e garantire la corretta gestione fiscale delle operazioni.elettronicamente al destinatario tramite il sistema di interscambio (SdI). Questo sistema consente di verificare se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l'indirizzo telematico PEC del destinatario della fattura. Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica gli operatori che rientrano nel regime forfettario, i quali devono emettere fattura cartacea senza applicazione dell'IVA. L'introduzione della fattura elettronica è un vantaggio per l'amministrazione in quanto consente immediati controlli, ma è un vantaggio anche per i contribuenti in particolare: - Per i soggetti passivi in regime di contabilità semplificata viene meno l'obbligo di tenere i registri IVA; - Per tutti i soggetti passivi che emettono o ricevono solo fatture elettroniche effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 €, i termini per l'accertamento sono ridotti di due anni. L'obbligo diregistrazione:Le operazioni effettuate, sia attive che passive, devono essere annotate in appositi registri:
- il registro delle fatture emesse: in cui vanno annotate entro 15 giorni le fatture emesse nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione;
- per i soggetti non obbligati all'emissione della fattura, il registro dei corrispettivi: in cui è annotato l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte;
- il registro degli acquisti: in cui si annotano le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, anteriormente alla liquidazione periodica oppure alla dichiarazione annuale.
Riscossione:
- Versamenti: l'atto di riscossione del privato è il versamento. I versamenti conseguenti all'accertamento che concernono imposte emergenti dall'avviso di accertamento o dalla sentenza del giudice;
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