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[AI FINI DELL’ESAME E’ IMPORTANTE CONOSCERE LA NORMA GENERALE E ALCUNE

ECCEZIONI A TITOLO DI CURIOSITA’ (non verrà sicuramente chiesta la disciplina delle

eccezioni)]

Nelle norme successive ci sono una serie di deroghe per particolari tipologie di

prestazione di servizi e riassumibile in 4 categorie:

- Deroga dovuta al fatto che la prestazione è legata a beni fissati sul territorio

- Deroga collegata ad alcune prestazioni di servizi particolari

- Deroghe diverse per prestazioni dovuta a committenti che non siano soggetti passivi

- Deroghe per committenti non soggetti passivi residenti fuori dagli stati UE

Art.7-quater - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi

(DEROGA DOVUTA AL FATTO CHE LA PRESTAZIONE E’ LEGATA A BENI FISSATI

TERRITORIO):

SUL

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate

nel territorio dello Stato:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di

agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni

analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il

campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni

inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari,

quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;

Quando io faccio la perizia su un immobile locato in Italia non devo ragionare sulla

nazionalità del committente e così via, ma sarà considerata un operazione rilavante in

Italia (dove ha sede l’immobile oggetto di perizia); non si deve più guardare la regola

del committente in questo casa.

b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel

territorio dello Stato;

Sui trasporti internazionali la competenza sarà parte dello stato di partenza e parte

dello Stato d’arrivo.

c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla

successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave,

di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata

all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio

dello Stato;

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve

termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del

destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del

territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel

territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del

destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello

Stato.

Queste deroghe sono collegate al fatto che la prestazione di servizio è collegata a beni

che sono nel territorio e quindi derogo alla norma della residenza del committente

perché la prestazione di servizi è legata a un bene che sta nel territorio italiano.

Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali,

Art.7-quinquies -

artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (DEROGA

COLLEGATA AD ALCUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI PARTICOLARI)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche,

educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi

degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle

precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel

territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La

disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per

l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,

ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;

b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,

scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le

prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti

passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le

manifestazioni stesse.

Chi fa un conferenza in Italia sarà un prestazione rilevabile ai fini IVA in Italia

indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti coinvolti.

Art.7-sexies - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi

rese a committenti non soggetti passivi (DEROGHE DIVERSE PER

PRESTAZIONI DOVUTA A COMMITTENTI CHE NON SIANO SOGGETTI PASSIVI)

La norma specifica che alcune eccezioni in caso di prestazioni di servizi rese a

committenti non soggetti passivi: in questi casi di regola abbiamo visto ci si dovrebbe

basare sulla nazionalità di chi presta il servizi.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano

effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di intermediazione

b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in

proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha

inizio nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a beni mobili materiali e le

operazioni rese in attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico,

movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve

termine

f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è

domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero; (questo è

molto interessante perché molto attuale, infatti se un olandese richiede una

prestazione di servizi in Italia e la prestazione è resa mediante mezzi elettronici in

questo caso salta la regola e quindi l’olandese non dovrà pagare l’IVA)

Art.7-septies - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non

soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità (DEROGHE PER COMMITTENTI

NON SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI FUORI DAGLI STATI UE)

E’ una nuova deroga al comma 1 lettera b) dell’art.7-ter nel caso in cui il committente

sia stabilito fuori dall’UE.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si

considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi,

quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della

Comunità:

b) le prestazioni pubblicitarie;

c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di

elaborazione e fornitura di dati e simili; (quando un commercialista fa una consulenza

ad un iraniano non deve applicargli l’IVA…)

d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di

riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

e) la messa a disposizione del personale;

Per concludere il discorso sulla territorialità bisogna parlare delle regole che si trovano

negli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1976. sul

Si è detto che sulle importazioni si paga l’IVA perché è un imposta che si fonda

principio della tassazione “a destinazione” tanto che sulle importazioni si paga l’IVA,

mentre sulle esportazioni non si paga: quindi l’imposta si paga a destinazione,

cioè sul territorio di destinazione del bene o servizio.

Per questo alle operazioni imponibili, che devono possederei il requisito oggettivo,

soggettivo e territoriale, si affiancano le operazioni non imponibili (esportazioni)

elencate nell’art.8.

Si è detto che per importazioni si intende l’introduzione di un bene nel territorio dello

stato da un paese extra UE così come è esportazione l’invio di merce a paesi extra UE

perché per i paesi nell’Unione le dogane non esistono da 20 anni.

Quindi vi sono anche e operazioni di acquisto o cessione intracomunitarie che non

sono disciplinate dal DPR 633/1972, ma in un decreto legge che è il 331/1993:

venendo meno le dogane si creano delle nuove operazioni che devono essere

disciplinate.

In questo momento i legislatori europei hanno deciso di adottare transitoriamente il

principio di tassazione alla destinazione : questo solo transitoriamente perché in realtà

il meccanismo che dovrebbe regolare i rapporti in un mercato unico e quindi dove tutti

hanno l’IVA dovrebbe essere la tassazione alla fonte (esattamente come se un italiano

vende ad un altro italiano l’IVA la versa il cedente (infatti è un debito del cedente)).

Nelle esportazioni e importazioni non è così perché si esce dall’ambito IVA e gli altri

paesi non hanno questa tassa e quindi è necessario un criterio di tassazione alla

destinazione, mentre se l’IVA fosse un imposta “mondiale” si applicherebbe la

tassazione alla fonte.

Quindi quando la merce entra da un paese extra UE nello Stato si paga l’IVA e quando

al merce esce ovviamente no perché non c’è nessuno che la paga nell’altro Stato.

In un mercato unico la regola dovrebbe essere che io italiano fatturo al francese,

applicandogli l’IVA (italiana, ma pur sempre IVA e quindi supponiamo che le aliquote

siano le stesse), lui la paga e io italiano la verso: c’è un problema però, il gettito va

agli stati quindi un sistema che funziona così obbligherebbe gli Stati a compensare,

infatti il soggetto francese dell’esempio si detrae in Francia un IVA che ha versato

all’Italia però e quindi l’Italia dovrebbe dare alla Francia l’IVA pagata dall’italiano, ma

che deve andare alla Francia per coprire il credito; per questo nel 1992 si è capito che

adottare un sistema di compensazioni di questo tipo avrebbe richiesto molto tempo

regime transitorio di tassazione

per essere messo in atto e per questo si è adottato un

alla destinazione che alla lunga è diventato definitivo essendo che arrivare ad un

sistema di compensazione funzionante è quasi impossibile.

Il sistema per destinazione funziona così: un italiano vende ad un francese merce per

100 e non si applica l’IVA italiana (

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
164 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CD94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Giovanardi Andrea.