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PROFILO RIGUARDANTE L’ATTUALITA’ DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA:
TRIBUTI RETROATTIVI E PAGAMENTI ANTICIPATI
A) Per essere effettiva la capacità contributiva deve essere attuale. Il requisito di attualità non è
che un aspetto dell’effettività: il tributo, nel momento in cui trova applicazione, deve essere
correlato ad una capacità contributiva in atto, non passata o futura.
I tributi retroattivi colpiscono fatti pregressi e, quindi, una capacità contributiva del passato
à essi ledono il principio di capacità contributiva se i fatti del passato non esprimono una
capacità contributiva attuale. Per tale motivo è stata ritenuta incostituzionale la tassazione
retroattiva degli incrementi di valore delle aree fabbricabili, che colpiva incrementi di valore
realizzati nei dieci anni precedenti.
B) I tributi retroattivi possono ledere il principio di certezza del diritto. L’irretroattività è un
principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve attenersi “in quanto la certezza
dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della
tranquillità dei cittadini”. Perciò le norme retroattive sono legittime solo se “trovino
adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con
altri valori e interessi costituzionalmente protetti.”
C) Il profilo di effettività impedisce al legislatore anche di imporre pagamenti anticipati di
à
tributi che si collegano a presupposti di imposta che si verificheranno in futuro anche qui,
la rigorosa deducazione che trae dal principio deve essere attenuata quando, per esempio, il
prelievo anticipato non è del tutto scollegato dal presupposto.
Il legislatore quindi può imporre pagamenti anticipati rispetto al presupposto ma è
necessario:
a) Che la fattispecie a cui si collega il prelievo anticipato non sia del tutto avulsa dal
presupposto (cioè non violi il requisito di effettività);
b) Che l’obbligo di versamento non sia incondizionato
c) Che al prelievo anticipato si saldi la previsione di meccanismi di riequilibrio
Es: Cosa succede se oggi arriva il legislatore che introduce un’imposta sulle plusvalenze realizzate
nel 2006? Questa imposta contribuisce il soggetto che ha realizzato la plusvalenza? Non è detto
perché se la norma è introdotta adesso e colpisce le plusvalenze del 2019, ha un senso; ma se
colpisce un reddito di molti anni fa, quel reddito è presente o no? No, perché tassa una capacità
contributiva ipotizzata dal legislatore.
Viene quindi tassato un presupposto passato. 24
CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE
A) Dall’art. 53 Cost, combinato con il principio di uguaglianza (Art. 3 Cost), discende il
principio di eguaglianza tributaria, in base al quale “a situazioni uguali devono
corrispondere uguali regimi impositivi, e correlativamente, a situazioni diverse un
trattamento tributario disuguale”.
In altre parole:
a) Il principio di uguaglianza postula trattamenti uguali di situazioni uguali,
trattamenti diversi di situazioni diverse. In materia tributaria, ciò significa
tassazione uguale di situazioni uguali sotto il profilo della capacità contributiva,
trattamenti disuguali dove la capacità contributiva è diversa.
b) Spetta al legislatore, nella sua discrezionalità, stabilire se due situazioni sono
uguali o diverse, ma la Corte può sindacare le scelte del legislatore se sono
irragionevoli. Sono quindi incostituzionali le norme che non prevedono parità di
trattamento tra fatti che esprimono pari capacità contributiva o che dispongono
pari trattamento fiscale tra fatti che sono espressione di diversa capacità
contributiva.
B) Nelle questioni di incostituzionalità che coinvolgono il principio di uguaglianza occorre
mettere a confronto la norma di legge sospettata di incostituzionalità con un’altra disciplina
legislativa e valutare se è giustificata o irragionevole la disparità di trattamento.
C) Il principio di uguaglianza, imponendo al legislatore di trattare in modo uguale le situazioni
che esso mostra di considerare uguali, esige che la legge non detti discipline contradditorie;
esige cioè coerenza interna alla legge tributaria.
Il canone di coerenza, riferito alla disciplina del tributo, implica che, assunto un presupposto
quale indice di una particolare capacità contributiva, ogni fattispecie imponibile sia
espressione di quella particolare ipotesi di capacità contributiva.
à
Esempio: Area edificabile due contribuenti proprietari di due terreni confinanti: uno si è visto
incluso ieri il suo terreno nel piano generale adottato dal Comune; l’altro contribuente si vede
arrivare delle imprese che costruiscono nel suo terreno.
Sono uguali o sono diversi? Il legislatore li definisce uguali perché sono entrambe edificabili.
Le sentenze della Corte costituzionale sono due sentenze del 2008: 41/2008 e 394/2008.
à
Esempio: articolo 10 delle Imposte sui redditi non ammette in deduzione gli assegni corrisposti
al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli.
(vedi video lezione “assegni per figli”)
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E AGEVOLAZIONI FISCALI
Il problema del rispetto del principio di uguaglianza non si pone soltanto per le norme impositive,
ma anche per le norme di favore.
Il legislatore non viola il principio di uguaglianza se concede agevolazioni per scopi
costituzionalmente riconosciuti: in sostanza, se il trattamento differenziato trova giustificazione in
una norma costituzionale.
Non si tratta quindi di una violazione del principio della capacità contributiva ma è un
riconoscimento di una differenza di fatto. Quello che la corte è chiamata a verificare è la
ragionevolezza dovuta ad una differenza di situazioni. 25
Si comprende, in questa prospettiva, la costituzionalità delle agevolazioni fiscali che si ricollegano
alle norme costituzionali concernenti, ad esempio, la cultura, la famiglia, la salute, la scuola…
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme agevolative, poiché derivano da scelte
legislative discrezionali, possono essere censurate dalla Corte solo se irragionevoli.
Raramente viene sollevata una questione di incostituzionalità perché è stata illegittimamente
concessa una agevolazione, violando il principio di uguaglianza. Di solito infatti, le questioni di
incostituzionalità non vengono sollevate per ottenere l’eliminazione di un beneficio, ma perché un
beneficio è accordato ad alcuni e non ad altri. La questione è posta per ottenere l’estensione di una
norma di favore.
Esempio: disciplina dell’ICI e oggi dell’IMU, la quale prevede l’esclusione da imposta degli
immobili destinati a particolari finalità ritenute meritevoli di tutela.
PRINCIPIO DI PROGRESSIVITA’
L’articolo 53, comma 2, della Costituzione prevede che “il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.”
Il principio di progressività indica che il sistema tributario non ha soltanto lo scopo di fornire mezzi
finanziari allo Stato, ma anche funzioni redistributive, per il raggiungimento dei fini di giustizia
sociale fissati dalla Costituzione.
Il principio di progressività non riguarda i singoli tributi ma il sistema nel suo complesso.
à
Comma 2 dell’articolo 53 principio “fratello” del principio della capacità contributiva e permette
di attuare in modo più efficace il principio della cap. contributiva e discriminare le posizioni dei
contribuenti.
Si tratta di una imposizione con cui al crescere del reddito, l’imposta cresce in modo più
proporzionale con una suddivisione a scaglioni.
L’imposta progressiva con il passare del tempo è diventata sempre meno progressiva perché ci sono
state delle “fette” di reddito che man mano sono state sottratte alla progressività e che oggi scontano
delle forme di imposizioni sostituiva proporzionale che non rispettano l’articolo 53 della
Costituzione.
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SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA e SOSTITUZIONE: i soggetti passivi
(capitolo 6)
Contribuente, residenza e domicilio fiscale
Il termine non è di per sé un termine tecnico-giuridico; esso è però tecnicizzato dalle leggi
tributarie, che lo usano per indicare il debitore dell’imposta, o il soggetto passivo dei rapporti
tributari.
Talvolta è usato nel senso di obbligato principale, ossia di soggetto che ha realizzato il presupposto
d’imposta, in contrapposizione ad altri obbligato (che non hanno realizzato il presupposto). 26
Ogni contribuente ha il “domicilio fiscale” in un comune dello Stato.
Il domicilio fiscale è una nozione del diritto formale, che indica il comune in base a cui si individua
l’ufficio territorialmente competente ad amministrare la posizione fiscale del contribuente.
Concetto diverso è quello della residenza fiscale, che è nozione del diritto sostanziale.
Rileva la distinzione tra residenti in Italia e non residenti. I residenti sono soggetti ad imposta in
Italia per tutti i redditi, anche prodotti all’estero; i non residenti sono tassati solo per i redditi
prodotti in Italia.
La soggettività tributaria passiva
Oltre alle persone fisiche ed agli enti collettivi dotati di personalità giuridica, possono essere titolari
di situazioni giuridiche anche dei soggetti privi di personalità giuridica. Sono perciò soggetti passivi
d’imposta anche le società di persone, le associazioni non riconosciute e, nell’Ires, “le altre
organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto si
verifica in modo unitario e autonomo”.
Tra i soggetti passivi dell’IVA sono espressamente comprese le organizzazioni senza personalità
giuridica.
La solidarietà tributaria
Le diverse situazioni passive, che scaturiscono dalle fattispecie tributarie, possono far capo ad una
pluralità di soggetti passivi. à
Può trattarsi di obblighi formali o dell’obbligazione tributaria e ricorre la figura
dell’obbligazione solidale in senso tecnico solo quando più soggetti sono tenuti in solido ad
adempiere la medesima obbligazione tributaria.
Quindi anche l’obbligazione tributaria, come quella di diritto civile, può essere un’obbligazione
solidale (passiva).
E come si legge nell’art. 1192 del Codice Civile: “l’obbligazione è in solido quando pi&ugr