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A CURA DI PAOLO SARPI

RIASSUNTO

DIRITTO DEL LAVORO + DIRITTO SINDACALE (GHERA E GIUGNI)

Statuto dei lavoratori

Obiettivi:

  • Tutela libertà e dignità del lavoratore, contrastare le situazioni di compressione della libertà del lavoratore subordinato
  • Divieto all'imprenditore di approfittare dei suoi poteri per ostacolare l'autotutela degli interessi dei lavoratori stessi
  • Sostegno alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (mappa goodnotes)

TITOLO I - artt. 1-13. Disciplinano diritti e divieti volti a garantire la libertà e dignità del lavoratore.

  • Art 1: libertà di opinione del lavoratore
  • Potere di controllo del datore di lavoro sui lavoratori: 4art.2-6: L'articolo dello Statuto dei Lavoratori è stato riformato dal c.d. "Jobs Act" (art. 23 del decreto legislativo n. 151/2015, vigore dal 24 settembre 2015) che ha introdotto importanti modifiche rispetto alla possibilità del datore di lavoro di

operare un controllo sull'attività lavorativa svolta dai propri dipendenti.

  • potere disciplinare:

Art. 7: è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscono inosservanza degli obblighi contrattuali. Ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, si fonda sul principio di subordinazione del prestatore di lavoro e si traduce nella comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore inadempiente. (Questo potere è regolato da: Art. 2104 che prevede l'obbligo del lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta; Art. 2105 vieta al prestatore di lavoro di trattare a ari in conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore; Art. 2106 che introduce il principio della proporzionalità tra infrazione e

sanzione). Lo statuto dei lavoratori interviene in materia con l'art. 7 che riguarda: - Obbligo di pubblicità della normativa disciplinare: prevede l'obbligo di agire in luogo accessibile a tutti i lavoratori il codice contenente le norme disciplinari. La normativa del codice disciplinare deve ricondursi a quella dei CCNL eventualmente applicati nell'azienda singola unità produttiva. - Tempestività, specificità e necessità della forma scritta della contestazione - Criterio di proporzionalità della sanzione: la contrattazione collettiva ha, di norma, individuato al proprio interno una gradualità di sanzioni riferite alle infrazioni. Esse sono: il richiamo verbale, il richiamo scritto, la multa: diminuzione della retribuzione per massimo 4 ore lavorative, la sospensione: max 10gg, il licenziamento: in forma scritta andrà a sanzionare il lavoratore che avrà 7 giorni (anche tramite RSA) per

difendersi e ha 60gg per comprovare il giusti cato motivo• mansioni e trasferimenti:

Art. 13: Il trasferimento, di cui si è parlato e che è regolato dal citato art. 2103, presuppone che, nonostante la modi ca del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, resti invariato il datore di lavoro.

Fino all'entrata in vigore della jobs act, l'art. 2103 del codice civile riconosceva al lavoratore il diritto a essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore eventualmente acquisita in seguito o, ancora, a mansioni equivalenti alle ultime e ettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il datore di lavoro che avesse voluto mutare le mansioni del lavoratore avrebbe dunque potuto farlo solono demansionamento) assegnandogli mansioni superiori o equivalenti (prima L'art. 2103 c.c. stabiliva inoltre che, in caso di assegnazione a mansioni superiori, al lavoratore spettava il trattamento

corrispondente all'attività svolta; qualora, poi, lo svolgimento delle mansioni superiori fosse proseguito per un determinato periodo di tempo stabilito dalla contrattazione collettiva (e comunque non superiore a 3 mesi), il lavoratore aveva diritto anche al riconoscimento in via definitiva della qualifica superiore e del relativo trattamento (promozione automatica, ora 6 mesi).

Il suddetto quadro normativo è profondamente mutato a seguito dell'entrata in vigore del Act, che, oltre a rimodulare l'intera disciplina dei contratti di lavoro, ha riformulato anche il contenuto dell'art. 2103 c.c.- In primo luogo ha fortemente allentato i limiti al potere del datore di lavoro di modificare in maniera unilaterale, senza il consenso del lavoratore, le mansioni del lavoratore. In base all'attuale disciplina, il datore di lavoro è libero di assegnare al lavoratore nuove mansioni anche

non equivalenti, alla sola condizione che dette mansioni siano genericamente riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte dal dipendente.

Ha introdotto anche una specifica ipotesi in cui il datore di lavoro può legittimamente assegnare al lavoratore una mansione inferiore: il secondo comma del rinnovato art. 2103 c.c. prevede infatti che, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore, purché si tratti di forma scritta, pena la nullità).

mansioni rientranti nella medesima categoria legale (in Ulteriori ipotesi di legittimo demansionamento potranno in ne essere introdotte dalla contrattazione il lavoratore legittimamente dequalificato ha collettiva. Il nuovo art. 2103 c.c. stabilisce che diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del

trattamento retributivo di cuigode al momento del mutamento. Nel sistema di classificazione contenuto nel CCNL del 26 novembre 2016 i lavoratori sono inseriti in un sistema di inquadramento unico costituito da 10 categorie professionali. In ciascuna categoria sono presenti una declaratoria generale, la definizione delle mansioni e l'esemplificazione dei profili professionali. La prima categoria corrisponde al livello più basso ed elementare di professionalità.

Mobilità orizzontale: quando il lavoratore viene assegnato a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, per equivalenza si intende un'attività di professionalità e mansioni.

Mobilità verso l'alto: quando il lavoratore viene assegnato a mansioni superiori, in tal caso avrà diritto trattamento economico corrispondente.

sindacale (Libertà - titolo II)

TITOLO II -> artt. 14-18: dedicato alla libertà sindacale, nell'affermare e disciplinare il

Il principio cardine del diritto di costituire associazioni sindacali nei luoghi di lavoro e di aderirvi (art. 14), sancisce la nullità degli atti discriminatori (art. 15), pone il divieto di costituire o sostenere sindacati di comodo (art. 17) e, allo scopo di rendere effettivi tali diritti, introduce la garanzia della stabilità del posto di lavoro, disponendo le tutele accordate al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (art. 18).

Diritto di costituire associazioni sindacali, con la possibilità per il lavoratore di potervi aderire oppure di uscirne senza alcuna limitazione. La fonte normativa più importante in materia di libertà sindacale, dopo la Costituzione (art. 39), è la l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) garantendo la libertà sindacale.

L'art. 14 garantisce a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività.

sindacale.

  • art.15-16: è fatto divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori (libertà sindacale negativa: libertà del lavoratore di non aderire ad alcun sindacato). Altro principio cardine del sistema di libertà sindacali è il principio di non discriminazione per ragioni politiche, religiose, di razza, di lingua e di sesso. In qualsiasi provvedimento aziendale, quindi, il lavoratore non dovrà subire pregiudizio in ragione delle situazioni indicate. È illecita una discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un'associazione sindacale.
  • art.17: sindacati di comodo: sindacati di lavoratori costituiti e finanziati da datori di lavoro
  • Art.18: licenziamento illegittimo: in mancanza di giusta causa o giustificato motivo.

TITOLO III -> artt.19-28:

Gli art. 19-21 garantiscono la costituzione di RSA su iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, sia nell'ambito delle

associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sia nelle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva.
  • L'art. 20 prevede che i lavoratori possano riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, sia al di fuori che durante l'orario di lavoro. (Assemblea)
  • All'art. 21: è fatto obbligo al datore di lavoro di consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla

categoriaparticolarmente interessata. Entrare indette dall'RSA su materie di interesse sindacale; max 10ore annue.

TITOLO IV -> permessi e aspettative per i dirigenti sindacali (artt. 30 - 32), assume unaposizione cruciale l'art. 28, che predispone un particolare strumento giudiziario volto a reprimerecondotte antisindacali, in quanto impeditive o limitative dell'esercizio dell'attività sindacale o deldiritto di sciopero.

IL SINDACATO È UNA FORMA DI ORGANIZZAZIONE COLLETTIVA DEI LAVORATORI NATA PER CONTRASTAREL'EQUILIBRARE LA DISPARITÀ DI POTERE INDIVIDUALE NELLA QUALE QUESTI SI TROVANONEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO. IL SINDACATO SVOLGE RUOLO DI PROTEZIONEDEL LAVORO DAL LIBRO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.

Forma sindacale non associativa: Organizzazione sindacale può esercitarsi anche fuori dallaforma dell'associazione: infatti l'organizzazione non coincide con l'associazione che ne è unaspecie.

i rappresentanza dei lavoratori all'interno di un'azienda. Essa ha il compito di tutelare e difendere gli interessi dei lavoratori, negoziando con i datori di lavoro per migliorare le condizioni di lavoro, stipulare contratti collettivi e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. L'organizzazione sindacale può essere costituita da lavoratori di una specifica categoria professionale o può rappresentare tutti i lavoratori di un determinato settore. Essa si occupa di promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, organizzando assemblee, scioperi e altre forme di protesta per far valere le richieste dei lavoratori. Inoltre, l'organizzazione sindacale può offrire servizi di assistenza legale e consulenza ai lavoratori, fornendo supporto in caso di controversie con il datore di lavoro o di violazioni dei diritti dei lavoratori. In conclusione, l'organizzazione sindacale svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione di condizioni di lavoro dignitose e giuste.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paolo310801 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Chieco Pasquale.