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Nozione di sindacato maggiormente rappresentativo e funzione

Il concetto di rappresentatività si riferisce alle associazioni o movimenti sindacali che agiscono per rappresentare i lavoratori.

Il concetto di rappresentatività è nato giuridicamente con lo Statuto dei Lavoratori del 1970. Il legislatore aveva già iniziato a parlare di "sindacato più importante/rappresentativo", ma la legge 300 (Statuto dei Lavoratori) del 1970 rappresenta un vero e proprio spartiacque.

Lo Statuto dei Lavoratori prevede la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali all'interno delle unità produttive che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 19. A queste rappresentanze vengono attribuiti una serie di diritti e prerogative di notevole rilievo, tra cui:

  • Diritto di convocare l'assemblea dei lavoratori (art. 20)
  • Diritto di indire il referendum fra i lavoratori (art. 21)
  • Diritto di avere una bacheca all'interno dei locali di lavoro per

Il sindacato ha diritto a:

  • Leggere i comunicati sindacali (art.25)
  • Avere locali per le proprie riunioni (art.27)
  • Avere permessi retribuiti e non per lo svolgimento del proprio incarico sindacale (art. 23 e 24)

Conseguenze del sindacato maggiormente rappresentativo:

  • Problema interpretativo: il legislatore non indica quali sono i S.M.R; non indica neppure i criteri attraverso i quali accertare la maggiore rappresentatività
  • Problema di legittimità costituzionale: in relazione all'art.3 e 39 della Costituzione - a causa del trattamento privilegiato riservato al sindacato maggiormente rappresentativo rispetto agli altri, si viola il principio di pluralismo sindacale e il principio di uguaglianza

Problema interpretativo:

Il problema interpretativo si basa soprattutto sull'art.19 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori) che prevede: ad iniziativa dei lavoratori "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite in ogni associazioni aderenti confederazioni".

maggiormenteunità produttiva, nell'ambito a) delle allerappresentative associazioni non a liatesul piano nazionale; b) delle sindacali, delle predetteconfederazioni, rmatarie di contratti collettiviche siano nazionali o provinciali di lavoroapplicate nell'unità produttiva"
  • L'aggettivo "maggiormente rappresentativo" non è riferito ai sindacati ma alla confederazione
  • La confederazione in tanto può dirsi maggiormente rappresentativa in quanto il numero dei suoi iscritti sia di uso in modo equilibrato nell'ambito di tutte le associazioni di categoria che ne fanno parte
  • Rappresentatività presunta= si presume che se la confederazione è maggiormente rappresentativa lo siano anche le singole associazioni che aderiscono ad essa
  • La rappresentanza avviene su richiesta e iniziativa dei lavoratori: se una confederazione presenta i criteri necessari ma i lavoratori non sono interessati alla sua
rappresentatività allora non verrà considerata come criteri di rappresentatività: 1. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nel territorio 2. effettiva partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro problema di legittimità costituzionale l'art. 19 ha dato vita a diverse sentenze della Corte Costituzionale 1974- Corte Costituzionale respinge la l'eccezione di illegittimità dell'art.19 (s.d.l) non diritto di uguaglianza (art.3) -> ravvisa la violazione del non va inteso come principio livellatore, questo implica che a situazioni uguali debba corrispondere un trattamento uguale, aff ff ff fi ffi ffi DIRITTO SINDACALE 8 situazioni diverse debba corrispondere un trattamento diverso, seguendo sempre i criteri di ragionevolezza. non principio di pluralismo la rappresentanza avviene su richiesta e -> viola neanche il perché iniziativa dei lavoratori: se una confederazione

presenta i criteri necessari ma i lavoratori non sono interessati alla sua rappresentatività allora non verrà considerata come c.m. esclude principio di libertà sindacale (art.39)-> anche il contrasto con il —> l’art. 19 non vieta ad associazioni sindacali diverse da quelle previste di costituire rappresentanze sindacali all’interno dei luoghi di lavoro ANZI garanti e ettivo e responsabile-> i sindacati individuati dall’art.19 sarebbero i dell’esercizio deinon compromettere la funzionalità dell’impresa attraverso la diritti sindacali anche al ne di concessione indiscriminata a- numero imprevedibile di organismiun (rappresentanti pochi lavoratori)- organismi di comodo (che comportano signi cativi oneri per il datore di lavoro)1988- ricorso alla Corte Costituzionale in relazione alla presunta violazione del comma 4. dell’art.39 (cost) —> delinea un modello sindacale nel quale baricentro sarebbe il

contratto collettivo, dunque il sindacato di categoria e NON la confederazione richiesta respinta perché: non c'è un problema di contrasto con la norma costituzionale, perché i piani su cui si muovono le norme sono differenti: - art. 39 Costituzione -> CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - art. 19 Statuto dei Lavoratori -> PRESENZA E ATTIVITÀ SINDACALE IN AZIENDA 1995 - referendum abrogativo - a seguito del referendum vengono abrogate la lettera a) e parte della lettera b) dell'art.19 - a) consentiva di costituire r.s.a nell'ambito di associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative - b) purché fossero firmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali - sindacato preclusa possibilità costruire r.s.a = l'unico cui fosse in radice la di era quella meramente aziendale parte in verde -> parte rimossa col referendum del 95: art.19 -> "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad

iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

  1. delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  2. delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

La costituzione di RSA viene rimessa al solo "accreditamento" del datore?

Questione procedimentonel corso di un promosso (ai sensi dell'art. 28 Stat. lav.) dalla federazione contro la s.p.a FIAT Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano e provincia (FLMU) Auto per denunciare come antisindacale il rifiuto di riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalla ricorrente riferimento 3 e 39 Costituzione, il Pretore di Milano ha sollevato con agli art. una questione di legittimità costituzionale.

Limiti dell'art. 19 nella parte del primo comma -> in cui il fi fi ff fi ffi fi ff fiDIRITTO SINDACALE 9rappresentanze aziendali sole organizzazioni rmataririconoscimento delle alle sindacali dicontratti collettivi. (prima parte lettera b.) -> si lamenta del fatto che con il referendum del 1995 (abrogazione della lettera a. e parte dellab.) si finisce per mettere nelle mani del datore di lavoro la possibilità di riconoscere la r.s.a -> perché? non essendoci un obbligo per il datore di lavoro di contrattare (libertà contrattualenegativa), e non essendoci una norma che consente di costituire r.s.a se non laddove sisottoscriva un contratto collettivo -> nel momento in cui il datore si rifiuta di intraprendere delletrattative funzionali alla sottoscrizione del contratto collettivo il datore può escludere il sindacatocon il referendum l'unico modo per costituire una r.s.a è aver costituito un contrattocollettivo,

MA se il datore di lavoro si rifiuta di costituire un contratto collettivo (libertà sindacale) preclude anche la possibilità di costituire una RSA (senza contratto collettivo -> no requisiti per costituire RSA). Risposta della Corte: l'art. 19 priverebbe il sindacato dell'"autonomia del proprio riconoscimento", assoggettandolo a un potere di accreditamento del datore di lavoro. 1. SUL CONCETTO DI POTERE DI ACCREDITAMENTO DATORIALE: il fatto che sia rimasto in vigore solo parte della lettera b) non introduce nell'ordinamento un potere del datore di lavoro, AL CONTRARIO, si introduce un criterio di individuazione della maggiore rappresentatività oggettivo: interpretazione rigorosa dell'art. 19 -> tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro. 2. SIGNIFICATO DI FIRMATARI: Non è sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma...occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva. IL CASO FIAT E LA SENTENZA CORTE COST. 231/2013

caso- nel 2009 FIAT recede dal CCNL Metalmeccanica Industria e avvia le trattative per la conclusione di un proprio CCNL applicato a tutti i propri stabilimenti —> anziché applicare il contratto che tutte le imprese metalmeccaniche applicano vuole applicare un CCNL proprio

- Il sindacato ricorrente (FIOM= federazione di metalmeccanici) partecipa alle trattative ma al termine rifiuta di sottoscrivere il contratto di I^ livello.

- Il sindacato ricorrente (FIOM) partecipa alle trattative ma

Al termine ri uta di sottoscrivere il contratto di I^ livello.- FIOM agisce in giudizio denunciando il comportamento antisindacale (ex art. 28 St. lav.) delle controparti imprenditoriali (varie società del gruppo FIAT), le quali avevano disconosciuto la sua legittimazione a costituire rappresentanze sindacali, nelle rispettive unità produttive, in conseguenza, appunto, della mancata sottoscrizione del contratto collettivo, ivi applicato, da parte di esso sindacato, che pure aveva attivamente partecipato alle trattative che ne avevano preceduto la conclusione.

Sentenza della corte

In questi termini, la Corte ha ritenuto che l'indice selettivo di cui alla lettera b), del primo comma, dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori "si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione."

Dettagli
A.A. 2020-2021
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.scaramuzza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Topo Adriana.