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CCNLI - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

I CCNLI contengono due sezioni:

  • La parte normativa, che include le tabelle retributive e le regole fondamentali del rapporto di lavoro (orario, permessi, straordinario, ferie, ecc.)
  • La parte obbligatoria, che disciplina i futuri rapporti tra le controparti collettive del contratto, cioè i sindacati e le associazioni di imprenditori firmatari dello stesso

Ultrattività del contratto collettivo:

Spesso le trattative per il rinnovo si prolungano oltre il termine di durata del contratto. La conseguenza della scadenza del termine è che il contratto collettivo perde la sua efficacia e da quel momento cessa di conformare il contenuto dei rapporti individuali, data la sua natura privatistica. Per risolvere tale problema, nel 1993 è stato introdotto l'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale. Inoltre, è stato introdotto un protocollo nel 2009 al fine di proteggere temporaneamente i lavoratori e disincentivare i ritardi nella stipula di nuovi contratti.

Quadro generale di copertura nel 2009.

economica” ;-Accordo = prevede una-precedente disciplina del contratto corporativo :art 2074 c.c. : cd ultrattivà del contratto corporativoprevedeva la = il contratto collettivo anchedopo la scadenza del termine continua a produrre i suoi e etti no a che sia intervenutoun nuovo regolamento collettivo ;La giurisprudenza , nega l’applicabilitàdata la natura privatistica del contratto collettivo ,dell’art 2074 c.c. ;Tuttavia : sono gli stessi contratti collettivi che , per evitare conseguenze pratiche moltogravi allo scadere del contratto collettivo , prevedono espressamente la propria“ultrattività “, anche nel caso di disdetta ; 29 di 36fifi fi ff fi fi ffiProblema del rinnovo del CCNL soltanto da parte di alcune oo.ss. , nel dissenso dialtre firmatarie del contratto collettivo scaduto ( caso Fiom)sindacato dissenziente = ha sostenuto che il nuovo CCNL “separato “ non vale asostituire il precedente , che quindi dovrebberimanere ancora in vigore anche dopo la scadenza in forza della clausola di ultrattività; il nuovo CCNL pur "separato" integra la clausola inTuttavia orientamento prevalente: questione conclusione di un successivo CCNL (=la e per tanto il vecchio CCNLesaurisce i propri effetti alla scadenza;
  • Retroattività del contratto collettivo
La giurisprudenza nega l'applicabilità dell'art. 11 delle preleggi = "i contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione". La giurisprudenza ammette, tuttavia, che il contratto collettivo possa avere efficacia retroattiva: di bene ci economici, in particolare: "il lavoratore ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in un nuovo contratto collettivo, anche se questo sia stipulatosuccessivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione" (Cassazione 1978/5281); - Retroattività e Diritti quesiti ha affermato che il contratto collettivo può disporre anche a danno del lavoratore con il solo limite dei diritti quesiti ("in mala partem"); - diritti quesiti = sono quei diritti che, una volta entrati nella sfera giuridica di un soggetto, sono intangibili, ossia individuale del lavoratore per effetto della precedente disciplina collettiva; - attenzione: intangibile non è la preesistente disciplina, ma solo i diritti maturati dal lavoratore per effetto di una prestazione lavorativa già realizzata.

;conseguenza = il lavoratore non può invocare aspettative sorte in ragione del contratto collettivo sostituito : una mera aspettava non può integrare un diritto quesito ;5 scatti biennali di anzianità: previsione di da parte di un contratto collettivo :“quesiti “ possono considerarsi solo gli incrementi economici ( scatti) già maturati per effetto dei bienni trascorsi al lavoro ; 30 di 36fi ffi ff ff ff fi ffiIn caso di nuova disciplina da parte del contratto collettivo : saranno diritti quesiti e quindi intangibili solo gli incrementi economici già maturati e non potrà parlarsi di diritto quesito del lavoratore la pretesa della conservazione per il futuro del numero complessivo degli scatti o del quantum percentuale di essi ( aspettativa)Gli scatti di anzianità= voce retributiva della busta paga correlata al protrarsi dell'attività lavorativa presso un unico datore di lavoro ;Problema degli accordi sindacali

  1. Accordi sindacali transattivi = accordi con i quali le associazioni sindacali pongono fine a una controversia insorta in sede applicativa del contratto collettivo, incidendo retroattivamente sulle situazioni dei singoli lavoratori. L'indisponibilità dei diritti già maturati secondo l'opinione dominante vigente = il sindacato non può disporre di quei diritti già maturati dai singoli a fronte di prestazioni lavorative già rese (né attraverso contratti collettivi che modificano retroattivamente la disciplina né attraverso accordi transattivi).
  2. L'unico modo per l'efficacia degli accordi transattivi è necessario che venga rilasciato da parte dei lavoratori uno specifico mandato o che l'accordo venga ratificato dai lavoratori.
  3. Il limite dell'indisponibilità dei diritti già maturati riguarda anche i cosiddetti Accordi interpretativi = accordi con cui...
le parti stipulanti si limitano a chiarire il significato di determinate clausole contrattuali. L'interpretazione e la recessonatura privatistica del contratto collettivo, detto diritto comune, scaturiscono da diverse conseguenze: l'interpretazione secondo i criteri "codicistici" previsti per l'interpretazione dei contratti (art. 1362 s.s. c.c.); ossia l'interpretazione letterale, che consiste nell'individuare la comune volontà delle parti attraverso il significato letterale; l'interpretazione storica o criterio storico, se il dato testuale rimane equivoco, consiste nel desumere la comune intenzione delle parti dai temi dibattuti e dalle vicende dell'attività negoziale; orientamento fortemente innovativo della Cassazione, criterio della coerenza tra l'atto da interpretare e i valori fondamentali del diritto vivente del lavoro. Ciò significa che in caso di ambiguità delle clausole contrattuali, si dovrà fare riferimento a questi criteri interpretativi.

clausole contrattuali il giudice dovrà conformare oggettivamente il loro contenuto a quei valori ;

b) Ricorribilità in Cassazione :non era ammissibile il ricorso in Cassazione "per violazione o falsa- no al 2006 =applicazione del contratto collettivo " ricorso: il in questi casi avveniva soloindirettamente , vale a dire per violazione o falsa applicazione delle regolesull'interpretazione sancita e dall'art 1362 s.s. cc.-il ricorso diretto in Cassazione per violazione o falsa applicazione del contratto collettivoD.lgs. 40/2006 ;è stato previsto dal

c) Allegazione e produzione in giudizio del contratto collettivo :il contratto collettivo deve essere prodotto in giudizio dalla parte che lo invoca , nonpotendo trovare applicazione il principio secondo cui il giudice ha diretta conoscenza deitesti di legge .Quindi la disciplina del contratto collettivo rientra tra i fatti che la parte ha l'onere diallegare nel ricorso introduttivo del

giudizio;in altri termini : si ritene che il principio della domanda informi anche il processo del lavoro, con la conseguenza che il giudice può fondare la decisione solo sui fatti allegati dalle parti ;

d) Contratto collettivo e principio di eguaglianza = il principio di eguaglianza sancito dall'art 3 cost , in quanto inapplicabile ai rapporti tra privati è inoperante nei confronti dell'autonomia collettiva ;

Tuttavia : nell'ordinamento sono presenti altre numerose norme (costituzionali o ordinarie )principio generale di parità di trattamento divieto di discriminazione :

  • art 37 cost = divieto di discriminazione retributiva per ragioni di sesso o di età ;
  • Codice delle Pari opportunità ;
  • divieti di discriminazione sanciti dal Codice Civile ;

Nel pubblico impiego , sussiste in capo alla p.a l'obbligo di assicurare ai dipendenti parità di trattamenti contrattuali ;

32 di 36fi fi e) Forma del contratto collettivo

principio generale della libertà di formavige il (comeribadito dalla Cassazione 1995); precedentemente prevale un'orientamento che sosteneva la necessità della forma scritta ad substantiam;

  • Recesso del contratto collettivo
  • contratti collettivi a tempo indeterminato: di recesso unilaterale - facoltà = ammessa in quanto risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo;
  • contratti collettivi a tempo determinato: - vincolano le parti fino alla scadenza; modificazione consensuale - ammessa la (non ammessa la risoluzione unilaterale); - disdetta opera la = manifestazione di volontà, portata a conoscenza della controparte (in genere) 3 mesi prima della scadenza, con cui i soggetti collettivi possono evitare il rinnovo tacito e automatico del contratto;

L'ecacia obbligatoria del contratto collettivo

premessa: nora ci siamo occupati della problematica relativa all'ecacia "normativa" del

l contratto collettivo di diritto comune è un accordo che regola le condizioni di lavoro per i singoli lavoratori. La sua stipulazione è obbligatoria per i soggetti collettivi che lo firmano, come i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e gli imprenditori singoli nel caso di un contratto aziendale. Ci sono due punti da analizzare riguardo alla stipulazione del contratto collettivo: 1) Se la parte normativa del contratto comporta obblighi reciproci tra i firmatari. In altre parole, se gli stipulanti sono tenuti a rispettare le disposizioni del contratto. 2) La parte obbligatoria del contratto collettivo, che consiste nelle clausole che riguardano direttamente gli stipulanti. La nostra dottrina sostiene che dalla stipulazione del contratto collettivo derivi: 1) Il dovere di influenza, che riguarda il sindacato dei lavoratori. Questo dovere implica che i sindacati firmatari devono influenzare i lavoratori ad aderire e rispettare il contratto collettivo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
158 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Dario_Busacca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lassandari Andrea.