Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FIOM-CGIL "aziendali" non sottoscritti da .Tale sindacato, pur maggioritario nel settore e nella stessa Fiat, non avrebbe avutodiritto di costituire r.s.a. ex art. 19 st. lav. Così si spiega che la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 39 Cost., sia stata nuovamente sollevata: secondo i giudici rimettenti, la sottoscrizione di un contratto collettivo non può essere considerata quale unico indice della rappresentatività di un sindacato. Nessuna norma, a fini selettivi, utilizza il solo criterio della sottoscrizione del contratto collettivo. Di qui, l'arbitrarietà e, dunque, l'irrazionalità del criterio utilizzato dall'art. 19 st. lav. La Corte, pronunciando una sentenza manipolativa del testo della norma, di tipo Nella parte in cui additivo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 19 st. lav. non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere
costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. La sentenza del caso FIAT non risolve i problemi della disciplina legale delle r.s.a., snaturata dopo il referendum abrogativo del 1995. Da una parte il requisito dell'effettiva partecipazione alla negoziazione, non suggellata dalla sottoscrizione, può essere di non facile accertamento; d'altra parte, è la stessa Corte a rilevare mancanza di un contratto l'insufficienza della sua operazione additiva in caso di collettivo applicato nell'unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale. Mentre dunque, manipola il testo della norma, essa rivolge un monito al legislatore affinché determini nuovi
Esaminiamo in primis il requisito della
Tuttavia, durante l'iter parlamentare di approvazione della legge, cadde quel periodo storico culminato nel cd. "autunno caldo": periodo di grande contestazione, rivolta anche verso i sindacati tradizionali, considerati troppo burocratizzati e lontani dalla "base" dei lavoratori rappresentati.
Nacque in quel periodo, in contestazione non solo dei
Poteri del datore di lavoro ma anche dell'operato dei sindacati tradizionali, il movimento dei delegati, forma di rappresentanza spontaneistica dei lavoratori appartenenti ad un "gruppo omogeneo" (reparto, linea, ufficio, ecc.). Essi erano eletti da tutti gli appartenenti al gruppo omogeneo, iscritti e non iscritti al sindacato e, a loro volta, potevano essere iscritti o non iscritti allo stesso. L'insieme dei delegati costituiva il consiglio di fabbrica, che spesso si poneva come interlocutore diretto del datore di lavoro, scavalcando le stesse associazioni sindacali.
Proprio in quel periodo era, come si è detto, in via di approvazione lo Statuto dei lavoratori: il legislatore ebbe la preoccupazione che, nel momento della sua approvazione, lo Statuto fosse già superato nei fatti. Di qui la modifica inserita nell'originario testo di quello che sarebbe divenuto l'art. 19 St. lav., con l'aggiunta dell'espressione "ad iniziativa
dei lavoratori…”; e ciò per indicare che le RSA avrebbero dovuto avere un’investitura da parte dei lavoratori, da parte, cioè, della“base”.
Negli anni successivi all’emanazione dello Statuto dei lavoratori v’è stata una progressiva svalutazione di questo requisito, fino a ritenersi sufficiente una generica intesa tra lavoratori, o gruppi di essi, e le associazioni sindacali al fine di giungere alla costituzione delle RSA. Questo requisito (l’iniziativa dei lavoratori), si è osservato, non implica necessariamente una modalità elettiva di formazione delle RSA: atteso il suo carattere elastico, è sufficiente che la formazione della RSA sia in qualche modo riferibile alla volontà dei lavoratori appartenenti all’unità produttiva.
Come detto, il movimento dei delegati e dei consigli di fabbrica nacque sull’onda della contestazione, non solo dei rapporti di produzione e dei poteri del datore
lavoro come organi di rappresentanza dei lavoratori all'interno delle aziende. Questo accordo consentiva alle RSA di essere riconosciute come organizzazioni sindacali e di godere dei diritti e delle prerogative previste dallo Statuto dei lavoratori. Tuttavia, è importante sottolineare che il riconoscimento delle RSA come organizzazioni sindacali non è automatico. Le RSA devono avere un collegamento con associazioni sindacali qualificate, come CGIL, CISL e UIL, per poter essere considerate tali e beneficiare dei diritti e delle prerogative previste dalla legge. Nel 1972, CGIL, CISL e UIL hanno stipulato il cosiddetto "patto federativo", un accordo che mirava a raggiungere un'unità d'azione tra i sindacati. Questo accordo prevedeva il riconoscimento dei consigli di lavoro come organi di rappresentanza dei lavoratori e rappresentava un passo verso l'unità organica tra i sindacati. Tuttavia, non si è mai arrivati a un'unità organica completa tra i sindacati.fabbrica come propriebase all'interno dei luoghi di lavoro. Stante la genericità del requisito del collegamentocon i sindacati posto dall'art. 19 St. lav., il riconoscimento fu sufficiente a farconsiderare tali organismi elettivi (consigli di fabbrica) quali RSA ai sensi della normastatutaria.Per lungo tempo, i consigli di fabbrica hanno costituito l'unica forma di rappresentanzasindacale all'interno dell'azienda.Tale situazione si è però modificata con la rottura, nel 1984, dell'unità tra i sindacatitradizionali (determinata da posizioni diverse, anzi antitetiche, di CGIL, da una parte, eCISL e UIL dall'altra, per quanto attiene alle vicende della indennità di contingenza). Siè assistito così alla rottura dell'unità dei consigli di fabbrica e, talora, alla costituzionedi separate RSA ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori.Nello stesso tempo si sono presentati
Sulla scena sindacati non riconducibili a quelli tradizionali (ad es., in quel periodo, il sindacato dei quadri intermedi) che pretendevano di costituire proprie RSA. Ne è conseguita una situazione di frammentazione delle rappresentanze sindacali, anche a livello aziendale. Gli organismi entrano in crisi e inizia un procedimento per ridefinire le forme di r.s.a.
Le rappresentanze sindacali unitarie
Uno di questi tentativi ha avuto esito positivo, traducendosi in una regolamentazione contrattuale delle rappresentanze sindacali aziendali, che è quella attualmente vigente: si tratta del Protocollo del 23 luglio 1993 e dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (stipulati da CGIL, CISL e UIL, da una parte, e Confindustria e le altre principali confederazioni datoriali, dall'altra).
Con questi accordi viene prevista la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie (RSU), organi elettivi e, nelle intenzioni, rappresentativi dei lavoratori di una determinata impresa.
La RSU è composta per 2/3 da membri eletti dai lavoratori sulla base di liste presentate sia dai sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nell'unità produttiva, sia da parte di associazioni sindacali non firmatarie, a condizione che accettino la disciplina delle RSU contenuta dall'accordo interconfederale del dicembre del 1993 e abbiano raccolto un numero minimo di firme di lavoratori dipendenti dell'unità produttiva, pari al 5% degli aventi diritto al voto. Il restante terzo è riservato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti (art. 2, accordo interconfederale 20 dicembre 1993). In ciò consiste la clausola del cd. terzo riservato (ai sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali) la cui funzione.è di attribuire ai sindacati stipulanti il contratto nazionale applicato nell'unità produttiva un minimo di controllo sulle strutture di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa, soprattutto nell'ottica di governo della contrattazione collettiva. Le RSU sono individuate, infatti, dal protocollo del luglio 1993 quali soggetti legittimati alla stipulazione dei contratti collettivi aziendali, sia pure congiuntamente con gli organismi territoriali delle associazioni sindacali nazionali. Diversamente è avvenuto con l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, ove si prevede che la legittimazione a concludere contratti aziendali - anche derogatori rispetto al contratto di categoria - sia in capo alle RSU, senza necessario coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Recentemente, tuttavia, si sono manifestati evidenti fenomeni di rottura dell'unitarietà di questi organismi rappresentativi del personale, come già era avvenuto in.passatocon i consigli di fabbrica, con il ritorno al modello delle r.s.a. emblematico è il caso delgruppo Fiat nei cui stabilimenti il sistema delle r.s.u. è stato sostituito da quello deller.s.a., con esclusione dalla possibilità di accesso al medesimo, di FIOM-CGIL, in quantonon firmataria del contratto collettivo applicato.La necessità di revisione della disciplina delle r.s.u., anche allo scopo di ricomporrel'unitarietà della rappresentanza sindacale in azienda, è oggi prefigurata dall'accordo21 novembre 2012 (cd. Accordo sulla produttività). Esso in particolare pare volersuperare la regola del terzo riservato. E il protocollo d'intesa del 31 maggio 2013, làdove prevede il principio dell'elezione delle r.s.u. con voto proporzionale.Ci si deve a questo punto chiedere se le RSU (previste dall'accordo del 1993) siano daconsiderare RSA ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori.Inproposito occorre ricordare che, perché si possa parlare di proposito, è necessario avere una chiara intenzione o un obiettivo da raggiungere.