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LA GIURISPRUDENZA NEL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO

CAPITOLO 1: LA GIURISPRUDENZA PONTIFICALE, LA "LAICIZZAZIONE" E LA FORMAZIONE DEL DIRITTO NEL PERIODO PIÙ ANTICO

"Ius civile", "iurisdictio", "interpretatio" ius

La formazione del diritto romano dall'età più antica si articola su 3 elementi: il diritto civile positivo specifico del popolo romano; l'ordinamento rex iurisdictio; l'applicazione processuale del ius governata dall'interpretatio dai collegi sacerdotali e dotata di auctoritas poiché espressa da specialisti della tecnica giuridica. Questi profili interconnessi formano un unico nello ius civile, iurisdictio dall'interpretatio, che, attraverso l'esercizio della guidata sidefinisce nei suoi contenuti pratici.

Il ius civile viene identificato in origine con i mores, ossia regole di comportamento consolidate nelle antiche usanze in cui si fondono.

elementi magici, religiosi, giuridici - consuetudini dalla cui fusioni ha avuto origine la civitas, ma da contorni e contenuti incerti in quanto è un diritto non scritto: l'applicazione dei precetti spetta al rex civitas (capo politico e religioso della che ha la prerogativa esclusiva di affermare, nel processo e in relazione a singoli casi concreti, ciò che è lecito e illecito dando condicere ius). La sentenza effettività e coercibilità ai precetti individuati dai mores (Tale opera di individuazione è il prodotto "mediato" di un'attività tecnica dei magistrati dei collegi sacerdotali, i quali sono chiamati a esprimere l'"opinione autorevole" sugli atti più importanti della vita cittadina; assume rilevanza la figura del collegio dei Pontefici responsa (questioni di diritto privato): i loro pareri avevano ad oggetto questioni ex, eterogenee, essere richiesti da cittadini o avere natura cautelare.

(ammissibilità eforma di un atto, es: matrimonio) o giudiziale (liceità di un atto compiuto) ed essi, oltread essere dotati di grande autorevolezza, erano considerati vincolanti nei confronti deicittadini per assicurare la conformità dell’atto alle regole dell’ordinamento e la suaefficacia. L’elevato grado di elaborazione delle tecniche di astrazione giuridicaactiones,raggiunto dai Pontefici è facilmente percepibile nella struttura delle in cui èrappresentato il passaggio dalla fase di autotutela e difesa delle proprie ragioni con laforza alla fase di intervento del potere sovrano per la composizione delle liti e garanziadel rispetto delle regole giuridiche: l’astrazione dal concreto si ottiene mediante laproiezione della contesa in una rigida formalità orale e gestuale in cui ogni parola ogesto esprimono un momento giuridicamente rilevante ai fini della definizione dellavindicatio dell’actio sacramento in

La controversia si trasforma nella formatecnica dell'originaria contesa armata sulla proprietà con l'affermazione simmetrica dei contendenti dell'appartenenza esclusiva dei beni secondo il diritto, la ritualizzazione della lotta armata fra i contendenti, la stilizzazione dell'intervento del magistrato della civitas che ordina il cessare della lotta, cui segue la sfida dei contendenti a mostrare la ius conformità delle proprie ragioni.

La presenza di una rappresentazione verbale e fattuale che non rappresenti l'involucro esteriore ma la traduzione in schemi tecnico-giuridici dell'essenza dell'atto si rinvienne anche negli schemi processuali e negoziali, ad esempio per l'acquisto di res mancipi, dietro pagamento del prezzo, in cui sono espressi gli elementi richiesti dall'ordine per la sua efficacia: apprensione materiale della cosa e affermazione di averla come proprietario, acquisto con il pagamento del prezzo.

pubblicità assicurata dallapresenza dei testimoni. In tal modo appare chiara la differenza tra l'ord preesistentemores ius civilecostituito dai e gli istituti del nella struttura dell'interpretatio deiPontefici: è probabile che quest'ultimi si siano fatti interpreti dei mores e che questi "processi" si svolgessero secondo un rituale analogo a quello descritto, ma i Ponteficioperarono su tale realtà creando uno strumento specialistico che permetteva ditrovare soluzioni non solo corrispondenti alle esigenze della prassi, ma anchetecnicamente idonee a soddisfarle. I responsi dei Pontefici infatti non attenevano soloactiones)al modo di instaurare le controversie (individuare ma anche individuare leactionespretese che con quelle potevano trovare tutela (diritti da far valere)princdicere ius rex, dall'interpretatio iusgiuridico di del guidato dei Pontefici, compone locivile e potrà essere utilizzato per i successivi casi

sintesi utilizzata nella loro formulazione. Le XII Tavole rappresentano quindi un importante punto di riferimento per la giurisprudenza romana, in quanto stabiliscono principi fondamentali del diritto e introducono norme specifiche per regolare situazioni particolari. Tuttavia, è importante sottolineare che le XII Tavole non trattano tutti gli aspetti del diritto privato, ma si concentrano su alcuni istituti specifici. Ad esempio, non vengono affrontati i rapporti familiari e potestativi, né gli atti negoziali più importanti. Si può ipotizzare che le norme contenute nelle XII Tavole siano il risultato di regole già consolidate nella pratica, grazie all'interpretazione dei pontefici. Tuttavia, la formulazione delle XII Tavole rivela un linguaggio tecnico avanzato e una capacità di astrazione e sintesi nella struttura dell'enunciato, che non può essere attribuita esclusivamente alla tecnica legislativa dei decemviri. In conclusione, molte delle norme contenute nelle XII Tavole sono esempi di contenuti elaborati dalla giurisprudenza pontificale e della tecnica di astrazione e sintesi utilizzata nella loro formulazione.

Semplificazione con cui essisono sintetizzati in regole di applicazione generale: la storiografia vede le XII Tavolecome il risultato di una rivendicazione plebea per assicurare la certezza del dir emoressottrarre ai Pontefici il potere di rivelare e interpretare i ed è indubbio che unacodificazione scritta rappresenti una rottura drastica, tuttavia gli enunciati delle XIITavole per il loro carattere tecnico non esclusero l’attività interpretativa e infattidisputatiosecondo Pomponio l’emanazione delle leggi decemvirali rese necessaria lafori (discussione durante il processo sull’interpretazione da dare alle leggi) guidatadall’interpretatio autorevole dei giuristi.

L’interpretatio pontificale dopo le XII TavolePuò supporsi che la presenza di una base testuale scritta e la separazione delle normegiur rispetto a tutte le altre regole di comportamento induca una specializzazione delsapere giuridico come tecnica di adattamento di norme

che nel periodo successivo all'età monarchica, il diritto privato abbia subito delle evoluzioni significative. In particolare, si ritiene che il potere di interpretazione delle norme sia stato progressivamente esteso anche ai giuristi laici, non limitandosi più esclusivamente ai Pontefici. Questo processo di "laicizzazione" ha comportato un cambiamento nell'autorità che deteneva il potere di interpretazione, che ora poteva essere esercitato anche da esperti giuristi laici. Nonostante ciò, il diritto di quest'epoca sembra mantenere alcune caratteristiche tipiche e formalistiche dell'età monarchica, come ad esempio la capacità di intervenire sulle norme attraverso l'interpretazione senza alterarne la formulazione letterale. Infatti, i giuristi di questo periodo preferivano adattare le formule consolidate, ampliandone il campo di applicazione, anziché modificarle radicalmente. È importante sottolineare che è difficile collocare con precisione le evoluzioni del diritto privato in un determinato periodo, ma si suppone che nel periodo successivo all'età monarchica si siano verificate importanti trasformazioni.che il processo che trasforma la tipicità sostanziale del diritto romano in unatipicità formale (molto spazio all'autonomia privata) sia cominciato dopo le XII Tavole. Ad esempio, si è verificata una trasformazione in un negozio astratto che copra ogni causa di trasferimento della proprietà e non solo la vendita reale per cui era stata elaborata. Anche il linguaggio giuridico diviene sempre più tecnico e molti termini assumono un significato differente da quello corrente con la mediazione del giurista, ciò comporta che all'interno degli istituti, pur rimanendo inalterati gli schemi negoziali e processuali preesistenti, si moltiplicano le regole interpretative a causa dei loro nuovi campi di applicazione concreta. Le XII Tavole non sono una frattura rispetto ai precedenti mores, ma li fissa in un insieme di regole precettive formulate con la stessa tecnica di quella giurisprudenza: responsa in precedenza dei.

Pontefici si basavano solo sulla loro posizione politica nella società (prestigio, ceto) e il processo dinanzi al re era l'attuazione in forma coattiva degli schemi processuali e sostanziali posti dai Pontefici; quando tali schemi sono trasposti in un diritto scritto legislativo vincolante per tutti (anche Pontefici e magistrati) la funzione dei depositari di conoscenze giuridiche si tramuta responsa nell'interpretazione dei diritti, in quanto i loro non rivelano un ordinamento latente ma esplicano un dato normativo già esistente e conoscibile.

La "laicizzazione" della giurisprudenza

Nel III sec. a.C. le attività del giurista implicavano una specifica capacità euristica e creatrice, ma quello che sfugge è la tecnica del ragionamento giur per la sedimentazione di nuove regole interpretative. Si può ipotizzare che il monopolio pontificale sia stato garantito per lungo tempo dalla trasmissione "segretata" all'interno

del sapere giuridico era ancora limitata. La mancanza di opere scritte "pubblicate" impediva la diffusione delle regole cautelari e processuali del sapere giuridico. Questo spiega perché la laicizzazione della giurisprudenza sia legata alle prime opere di Cieco e Gneo Flavio e alla pratica di dare responsi in pubblico introdotta da Tiberio Corucanio, il primo pontefice massimo plebeo, nella metà del III secolo a.C. È importante considerare la necessità di separare due problemi che la dottrina tende a sovrapporre: la nascita di una lettura specialistica e di una tecnica di trasmissione scritta del sapere giuridico e il significato della laicizzazione in relazione all'operato dei giuristi e al loro metodo. Alla fine del IV secolo, i contenuti elaborati dai giuristi in connessione e sovrapposizione alle norme delle XII Tavole erano sedimentati nella forma di massime fortemente astratte, tuttavia la redazione per iscritto del sapere giuridico era ancora limitata.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cortese Bernardo.