LA GIURISPRUDENZA NEL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO
CAPITOLO 1LA GIURISPRUDENZA PONTIFICALE, LA “LAICIZZAZIONE” E LA
FORMAZIONE DEL DIRITTO NEL PERIODO PIU’ ANTICO
“Ius civile”, “iurisdictio”, “interpretatio” ius
La formazione del diritto romano dall’età più antica si articola su 3 elementi:
civile positivo specifico del popolo romano; determinazione e
ordinamento rex iurisdictio;
applicazione processuale del ius governata dal in quanto titolare della
interpretatio dai collegi sacerdotali e dotata di auctoritas poiché espressa
formulata
da specialisti della tecnica giuridica. Questi profili interconnessi formano un unico nello
ius civile, iurisdictio dall’interpretatio,
che, attraverso l’esercizio della guidata si
definisce nei suoi contenuti pratici.
ius civile mores,
Il viene identificato in origine con i ossia regole di comportamento
consolidate nelle antiche usanze in cui si fondono elementi magici, religiosi,
giuridiciconsuetudini dalla cui fusioni ha avuto origine la civitas, ma da contorni e
contenuti incerti in quanto è un diritto non scritto: l’applicazione dei precetti spetta al
rex civitas),
(capo politico e religioso della che ha la prerogativa esclusiva di affermare,
nel processo e in relazione a singoli casi concreti, ciò che è lecito e illecito dando con
dicere ius).
la sentenza effettività e coercibilità ai precetti individuati dai mores ( Tale
opera di individuazione è il prodotto “mediato” di un’attività tecnica dei magistrati dei
collegi sacerdotali, i quali sono chiamati a esprimere l’”opinione autorevole” sugli atti
più importanti della vita cittadina; assume rilevanza la figura del collegio dei Pontefici
responsa)
(questioni di diritto privato): i loro pareri ( avevano ad oggetto questioni
rex,
eterogenee, essere richiesti da cittadini o avere natura cautelare (ammissibilità e
forma di un atto, es: matrimonio) o giudiziale (liceità di un atto compiuto) ed essi, oltre
ad essere dotati di grande autorevolezza, erano considerati vincolanti nei confronti dei
cittadini per assicurare la conformità dell’atto alle regole dell’ordinamento e la sua
efficacia. L’elevato grado di elaborazione delle tecniche di astrazione giuridica
actiones,
raggiunto dai Pontefici è facilmente percepibile nella struttura delle in cui è
rappresentato il passaggio dalla fase di autotutela e difesa delle proprie ragioni con la
forza alla fase di intervento del potere sovrano per la composizione delle liti e garanzia
del rispetto delle regole giuridiche: l’astrazione dal concreto si ottiene mediante la
proiezione della contesa in una rigida formalità orale e gestuale in cui ogni parola o
gesto esprimono un momento giuridicamente rilevante ai fini della definizione della
vindicatio dell’actio sacramento in rem
controversiaes: nella si trasforma in forma
tecnica l’originaria contesa armata sulla proprietà con l’affermazione simmetrica dei
contendenti dell’appartenenza esclusiva dei beni secondo il diritto, la ritualizzazione
della lotta armata fra i contendenti, la stilizzazione dell’intervento del magistrato della
civitas che ordina il cessare della lotta, cui segue la sfida dei contendenti a mostrare la
ius
conformità al delle proprie ragioni.
La presenza di una rappresentazione verbale e fattuale che non rappresenti l’involucro
esteriore ma la traduzione in schemi tecnico-giuridici dell’essenza dell’atto si rinviene
mancipatio
anche negli schemi processuali e negoziali, es: per l’acquisto di
schema
res mancipi
una dietro pagamento del prezzo, in cui sono espressi gli elementi richiesti
dall’ord per la sua efficacia: apprensione materiale della cosa e affermazione di averla
come proprietario, acquisto con il pagamento del prezzo, pubblicità assicurata dalla
presenza dei testimoni. In tal modo appare chiara la differenza tra l’ord preesistente
mores ius civile
costituito dai e gli istituti del nella struttura dell’interpretatio dei
Pontefici: è probabile che quest’ultimi si siano fatti interpreti dei mores e che questi
1
“processi” si svolgessero secondo un rituale analogo a quello descritto, ma i Pontefici
operarono su tale realtà creando uno strumento specialistico che permetteva di
trovare soluzioni non solo corrispondenti alle esigenze della prassi, ma anche
tecnicamente idonee a soddisfarle. I responsi dei Pontefici infatti non attenevano solo
actiones)
al modo di instaurare le controversie (individuare ma anche individuare le
actiones
pretese che con quelle potevano trovare tutela (diritti da far valere)princ
dicere ius rex, dall’interpretatio ius
giuridico di del guidato dei Pontefici, compone lo
civile e potrà essere utilizzato per i successivi casi simili.
Le XII Tavole e la giurisprudenza
Alla luce di quanto osservato nelle XII Tavole (451-449 a.C.) viene dato per
presupposto tutto il tessuto fondamentale dell’ord consuetudinario e viene omessa la
trattazione degli elementi portanti del diritto privato (es: rapporti familiari e
potestativi, atti negoziali più importanti) per introdurre una serie di norme legislative
volte a regolare aspetti particolari di questi istituti. È lecito supporre che tali norme
siano il risultato di regole già consolidate nella pratica dall’interpretatio pontificale,
tuttavia la formulazione lessicale e sintattica delle XII Tavole lascia intravedere un
linguaggio tecnico evoluto e una capacità di astrazione e sintesi nella struttura
dell’enunciato, che non può essere il prodotto originale della tecnica legislativa dei
decemvirimolte norme delle XII Tavole sono esempio di contenuti elaborati dalla
giurisprudenza pontificale e della tecnica di astrazione e semplificazione con cui essi
sono sintetizzati in regole di applicazione generale: la storiografia vede le XII Tavole
come il risultato di una rivendicazione plebea per assicurare la certezza del dir e
mores
sottrarre ai Pontefici il potere di rivelare e interpretare i ed è indubbio che una
codificazione scritta rappresenti una rottura drastica, tuttavia gli enunciati delle XII
Tavole per il loro carattere tecnico non esclusero l’attività interpretativa e infatti
disputatio
secondo Pomponio l’emanazione delle leggi decemvirali rese necessaria la
fori (discussione durante il processo sull’interpretazione da dare alle leggi) guidata
dall’interpretatio autorevole dei giuristi.
L’interpretatio pontificale dopo le XII Tavole
Può supporsi che la presenza di una base testuale scritta e la separazione delle norme
giur rispetto a tutte le altre regole di comportamento induca una specializzazione del
sapere giuridico come tecnica di adattamento di norme positive e che possa
rappresentare un limite al potere di creare nuove regole o schemi processuali o
l’interpretandi scientia
negozialisecondo Pomponio continuò per un secolo ad essere
esercitata da un collegio pontificale esplicandosi come nel periodo precedente,
interpretatio
soltanto successivamente inizia un processo di “laicizzazione” con cui l’
cessò di essere monopolio dei Pontefici per essere esercitata anche dai giuristi laici
(autorevolezza per la conoscenza tecnica). Il diritto di quest’epoca mantiene
apparentemente tipicità e formalismo negoziale dell’età monarchica come capacità di
intervenire sulle norme mediante interpretazione senza alterarne la formulazione
letterale, infatti i giuristi di questo periodo preferiscono ricorrere ad adattamenti delle
formule consolidate ampliandone il campo di applicazione.
È impossibile collocare in un certo periodo le evoluzioni del diritto privato, tuttavia si
suppone che il processo che trasforma la tipicità sostanziale del dir romano in una
tipicità formale (molto spazio all’autonomia privata) sia cominciato dopo le XII
mancipatio
Tavolees: trasformazione in un negozio astratto che copra ogni causa di
trasferimento della proprietà e non solo la vendita reale per cui era stata elaborata. 2
Anche il linguaggio giuridico diviene sempre più tecnico e molti termini assumono un
significato differente da quello corrente con la mediazione del giurista, ciò comporta
che all’interno degli istituti, pur rimanendo inalterati gli schemi negoziali e processuali
preesistenti, si moltiplicano le regole interpretative a causa dei loro nuovi campi di
applicazione concretaXII Tavole non sono una frattura rispetto ai precedenti
mores,
contenuti della giurisprudenza pontificale che determinava i ma li fissa in un
insieme di regole precettive formulate con la stessa tecnica di quella giurisprudenza:
responsa
in precedenza i dei Pontefici si basavano solo sulla loro posizione politica
nella società (prestigio, ceto) e il processo dinanzi al re era l’attuazione in forma
coattiva degli schemi processuali e sostanziali posti dai Pontefici; quando tali schemi
sono trasposti in un diritto scritto legislativo vincolante per tutti (anche Pontefici e
magistrati) la funzione dei depositari di conoscenze giuridiche si tramuta
responsa
nell’interpretazione dei diritti, in quanto i loro non rivelano un ordinamento
latente ma esplicano un dato normativo già esistente e conoscibile.
La “laicizzazione” della giurisprudenza
Nel III sec. a.C. le attività del giurista implicavano una specifica capacità euristica e
creatrice, ma quello che sfugge è la tecnica del ragionamento giur per la
sedimentazione di nuove regole interpretative. Si può ipotizzare che il monopolio
pontificale sia stato garantito per lungo tempo dalla trasmissione “segretata”
all’interno del collegio dei Pontefici delle regole cautelari e processuali del sapere
giuridico, infatti l’assenza di opere scritte “pubblicate” non permetteva la conoscenza
di tali regoleciò spiega che la laicizzazione della giurisprudenza sia collegata alle
prime opere di Cieco e Gneo Flavio e alla prassi di dare responsi in pubblico introdotta
da Tiberio Corucanio (1° pontefice massimo plebeo, metà III sec. a.C.).
Bisogna considerare la necessità di tenere separati 2 problemi che la dottrina tende a
sovrapporre: la nascita di una lettura specialistica e di una tecnica di trasmissione
scritta del sapere giuridico; il significato della laicizzazione in relazione all’operare dei
giuristi e al loro metodo. A fine IV sec i contenuti elaborati dai giuristi in connessione e
sovrapposizione alle norme delle XII Tavole erano sedimentate nella forma di massime
fortemente astratte, tuttavia la redazione per iscritto permette la diffusione di esse al
di fuori della cerchia ristretta che monopolizzava l’interpretatio ma ciò non incideva sul
fatto che la tecnica giuridica cessasse di essere patrimonio di un ceto ristretto che
aveva la possibilità di far parte di collegi sacerdotali.
“Publice respondere”: Tiberio Coruncanio
L’essenza della tecnica interpretativa romana si rivelava compiutamente nello
svolgimento dell’attività pratica quando il giurista, nel formulare il responso,
confrontava l’ord giur preesistente e il singolo caso al fine di individuarne la soluzione
e solo in questo momento è percepibile il procedimento logico-scientifico utilizzato per
ius civile.
trovare la soluzione nell’insieme del Se ciò è vero la laicizzazione del diritto
si ha solo con la partecipazione di giuristi non Pontefici alla discussione sulla struttura
del caso e motivazione della soluzione, infatti può risultare falsante porre sullo stesso
piano la redazione di opere scritte (Appio Claudio, Gneo Flavio) e l’inizio della prassi di
dare responsi in pubblico: mentre la redazione delle prime opere non implicava
l’allargarsi della conoscenza giur oltre il ceto dei tecnici-pontefici, l’innovazione
attribuita a Tiberio Corucanio travolse il monopolio di essi possibilità di apprendere
l’interpretatio
dal giurista come scienza che permette di padroneggiare i principi della
tradizione giuridica adattandoli alla struttura del caso concreto. 3
Una volta divenuta pubblica la formulazione del responso, l’apprendimento della
scientia iuris e la capacità di padroneggiarla dipendono dalle attitudini personali:
l’auctoritas delle opinioni dei giuristi si rapporta con la conoscenza scientifica del
diritto e con il prestigio sociale rivestito da ognuno di essi. La trasmissione della
scientia iuris rimane però orale, con Pomponio che conferma il fatto che di Corucanio
i suoi responsi furono
non rimangono opere scritte ma che sia ricordato perché “
moltissimi e memorabili”.
I “Tripertita” di Sesto Elio Peto Cato
Il punto di arrivo di tale fase giurisprudenziale è il 1° tentativo di esposizione scritta e
Tripertita
sistematica del diritto, ossia i di Sesto Elio Peto Cato che per Pomponio
cunabula iuris
contengono i (elementi fondanti del diritto). Essi prendono il nome dalla
ius civile
tripartizione del del giurista per schematizzare le diverse componenti: XII
Tavole, interpretazione su di esse, struttura del processo; che riprendono le
ius civile:
componenti che Pomponio indica come coessenziali al base normativa,
l’interpretatio,
esplicazione di essa mediante tutela e attuazione processuale.
Alcuni spunti consentono di individuare mutamenti nella formazione del diritto nel
leges
periodo successivo alle XII Tavole: il riferimento alle e all’equiparazione dei
plebisciti richiama l’ampliamento della base normativa su cui deve lavorare
l’interpretatio. ius
Altro elemento che per Pomponio si innesta nella formazione del
edicta
concerne l’attività giurisdizionale dei magistrati che con i loro davano pubblica
notizia di come e per quali situazioni avrebbero esercitato la iurisdictio, rendendo più
certo e prevedibile per i cittadini il diritto che sarebbe stato applicato.
CAPITOLO 2LE FONTI DEL DIRITTO E LA GIURISPRUDENZA DELLA FINE DELLA
REPUBBLICA
La “svolta” del 3° secolo a.C.
Un mutamento a livello sociale e delle istituzioni giuridiche a Roma si ebbe in
concomitanza dell’espansione (metà III sec a.C.), cui consegue la trasformazione di
ius civile
una comunità agro-pastorale in una società commerciale: il dell’età
precedente era imperniato sui rapporti familiari e su pochi schemi negoziali diretti a
regolare l’appartenenza dei beni essenziali all’economia agrariaord inadeguato a
ius civile
disciplinare i nuovi rapporti sia per l’esclusività del (non applicabile nei
negozi romani/peregrini o fra peregrini) sia per la rigidità delle formule predisposte. I
giuristi riuscirono a innestare sul tessuto giuridico preesistente la tutela di nuove
situazioni o di situazioni già tipizzate ma regolate in modo inadeguato, con
l’elaborazione di nuovi istituti più duttili alle esigenze della prassi che talvolta derivano
dall’interpretatio, ius gentium
altre volte dallo (ord teoricamente comune a tutti i
ius civile) ius honorarium.
popoli che trova tutela nel e dallo
La trasformazione delle strutture economiche e sociali di Roma coincide con l’esigenza
di forme di tutela processuali più flessibili e non più accessibili ai soli cittadini romani:
praetor peregrinus
a tale esigenza risponde l’istituzione del (242 a.C.) davanti a cui il
legis actiones (per certa verba)
processo non si svolgeva più con il formulario delle ma
formulae per concepta verba)
con l’elaborazione di di volta in volta individuate ( per
tutelare fattispecie concrete rilevanti nella prassi. Da ciò si ha un’amplificazione dei
compiti interpretativi dei giuristi che pone l’esigenza di conservare l’attività pratica del
singolo giurista in opere scritte da utilizzare presso gli altri giureconsulti per la
soluzione di successivi casi similisi arriverà per gradi al fatto che i giuristi dovranno
dar conto dell’attività pratica rendendo percepibile il procedimento seguito nella
4
“diagnosi” del caso con un sistema logico che renda agevole la consultazione
dell’opera da parte dei giuristi ma anche degli operatori pratici, che potranno utilizzare
tali soluzioni per risolvere casi “nuovi”.
I giuristi “qui fundaverunt ius civile”
Pomponio ricorda gli altri 3 giuristi Publio Mucio, Bruto e Manlio (metà II sec) come
“qui fundaverunt ius civile ius civile
coloro ”: la fondazione del per esso ha un
ius civile
significato diverso da “creazione” poiché lo ha origini più antiche, ma ciò
ius “compositum a prudentibus”
deriva dalla concezione di di Pomponio come in
quanto nell’attività dei 3 giuristi egli individua la maturazione del metodo scientifico
della giurisprudenza; le opere di essi utilizzavano per la prima volta la dialettica greca
genus species)
ai fini delle definizioni e “diairesi” (tecnica divisoria di concetti in e
all’interpretatio
permettendo di superare i dati normativi costruendo sviluppi coerenti
ius civile,
con l’antico ma di grande forza innovativa.
Topica 5.28: gli elementi del “ius civile” secondo una “partitio” di Cicerone
I dati testuali dell’ultimo secolo della Repubblica sono ampi rispetto all’età precedente
ma sono poche le fonti giuridiche, tuttavia queste essi possono essere integrati dalle
fonti letterarie, in particolare dalle opere retoriche e dalle orazioni di Cicerone, in cui
l’ord giur e l’attività della giurisprudenza sono oggetto di vari riferimenti influenzati da
spunti filosofici e dalla cultura grecaCicerone esamina in una f
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