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GIURISDIZIONI CONCORRENTI

Giurisdizione ecclesiastica

Medesimo territorio

Giurisdizione secolare

GIURISDIZIONI CONCORRENTI

• La giurisdizione ecclesiastica pretende per se competenza esclusiva ratione materiae e ratione

personae. • La giurisdizione secolare sembra di fatto lasciare spazio a quella ecclesiastica a causa

della debolezza del potere secolare nei confronti della Chiesa.

• E’ un problema che continuerà ad essere dibattuto per secoli.

ANCORA IL REATO

• Reato contro i buoni costumi

• Omicidio

• Uccisione e esposizione di neonati sono forme barbare di controllo demografico.

ANCORA IL REATO

• L’uccisione dell’infans è punita con pena capitale da un legge di Valentiniano I del 374.

• Lo stesso anno un’altra legge punisce allo stesso modo chi esponga i figli.

2. AVVIO DEL PROCESSO

Si apre così un processo penale canonico. Il tribunale era presieduto da Siagro, vescovo di

Verona, nel ruolo di giudice monocratico. La procedura adottata dal vescovo è molto singolare e

caratterizzata da tratti inquisitori.

Il processo prese avvio senza che vi fosse un vero e proprio accusator, costituitosi come parte

processuale, anche se si può definire accusator in senso lato poiché egli non si sottopose ad

alcuna delle formalità previste dalla tradizionale procedura di tipo accusatorio.

Accusatore in senso lato era Massimo, cognato di Indicia rivoltosi a Siagrio chiedendogli di

intervenire con un’inchiesta muovendo dalle voci che circolavano in città (alcune false dato che le

stesse erano state inventate dallo stesso Massimo che si era procacciato falsi testimoni).

Non vi fu alcun libellus (appunto) redatto dall’accusatore in uso nel processo penale canonico dei

primi secoli. Colui che aveva informato l’autorità ecclesiastica del delitto non aveva adempiuto ad

alcuna di quelle formalità che avrebbero permesso di perseguirlo in caso di accusa infondata o

calluniosa.

Secondo alcuni studiosi vi sarebbe differenza tra l’accusator nella procedura d’ufficio dall’accusator

vero e proprio, parte processuale e figura propria della tradizionale procedura accusatoria. Non

sembra tuttavia che vi siano fonti che confermino tale interpretazione.

Il vescovo di Verona aveva ritenuto che non fossero necessarie particolari formalità e tantomeno

della presenza di un accusatore costituito in giudizio. Siagrio aveva aperto d’ufficio l’inchiesta,

dopo una denunzia presentata oralmente, senza adottare le cautele per evitare accusa temerarie o

calunniose e con una lettera aveva chiamato a giudizio Indicia.

La legislazione di età costantiniana sembra vietare l’avvio di un processo sulla base di accuse

presentate informalmente, questo per evitare il formarsi di accuse temerarie o anonime, motivate

da rancori personali. Tuttavia sembra che il giudice potesse procedere anche quando ebbe

ricevuto un’accusa anonima. Così Siagrio non ritenne necessaria la presentazione formale

dell’accusa, forse per la particolare gravità del crimine e con il clima di divisione all’interno della

comunità veronese a cui si aggiungeva la convinzione del vescovo che vi fossero elementi

sufficienti per considerare non infondate le notizie riferite da Massimo.

La procedura di Siagrio aveva carattere inquisitorio per vari motivi: in primo luogo mancava una

parte processuale gravata dall’onere di provare le accuse, l’inchiesta fu condotta e giudicata in

prima persona, senza istruire un tribunale collegiale. Il processo penale canonico in questo periodo

era pubblico.

Vi è poi la questione della valutazione della persona che avanza l’accusa e dei testimoni. Il diritto

canonico è particolarmente severo nel richiedere che i testimoni siano sottoposti ad attenti esami

per assicurarsi le loro qualità e l’assenza di inimicizia verso l’imputato. Bisognava rafforzare le

garanzie processuali degli accusati attraverso un esame dell’attendibilità dei testi anche alla luce

della loro condizione sociale e personale. Una particolare attenzione doveva essere rivolta agli

ecclesiastici. Lo stesso accusatore avrebbe dovuto essere esaminato per verificarne la capacità ad

intentare l’accusa secondo criteri in parte derivati dal diritto secolare; in questo caso tale esame

non venne effettuato perché nessuno assunse il ruolo di accusatore e neppure vennero vagliati i

testimoni.

Siagrio decise di procedere in tal modo pur sapendo che i testimoni erano legati da amicizia con

Massimo e essendo consapevole dell’odio di questi nei confronti di Indicia.

Perché Siagrio non si comportò secondo gli usi consolidati del processo canonico? Ambrogio

rimproverava a Siagrio di aver posto sotto inchiesta Indicia, nonostante la sua buona fama, quasi

che le dicerie contro di lei costituissero un indice di colpevolezza e non vi fosse necessità di

indagare sull’origine delle maldicenze. Anzi il giudice non tenne in considerazione nemmeno la

presunzione di innocenza. Questo perché Siagrio, data la gravità del crimine contestato ad Indicia,

ritenne che l’interesse all’accertamento della verità fosse prevalente su ogni altra considerazione di

carattere procedurale e ciò si svolgeva a danno di colei che era oggetto di indagine. Anche qui si

ravvisa un tratto tipico del processo inquisitorio, oltre al fatto che in capo a Siagrio si rileva sia una

funzione inquirente sia la funzione giudicante, tipica di questa forma processuale. La notizia del

reato fu sufficiente ad avviare il processo ma le testimonianze raccolte non furono sufficienti a

portare certezza. A questo punto il giudice decise di ordinare una sorta di visita medico-legale

condotta da un’ostetrica. Ambrogio era contrario a questa pratica abbastanza comune all’epoca

poiché non sempre era stato possibile giungere a verità. Da questo però possiamo percepire come

Siagrio era lontano da quella che chiamiamo presunzione di non colpevolezza: le prove non erano

sufficienti e invece di discolpare Indicia egli decise di proporre un ispezione corporale a cui

l’imputata non si sarebbe potuta opporre senza che la sua opposizione fosse considerata come

un’ammissione di colpevolezza.

A questo punto l’iniziativa di Siagrio giunse alle orecchie di alcuni cittadini veronesi che si recarono

a Milano per informare lo stesso Ambrogio dell’irregolarità del processo di stampo ecclesiastico.

Ambrogio così avocò a sé la causa in qualità di metropolita e dunque di giudice gerarchicamente

sovraordinato.

Molti interpreti ritengono che a fare scalpore sia stato non solo la questione della perizia ma la

procedura adottata dal vescovo nel suo insieme: una procedura di carattere inquisitorio in un

epoca nella quale il processo penale canonico aveva ancora per lo più carattere accusatorio. Il

modo do condurre il processo da parte di Siagrio è da ricondurre a una temperie inquisitoria:

depongono in tal senso la mancanza di contraddittorio, l’attivismo del giudice nella ricerca delle

prove, la comprensione di difesa che sembra prefigurare l’inversione dello stesso onere della

prova. Ambrogio adotterà una procedura assai più rispettosa dell’imputata ma alla fine un accurato

esame del suo operato rivelerà forse che egli non era quello strenuo difensore della procedura

accusatoria ispirata al modello delle quaestiones perpetuae evocato da alcuni.

Sintesi:

IL PROCESSO

• Sede: tribunale episcopale di Verona

• Giudice: Siagrio Vescovo, giudice monocratico

• Il processo è avviato senza che vi sia un accusatore costituito in giudizio.

• Massimo è accusatore in senso lato

LA DIFFUSIONE DELLE VOCI

Non vi fu libello né formalità di sorta: è una procedura d’ufficio.

Mancano le formalità per la repressione della calunnia, anche in contrasto con la legislazione

costantiniana. • Il processo probabilmente non fu pubblico, in contrasto con le previsioni del diritto

canonico.

• Non furono rispettate le regole circa l’esame previo dei testimoni: bulimia inquisitiva!

COSA TRASCURA SIAGRIO?

• Ostilità pregressa di Massimo

• Condizione turpe dei testimoni

PERCHE’?

>

Siagrio - Interesse all’accertamento della verità -> Attivismo nella ricerca delle prove.

SIAGRIO CUMULA LE FUNZIONI

Notitia criminis-> Avvio del processo -> Escussione dei testi -> Mancato accertamento -> Ricerca

delle prove da parte del giudice.

PROCEDIMENTO INQUISITORIO

• Siagrio non si accontenta dell’insufficienza di prove.

• Ordina una visita medico-legale.

• sorta di presunzione di colpevolezza.

• Ma qualcosa non va. Perché vi fanno ricorso imputati disperati che chiedono essi stessi l’esame,

quasi che fosse l’ultima speranza di cavarsela?

INTANTO..

• Cittadini veronesi in delegazione da Ambrogio lo informano degli eventi

Gerarchia:

1. papa = chiesa

2. metropolita = diocesi metropolitana

3. vescovo = diocesi

4. clero

AVOCAZIONE

• Ambrogio avoca la causa (non è un appello).

Procedura adottata da Siagrio:

a. Non c’è contraddittorio

b. La difesa è compressa

c. Inversione dell’onere della prova

d. Il giudice è attivo

e. Assenza di presunzione di innocenza

3. AVOCAZIONE: RITO ACCUSATORIO?

Ambrogio avocò a sé la cognitio della vicenda, per evitare che procedesse ulteriormente l’inquisitio

avviata da Siagrio e soprattutto per sottrarre l’imputata all’umiliazione dell’esame medico-legale.

Ambrogio rimproverava il collega osservando come la causa fosse stata istruita senza le

necessarie formalità, che era mancato spazio alla difesa e che in ogni caso la vicenda non

avrebbe potuto risolversi con l’assoluzione dell’imputata se non a prezzo della sua dignità.

Il processo riprese corso a Milano ed il giudizio fu affidato ad un collegio di Vescovi diversamente

da quello che era avvenuto a Verona. Fin dal principio si decise di tenere in gran conto la buona

fama di Indicia, già provata dal giudizio di San Zenone che ne aveva a suo tempo riconosciuto virtù

e devozione, ponendo così un pregiudizio del tutto opposto a quello di Siagrio il quale aveva

ritenuto che essa fosse un pericolo.

Si procedette all’esame dell’accusatore e dei testimoni: si ritenne di dover interrogare con ogni

cura Massimo il quale rifiutò comunque di assumere formalmente la posizione di accusator. Egli

insisteva a riferire comunque voci malevole a carico di Indicia.

Il rifiuto di Massimo ad adempiere alle formalità prescritte per chi avanzi un’accusa contribuì a

condurre al’asso

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
18 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MARTHSI96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Banfi Antonio.