Estratto del documento

Acerrima indago: considerazioni sul procedimento penale criminale romano nel IV sec. d.C.

Ragioni di un rinnovato interesse

Dopo la caduta del Fascismo, il sistema di repressione penale rimase invariato: l'applicazione del Codice Rocco, entrato in vigore nel 1930, con carattere inquisitorio, vi fu per circa un decennio. Principi:

  • Eliminare il contraddittorio e il garantismo;
  • Sminuire se non eliminare il ruolo della difesa perché di ostacolo agli organi preposti;
  • No principio di presunzione di innocenza.

Con la Repubblica, il Codice Rocco venne corretto e prese così forma il garantismo inquisitorio. Ma perché rimase tanto in vigore?

  • Conservatorismo della dottrina;
  • Moltiplicarsi di situazioni emergenziali;
  • Mafia e terrorismo;

questi motivi frenarono il dibattito sull’introduzione di procedure di carattere accusatorio. Con gli anni '80 si apre l'era del procedimento a carattere accusatorio che condurrà alla redazione del nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il 24.10.1989. Il dibattito politico non si placò tanto che nel 1994 venne firmato l’undicesimo protocollo che modificava l'art. 6 della CEDU che introduceva una rubrica intitolata “diritto a un processo equo”. Questo portò nel 1999 ad inserire l’art.111 Cost. (ispirato ad un modello accusatorio).

Un ribaltamento di prospettive

Nel diritto romano assistiamo alla presenza di due modelli processuali differenti: il modello accusatorio e il modello inquisitorio. Fino a poco tempo fa l’opinione comune vedeva un disegno lineare nell’evoluzione della procedura penale romana: il processo comiziale era considerato come accusatorio, la collettività assumeva su di sé la funzione giudicante. Il modello accusatorio si sarebbe poi riproposto in forma pura attraverso le quaestiones perpetuae, caratterizzate dall’attribuzione al popolo della facoltà di avviare il processo penale e di svolgervi in prima persona il ruolo processuale di accusatore, fatto salvo l’apparire nel II sec a.C. della procedura inquisitoria delle quaestiones extraordinarie, tribunali speciali destinati alla gestione di situazioni emergenziali, caratterizzati dalla coincidenza della funzione inquirente e giudicante in capo al magistrato preposto alla quaestio.

Con la caduta della Repubblica e l’affermarsi della procedura per cognitiones extraordinariae, si sarebbe assistito ad una graduale affermazione della procedura inquisitoria avviata per lo più ex officio dalle autorità competenti. Era un fenomeno ritenuto coerente con la burocratizzazione del sistema giudiziario di tipo verticale di derivazione imperiale, con l’adozione del rimedio dell’appello e con le esigenze repressive e di controllo sociale tipiche dell’autocrazia. Si potrebbe dire che la vita del processo penale romano è iniziata nella sfera dell’accusatio per terminare in quella dell’inquisitio, fatto salvo l’interesse dell’offeso all’esercizio dell’accusa (da intendersi come una denuncia e non come assunzione di un ruolo processuale).

Il passo di Ulpiano relativo ai compiti del governatore provinciale sembra indicare che al governatore spettava l’esercizio di un’attività di vigilanza e di polizia sul territorio e di perseguire i malfattori individuati per via giudiziaria. Un altro passo dell’opera di Marciano descrive una procedura di repressione criminale nei confronti dei ladri che per molto tempo è stata interpretata come il segno dell’affermazione dei principi dell’inquisitio: gli irenarchi (funzionari con compiti di polizia) ogni volta che avessero catturato un ladro erano tenuti ad interrogarlo. Il rapporto di polizia insieme alle dichiarazioni doveva essere trasmesso al magistrato competente il quale avrebbe avviato il procedimento penale nei loro confronti.

Per quanto riguarda le ingiurie, l’esercizio dell’accusa tramite il libello divenne facoltativa: chi si fosse ritenuto vittima di ingiurie avrebbe dovuto rivolgersi direttamente agli uffici del governatore piuttosto che a forze di polizia e in quella sede avrebbe potuto scegliere se depositare un libello di accusa (libellos offerens) oppure sottoscrivere una mera denuncia (querella). Con il tempo le denunce aumentarono determinando la scomparsa dei libelli; inoltre, la denuncia attivava i meccanismi di repressione criminale senza però comportare l’assunzione del denunciante del ruolo di accusatore, di parte processuale. Da questo momento si affermò il modello INQUISITORIO nel processo penale del basso Impero e della tarda antichità. Quindi anche se nelle fonti giuridiche dell’età più avanzata si continuò a parlare di accusatio e accusator, questa terminologia starebbe ad indicare la presentazione di una querela di parte finalizzata ad avviare il procedimento penale. L’accusa popolare sarebbe progressivamente scomparsa per un effetto di una serie di provvedimenti es. crimen calumniae. Tuttavia nelle costituzioni anche di età tarda si può osservare una significativa persistenza del lessico proprio dell’antico sistema accusatorio es. titolo primo del libro nono del codice Teodosiano e nei titoli primo e secondo del libro secondo del codice di Giustiniano.

I poteri del giudice nell’avviare il procedimento d’ufficio richiedono una regolamentazione meno complessa di quella necessaria quando il processo prenda avvio in seguito ad una formale accusatio: la preparazione dell’inquirente fa sì che non siano necessarie delle puntuali disposizioni che sono essenziali nel caso di una persona qualsiasi che si fa accusatore. Infine si è ipotizzato che la scarsità di riferimenti all’inquisitio nelle fonti è dovuta anche al fatto che questo sistema faticava ad essere accettato dalla coscienza del tempo a causa del ruolo determinante che in esso svolgevano pratiche generalmente riprovate ma comunque essenziali al buon funzionamento del meccanismo repressivo es. attività dei delatori e informatori.

A queste affermazioni si scontra chi sostiene il modello ACCUSATORIO. Secondo parte della dottrina numerosi e significativi elementi del processo accusatorio sarebbero rimasti in vigore per tutta l’attività imperiale. Cade così la contrapposizione fra il sistema più antico fondato sulla pubblica accusa dove è il cittadino qualunque che, in quanto accusatore, mette in moto e contribuisce a gestire in qualità di parte processuale il meccanismo di repressione criminale e uno più recente, azionato per iniziativa del funzionario imperiale, da lui gestito e caratterizzato dal cumulo della funzione inquirente e giudicante. Per contro si è sostenuto che la terminologia ed i principi del processo accusatorio sarebbero rimasti centrali nell’ordinamento giuridico romano del quarto secolo e che l’accusatio avrebbe prevalso rispetto all’inquisitio. Questo perché l’apparato giudiziario imperiale sarebbe stato meno in grado di sostenere il compito di assicurare un’efficiente repressione penale ex officio dovendosi affidare alla collaborazione dei cittadini, demandando loro il compito di cercare i criminali e fornire le prove.

Per questo si è riletto un passo del Digesto sostenendo che il presidente della provincia avrebbe dovuto attivarsi per la cattura dei delinquenti ma le operazioni di polizia non sarebbero state necessarie all’esercizio della giurisdizione perché si sarebbe applicata la procedura accusatoria, avviata dall’accusa in privato. L’intento del legislatore era di rendere possibile la persecuzione d’ufficio per evitare che i reati rimanessero impuniti pur rimanendo l’accusatio il cardine della repressione criminale. La previsione della denuncia orale per le vittime dell’ingiuria presso gli uffici del governatore è stata ritenuta come la prova della preferenza accordata dal legislatore a una procedura di stampo accusatorio attivata dalla parte lesa a scapito di un’eventuale procedimento di tipo inquisitorio, qual era quello che si sarebbe potuto svolgere se la denuncia fosse stata trasmessa a funzionari dotati di poteri di polizia.

Analogamente, un altro passo del Digesto che sembra disegnare una procedura inquisitoria (arresto dei colpevoli, invio di rapporti e verbali al giudice per l’avvio del processo) ha subito una diversa lettura: agli elogia inviati dagli irenarchi e ufficiali di polizia si dovrebbe attribuire un valore analogo a quello dei libelli d’accusa e gli stessi ufficiali avrebbero dovuto esercitare in giudizio il ruolo di accusatori esponendosi a sanzioni come quelle previste agli accusatori calunniosi. Come afferma Santalucia, la presenza del funzionario di polizia in giudizio sembra funzionale a fornire eventuali informazioni utili al processo, non allo sviluppo del contraddittorio. Questo perché le sanzioni previste per l’irenarca che abbia dolosamente trasmesso informazioni non veritiere non hanno a che vedere con il trattamento dell’accusatore calunnioso ma si spiegano con l’obiettivo di prevenire abusi del funzionario di polizia.

Aspetti metodologici

Periodo di riferimento: dall’età di Costantino fino al termine del regno di Teodosio il Grande. In questo periodo il sovrano assume un ruolo attivo e i suoi frequenti interventi in materia dottrinale ed in relazione a scismi e eresie sono fattori che contribuiscono a definire le relazioni fra stato e chiesa con conseguenze per secoli. Queste relazioni hanno esercitato un’influenza sulla procedura penale utilizzata nel quarto secolo. Esempio è dato dai successori di Costantino i quali moltiplicarono il numero dei processi per lesa maestà, un crimine che funge da laboratorio di nuove tecniche repressive e da volano per la diffusione di procedure a carattere inquisitorio.

Nota bene: modello accusatorio delle questiones e modello inquisitorio della cognitio. Inquistio: inchiesta, esame, ricerca, disamina e può, in ultima istanza, coincidere con cognitio. Accusatio: accusatore come parte processuale e chiunque accusi qualcun altro. Le fonti prese in considerazione sono per lo più raccolte nel codice Teodosiano.

Capitolo 1: modelli, origini, definizioni e impiego

Origini

I modelli processuali accusatorio e inquisitorio non sono stati elaborati come tali dal pensiero romano, bensì sono molto più recenti. La rivoluzione inquisitoria deve essere ricondotta all’effetto di reprimere la devianza religiosa e all’accentramento amministrativo in particolare sotto la monarchia francese. Le vicende storico-politiche del 1066 in Inghilterra pongono le premesse per l’adozione del sistema accusatorio. Successivamente i due modelli si consolidano e si evolvono, creando un dibattito dottrinale a partire dal XVIII secolo con l’influsso del pensiero illuminista. In Francia punto di discussione fu l’affaire Calais, caso in cui l’imputato venne assolto oramai già giustiziato tra mille sofferenze. I sostenitori del vecchio sistema inquisitorio tentarono di difenderlo sostenendo che avesse caratteri quasi scientifici in contrapposizione al modello inglese, primitivo perché faceva ricorso ad una giuria di laici e non edotti di diritto e perché ricorda un duello ordalico e in certo modo sublimato. Queste tesi soccomberanno e inizierà la stagione dei sistemi misti con l’istruzione ispirata a principi inquisitori e la fase dibattimentale con caratteri tipicamente accusatori. Nell’istruzione prevalgono gli interessi repressivi e dominano scrittura e segretezza mentre nella fase dibattimentale tutto è pubblicità, dibattiti orali, libera difesa e piena discussione. Il modello inquisitorio rimase in vigore nei sistemi di repressione penale europeo del '900 negli stati con sistemi politici autoritari. Fu poi espulso per lasciare spazio al modello accusatorio. Il dibattito avviato nel XVIII secolo riuscì a definire le loro caratteristiche.

Definizioni

Origini pregiuridiche del modello accusatorio: in principio all’offesa posta da un soggetto corrispondeva l’unica forma di autotutela prevista ovvero la vendetta, regolata da consuetudini condivise dal gruppo sociale. Era un modo pregiuridico a proposito del quale si usa parlare di agente socialmente autorizzato. Allo stesso tempo vi era ricorso al duello ordalico, capace di assicurare l’esercizio della violenza regolata da parte dell’offeso e il giudizio della divinità. L’intervento delle autorità nelle procedure di risoluzione dei conflitti avrebbe finito per condurre a un’astrazione dello scontro fisico, trasformato in contesa verbale fra le parti mentre il popolo da spettatore del duello sarebbe diventato giuria. All’autorità giudiziaria il compito di assicurare rispetto delle regole di gioco da parte dei contendenti. Il processo si configura come scontro: non a caso il modello accusatorio è definito adversarial e proprio per la degenerazione di alcuni suoi aspetti.

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Riassunto esame diritto romano, docente Antonio Banfi, libro consigliato "Acerrima Indago", Banfi Pag. 1 Riassunto esame diritto romano, docente Antonio Banfi, libro consigliato "Acerrima Indago", Banfi Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto romano, docente Antonio Banfi, libro consigliato "Acerrima Indago", Banfi Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto romano, docente Antonio Banfi, libro consigliato "Acerrima Indago", Banfi Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto romano, docente Antonio Banfi, libro consigliato "Acerrima Indago", Banfi Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MARTHSI96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Banfi Antonio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community