LINEAMENTI DI DIRITTO REGIONALE
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(T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar) nona edizione, Giuffrè Editore
PARTE PRIMA
La formazione e la natura giuridica delle Regioni
L’idea regionale alla Costituente ed i suoi più
1. immediati precedenti.
Le Regioni costituiscono una “invenzione” dell’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno del 1946;
eppure, va detto che, storicamente e politicamente, si trattava di una scelta, in un certo senso,
obbligata. La Costituente, proprio perché tale, avrebbe potuto rifare da cima a fondo lo Stato, senza
altri vincoli che quelli che essa stessa si fosse data; ciononostante alcune scelte maturate negli anni
precedenti richiedevano di essere riprese e, con le opportunità precisazioni, portate a maturazione e
perfezionamento.
L’idea regionale all’indomani dell’unificazione del Regno, erano stati messi a
era assai rilevante:
punto alcuni progetti volti a concretarla, ad opera del Farini prima e del Minghetti poi, al fine di fare,
però, delle Regioni non degli Enti propriamente autonomi, bensì delle circoscrizioni di decentramento
burocratico, senza che se ne avesse alcun pregiudizio per la strategia politica volta all’unificazione
amministrativa che caratterizzò l’indirizzo del tempo.
In realtà, il precedente che può farsi accostare al disegno che poi prese corpo in seno alla Costituente,
si deve a Luigi Sturzo che pose l’idea regionale al centro del programma politico del partito popolare
da lui fondato nel 1919. Naturalmente, le vicende che portarono all’affermazione del fascismo non
furono per niente propizie al riconoscimento delle autonomie territoriali, così si dovette attendere la
caduta del regime per l’avvio della sperimentazione regionale nel nostro Paese.
Il primo atto significativo in tal senso fu il R.D.L. 18 marzo 1944, n.91, che istituì un “Alto
per la Sicilia, cui si affiancò una “Consulta regionale”. Era una risposta giuridica
Commissario”
accorta ad una domanda di autonomia che era venuta emergendo nel territorio siciliano, dove vi era
un movimento separatista, costituito da un gran numero di seguaci e di bande armate.
Nello stesso periodo, organi analoghi venivano istituiti per la Sardegna e in seguito, fu costituita la
“circoscrizione autonoma” della Valle d’Aosta, retta da un Consiglio e da una Giunta e dotata di
potestà amministrativa su alcune materie.
In Sicilia, dove la situazione si stava aggravando, si ebbe la concessione di un ordinamento
autonomo che aveva il suo fondamento nello statuto approvato con R.D.Lgs. 15maggio 1946, n. 455,
il cui testo era stato elaborato da una Commissione istituita dalla Consulta regionale e recepito in
modo integrale dal Governo. Il medesimo Statuto fu, poi, fatto proprio dall’Assemblea Costituente
che, lo convertì senza alcuna modifica nella legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2, nonostante in alcuni
punti non fosse in armonia con la Carta costituzionale.
Al fine di favorirne l’adeguamento a quest’ultima, si stabilì che, entro due anni, avrebbe potuto esser
semplice legge ordinaria, con consultazione dell’Assemblea regionale. Si
aggiornato anche con una
attendere oltre mezzo secolo perché l’adeguamento in parola potesse aversi ad opera della
è dovuto
legge cost. n.2 del 2001.
La Costituente, poi, allo stesso tempo in cui confermò lo “specialissimo” ordinamento autonomo della
Sicilia, fece luogo all’approvazione degli statuti speciali della Sardegna, della Valle d’Aosta e del
Adige. In quest’ultima Regione, in esecuzione dell’accordo con l’Austria (siglato nel
Trentino-Alto
’46 da De Gasperi), sono state istituite le due Province autonome di Trento e Bolzano (le uniche con
potestà amministrativa), che sono state ulteriormente rafforzate dalla riforma operata con la legge
cost. n.2 del 2001.
Alle 4 Regioni dotate di autonomia differenziata si è affiancato il Friuli Venezia Giulia, il cui statuto
è stato adottato con legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, a chiusura della vicenda del territorio triestino.
L’Ass. Costituente si trovò dinanzi a queste soluzioni istituzionali ormai adottate e non suscettibili,
In seno alla “Commissione dei 75”, creata con il compito
per ragioni di opportunità, di essere riviste.
di elaborare il progetto di Costituzione e in seno al “Comitato dei 10”, presieduto dall’on. Ambrosini,
prese corpo l’idea di dar vita alle Regioni, quali enti intermedi tra lo Stato ed i Comuni (idea
all’Assemblea come l’innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione…
presentata
nell’ordinamento strutturale dello Stato, su basi di autonomia.
Sull’idea regionale alla Costituente si registrò un fitto dibattito, al quale presero parte esponenti di
tutti i gruppi politici: osteggiata dalla destra e dalla sinistra, fu difesa soprattutto dai cattolici. Le
sinistre, a seguito della crisi di governo del ’47, che portò alla loro estromissione dal Governo,
“riscoprirono” le Regioni e le autonomie locali in genere, al fine di ostacolare il programma politico
di De Gasperi. Tuttavia, non si spinsero mai fino ad accogliere nella loro interezza le proposte dei
democristiani che, sul punto relativo alla conformazione delle Regioni, erano maggiormente
avanzate, tanto da non dichiararsi disposti a riconoscere alle Regioni stesse una potestà legislativa
“piena”, fermandosi alla sola potestà “integrativo-attuativa”.
Il compromesso alla Costituente, sul piano dei poteri normativi della Regione fu segnato dalla
rinuncia da parte della democrazia cristiana alla potestà piena o primaria, che avrebbe dovuto esse
data a tutte le Regioni (rimaste invece a vantaggio delle Regioni speciali) e dal riconoscimento da
parte delle sinistre, di una potestà maggiore di quella integrativo-attuativa.
Nacque così una potestà “mediana” tra l’una e l’altra: la potestà ripartita o concorrente. La potestà
attuativa rimase ugualmente, ma fu ridimensionata, non potendosi esercitare su materie
“coltivazione” normativa delle Regioni
costituzionalmente precostituite bensì su quelle rimesse alla
(una potestà integrativo-attuativa su materie positivamente elencate fu, invece, prevista dagli statuti
speciali; e costituì una delle “forme e condizioni particolari di autonomia” di cui esse hanno
beneficiato, o meglio, avrebbero dovuto beneficiare).
L’attuazione delle Regioni e le principali vicende del nostro regionalismo.
2.
La Carta costituzionale scandiva le tappe per la realizzazione dell’ordinamento regionale: 1 anno
dall’entrata in vigore della Costituzione per l’elezione dei Consigli regionali e 3 anni per
l’adeguamento delle leggi dello Stato alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni. Termini, soprattutto il secondo, praticamente impossibili da
rispettare; ma il modo con cui essi sono stati ignorati con disinvoltura costituisce una delle pagine
nere del libro che raccoglie le maggiori vicende ed esperienze della nostra storia costituzionale.
Eppure, il governo De Gasperi aveva fatto qualche passo lungo la via della istituzione delle Regioni
(suo il disegno di legge in materia di organi regionali che vedrà la luce nel ’53 e diverrà legge n. 62
di quell’anno, denominata “legge Scelba”).
della seconda legislatura repubblicana, si infittì il dibattito su quale dovesse essere l’ordine
Nel corso
giusto delle iniziative da adottare per dar corpo alla riforma regionale: se approvare la legge sulla
in osservanza dei cui “principi
finanza regionale ossia quella elettorale, o ancora, le leggi-cornice,
fondamentali” la Regione sarebbe chiamata a legiferare, o, infine, la normativa di trasferimento delle
funzioni e del personale dallo Stato alle Regioni.
Tuttavia, si dovette attendere l’avvento del centro-sinistra per cominciare a passare dalle idee ai fatti.
Dopo 5 anni, si riuscì ad approvare la legge elettorale, la n. 108 del ’68, grazie alla quale nel giugno
del ’70, dopo un rinvio, si sono tenute le prime elezioni dei Consigli regionali, a distanza di pochi
giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, la n. 281 del ’70.
Le neonate Regioni si misero all’opera al fine di dotarsi ciascuna del proprio statuto, approvati tutti
nel maggio del ’71, con l’eccezione degli statuti abruzzese e calabrese, venuti alla luce dopo un paio
di mesi. Ma sin da subito, si riscontrarono delle difficoltà causate dalla burocrazia ministeriale in
del ’72 operarono accurati
merito al trasferimento delle funzioni alle Regioni. I decreti delegati
“ritagli” di settori all’interno delle materie di competenza regionale, conservati in gestione degli
organi statali con la motivazione che ad essi facevano capo interessi nazionali, insuscettibili di
frazionamento territoriale. La lettura restrittiva del quadro costituzionale delle competenze regionali
fu avallata dalla Corte costituzionale, cui le Regioni si rivolsero impugnando molte disposizioni dei
decreti suddetti e confidando nella tutela della loro autonomia da parte del giudice della legalità
a centrare l’obiettivo.
costituzionale, senza riuscire seconda “ondata” di trasferimento di funzioni,
A distanza di pochi anni, si ebbe una ad opera del
D. Lgs. n. 616 del ’77, adottato a seguito della delega di cui alla legge n. 382 del ’75, che avrebbe
dovuto completare la riforma regionale. Dunque, si trattava di una normativa maggiormente rispettosa
dell’autonomia rispetto al passato, per quanto essa pure insufficiente a soddisfare in pieno le attese di
quest’ultima, e, comunque, contraddetta da altri provvedimenti coevi o di poco successivi volti a far
“tornare” indietro funzioni precedentemente riconosciute come proprie delle Regioni.
Solo in tempi a noi più vicini, anche sulla spinta del movimento leghista, sono stati messi a punto
progetti e fatti alcuni passi lungo la via della realizzazione di un nuovo regionalismo, non poco
distante dal modo con cui è venuta concretizzandosi l’idea regionale sulla base degli atti di
trasferimento delle funzioni sopra richiamati.
A riguardo, va menzionata la sfortunata vicenda della Bicamerale: esperienza fatta con la
Commissione istituita dalla legge cost. n.1 del 1997 e presieduta dall’on. D’Alema, cui era stato dato
un progetto di riforma “organica” della seconda parte della Costituzione,
il compito di predisporre
alle cui proposte ci si è rifatti in occasione della vicenda che ha portato all’approvazione della riforma
il “processo” riformatore avviato per
del titolo V della parte II della Costituzione. Va, poi, segnalato
iniziativa del Ministro Bassanini e che portato all’adozione di diversi provvedimenti normativi volti
a decentrare funzioni a beneficio delle Regioni e delle autonomie territoriali in genere.
L’atto più significativo è costituito dalla legge 15marzo 1997, n.59 (legge Bassanini), contenente una
nutrita serie di deleghe al Governo per il trasferimento di funzioni, la riforma della pubblica
amministrazione e la semplificazione amministrativa, cui ha fatto seguito, il D. Lgs. n. 112 del 1998.
La legge Bassanini si è addossata l’onere di far transitare l’ordinamento verso un assetto “federale”
o “parafederale” o, ancora, come si suol dire, “neoregionale” dello Stato; tant’è che ai tempi della
Bicamerale con l’on. D’Alema, si era convinti che in sede di riscrittura del dettato costituzionale non
sarebbe stato opportuno allontanarsi dal modello prefigurato dalla legge 59, che avrebbe piuttosto
dovuto esser, nella sua sostanza, recepito e portato ai suoi naturali sviluppi.
Questa opinion rovesciava, in un certo senso, il rapporto tra Costituzione e legge, alla gerarchia
positiva dell’una sull’altra fonte sostituendo una gerarchia culturale, che avrebbe giocato a vantaggio
della fonte subcostituzionale, chiamata ad alimentare ed orientare i processi interpretativo-
ricostruttivi volti a dare significato al quadro costituzionale.
Nel novembre del ’99, è venuta alla luce la legge cost. n.1, con la quale sono state modificate alcune
disposizioni del dettato originario della Carta (specie per ciò che concerne gli statuti, la titolarità della
potestà regolamentare, le modalità di elezione del Presidente della Giunta), cui ha fatto seguito la
legge cost. n.2 del 2001, volta ad estendere le innovazioni ricordate alle Regioni a regime
differenziato. Infine, è da ricordare la vicenda che ha portato all’approvazione della legge cost. n. 3
di revisione dell’intero titolo V della parte II della
del 2001, Costituzione.
Va segnalato che la legge di riforma in parola oscilla tra vecchio e nuovo, nello sforzo di
“razionalizzare” passate esperienze e di gettare le basi per la edificazione di un nuovo ordinamento
regionale della Repubblica: legando il presente alla storia trascorsa e a quella che verrà, in vista della
rigenerazione dell’ordinamento stesso e della sua connotazione come autenticamente fondato sul
valore di autonomia, secondo l’indicazione di sviluppo al riguardo contenuta nell’art. 5 della
Costituzione.
Il regionalismo italiano attende ancora la sua stagione migliore, che metta alla prova le più o meno
buone intenzioni fin qui manifestate.
La legge di riforma 2001 ha bisogno di essere seguita da ulteriori atti, costituzionali e non, nel lungo
della ristrutturazione dell’ordinamento regionale, richiedendo di essere legata a quella
cammino
riforma dell’organizzazione centrale che da tempo è presentata come urgente, ma che non si è riusciti
ad oggi a portare a compimento.
Ora, il timore che il nuovo ordinamento regionale, per la cui edificazione la riforma del 2001 ha posto
le basi, possa presentarsi come instabile ed esibire al proprio interno alcune vistose contraddizioni,
non sembra infondato. Mentre per un verso si è avviata l’attuazione della riforma (specie a mezzo
la “legge e della
della legge n.131 del 2003, La Loggia”, legge n.42 del 2009, sul federalismo
fiscale), per un altro, si è fatto luogo alla messa in cantiere di più d’un progetto di legge costituzionale
di riforma della riforma, peraltro non sempre rispondenti alla medesima ratio di fondo.
disegno di “maxiriforma”, volto a ridefinire l’intera seconda parte della
A riguardo, va segnalato un
Carta Costituzionale, che è stato bocciato da un referendum costituzionale svoltosi a fine giugno
2006. Vicenda che testimonia della tendenza a sottoporre la lavagna costituzionale a continue
cancellature e riscritture. Il rischio è allora che prenda sempre più corpo la tendenza dell’ordinamento
costituzionale, secondo occasionali convenienze di questa o quella parte politica, ciascuna di esse,
per il solo fatto di godere dei favori della maggioranza degli elettori, ritenendosi abilitata a riscrivere
a propria immagine e somiglianza la Carta, senza avvedersi del fatto che una Costituzione di parte è,
per definizione, una “non Costituzione”.
I profili dell’autonomia regionale.
3.
Si discute se sia più giusto discorrere dell’autonomia, quale condizione peculiare di indipendenza
rispetto all’ente sovrano di cui godono questi enti (tra questi, le Regioni), ovvero delle autonomie,
ciascuna di esse prendendo appunto forma, contenuti, caratteri complessivamente diversi dalle altre.
In senso soggettivo o istituzionale: nessun dubbio si ha a riguardo del fatto che ogni ente autonomo
conferma l’art. 5 che impegna la Repubblica a riconoscere e promuovere
è diverso dagli altri: ne dà
le autonomie locali. fatta attenzione ai connotati dell’autonomia, sembra però che di
In senso soggettivo-funzionale:
quest’ultima possa predicarsi il carattere essenzialmente unitario: le singole forme di autonomia, in
realtà, costituiscono profili di una condizione complessa, che rimane sempre uguale a se medesima
e che acquista un suo senso solo nella composizione armonica delle sue parti e nella loro congiunta,
adeguata rappresentazione.
In particolare, si distinguono:
• Autonomia normativa: quale potestà di autoregolazione idonea ad esprimersi a mezzo di
norme riconosciute come costitutive dell’ordinamento giuridico generale.
• Autonomia organizzatoria: in base alla quale talune figure soggettive godono di un
trattamento parzialmente diverso da quello riconosciuto come proprio di altre figure
soggettive omogenee.
• Autonomia politica: quale capacità degli enti che ne sono dotati di darsi un indirizzo politico
da quello dell’ente sovrano.
(parzialmente) diverso
• Autonomia finanziaria: quale (relativa) autosufficienza in ordine alla provvista dei mezzi
finanziari indispensabili all’esercizio delle funzioni dell’ente, che in realtà sembra piuttosto
essere una qualità dell’autonomia organizzatoria.
Dall’autonomia si suole distinguere l’autarchia, quale capacità di adottare provvedimenti dotati della
stessa efficacia (la cosiddetta esecutorietà) di cui sono dotati i corrispondenti provvedimenti
amministrativi statali.
il maggior significato al fine della caratterizzazione dell’ente va riconosciuto
Di tutti i profili,
all’autonomia politica, dalla cui complessiva consistenza (per quantità e qualità) dipende il modo di
essere non solo delle relazioni tra l’ente sovrano, lo Stato, e gli enti derivati bensì, attraverso di esse,
la stessa connotazione dell’intero ordinamento democratico e pluralista.
Si tratta di fissare un punto di equilibrio tra istanze di unificazione, di cui si fa portatore l’ente sovrano,
ed istanze di diversificazione, espresse dagli enti autonomi: con la non sec
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