Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La formazione e il sistema elettorale
Le Regioni ordinarie regolano la materia elettorale con legge regionale nel quadro dei principi imposti dalla legge nazionale.
Attualmente i seggi vengono assegnati per i 4/5 (80%) con il metodo proporzionale (in proporzione alle liste concorrenti su base provinciale con recupero dei voti residui su base regionale) mentre il restante quinto (20%) con il metodo maggioritario (alla lista che su base regionale abbia conseguito la maggioranza dei voti).
Attualmente l'elezione del Presidente si svolge contestualmente all'elezione del Consiglio e con le stesse modalità (eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti).
L'elezione ha luogo a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto ad eccezione del TAA ove il Consiglio è composto dai membri dei consigli delle province di Trento e Bolzano.
Le Regioni speciali la materia elettorale è regolata secondo il principio della potestà.
concorren-te (come nelle Regioni ordinarie). Le leggi elettorali vengono approvate con procedimento aggravato (come per la revisione costituzionale): approvazione a maggioranza assoluta e sottoponibile a referendum anche se approvata con maggioranza dei 2/3, qualora ne faccia richiesta una certa percentuale del corpo elettorale. Pag. 53. Elettorato attivo ed elettorato passivo Possono votare i maggiorenni iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Nella V.d'A. e nel T.A.A. è necessaria la residenza per almeno, rispettivamente, di un anno e quattro anni ininterrotti. Si è esclusi dal diritto di voto per incapacità, per effetto di sentenza penale irrevocabile o per indegnità morale. Possono essere votati, nelle Regioni ordinarie, tutti i maggiorenni residenti in un qualsiasi Comune italiano. Nelle Regioni speciali vigono diversi regimi: in Sicilia è richiesta l'età di 21 anni senza nulla dire sulla residenza; in FVG èrichiesta l'età di 25 anni senza nulla dire sulla residenza; in Sardegna e V.d'A. è richiesta l'età di 21 anni e la residenza nella regione; in TAA è richiesta l'età di 18 anni e la residenza ininterrotta di 4 anni; Nelle Regioni ordinarie vi è incompatibilità tra l'ufficio di consigliere regionale e quello di membro elettivo del CSM o di una delle Camere o di altro Consiglio regionale o della Corte Costituzionale. Non è incompatibile il mandato di parlamentare europeo (in Sicilia sì) come accade per il parlamentare nazionale. Sono ineleggibili i condannati passati in giudicato per delitti di abuso di potere, violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione o servizio pubblico e i condannati non definitivi per reati contro la pubblica amministrazione (peculato, malversazione, concussione, corruzione ecc.) (quest'ultima norma è stata dichiarata incostituzionale). In Sicilia e TAA le cause.di ineleggibilità sono stabilite con legge regionale. Le altre Regioni in genere rinviano alla normativa nazionale. 4. La verifica dei titoli di ammissione Al Consiglio regionale spetta la convalida dell'elezione dei propri membri. In caso di contestazioni si instaura un contraddittorio tra Consigliere contestato e il Consiglio. In caso di incompatibilità il Consigliere deve optare per uno dei due uffici; in caso non vi provveda sarà dichiarato decaduto dalla carica elettiva. In caso di ineleggibilità il Consiglio annulla l'elezione con decisione impugnabile avanti al tribunale civile competente per territorio. Il Consiglio, per mancanza di competenza giurisdizionale, non ha facoltà di verifica della regolarità delle operazioni elettorali, ma possono rivolgersi al TAR. In Sicilia e in Sardegna il Consiglio decide in via definitiva su tutti i reclami e le contestazioni. 5. La composizione numerica e la durata in carica del Consiglio. AlcuneLe regioni hanno un numero fisso di consiglieri: Sicilia 90, Sardegna 80, Valle d'Aosta 35, Trentino 70.
Altre regioni hanno un numero di consiglieri proporzionale ai cittadini residenti: Friuli Venezia Giulia 1 consigliere ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000.
Altre ancora hanno un numero fisso di consiglieri, ma proporzionato ai cittadini residenti: 80 membri per regioni con popolazione superiore ai 6 milioni (Lombardia), 60 membri per regioni con popolazione superiore a 4 milioni (Campania, Lazio, Piemonte, Veneto), 50 membri per regioni con popolazione superiore a 3 milioni (Emilia-Romagna, Puglia, Toscana), 40 membri per regioni con popolazione superiore a 1 milione (Abruzzo, Calabria, Marche), 30 membri nelle rimanenti regioni (Basilicata, Molise, Umbria).
Il numero dei seggi può aumentare solo per garantire alla lista vincente il conseguimento della maggioranza assoluta.
I Consigli durano in carica 5 anni dal giorno delle elezioni, ed esercitano i loro poteri fino a 46 giorni prima delle elezioni durante i quali i poteri sono attenuati (esercizio di atti non legislativi).
avente indirizzo politico). Pag. 66. Lo status di consigliere regionale.
I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (irresponsabilità giuridica civile, penale ed amministrativa che perdura anche dopo la scadenza del mandato).
Ci si chiede se l'insindacabilità sia solamente relativo all'indirizzo politico o anche relativo all'indirizzo amministrativo. La Corte costituzionale ha stabilito che quest'ultimo caso deve essere espressamente previsto da una norma nazionale.
L'insindacabilità non si estende ai consiglieri nell'esercizio delle funzioni svolte in qualità di componenti la Giunta regionale. Detta garanzia opera anche per le opinioni espresse fuori dalla sede consiliare purché ad essa connesse e nell'esercizio delle funzioni consiliari.
Non è estensibile ai consiglieri regionali l'immunità.
penale dei Parlamentari. Al Consiglio, in quanto organo, è estesa la stessa tutela penale delle Camere. Prima ai consiglieri era vietato assumere prerogative e titoli propri dei membri del Parlamento o del Governo. Adesso, con l'approvazione degli statuti ordinari, ciò è possibile. I consiglieri hanno diritto ad una indennità stabilita con legge regionale, il cui ammontare varia in relazione alle funzioni svolte ed è sottoposto ad uno speciale regime fiscale. I consiglieri (o parlamentari), anche dipendenti pubblici, devono mettersi in aspettativa senza assegni. I consiglieri soggiacciono al divieto di mandato operativo nell'esercizio delle funzioni loro spettanti. B) LA STRUTTURA 7. Organizzazione ed autoorganizzazione del Consiglio: il regolamento interno. L'organizzazione interna del Consiglio è disciplinata da norme e principi costituzionali e dal regolamento da questa approvato a maggioranza assoluta (ad esclusione di Sicilia eCampania).Tale quorum serve a garantire le minoranze contro eventuali tentativi della maggioranza dicomprimere situazioni giuridiche soggettive attive riconosciute alla minoranza.Il regolamento disciplina l'organizzazione interna del Consiglio, le procedure di attribuzionedell'organo, la regolamentazione dei rapporti tra Consiglio, Giunta e Presidente, nonché traConsiglio e organi, organismi o enti esterni alla Regione.Non esiste una norma che espressamente attribuisca al Consiglio l'autoregolamentazione interna come per la Camera, per cui i primi non goderebbero dello stesso trattamento di quellicamerali.Però taluni ritengono che l'autoregolamentazione sia ammissibile a seguito del principio costituzionale implicito secondo cui il Consiglio ha diritto all'autonomia organizzativa e funzionale.Si ritiene che il regolamento consiliare adottato con legge regionale sia costituzionalmente illegittimo.Come per il regolamento parlamentare, ilregolamento consiliare ha rilevanza esterna: fonte attuativa/esecutiva di disposizioni costituzionali/statutarie. Poiché il regolamento consiliare non ha valore di legge, esso non è sottoponibile a controllo della Corte Costituzionale... Pag. 78. Le articolazioni interne dell'organo: a) il Presidente e l'ufficio di Presidenza. La Costituzione (Art. 122 III c.) prevede il Presidente e l'ufficio di presidenza (due Vicepresidenti e due o tre Segretari), le modalità di elezione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti consiliari. Di norma l'elezione del Presidente avviene per maggioranza assoluta e successivamente relativa (in caso non si riesca a raggiungere il quorum in una o più votazioni), alcune volte si procede al ballottaggio. Nelle Regioni ordinarie inizialmente è richiesta la maggioranza del due terzi, quindi assoluta e poi semplice. La durata della carica può essere di un anno o fino alla durata dellalegislatura. Gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza vengono eletti con voto limitato per favorire la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente nel Consiglio è come nelle Camere nel Parlamento (Primus inter pares - potere di direzione e coordinamento nei confronti degli altri membri del Consiglio). Il Presidente rappresenta il Consiglio all'esterno (nei confronti della Giunta, enti ed organismi regionali), ha il potere di convocare il collegio, di dirigerne i lavori e di proclamarne la volontà, ha poteri disciplinari di polizia interna e di nomina di membri di organi interni al Consiglio. Il Presidente non è revocabile ad eccezione nel TAA e Abruzzo. 9. (Segue): b) i gruppi consiliari e le commissioni permanenti. Il Consiglio rispecchia l'articolazione del Parlamento (gruppi consiliari, commissioni permanenti ecc.) I gruppi consiliari sono organi interni al Consiglio (con particolare autonomia) e si formano sulla base di comuneappartenenza politica. Non vi è numero minimo dei membri di appartenenza(anche uno o due membri). Esiste il gruppo misto per chi non è in grado di costituire un grup-po o non lo voglia. In TAA esistono i gruppi linguistici che però hanno rilevanza esterna essen-do capaci di impugnare leggi lesive del principio di parità dei gruppi linguistici avanti la CorteCostituzionale.Tra gruppi consiliari e partiti di norma vi è corrispondenza biunivoca e ciò limita l’autonomiapolitica regionale rispetto all’indirizzo dato dai partiti nazionali.In base ai gruppi (rispettandone le proporzioni) vengono costituite le commissioni e le giunte.Le commissioni, oltre alle normali attribuzioni, hanno la facoltà di disporre consultazioni (rap-porti diretti con soggetti pubblici o privati) allo scopo di arricchire il proprio patrimonio di cono-scenze per meglio svolgere la propria funzione consiliare.In Sicilia i progetti sono elaborati dalle
Commissioni con la partecipazione (senza voto) della rappresentanza degli interessi professionali e gli or