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T.U.
In particolare, la disciplina più recente prevede che il dirigente debba essere considerato il datore di
lavoro pubblico, in quanto responsabile della gestione delle risorse umane e della quantità/qualità
dei dipendenti. Compete ai dirigenti l’individuazione delle risorse e dei profili
delle prestazioni
professionali necessari all’assolvimento dei compiti attribuiti. Inoltre, i dirigenti devono effettuare
l’attività di valutazione del personale. l’art. 109 del T.U. prevede la regola generale
In merito al conferimento degli incarichi dirigenziali, relazione con gli obiettivi dell’ente e della
della competenza professionale degli incaricati, della
temporaneità degli incarichi stessi, che vengono conferiti con provvedimento del sindaco o del
presidente della provincia, con le modalità previste dal regolamento dell’ente.
Il D. Leg. vo n.150/2009 ha previsto che il conferimento dell’incarico dirigenziale debba scaturire da
una valutazione complessiva in base:
❖ Alla natura ed ai caratteri degli obiettivi prefissati
❖ Alla complessità della struttura cui tali obiettivi sono affidati
❖ Alla competenza del dirigente, specificatamente in materia organizzativa
degli incarichi dirigenziali, l’art. 109 del T.U. prevede i casi di:
Per quanto concerne la revoca
o Inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o
dell’assessore di riferimento
o Mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi previsti dal
piano esecutivo di gestione
o Responsabilità particolarmente grave o reiterata
o Altri casi previsti dal contratto collettivo di lavoro
L’art. 110, c.1 del T.U. prevede l’ipotesi dei contratti a tempo determinato per incarichi
in favore di soggetti che appartengono alla dotazione organica dell’ente, e non prevede
dirigenziali
limiti quantitativi.
Invece, l’art. 19 del D. Leg.vo n. 165/2001 prevede:
- Limiti quantitativi dal 10 al 20% della dotazione organica, in base al n° di abitanti
dell’ente;
La possibilità di farvi ricorso solo qualora all’interno dell’ente non si rinvengano
- professionalità adeguate;
L’obbligo di esplicita motivazione per il ricorso a tale strumento.
-
Concludendo, in tema di ostacoli al conferimento di incarichi dirigenziali (anche) negli enti locali,
ossia di preclusione all’affidamento di tale tipo di
sono state individuate 3 ipotesi di inconferibilità,
incarichi. Esse concernono:
I soggetti condannati per reati rientranti fra le fattispecie dei delitti dei pubblici ufficiali contro
la Pubblica Amministrazione;
I soggetti che abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico;
I soggetti che abbiano svolto incarichi o coperto cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati da pubbliche amministrazioni, o che abbiano svolto attività professionale in favore
di questi ultimi.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni di minori dimensioni
Nei comuni di minori dimensioni, quindi privi di personale dirigenziale, il ruolo dei dirigenti viene
assunto dai responsabili degli uffici e dei servizi, cui possono essere attribuite tutte le competenze
proprie della dirigenza, con provvedimento motivato del sindaco, indipendentemente dalla qualifica
funzionale posseduta dai dipendenti interessati.
non pone limiti all’individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, per cui è
La disciplina
corretto ritenere che la giunta possa operare le scelte del caso, come indicare, cioè, le strutture
organizzative da qualificarsi come servizi o uffici e prevedere i requisiti richiesti per la copertura
delle stesse.
La figura del responsabile di servizio o di ufficio non va confusa con quella di responsabile del
quest’ultimo, ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
procedimento:
singolo procedimento che gli è assegnato, compresa l’adozione del provvedimento finale; il
al
responsabile del servizio, invece, è preposto ad un’unità organizzativa cui afferiscono più
procedimenti e relativi responsabili. del regolare e sollecito dell’azione
Dunque, il primo ha la missione di garantire i cittadini-utenti
amministrativa considerata; il secondo, risponde verso l’amministrazione del perseguimento degli
obiettivi assegnati alla struttura organizzativa cui è preposto.
6. Il Segretario comunale e provinciale e il Direttore generale
Lo status e le funzioni del segretario comunale e provinciale sono attualmente disciplinati dal capo II
del titolo IV del T.U.
Occorre premettere che la figura del segretario comunale e provinciale ha sempre oscillato diversi
progetti di riforma, tra due distinti modelli:
- Il segretario è organo burocratico necessario (ossia presente in tutti gli enti locali
territoriali quale che sia la loro dimensione), “funzionario” statale, con attribuzioni di
garanzia e, controllo e indirizzo dello Stato-persona.
Il segretario come massimo funzionario dell’ente, legato da rapporto fiduciario con gli
- amministratori, da cui è nominato, per autonoma scelta organizzativa, e, se del caso, anche
revocato.
l’istituzione di un articolato territorialmente, l’iscrizione al
Ricordiamo albo nazionale dei segretari,
quale era condizione per la nomina in carriera. Alla tenuta dell’albo e all’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali era stato preposto in origine un
organismo collegiale presieduto dal Ministero dell’interno o da un suo delegato o composto, da
rappresentanti degli enti locali, del ministero dell’interno e dei segretari;
dovuti disciplinare, oltre all’istituzione dell’albo e al
con legge successiva, si sarebbero
funzionamento del predetto collegio, i requisiti professionali per l’iscrizione, la classificazione degli
enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti, le modalità di
accesso e progressione in carriera dei segretari.
Con la Legge del 1990 al segretario veniva assegnata la sovrintendenza e il coordinamento
dell’attività dei dirigenti; in aggiunta, poteva ottenere in sede statutaria anche il riconoscimento di
alcune o di tutte le attribuzioni dei dirigenti.
La vera innovazione fu ad opera della Legge n. 127/1997, i cui principi sono stati inseriti nel T.U.: il
segretario non è più un funzionario statale, bensì un dipendente dell’Agenzia autonoma per la
dell’albo dei segretari comunali e provinciali iscritto all’albo stesso.
gestione (AGES),
Da un punto di vista organizzativo, l’agenzia, articolata in sezioni regionali con propri consigli di
amministrazione, provvedeva alla gestione dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,
strutturato anch’esso su base regionale.
L’iscrizione all’albo avviene a seguito di concorso ed è subordinata al possesso dell’abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e specializzazione dei dirigenti della pubblica
Anche per l’accesso al corso di abilitazione è previsto un concorso nazionale
amministrazione locale.
riservato ai laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio.
Oggi, l’AGES è stata soppressa, pertanto suo successore è il Ministero degli interni.
consiglio direttivo per l’albo nazionale
Presso il Ministero è stato istituito un dei segretari comunali
e provinciali, all’interno del quale figurano anche il presidente dell’ANCI e dell’UPI, e due altri
rappresentanti di tali forme associative fra enti locali. Il consiglio direttivo ha funzioni di proposta
per il Ministro, che deve adottare i provvedimenti generali relativi all’albo, sentita anche la
Conferenza Stato città e autonomie locali.
In merito alle funzioni, il T.U. prevede che il comune e la provincia abbiano un segretario titolare,
che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell’ente.
In tutti gli enti, il segretario:
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della
giunta
➢ Esprime il parere di regolarità tecnica
➢ Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è part ed autenticare scritture private
➢ Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti
➢ La legislazione più recente ha attribuito al segretario comunale e provinciale alcune nuove
funzioni importanti, connesse all’entrata in vigore della normativa anticorruzione e della
normativa sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni. nell’ente
Gli è stata anche attribuita la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione
locale: predispone il piano triennale di prevenzione alla corruzione; ne verifica l’attuazione con
eventuali modifiche; verifica la rotazione degli incarichi negli uffici a maggior rischio di commissione
dei reati di corruzione; fa referto della sua attività all’organo di indirizzo politico.
Il responsabile anticorruzione, di norma, svolge anche l’attività di responsabile per la trasparenza:
svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurandone la
completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni; provvede all’aggiornamento del piano
triennale per la trasparenza e l’integrità; assicura la regolarità dell’”accesso civico” alle informazioni.
nell’ipotesi in cui il sindaco gli conferisca tale
Il segretario esercita funzioni di direttore generale
qualifica.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
dal capo dell’amministrazione locale, che lo sceglie, tra gli iscritti
Il segretario viene nominato
all’albo, nel periodo intercorrente tra i 60 e i 120 giorni dall’insediamento, decorsi i quali il segretario
in carica è confermato. La nomina ha la durata del mandato elettivo, anche se il segretario continua
nell’esercizio della carica fino alla sostituzione o tacita riconferma.
Ancora prima della fine del mandato, il segretario può essere revocato dallo stesso sindaco
(presidente); occorre la previa deliberazione della giunta ed un provvedimento motivato con la
violazione dei doveri di ufficio. dell’agenzia, per incarichi di supplenza
Il segretario non riconfermato viene utilizzato per le esigenze
e di reggenza; dopo un periodo massimo di 4 anni, senza aver preso servizio come titolare in altra
sede, il segretario è collocato d’ufficio in mobilit&agra