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La formazione e la natura giuridica delle Regioni

Le Regioni sono una "invenzione" dell'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946, anche se infondo si trattava di una scelta obbligata. Infatti l'idea delle regioni era già presente al tempodell'Unificazione del Regno quali circoscrizioni di decentramento burocratico.

Il principale precursore delle regioni fu Luigi Sturzo che le pose al centro del programma politicodel partito popolare da lui fondato nel 1919.

Nel periodo fascista i tempi non furono propizi per lo sviluppo dell'idea regionale, per cui si tornò a parlare di regione con il R.D.L. 18/03/1944 n. 91 (Istituzione dell'Alto Commissario per la Sicilia) e il R.D.L. 28/12/1944 n. 416 (Istituzione Consulta Regionale) per contrastare il tentativo di autonomia della Sicilia (banditismo).

Nello stesso periodo venivano adottai provvedimenti simili in

Sardegna. Con il R.D.L. 15/05/1946 n. 455 venne approvato lo statuto autonomo della Sicilia, elaborato dalla consulta regionale, quasi integralmente approvato dal Governo e fatto proprio dall'Assemblea Costituente anche se non in armonia con la Costituzione. Tale armonia è stata recuperata in parte quando con L. Cost. 2/2001 è stato modificato lo statuto siciliano per consentire l'elezione diretta del Presidente della regione (come già era possibile dal 1999 nelle altre regioni). La Costituzione approvò altri statuti speciali (Sardegna, Valle d'Aosta, T.A.A. ed infine F.V.G.) confermando così la specialità di quello Siciliano. Risulta evidente che il fenomeno regioni venne recepito piuttosto che introdotto dalla Costituente, quindi nella "Commissione dei dieci" prese corpo l'idea di dare vita alle Regioni, quali enti intermedi tra Stato e Comuni, con non pochi travagli in seno alla Costituente. Nella lotta tra destra e

sinistra su come procedere la destra rinunciò alla piena potestà (ad esclusionedelle regioni a statuto speciale), e la sinistra concesse una potestà maggiore di quella integrativo-attuativa dando vita alla "potestà ripartita o concorrente"2. L'attuazione delle Regioni e le principali vicende del nostro regionalismo.

La Cost. prevedeva, dall'entrata in vigore, l'elezione dei Consigli regionali entro un anno el'adeguamento delle leggi dello Stato (alle esigenze di autonomia e potestà delle Regioni) entro treanni.

Ovviamente le tappe non furono rispettate, però venne approvata la legge "Scelba" n. 62/1953 sugliorgani regionali.

Con L. Cost. 3/1963 venne istituito il MOLISE separato dagli ABRUZZI e con L. 108/1968 vennepromulgata la legge elettorale con la quale vennero eletti nel giugno 1970 i primi ConsigliRegionali.

Le Regioni entusiaste della loro nascita si dotarono di statuto nel maggio del 1971 (Abruzzo

eCalabria due mesi dopo), ma nonostante la legge delega 281/1970 prevedeva il trasferimento ditalune competenze alle Regioni, i decreti delegati operarono numerosi ed accurati ritagli di settorecon la motivazione di interesse nazionale. Pag. 1Ciò causò l'impugnazione dei D.Lgs. presso la Corte Costituzionale, la quale però non diede lororagione.Vi fu una seconda ondata di trasferimenti di funzioni alle Regioni (D.Lgs. 616/1977), ove vennerotrasferiti per settori organici di materie, pur in presenza di altri provvedimenti coevi o successivitendenti a riportare indietro le funzioni precedentemente trasferite alle Regioni.Altri tentativi sfortunati sono stati "la Bicamerale" di D'Alema e la legge "Bassanini I".Data la vastità e la complessità della riforma, il legislatore ha ritenuto opportuno procederegradualmente (in favore delle regioni).Infatti con la L. Cost. 1/1999 si è intervenuti sugli statuti, sulla

potestà regolamentare e sulla modalità di elezione del Presidente della Giunta, mentre con la L. Cost. 2/2001 ha esteso i predetti interventi alle regioni a regime differenziato, infine è stata emanata la L. Cost. 3/2001. 3. I Profili dell'autonomia regionale. Si deve parlare di autonomia o autonomie? Soggettivamente ogni ente autonomo è diverso dagli altri, oggettivamente si ritiene che le singole autonomie costituiscano i diversi profili di un'unica autonomia. Si distingue l'autonomia normativa (potestà di autoregolamentazione), l'autonomia organizzatoria (talune figure godono di un trattamento differenziato rispetto ad altre figure di tipo omogeneo), l'autonomia politica (capacità di darsi un indirizzo politico parzialmente diverso rispetto a quello sovrano) e l'autonomia finanziaria (autosufficienza di mezzi finanziari necessari). Per completezza si distingue dall'autonomia l'autarchia che è lacapacità di adottare provvedimenti di pari efficacia dei corrispondenti provvedimenti statali. Di particolare importanza è l'autonomia politica, anche se non potrà essere piena. a) 4. Gli elementi costitutivi della Regione: la comunità regionale. La comunità regionale si caratterizza dal vincolo esistente tra il territorio della Regione e le persone che vi risiedono, a prescindere dallo status di cittadino (della regione o dello stato). Con la riforma del Titolo V della Costituzione, alle regioni è stata attribuita potestà legislativa di tipo negativo-residuale rispetto a quelle espressamente riservate esclusivamente allo Stato e a quelle ripartite tra Stato e Regione. (Segue): b) 5. il territorio. La Regione, come Stato, Comune, Province e Città Metropolitane è un ente territoriale, inteso però come centro di riferimento degli interessi generali del territorio, anziché come ambito spaziale ove esercita le proprie

competenze. Spesso accade che territori omogenei risultino divisi tra più regioni come una Regione includeterritori disomogenei tra loro, motivi storici sono alla base di ciò.

c)6. l'apparato autoritario. La Regione, come altri enti territoriali, dispone di un proprio apparato di organi (Art. 114: I Comuni, Le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione). La Regione dispone di un apparato autoritario composto da organi previsti dalla Costituzione, i quali sono il Consiglio (potere legislativo), la Giunta (potere esecutivo) e il suo Presidente (che è anche Presidente della Regione). La Regione può creare altri organi a questi subordinati. La Regione non dispone del potere giudiziario se non per l'organizzazione del giudice di pace. Pag. 27. Regioni a statuto speciale, Regioni a statuto ordinario e Regioni ...

«specializzabili». Alcune Regioni sono rette da una disciplina speciale (statuto speciale che può derogare allo iuscomune) Si assiste all'appiattimento delle differenze statutarie tra le regioni, infatti la riforma del Titolo V della Costituzione si è preoccupata per lo più di attribuire alle Regioni ordinarie maggiori autonomie proprie delle Regioni speciali, oltre a stabilire l'applicazione del regime comune anche alle Regioni speciali "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Le prerogative delle Regioni speciali erano: la potestà legislativa (piena o esclusiva rispetto a quelle ordinarie che era ripartita o concorrente) in ambito integrativo-attuativo piuttosto che semplicemente attuativo.

Parte Seconda

L'ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Considerazioni introduttive

Gli organi delle Regioni sono: il Consiglio regionale, la Giunta e il Suo Presidente

(oltre al Consiglio delle autonomie locali.) Hanno rilevanza esterna e sono indefettibili, mentre il Consiglio delle AA LL non possiede questi requisiti. Le Regioni non possono modificare numero ed attribuzioni degli organi costituzionali (aventi cioè rilevanza esterna), mentre è consentito per quegli organi aventi rilevanza solo interna. Al governo dell'ente Regione partecipa il Corpo elettorale composto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte della Regione. Il Corpo elettorale può votare il Consiglio regionale, proporre leggi e provvedimenti amministrativi al Consiglio regionale, esprimersi con referendum sullo statuto, sulle leggi e i provvedimenti amministrativi. Capitolo Primo IL CONSIGLIO REGIONALE 1. La natura giuridica Il Consiglio Regionale è il massimo organo deliberativo-rappresentativo dell'ente-ordinamento giuridico Regione, la cui volontà si manifesta a mezzo atti normativi ed amministrativi. Le regioni a

regime differenziato inizialmente avevano modellato i rapporti tra gli organi sul calcodella forma di governo parlamentare, mentre le regioni ordinarie in origine hanno dovuto adottare laforma di governo regionale (parlamentare a tendenza assembleare) previsto dal Titolo V dellaCostituzione.

Attualmente il nuovo assetto regionale prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione, ma consente, entro certi limiti, di sperimentare altre modelli di forma di governo.

Poiché, in ambito locale, la Regione ha finalità generali, il Consiglio Regionale eletto assume una rappresentanza politica nei confronti dell'elettorato, per questo motivo si ritiene che i Consiglieriesercitino le proprie funzioni senza il vincolo del mandato. Pag. 3

A) LA FORMAZIONE

2. Il sistema elettorale

Le Regioni ordinarie regolano la materia elettorale con legge regionale nel quadro dei principi imposti dalla legge nazionale.

Attualmente i seggi vengono assegnati per i 4/5 (80%) con il metodo

assoluta.

dei 2/3, qualora ne faccia richiesta una certa percentuale del corpo elettorale.

3. Elet

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
21 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto regionale e degli enti locali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Cavalieri Paolo.