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IL COSTITUZIONALISMO ITALIANO: DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA

COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Lo statuto Albertino,carta costituzionale concessa dal re Alberto, fu la costituzione dello stato

italiano dal 1848 al 1948, prima vigente solo per il regno di Sardegna poi per tutto il regno d’Italia.

Era una monarchia costituzionale rappresentativa con rigida separazione dei poteri secondo il

principio dualista. Il re era titolare del potere esecutivo, il parlamento di quello legislativo cui

partecipava anche il re. Il re poteva nominare e revocare i suoi ministri che erano responsabili. Il

governo era responsabile politicamente davanti al parlamento e subito dopo la nomina regia,

poteva ottenere la fiducia parlamentare. Nasce così il principio di irresponsabilità politica del re e

della responsabilità politica dei ministri. Lo statuto albertino prevedeva la garanzia dei diritti

fondamentali ed essendo una costituzione flessibile, non prevedeva alcun controllo di

costituzionalità. Con la riforma Giolitti il suffragio si estende a tutti i cittadini maschi con differenze

di età a seconda di alcuni requisiti personali, il suffragio universale maschile avvenne più avanti

con la legge Nitti.

In seguito alla marcia su Roma, l’Italia precipitò e il re conferì a Mussolini l’incarico di formare il

governo; il suo primo governo fu un governo di coalizioni tra diversi partiti politici in cui la

componente fascista era in minoranza. Le elezioni svolte dopo la riforma elettorale Acerbo,

conferivano un forte premio di maggioranza , ovvero il 75% dei deputati a chi avesse riportato

almeno il 25% dei voti, comportando quindi una grande maggioranza dei fascisti alla camera dei

deputati. L’opera di fascistizzazione di Mussolini inizia dopo il famoso discorso pronunciato da

Mussolini alla camera, dopo il delitto di Giacomo Matteotti. Il governo cessava così di essere un

organo collegiale e nasce la figura del Capo del governo (MUSSOLINI), nominato e revocato dal

re , sovraordinato rispetto agli altri ministri che venivano nominati e revocati sempre dal re ma su

proposta del Capo del governo e che erano responsabili innanzi ambedue. La riforma fascista

comporta la scomparsa della responsabilità parlamentare del governo e il rafforzamento dei poteri

dell’esecutivo, questo dislivello venne parzialmente moderato dall’introduzione dei decreti-legge e

dei decreti-legislativi. Il termine di conversione dei decreti era di 2 anni, ma al giudice era

comunque proibito ogni controllo sull’esistenza dei requisiti per la loro emanazione, controllo che

venne affidato alle camere, più in avanti, il termine di conversione dei decreti divenne di soli 60

giorni. Il Gran consiglio del fascismo, un organo del partito nazionale fascista, divenne organo

costituzionale dello stato, in seguito ad una legge che comprendeva un elenco di materie di

carattere costituzionale prevedendo che le leggi vertenti su tali materie, fossero approvate dal

parere del Gran consiglio dei fascismo. Ciò ha parzialmente irrigidito lo statuto Albertino.

Il Gran consiglio del fascismo approvò in seguito, l’ordine del giorno Grandi con il quale si invitava

il re a riassumere il comando delle operazioni militari, Mussolini recatosi per questa occasione al

Quirinale venne arrestato e il re conferì l’incarico di capo del governo al maresciallo Badoglio che

iniziò un opera di defascistizzazione. Il re Vittorio Emanuele 3° nominò il figlio Umberto 2°

Luogotenente generale del regno, impegnandosi ad astenersi nell’esercizio dei poteri di governo.

Con altri decreti più avanti, si disciplinò l’attività normativa del governo, fu prevista l’istituzione di un

assemblea costituente con il compito di decidere la forma istituzionale italiana e si prevedeva che

gli provvedimenti con forza di legge, ovvero i decreti-legislativi, fossero deliberati dal consiglio dei

ministri. Dopo la liberazione d’Italia dal nazismo e dal fascismo, che avvenne il 25 aprile 1945, si

avviò la fase di ricostruzione dell’ordinamento italiano.

CAPITOLO 6

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA

I principali organi costituzionali dell’ordinamento italiano sono il parlamento titolare del potere

legislativo, il governo titolare del potere esecutivo e il presidente della repubblica che garantisce il

buon funzionamento delle istituzioni repubblicane. La forma di governo italiana è di tipo

parlamentare razionalizzato.

1. IL PARLAMENTO: è bicamerale, composto dalla camera dei deputati e dal senato della

repubblica. Le leggi ordinarie e quelle costituzionali per divenire tali, devono essere

approvate da entrambi le camere. Pur avendo gli stessi poteri, la camera dei deputati è

composta dal doppio dei componenti del senato, 630 per quella dei deputati e 315 per il

senato. La camera è eletta da tutti i cittadini elettori maggiorenni e il senato da quelli che

abbiano compiuto il 25° anno di età. Per essere eletto alla camera un cittadino deve avere

almeno 21 anni mentre al senato deve averne compiuti almeno 40. Tutte queste differenze

esistono perché il senato svolge una funzione di ripensamento e di riflessione. Il

parlamento svolge dunque due funzioni principali, la funzione legislativa e quella di

indirizzo e controllo sul governo e sulla pubblica amministrazione; può inoltre approvare

mozioni con le quali invita il governo ad assumere un determinato atteggiamento su delle

date questioni. Al potere di controllo si affianca quello di indagine e di inchiesta che può

portare alla costituzione di una commissione di inchiesta su questioni di pubblico interesse.

In alcuni casi il parlamento si riunisce il seduta comune diventando un vero e proprio

organo costituzionale, presieduto dal presidente della camera, le sedute possono

riguardare:

• L’elezione del presidente della repubblica;

• L’elezione dei 5 giudici della corte costituzionale;

• La formazione e l’aggiornamento della lista dei giudici aggregati alla corte

costituzionale;

• La messa in stato d’accusa del presidente della repubblica;

• L’elezione degli8 membri laici del consiglio superiore della magistratura.

2. IL GOVERNO: è composto dal presidente del consiglio dei ministri, che lo presiede, dai

ministri e dal consiglio dei ministri, organo composto da ministri e dal presidente del

consiglio stesso. Il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del

governo e né è responsabile, i ministri sono invece responsabili collegialmente degli atti del

consiglio dei ministri. Il presidente del consiglio è nominato dal presidente della repubblica

a seguito delle consultazioni, nelle quali le forze politiche presenti in parlamento, sono

convocate al palazzo del Quirinale e trasmettono al presidente della repubblica le loro

volontà di formare o meno un governo, devono ottenere in entrambe le camere il voto

favorevole dei parlamentari alla mozione di fiducia; successivamente il presidente della

repubblica individua il potenziale presidente del consiglio e gli conferisce l’incarico di

formare il governo trovando un adeguata compagnia politica che lo sostiene nei due rami

del parlamento. L’incaricato si riserva di accettare nel momento in cui contatta le forze

politiche in parlamento e con quelli che lo sostengono redige una lista di ministri,

successivamente si reca nuovamente al Quirinale per sciogliere la riserva e per

comunicare la lista di ministri; il governo nasce dal momento in cui l’incaricato giura e firma

il decreto di nomina costituzionale e opererà nel pieno delle sue funzioni dal momento in

cui otterrà la fiducia parlamentare. Il governo è un organo senza scadenza, la sua

esistenza infatti cessa però quando viene meno il rapporto fiduciario, ovvero nel momento

in cui ciascuna camera vota una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/10 dei

componenti presenti in ciascuna di esse, oppure quando si vede respinta dal parlamento

una questione di fiducia, ovvero quando ritenga fondamentale per la propria azione

l’approvazione di una legge da parte del governo che viene però respinta. I poteri del

governo dimissionario sono limitati al disbroglio degli affari correnti quindi all’ordinaria

amministrazione. Le mozioni di sfiducia possono essere presentate anche nei confronti dei

singoli ministri.

3. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: svolge la funzione di rappresentanza suprema, è il

capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale. Può essere eletto presidente della

repubblica qualsiasi cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e che sia in possesso dei

diritti civili e politici. Le elezioni avvengono in parlamento in seduta comune 30 giorni prima

della scadenza del mandato, la maggioranza richiesta è i 2/3 nelle prime tre votazioni e

totale nella quarta. La carica di presidente della repubblica è di 7 anni dopodiché diventa

senatore a vita. Il mandato può essere interrotto per dimissioni, decadenza, impedimenti

permanenti; mentre nel caso di impedimenti temporanei, il presidente della repubblica

viene sostituito dal presidente del senato. Il presidente della repubblica, nell’esercizio della

sua attività, risponde solo di reati di alto tradimento ed attentato alla costituzione innanzi

alla corte costituzionale, al di fuori di esse però risponde come qualsiasi altro cittadino. Gli

atti del presidente della repubblica, che assumono la forma di decreti del presidente, sono

divisibili in:

• Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi, nei quali il contenuto

dell’atto è deciso dal governo e controllato dal capo dello stato;

• Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, nei quali anche il contenuto degli

atti è deciso dal presidente della repubblica;

• Atti misti, ovvero atti che vengono definiti sia dal presidente della repubblica che da

un altro organo di costituzione, che sia governo o parlamento.

I poteri del presidente della repubblica sono:

• RISPETTO AL CORPO ELETTORALE, quello di indire le elezioni e il referendum;

• RISPETTO AL PARLAMENTO, quello di fissare la prima riunione delle camere

elette, nominare i 5 senatori a vita, promulgare e rinviare le leggi e sciogliere in via

ordinario o anticipata le camere quando i contrasti politici rendono impossibile la

formazione di una maggioranza;

• RISPETTO AL GOVERNO, quello di nominare il presidente del consiglio dei

ministri, nominare i ministri, autorizzare il governo a presentare disegni di legge alle

camere, emanare i decreti-legge, i decreti-legislativi e i regolamenti, ratificare i

trattati internazionali e presiedere il consiglio supremo della difesa;

• RISPETTO AL POTERE GIUDIZIARIO, quello di presiedere il consiglio superiore

della magistratura, conferire incarichi ed ha poteri di nomina;

• RISPETTO ALL

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A.A. 2017-2018
23 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Shesha. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Sterpa Alessandro.