Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL COSTITUZIONALISMO ITALIANO: DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA
COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Lo statuto Albertino,carta costituzionale concessa dal re Alberto, fu la costituzione dello stato
italiano dal 1848 al 1948, prima vigente solo per il regno di Sardegna poi per tutto il regno d’Italia.
Era una monarchia costituzionale rappresentativa con rigida separazione dei poteri secondo il
principio dualista. Il re era titolare del potere esecutivo, il parlamento di quello legislativo cui
partecipava anche il re. Il re poteva nominare e revocare i suoi ministri che erano responsabili. Il
governo era responsabile politicamente davanti al parlamento e subito dopo la nomina regia,
poteva ottenere la fiducia parlamentare. Nasce così il principio di irresponsabilità politica del re e
della responsabilità politica dei ministri. Lo statuto albertino prevedeva la garanzia dei diritti
fondamentali ed essendo una costituzione flessibile, non prevedeva alcun controllo di
costituzionalità. Con la riforma Giolitti il suffragio si estende a tutti i cittadini maschi con differenze
di età a seconda di alcuni requisiti personali, il suffragio universale maschile avvenne più avanti
con la legge Nitti.
In seguito alla marcia su Roma, l’Italia precipitò e il re conferì a Mussolini l’incarico di formare il
governo; il suo primo governo fu un governo di coalizioni tra diversi partiti politici in cui la
componente fascista era in minoranza. Le elezioni svolte dopo la riforma elettorale Acerbo,
conferivano un forte premio di maggioranza , ovvero il 75% dei deputati a chi avesse riportato
almeno il 25% dei voti, comportando quindi una grande maggioranza dei fascisti alla camera dei
deputati. L’opera di fascistizzazione di Mussolini inizia dopo il famoso discorso pronunciato da
Mussolini alla camera, dopo il delitto di Giacomo Matteotti. Il governo cessava così di essere un
organo collegiale e nasce la figura del Capo del governo (MUSSOLINI), nominato e revocato dal
re , sovraordinato rispetto agli altri ministri che venivano nominati e revocati sempre dal re ma su
proposta del Capo del governo e che erano responsabili innanzi ambedue. La riforma fascista
comporta la scomparsa della responsabilità parlamentare del governo e il rafforzamento dei poteri
dell’esecutivo, questo dislivello venne parzialmente moderato dall’introduzione dei decreti-legge e
dei decreti-legislativi. Il termine di conversione dei decreti era di 2 anni, ma al giudice era
comunque proibito ogni controllo sull’esistenza dei requisiti per la loro emanazione, controllo che
venne affidato alle camere, più in avanti, il termine di conversione dei decreti divenne di soli 60
giorni. Il Gran consiglio del fascismo, un organo del partito nazionale fascista, divenne organo
costituzionale dello stato, in seguito ad una legge che comprendeva un elenco di materie di
carattere costituzionale prevedendo che le leggi vertenti su tali materie, fossero approvate dal
parere del Gran consiglio dei fascismo. Ciò ha parzialmente irrigidito lo statuto Albertino.
Il Gran consiglio del fascismo approvò in seguito, l’ordine del giorno Grandi con il quale si invitava
il re a riassumere il comando delle operazioni militari, Mussolini recatosi per questa occasione al
Quirinale venne arrestato e il re conferì l’incarico di capo del governo al maresciallo Badoglio che
iniziò un opera di defascistizzazione. Il re Vittorio Emanuele 3° nominò il figlio Umberto 2°
Luogotenente generale del regno, impegnandosi ad astenersi nell’esercizio dei poteri di governo.
Con altri decreti più avanti, si disciplinò l’attività normativa del governo, fu prevista l’istituzione di un
assemblea costituente con il compito di decidere la forma istituzionale italiana e si prevedeva che
gli provvedimenti con forza di legge, ovvero i decreti-legislativi, fossero deliberati dal consiglio dei
ministri. Dopo la liberazione d’Italia dal nazismo e dal fascismo, che avvenne il 25 aprile 1945, si
avviò la fase di ricostruzione dell’ordinamento italiano.
CAPITOLO 6
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA
I principali organi costituzionali dell’ordinamento italiano sono il parlamento titolare del potere
legislativo, il governo titolare del potere esecutivo e il presidente della repubblica che garantisce il
buon funzionamento delle istituzioni repubblicane. La forma di governo italiana è di tipo
parlamentare razionalizzato.
1. IL PARLAMENTO: è bicamerale, composto dalla camera dei deputati e dal senato della
repubblica. Le leggi ordinarie e quelle costituzionali per divenire tali, devono essere
approvate da entrambi le camere. Pur avendo gli stessi poteri, la camera dei deputati è
composta dal doppio dei componenti del senato, 630 per quella dei deputati e 315 per il
senato. La camera è eletta da tutti i cittadini elettori maggiorenni e il senato da quelli che
abbiano compiuto il 25° anno di età. Per essere eletto alla camera un cittadino deve avere
almeno 21 anni mentre al senato deve averne compiuti almeno 40. Tutte queste differenze
esistono perché il senato svolge una funzione di ripensamento e di riflessione. Il
parlamento svolge dunque due funzioni principali, la funzione legislativa e quella di
indirizzo e controllo sul governo e sulla pubblica amministrazione; può inoltre approvare
mozioni con le quali invita il governo ad assumere un determinato atteggiamento su delle
date questioni. Al potere di controllo si affianca quello di indagine e di inchiesta che può
portare alla costituzione di una commissione di inchiesta su questioni di pubblico interesse.
In alcuni casi il parlamento si riunisce il seduta comune diventando un vero e proprio
organo costituzionale, presieduto dal presidente della camera, le sedute possono
riguardare:
• L’elezione del presidente della repubblica;
• L’elezione dei 5 giudici della corte costituzionale;
• La formazione e l’aggiornamento della lista dei giudici aggregati alla corte
costituzionale;
• La messa in stato d’accusa del presidente della repubblica;
• L’elezione degli8 membri laici del consiglio superiore della magistratura.
2. IL GOVERNO: è composto dal presidente del consiglio dei ministri, che lo presiede, dai
ministri e dal consiglio dei ministri, organo composto da ministri e dal presidente del
consiglio stesso. Il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del
governo e né è responsabile, i ministri sono invece responsabili collegialmente degli atti del
consiglio dei ministri. Il presidente del consiglio è nominato dal presidente della repubblica
a seguito delle consultazioni, nelle quali le forze politiche presenti in parlamento, sono
convocate al palazzo del Quirinale e trasmettono al presidente della repubblica le loro
volontà di formare o meno un governo, devono ottenere in entrambe le camere il voto
favorevole dei parlamentari alla mozione di fiducia; successivamente il presidente della
repubblica individua il potenziale presidente del consiglio e gli conferisce l’incarico di
formare il governo trovando un adeguata compagnia politica che lo sostiene nei due rami
del parlamento. L’incaricato si riserva di accettare nel momento in cui contatta le forze
politiche in parlamento e con quelli che lo sostengono redige una lista di ministri,
successivamente si reca nuovamente al Quirinale per sciogliere la riserva e per
comunicare la lista di ministri; il governo nasce dal momento in cui l’incaricato giura e firma
il decreto di nomina costituzionale e opererà nel pieno delle sue funzioni dal momento in
cui otterrà la fiducia parlamentare. Il governo è un organo senza scadenza, la sua
esistenza infatti cessa però quando viene meno il rapporto fiduciario, ovvero nel momento
in cui ciascuna camera vota una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/10 dei
componenti presenti in ciascuna di esse, oppure quando si vede respinta dal parlamento
una questione di fiducia, ovvero quando ritenga fondamentale per la propria azione
l’approvazione di una legge da parte del governo che viene però respinta. I poteri del
governo dimissionario sono limitati al disbroglio degli affari correnti quindi all’ordinaria
amministrazione. Le mozioni di sfiducia possono essere presentate anche nei confronti dei
singoli ministri.
3. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: svolge la funzione di rappresentanza suprema, è il
capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale. Può essere eletto presidente della
repubblica qualsiasi cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e che sia in possesso dei
diritti civili e politici. Le elezioni avvengono in parlamento in seduta comune 30 giorni prima
della scadenza del mandato, la maggioranza richiesta è i 2/3 nelle prime tre votazioni e
totale nella quarta. La carica di presidente della repubblica è di 7 anni dopodiché diventa
senatore a vita. Il mandato può essere interrotto per dimissioni, decadenza, impedimenti
permanenti; mentre nel caso di impedimenti temporanei, il presidente della repubblica
viene sostituito dal presidente del senato. Il presidente della repubblica, nell’esercizio della
sua attività, risponde solo di reati di alto tradimento ed attentato alla costituzione innanzi
alla corte costituzionale, al di fuori di esse però risponde come qualsiasi altro cittadino. Gli
atti del presidente della repubblica, che assumono la forma di decreti del presidente, sono
divisibili in:
• Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi, nei quali il contenuto
dell’atto è deciso dal governo e controllato dal capo dello stato;
• Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, nei quali anche il contenuto degli
atti è deciso dal presidente della repubblica;
• Atti misti, ovvero atti che vengono definiti sia dal presidente della repubblica che da
un altro organo di costituzione, che sia governo o parlamento.
I poteri del presidente della repubblica sono:
• RISPETTO AL CORPO ELETTORALE, quello di indire le elezioni e il referendum;
• RISPETTO AL PARLAMENTO, quello di fissare la prima riunione delle camere
elette, nominare i 5 senatori a vita, promulgare e rinviare le leggi e sciogliere in via
ordinario o anticipata le camere quando i contrasti politici rendono impossibile la
formazione di una maggioranza;
• RISPETTO AL GOVERNO, quello di nominare il presidente del consiglio dei
ministri, nominare i ministri, autorizzare il governo a presentare disegni di legge alle
camere, emanare i decreti-legge, i decreti-legislativi e i regolamenti, ratificare i
trattati internazionali e presiedere il consiglio supremo della difesa;
• RISPETTO AL POTERE GIUDIZIARIO, quello di presiedere il consiglio superiore
della magistratura, conferire incarichi ed ha poteri di nomina;
• RISPETTO ALL