LINEAMENTI DI DIRITTO PUBBLICO
CAPITOLO 2 - LE NORME E LA LORO APPLICAZIONE
1. Norme scritte e norme non scritte
Esistono NORME SCRITTE (come quelle contenute in leggi e regolamenti) e anche NORME NON
SCRITTE (come quelle di origine consuetudinaria che si formano quando, attraverso successive
ripetizioni dello stesso comportamento, quel comportamento finisce per essere avvertito come
giuridicamente doveroso).
Le norme scritte si presentano come un messaggio linguistico, composto di parole e frasi, che
costituiscono il TESTO NORMATIVO quest’ultimo è l’essenziale perché è da quelle
determinate parole o frasi che può e deve ricavarsi il significato della norma.
le parole che usiamo per descrivere o chiarire la prescrizione possono essere giuste o sbagliate,
ma il testo normativo è il necessario punto di partenza il testo normativo è ciò che ci vincola nei
nostri tentativi di spiegazione ed è ciò dal quale non possiamo prescindere esso è il DATO da
interpretare.
DISPOSIZIONE = la prescrizione considerata nel suo testo normativo (cioè nelle determinate
parole e frasi dalle quali è espressa)
NORMA = la prescrizione considerata nel suo significato, cioè in ciò che il legislatore ha voluto
dire attraverso la disposizione
Questa differenziazione serve perché:
spesso, anche se le formulazioni normative (= disposizioni) non sono mutate, sono mutati i
significati (= norme) che ad esse si attribuiscono
è l’opera interpretativa (sollecitata dalle esigenze concrete e giustificata dalla continua
evoluzione dell’ordinamento), che porta a “scoprire” nelle parole della disposizione, intenti e
significati magari del tutto insospettati da coloro che materialmente scrissero il testo.
Può darsi anche che una disposizione possa intendersi in diversi modi da una disposizione
possono ricavarsi, in astratto, diverse norme e bisogna determinare quale di esse corrisponde
all’intenzione del legislatore
anche quando la disposizione da applicare è “scritta”, essa non può essere applicata senza un
processo di INTERPRETAZIONE, che porta a determinare il significato in astratto e nel caso
concreto.
Le disposizioni normative sono state scritte, per comodità di formulazione e di lettura,
raggruppandole in ARTICOLI, numerati progressivamente.
Se una legge (o regolamento…) è ampia gli articoli sono raggruppati in unità maggiori (es: Codice
Capi SezioniArticoli).
Civile: diviso in Libri Titoli
A volte gli articoli sono individuati, oltre che dal numero, da un titoletto (=RUBRICA) che ne
sintetizza il contenuto la rubrica non contiene disposizioni normative, ma chiarisce l’intento del
legislatore.
Quando non sono numerati, i commi si distinguono per segni grafici: si ha un nuovo comma ogni
volta che, dopo un punto fermo, la scrittura ricomincia con un “a capo”.
Ogni COMMA è formato da un’unica frase nei casi in cui sia formato da due o più frasi aventi
contenuto normativo omogeneo si fa riferimento al singolo periodo.
2. L’entrata in vigore
Quando si deve applicare una determinata disciplina normativa bisogna innanzitutto accertarsi che
si tratti di norme esistenti e già entrate in vigore le norme non solo devono essere state deliberate
nei modi prescritti ma anche pubblicate:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana se si tratta di atti statali
- nel Bollettino Ufficiale della Regione se si tratta di atti regionali
- mediante affissione all’albo se si tratta di norme comunali
PUBBLICAZIONE consente la conoscenza della norme a tutti coloro che dovranno rispettarle o
applicarle
Perciò è previsto che le norme entrino in vigore solo dopo il decorso di un certo tempo dalla
pubblicazione, che normalmente è di 15 giorni questo periodo, in cui le norme non sono ancora
in vigore, è detto VACATIO LEGIS.
Dopo la vacatio legis le norme entrano in vigore, divenendo efficaci e perciò vincolanti .
esse entrano in vigore per tutti, compresi coloro che non ne abbiano in realtà avuto nessuna
conoscenza le norme vigenti devono essere rispettate e la mancata conoscenza di esse non
costituisce una scusante per il mancato rispetto ( art. 5 del codice penale: “nessuno può invocare
a propria scusa l’ignoranza della legge penale”).
Oltre che essere già entrate i vigore, le norme da applicare non devono essere state successivamente
abrogate ( tuttavia le norme abrogate vanno ancora applicate quando si tratta di fatti accaduti
quando esse erano ancora in vigore). Può darsi però che una legge disponga la propria retroattività:
in questo caso le sue norme si applicheranno anche ai fatti già accaduti, sino ad un punto del tempo
stabilito dalla legge stessa.
tuttavia nessuna norma, pur essendo retroattiva, può mutare in nulla ciò che è accaduto nel
passato; ma una volta venuta in essere la norma retroattiva, quei fatti già accaduti verranno valutati
(ad effetti pratici futuri) come se le nuove norme fossero state già vigenti nel passato.
La retroattività può essere sia un vantaggio ( aumenta retroattivamente gli stipendi) sia
un’ingiustizia per i destinatari ( divieto retroattivo di fumare) per questo la Costituzione
dispone che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso” la norma incriminante deve già esistere al momento in cui l’azione
incriminata viene compiuta ( irretroattività delle sanzioni penali).
3. La norma e la fattispecie
Concretamente le norme vengono considerate per risolvere dei casi in questi casi ci si chiede:
“quali sono le norme da applicare e cosa significano?”
le norme prescrivono i comportamenti, nel senso che stabiliscono quali conseguenze debbano
derivare dai comportamenti in concreto posti in essere.
La struttura della norma segue lo schema: “se accade A deve accadere B” se taluno commette il
furto, deve essere punito; se taluno causa illecitamente danni ad altri, deve risarcirli.
La norma giuridica collega a certi accadimenti certe conseguenze per fare ciò essa “schizza” con
le parole, i tratti essenziali dell’accadimento al quale vuole collegare delle conseguenze questo
“schizzo” o “immagine” di un accadimento o di un fatto, compiuto dalla norma, è detto
FATTISPECIE.
La fattispecie si divide in:
- fattispecie ASTRATTA = immagine del fatto disegnata dalle parole della disposizione
- fattispecie CONCRETA = il fatto nella sua reale esistenza
Quando si deve applicare una norma, bisogna sempre verificare che ci siano concretamente
realizzate le circostanze previste dalla norma quali “causa” di certe conseguenze giuridiche
bisogna cioè che la “fattispecie concreta” (=i fatti reali) realizzi i tratti essenziali specificati dalla
norma (=”fattispecie astratta”).
Qualche volta i dubbi posti da una normativa sono chiariti da qualche altra disposizione, ma altre
volte ciò non accade e, per poter applicare la norma, bisogna chiarire il suo significato a volte i
dubbi possono sorgere dall’emergere di nuovi fenomeni o abitudini, che debbono inquadrarsi nelle
norme esistenti (es: pattinatori = pedoni vanno su marciapiedi oppure = ciclisti vanno sulle
strade oppure non devono proprio circolare??).
4. L’interpretazione
Applicare una norma significa verificare il suo significato in relazione al caso concreto significa
interpretarla.
INTERPRETAZIONE = operazione intellettuale mediante la quale si perviene a chiarire quale
significato debba attribuirsi alle frasi e parole con le quali la norma è espressa (cioè alla
disposizione) nella prospettiva della sua applicazione in concreto.
Interpretando, si chiarisce il significato delle norme scritte l’elemento letterale è
importantissimo. Tuttavia, proprio dalle parole e dalle frasi usate, sorgono i dubbi allora bisogna
presupporre che la norma persegua un intento razionale e un risultato logico (es: divieto di
circolazione si prefigge di garantire la sicurezza dei pedoni…).
Solitamente, in ogni disposizione normativa, esiste accanto ad un nucleo centrale di significato
abbastanza chiaro una zona periferica meno chiara, nella quale il confine tra ciò che rientra nella
norma e ciò che non vi rientra è molto difficile da tracciare.
i due criteri dell’INTERPRETAZIONE LETTERALE e dell’INTERPRETAZIONE LOGICA
sono stabiliti dall’art. 12 delle preleggi (= Disposizioni sulla legge in generale) secondo il quale
“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore”.
L’”intenzione del legislatore” è il risultato razionale che si suppone voluto attraverso la norma. Il
legislatore non è una persona determinata.
Esso ha voluto che determinate formulazioni testuali divenissero norme giuridiche è interessante
lo studio “storico” delle ragioni per le quali ha voluto certe norme o le ha scelte a discapito di altre
ciò che è voluto come norma è sempre e soltanto quella determinata formulazione.
L’attività del legislatore non si esaurisce con la produzione della sola norma che si deve interpretare
e il significato delle espressioni usate può essere chiarito ricorrendo ad altre norme, sia precedenti,
sia seguenti. INTERPRETAZIONE SISTEMATICA = necessità di intendere il significato di
ogni norma nel collegamento con il significato delle altre norme
≠
Comando legislativo comando diretto :
COMANDO DIRETTO = comando esercitato da una persona verso l’altra (che può chiedere subito
chiarimenti a chi lo prescrive);
COMANDO LEGISLATIVO = insieme di messaggi testuali, inseriti in un sistema che già ne
comprende molti, tutti affidati allo stesso meccanismo di applicazione e interpretazione, senza
alcuna relazione diretta e immediata tra chi prescrive e chi esegue.
A tutti capita di sforzarsi per capire il significato delle norme tuttavia l’interpretazione data da
chiunque non ha la stessa importanza di quella offerta dagli specialisti o dai giudici:
INTERPRETAZIONE DOTTRINALE = interpretazione offerta dagli specialisti, cioè dagli studiosi
del diritto, la cui opera forma la dottrina; questa interpretazione non ha valore legale e la sua
importanza dipende solo dal suo valore qualitativo
INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE o GIUDIZIALE = è rappresentata dalle sentenze
dei giudici che hanno l’ultima parola sull’applicazione delle disposizioni normative è
importantissima perché, ai fini pratici, interessa sapere quale significato attribuiscono i giudici alle
varie norme. anch’essa non ha valore legale e i giudici possono cambiare opinione in merito (ciò
vale nei sistemi giuridici europei di tipo “continentale” in cui il giudice è sempre chiamato ad
applicare direttamente la legge e non i “precedenti” della giurisprudenza; invece nei sistemi di tipo
“anglosassone” il precedente giudiziario vincola i giudici successivi inferiori). le
Tuttavia i “precedenti” della giurisprudenza influiscono sempre sul verdetto dei giudici
interpretazioni dei giudici svolgono una funzione di orientamento e di integrazione
nell’applicazione delle norme giuridiche.
A seconda del risultato a cui si giunge l’interpretazione può essere estensiva o restrittiva:
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA si giunge alla conclusione che la parola usata nelle legge ha
un significato troppo ristretto rispetto all’intenzione del legislatore, il quale ha detto meno di ciò che
ha voluto (es: divieto di introdurre cani, vale anche x gatti, cavalli…)
INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA si giunge a stabilire che il testo letterale della legge ha
un significato più ampio di quello voluto (es: divieto di circolare per i veicoli, non vale per i tricicli)
Quando ad interpretare le norme giuridiche è il legislatore (non però inteso come persona fisica), si
parla di INTERPRETAZIONE AUTENTICA l’interpretazione ha la stessa provenienza della
norma interpretata
Essa è la produzione di nuove disposizioni da parte di una fonte del diritto, aventi per scopo la
precisazione del significato di disposizioni precedenti (intanto le persone componenti l’organo
legislativo possono essere cambiate).
L’interpretazione autentica è vincolante per tutti con essa si pongono nuove norme che devono
essere seguite come norme giuridiche sono prescrizioni interpretative.
Le norme di interpretazione autentica retroagiscono operando negli stessi limiti temporali delle
norme interpretate tuttavia per essere autentica, il significato della legge interpretativa deve
essere sempre uno dei significati possibili della disposizione interpretata; diversamente si avranno
disposizioni innovative di quanto precedentemente disposto.
Nel caso le disposizioni della legge di interpretazione autentica siano poco chiare, andranno
anch’esse interpretate.
L’interpretazione è un’operazione difficile che richiede cultura giuridica, sensibilità ed equilibrio.
E’ difficile anche perché si svolge in riferimento ad atti concreti (non in astratto) che necessitano la
“giusta” soluzione, cioè quella che corrisponde alle regole e che soddisfa il senso di equità
dell’interprete, in relazione agli interessi coinvolti dalla decisione.
Lo sforzo interpretativo è ancora più evidente quando chi lo compie non sia in una posizione
neutrale ma abbia come compito professionale la difesa degli interessi di una delle parti del caso.
Il GIUDICE (= operatore neutrale) opera nel contesto in cui le interpretazioni possibili sono
moltiplicate dai tentativi delle parti di dimostrare la propria ragione il giudice deve decidere
ancorandosi ai dati obbiettivi dell’ordinamento giuridico (non in base a criteri personali) tuttavia
egli è sempre influenzato dalla sua cultura, interessi e concezioni giuridiche.
Alla fine di tutto questo lavoro, la soluzione del caso assumerà la classica forma del SILLOGISMO:
- premessa maggiore enunciazione della regola è il frutto dello sforzo interpretativo,
condotto in relazione alle caratteristiche del caso;
- premessa minore asserzione del caso in esame come caso corrispondente a quello
considerato dalla regola è il risultato dell’analisi delle circostanze di fatto, condotta in
relazione alla loro possibile rilevanza per l’applicazione delle regole;
- conclusione applicazione della regola enunciata al caso concreto
SILLOGISMO GIUDIZIALE = risultato dell’attività dell’interprete (non è ciò in cui essa
consiste)
L’interprete deve scegliere tra molte possibilità di attribuzioni di significato è l’aspetto creativo
dell’interpretazione.
L’atteggiamento mentale e metodologico dell’interprete è sempre quello di chi si sforza di rinvenire
una norma già chiaramente contenuta o implicita nel sistema giuridico non può mai divenire
l’atteggiamento di chi pone la norma perché se così facesse pretenderebbe di diventare legislatore.
5. L’analogia
Le norme giuridiche, pur essendo molte, non disciplinano ogni possibile caso o eventualità
talvolta sorgono questioni che non trovano soluzione nelle norme dell’ordinamento ( sono le
LACUNE) tuttavia il giudice deve comunque e sempre risolvere la controversia che gli è
sottoposta egli deve sempre trovare nell’ordinamento i criteri della sua decisione.
Il problema si risolve mediante l’ANALOGIA (art. 12 co. 2 delle preleggi); ragionamento: il caso
non è esplicitamente previsto, ma può darsi che ci siano norme che riguardano casi che sono
strutturalmente simili a quello che deve essere risolto dalla norma riguardante il caso simile, si
ricava un CRITERIO che viene poi applicato al caso da risolvere.
si dice che si è applicata per analogia una norma ad un caso che non era di per sé disciplinato da
quella norma ANALOGIA LEGIS = analogia di legge
L’analogia non corre tra norma e norma, o tra norma e caso non regolato l’analogia corre tra i
due casi: è in virtù della somiglianza tra il caso disciplinato e quello non disciplinato che il criterio
ispiratore della norma dettata per il primo caso può essere applicato al secondo.
Non si può ricorrere all’analogia quando si tratta di norme penali e di norme che “fanno eccezione a
regole generali” (art. 14 delle preleggi).
Differenza tra:
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA di una disposizione è sempre ammessa: si tratta infatti
soltanto di intendere il “senso vero” che la disposizione ha nell’intenzione del legislatore
ESTENSIONE ANALOGICA (per analogia) di una norma ad un caso da essa non regolato non è
sempre ammessa perché con essa si applica la norma oltre il suo significato ed ambito proprio.
6. I principi generali dell’ordinamento giuridico
Anche se il caso da risolvere non è nemmeno disciplinabile per analogia, il giudice non può evitare
di decidere secondo diritto egli non può rifarsi a criteri personali ma deve ricercare quali
CRITERI ORIENTATORI delle norme giuridiche vigenti possano essere utili per la soluzione del
caso.
Esempi di questi criteri sono: protezione della buona fede o dell’affidamento, la proporzionalità di
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