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LINEAMENTI DI DIRITTO PUBBLICO

CAPITOLO 2 - LE NORME E LA LORO APPLICAZIONE

1. Norme scritte e norme non scritte

Esistono NORME SCRITTE (come quelle contenute in leggi e regolamenti) e anche NORME NON

SCRITTE (come quelle di origine consuetudinaria che si formano quando, attraverso successive

ripetizioni dello stesso comportamento, quel comportamento finisce per essere avvertito come

giuridicamente doveroso).

Le norme scritte si presentano come un messaggio linguistico, composto di parole e frasi, che

costituiscono il TESTO NORMATIVO quest’ultimo è l’essenziale perché è da quelle

determinate parole o frasi che può e deve ricavarsi il significato della norma.

 le parole che usiamo per descrivere o chiarire la prescrizione possono essere giuste o sbagliate,

ma il testo normativo è il necessario punto di partenza il testo normativo è ciò che ci vincola nei

nostri tentativi di spiegazione ed è ciò dal quale non possiamo prescindere esso è il DATO da

interpretare.

DISPOSIZIONE = la prescrizione considerata nel suo testo normativo (cioè nelle determinate

parole e frasi dalle quali è espressa)

NORMA = la prescrizione considerata nel suo significato, cioè in ciò che il legislatore ha voluto

dire attraverso la disposizione

Questa differenziazione serve perché:

 spesso, anche se le formulazioni normative (= disposizioni) non sono mutate, sono mutati i

significati (= norme) che ad esse si attribuiscono

 è l’opera interpretativa (sollecitata dalle esigenze concrete e giustificata dalla continua

evoluzione dell’ordinamento), che porta a “scoprire” nelle parole della disposizione, intenti e

significati magari del tutto insospettati da coloro che materialmente scrissero il testo.

Può darsi anche che una disposizione possa intendersi in diversi modi da una disposizione

possono ricavarsi, in astratto, diverse norme e bisogna determinare quale di esse corrisponde

all’intenzione del legislatore

 anche quando la disposizione da applicare è “scritta”, essa non può essere applicata senza un

processo di INTERPRETAZIONE, che porta a determinare il significato in astratto e nel caso

concreto.

Le disposizioni normative sono state scritte, per comodità di formulazione e di lettura,

raggruppandole in ARTICOLI, numerati progressivamente.

Se una legge (o regolamento…) è ampia gli articoli sono raggruppati in unità maggiori (es: Codice

 Capi SezioniArticoli).

Civile: diviso in Libri Titoli

A volte gli articoli sono individuati, oltre che dal numero, da un titoletto (=RUBRICA) che ne

sintetizza il contenuto la rubrica non contiene disposizioni normative, ma chiarisce l’intento del

legislatore.

Quando non sono numerati, i commi si distinguono per segni grafici: si ha un nuovo comma ogni

volta che, dopo un punto fermo, la scrittura ricomincia con un “a capo”.

Ogni COMMA è formato da un’unica frase nei casi in cui sia formato da due o più frasi aventi

contenuto normativo omogeneo si fa riferimento al singolo periodo.

2. L’entrata in vigore

Quando si deve applicare una determinata disciplina normativa bisogna innanzitutto accertarsi che

si tratti di norme esistenti e già entrate in vigore le norme non solo devono essere state deliberate

nei modi prescritti ma anche pubblicate: 

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana se si tratta di atti statali

- nel Bollettino Ufficiale della Regione se si tratta di atti regionali

- mediante affissione all’albo se si tratta di norme comunali

PUBBLICAZIONE consente la conoscenza della norme a tutti coloro che dovranno rispettarle o

applicarle

Perciò è previsto che le norme entrino in vigore solo dopo il decorso di un certo tempo dalla

pubblicazione, che normalmente è di 15 giorni questo periodo, in cui le norme non sono ancora

in vigore, è detto VACATIO LEGIS.

Dopo la vacatio legis le norme entrano in vigore, divenendo efficaci e perciò vincolanti .

 esse entrano in vigore per tutti, compresi coloro che non ne abbiano in realtà avuto nessuna

conoscenza le norme vigenti devono essere rispettate e la mancata conoscenza di esse non

costituisce una scusante per il mancato rispetto ( art. 5 del codice penale: “nessuno può invocare

a propria scusa l’ignoranza della legge penale”).

Oltre che essere già entrate i vigore, le norme da applicare non devono essere state successivamente

abrogate ( tuttavia le norme abrogate vanno ancora applicate quando si tratta di fatti accaduti

quando esse erano ancora in vigore). Può darsi però che una legge disponga la propria retroattività:

in questo caso le sue norme si applicheranno anche ai fatti già accaduti, sino ad un punto del tempo

stabilito dalla legge stessa.

 tuttavia nessuna norma, pur essendo retroattiva, può mutare in nulla ciò che è accaduto nel

passato; ma una volta venuta in essere la norma retroattiva, quei fatti già accaduti verranno valutati

(ad effetti pratici futuri) come se le nuove norme fossero state già vigenti nel passato.

La retroattività può essere sia un vantaggio ( aumenta retroattivamente gli stipendi) sia

un’ingiustizia per i destinatari ( divieto retroattivo di fumare) per questo la Costituzione

dispone che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima

del fatto commesso” la norma incriminante deve già esistere al momento in cui l’azione

incriminata viene compiuta ( irretroattività delle sanzioni penali).

3. La norma e la fattispecie 

Concretamente le norme vengono considerate per risolvere dei casi in questi casi ci si chiede:

“quali sono le norme da applicare e cosa significano?”

 le norme prescrivono i comportamenti, nel senso che stabiliscono quali conseguenze debbano

derivare dai comportamenti in concreto posti in essere. 

La struttura della norma segue lo schema: “se accade A deve accadere B” se taluno commette il

furto, deve essere punito; se taluno causa illecitamente danni ad altri, deve risarcirli.

La norma giuridica collega a certi accadimenti certe conseguenze per fare ciò essa “schizza” con

le parole, i tratti essenziali dell’accadimento al quale vuole collegare delle conseguenze questo

“schizzo” o “immagine” di un accadimento o di un fatto, compiuto dalla norma, è detto

FATTISPECIE.

La fattispecie si divide in:

- fattispecie ASTRATTA = immagine del fatto disegnata dalle parole della disposizione

- fattispecie CONCRETA = il fatto nella sua reale esistenza

Quando si deve applicare una norma, bisogna sempre verificare che ci siano concretamente

realizzate le circostanze previste dalla norma quali “causa” di certe conseguenze giuridiche

bisogna cioè che la “fattispecie concreta” (=i fatti reali) realizzi i tratti essenziali specificati dalla

norma (=”fattispecie astratta”).

Qualche volta i dubbi posti da una normativa sono chiariti da qualche altra disposizione, ma altre

volte ciò non accade e, per poter applicare la norma, bisogna chiarire il suo significato a volte i

dubbi possono sorgere dall’emergere di nuovi fenomeni o abitudini, che debbono inquadrarsi nelle

 

norme esistenti (es: pattinatori = pedoni vanno su marciapiedi oppure = ciclisti vanno sulle

strade oppure non devono proprio circolare??).

4. L’interpretazione 

Applicare una norma significa verificare il suo significato in relazione al caso concreto significa

interpretarla.

INTERPRETAZIONE = operazione intellettuale mediante la quale si perviene a chiarire quale

significato debba attribuirsi alle frasi e parole con le quali la norma è espressa (cioè alla

disposizione) nella prospettiva della sua applicazione in concreto. 

Interpretando, si chiarisce il significato delle norme scritte l’elemento letterale è

importantissimo. Tuttavia, proprio dalle parole e dalle frasi usate, sorgono i dubbi allora bisogna

presupporre che la norma persegua un intento razionale e un risultato logico (es: divieto di

circolazione si prefigge di garantire la sicurezza dei pedoni…).

Solitamente, in ogni disposizione normativa, esiste accanto ad un nucleo centrale di significato

abbastanza chiaro una zona periferica meno chiara, nella quale il confine tra ciò che rientra nella

norma e ciò che non vi rientra è molto difficile da tracciare.

 i due criteri dell’INTERPRETAZIONE LETTERALE e dell’INTERPRETAZIONE LOGICA

sono stabiliti dall’art. 12 delle preleggi (= Disposizioni sulla legge in generale) secondo il quale

“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal

significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore”.

L’”intenzione del legislatore” è il risultato razionale che si suppone voluto attraverso la norma. Il

legislatore non è una persona determinata. 

Esso ha voluto che determinate formulazioni testuali divenissero norme giuridiche è interessante

lo studio “storico” delle ragioni per le quali ha voluto certe norme o le ha scelte a discapito di altre

 ciò che è voluto come norma è sempre e soltanto quella determinata formulazione.

L’attività del legislatore non si esaurisce con la produzione della sola norma che si deve interpretare

e il significato delle espressioni usate può essere chiarito ricorrendo ad altre norme, sia precedenti,

sia seguenti. INTERPRETAZIONE SISTEMATICA = necessità di intendere il significato di

ogni norma nel collegamento con il significato delle altre norme

Comando legislativo comando diretto :

COMANDO DIRETTO = comando esercitato da una persona verso l’altra (che può chiedere subito

chiarimenti a chi lo prescrive);

COMANDO LEGISLATIVO = insieme di messaggi testuali, inseriti in un sistema che già ne

comprende molti, tutti affidati allo stesso meccanismo di applicazione e interpretazione, senza

alcuna relazione diretta e immediata tra chi prescrive e chi esegue.

A tutti capita di sforzarsi per capire il significato delle norme tuttavia l’interpretazione data da

chiunque non ha la stessa importanza di quella offerta dagli specialisti o dai giudici:

INTERPRETAZIONE DOTTRINALE = interpretazione offerta dagli specialisti, cioè dagli studiosi

del diritto, la cui opera forma la dottrina; questa interpretazione non ha valore legale e la sua

importanza dipende solo dal suo valore qualitativo

INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE o GIUDIZIALE = è rappresentata dalle sentenze

dei giudici che hanno l’ultima parola sull’applicazione delle disposizioni normative è

importantissima perché, ai fini pratici, interessa sapere quale significato attribuiscono i giudici alle

varie norme. anch’essa non ha valore legale e i giudici possono cambiare opinione in merito (ciò

vale nei sistemi giuridici europei di tipo “continentale” in cui il giudice è sempre chiamato ad

applicare direttamente la legge e non i “precedenti” della giurisprudenza; invece nei sistemi di tipo

“anglosassone” il precedente giudiziario vincola i giudici successivi inferiori). le

Tuttavia i “precedenti” della giurisprudenza influiscono sempre sul verdetto dei giudici

interpretazioni dei giudici svolgono una funzione di orientamento e di integrazione

nell’applicazione delle norme giuridiche.

A seconda del risultato a cui si giunge l’interpretazione può essere estensiva o restrittiva:

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA si giunge alla conclusione che la parola usata nelle legge ha

un significato troppo ristretto rispetto all’intenzione del legislatore, il quale ha detto meno di ciò che

ha voluto (es: divieto di introdurre cani, vale anche x gatti, cavalli…)

INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA si giunge a stabilire che il testo letterale della legge ha

un significato più ampio di quello voluto (es: divieto di circolare per i veicoli, non vale per i tricicli)

Quando ad interpretare le norme giuridiche è il legislatore (non però inteso come persona fisica), si

parla di INTERPRETAZIONE AUTENTICA l’interpretazione ha la stessa provenienza della

norma interpretata

Essa è la produzione di nuove disposizioni da parte di una fonte del diritto, aventi per scopo la

precisazione del significato di disposizioni precedenti (intanto le persone componenti l’organo

legislativo possono essere cambiate). 

L’interpretazione autentica è vincolante per tutti con essa si pongono nuove norme che devono

essere seguite come norme giuridiche sono prescrizioni interpretative.

Le norme di interpretazione autentica retroagiscono operando negli stessi limiti temporali delle

norme interpretate tuttavia per essere autentica, il significato della legge interpretativa deve

essere sempre uno dei significati possibili della disposizione interpretata; diversamente si avranno

disposizioni innovative di quanto precedentemente disposto.

Nel caso le disposizioni della legge di interpretazione autentica siano poco chiare, andranno

anch’esse interpretate.

L’interpretazione è un’operazione difficile che richiede cultura giuridica, sensibilità ed equilibrio.

E’ difficile anche perché si svolge in riferimento ad atti concreti (non in astratto) che necessitano la

“giusta” soluzione, cioè quella che corrisponde alle regole e che soddisfa il senso di equità

dell’interprete, in relazione agli interessi coinvolti dalla decisione.

Lo sforzo interpretativo è ancora più evidente quando chi lo compie non sia in una posizione

neutrale ma abbia come compito professionale la difesa degli interessi di una delle parti del caso.

Il GIUDICE (= operatore neutrale) opera nel contesto in cui le interpretazioni possibili sono

moltiplicate dai tentativi delle parti di dimostrare la propria ragione il giudice deve decidere

ancorandosi ai dati obbiettivi dell’ordinamento giuridico (non in base a criteri personali) tuttavia

egli è sempre influenzato dalla sua cultura, interessi e concezioni giuridiche.

Alla fine di tutto questo lavoro, la soluzione del caso assumerà la classica forma del SILLOGISMO:

 

- premessa maggiore enunciazione della regola è il frutto dello sforzo interpretativo,

condotto in relazione alle caratteristiche del caso;

- premessa minore asserzione del caso in esame come caso corrispondente a quello

considerato dalla regola è il risultato dell’analisi delle circostanze di fatto, condotta in

relazione alla loro possibile rilevanza per l’applicazione delle regole;

- conclusione applicazione della regola enunciata al caso concreto

 SILLOGISMO GIUDIZIALE = risultato dell’attività dell’interprete (non è ciò in cui essa

consiste) 

L’interprete deve scegliere tra molte possibilità di attribuzioni di significato è l’aspetto creativo

dell’interpretazione.

L’atteggiamento mentale e metodologico dell’interprete è sempre quello di chi si sforza di rinvenire

una norma già chiaramente contenuta o implicita nel sistema giuridico non può mai divenire

l’atteggiamento di chi pone la norma perché se così facesse pretenderebbe di diventare legislatore.

5. L’analogia 

Le norme giuridiche, pur essendo molte, non disciplinano ogni possibile caso o eventualità

talvolta sorgono questioni che non trovano soluzione nelle norme dell’ordinamento ( sono le

LACUNE) tuttavia il giudice deve comunque e sempre risolvere la controversia che gli è

sottoposta egli deve sempre trovare nell’ordinamento i criteri della sua decisione.

Il problema si risolve mediante l’ANALOGIA (art. 12 co. 2 delle preleggi); ragionamento: il caso

non è esplicitamente previsto, ma può darsi che ci siano norme che riguardano casi che sono

strutturalmente simili a quello che deve essere risolto dalla norma riguardante il caso simile, si

ricava un CRITERIO che viene poi applicato al caso da risolvere.

 si dice che si è applicata per analogia una norma ad un caso che non era di per sé disciplinato da

quella norma ANALOGIA LEGIS = analogia di legge 

L’analogia non corre tra norma e norma, o tra norma e caso non regolato l’analogia corre tra i

due casi: è in virtù della somiglianza tra il caso disciplinato e quello non disciplinato che il criterio

ispiratore della norma dettata per il primo caso può essere applicato al secondo.

Non si può ricorrere all’analogia quando si tratta di norme penali e di norme che “fanno eccezione a

regole generali” (art. 14 delle preleggi).

Differenza tra: 

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA di una disposizione è sempre ammessa: si tratta infatti

soltanto di intendere il “senso vero” che la disposizione ha nell’intenzione del legislatore 

ESTENSIONE ANALOGICA (per analogia) di una norma ad un caso da essa non regolato non è

sempre ammessa perché con essa si applica la norma oltre il suo significato ed ambito proprio.

6. I principi generali dell’ordinamento giuridico

Anche se il caso da risolvere non è nemmeno disciplinabile per analogia, il giudice non può evitare

di decidere secondo diritto egli non può rifarsi a criteri personali ma deve ricercare quali

CRITERI ORIENTATORI delle norme giuridiche vigenti possano essere utili per la soluzione del

caso.

Esempi di questi criteri sono: protezione della buona fede o dell’affidamento, la proporzionalità di

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Falcon Giandomenico.
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