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Atti e procedimenti

La Comunità Europea deve:

  • nei rapporti con l'esterno, concludere accordi internazionali (per raggiungere gli scopi posti dal Trattato) in questo campo ha competenza esclusiva
  • nel piano interno europeo, adottare regolamenti e direttive, prendere decisioni e formulare raccomandazioni e pareri.

I REGOLAMENTI (= regole stabilite in sede europea e direttamente applicabili negli Stati) e le DIRETTIVE (= atti rivolti in via di principio agli Stati, i quali debbono uniformare ad esse la propria legislazione vincolano gli Stati per il risultato da raggiungere) sono atti normativi, corrispondenti a poteri di disciplina dei comportamenti.

I trattati limitano l'uso dei regolamenti ai casi in cui sia preferibile avere un'unica normativa europea, mentre quando questo non è necessario preferiscono attribuire alle istituzioni comunitarie le direttive, che lasciano agli Stati più autonomia.

Le DECISIONI sono rivolte agli individui e alle persone giuridiche sono espressione di poteri esecutivi ed amministrativi della Comunità sono obbligatorie per i loro destinatari.

Le RACCOMANDAZIONI e i PARERI non sono vincolanti sono strumenti utili per indirizzare i comportamenti ma non obbligarli. L'emanazione degli atti fondamentali spetta al Consiglio. I suoi poteri constano di complesse procedure e il loro studio è molto difficile. L'unico modello procedimentale formatosi è il PROCEDIMENTO DI CODECISIONE tra Consiglio e Parlamento.

Esso inizia con una proposta della Commissione, presentata al Parlamento e al Consiglio se entrambi approvano è tutto ok. Se i due non sono d'accordo emanano un atto di "posizione comune" che torna alla Commissione, poi al Parlamento se questo approva l'atto viene definitivamente adottato, se non approva l'atto rimane senza esito. Se non si trova un accordo si forma un

“comitato di conciliazione” se non funziona resta senza esito. Se si, si adotta l’atto.

Questi atti sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e da quello del Consiglio e vengono pubblicati nella “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee”.

Il bilancio della Comunità viene approvato mediante una procedura divisa in 6 fasi:

  1. fase del progetto preliminare (formulato dalla Commissione)
  2. del progetto di bilancio
  3. della discussione parlamentare
  4. degli eventuali emendamenti e proposte di modificazione (dal Parlamento)
  5. del riesame in Consiglio dei ministri
  6. delle eventuali definitive determinazioni parlamentari

Nella Comunità vengono assunti anche altri atti (soprattutto decisioni della Commissioni e degli altri organi) per i quali sono previsti procedimenti di tipo amministrativo.

6. La giurisdizione comunitaria: Corte di giustizia e Tribunale di primo grado

La CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità assicura il “rispetto del

diritto nell'interpretazione e nell'applicazione delle regole poste dai trattati comunitari è un giudice che pronuncia delle sentenze, ma non è il giudice supremo. Ha sede in Lussemburgo. Essa è il giudice:

  • del rispetto da parte degli Stati membri dei vincoli ed obblighi derivanti dai trattati
  • esclusivo della legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie
  • dell'interpretazione da dare ai trattati o agli atti comunitari, quando l'interpretazione le viene richiesta da un giudice nazionale per risolvere una controversia (o per la validità di un atto)
  • in materia di risarcimento dei danni provocati dalle istituzioni o dai funzionari della Comunità sono giudizi in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità la Corte deve applicare i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri.
  • delle controversie tra le Comunità europee e i loro agenti (=pubblico impiego)

Essa è composta da 15 giudici e assistita da 8 avvocati generali che esprimono giudizi imparziali, tutti questi sono nominati dagli Stati membri per 6 anni.

1986 l'Atto Unico Europeo istituisce un Tribunale di primo grado per alleggerire le funzioni della Corte di Giustizia. Tuttavia esso è vincolato al principio di diritto fissato dalla Corte.

7. Altre istituzioni europee. Il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'Italia fa parte anche del CONSIGLIO D'EUROPA, esso è formato da 40 Stati europei e venne istituito a Londra il 5/5/1949. Esso deve "conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio", esso promuove discussioni, accordi, azioni comuni e "la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Esso è un luogo di

dibattito e di elaborazione di accordi che vengono ratificati dagli Stati membri come convenzioni internazionali.

Il Consiglio d'Europa è formato da:

  • Assemblea consultiva composta dai rappresentanti degli Stati membri forma gli ordinamenti
  • Consiglio dei Ministri formalizza gli ordinamenti

Il Consiglio d'Europa è importante per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A questo scopo esso ha elaborato la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Essa ha creato l'istituzione della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: è un organo giudiziale al quale si possono rivolgere direttamente i cittadini. Essa decide mediante comitati o camere composti da un numero ristretto di giudici per le questioni più importanti decide la Grande Camera (17 giudici).

La Corte può essere adita da chiunque pretenda di essere vittima.

di una violazione dei diritti dell'uomo tuttavia l'interessato deve aver già fatto tutto quanto era giuridicamente possibile fare secondo il diritto statale.

CAPITOLO 17 - LE FONTI COSTITUZIONALI

  1. La Costituzione come atto normativo

La Costituzione è un vero atto normativo e le sue disposizioni hanno pienezza d'effetto e sono suscettibili (come le altre norme) di produrre e modificare altre regole, vincoli, situazioni giuridiche soggettive e qualificazioni giuridiche. Tuttavia le disposizioni costituzionali valgono per ciò che dicono se ci sono disposizioni per le quali è la Costituzione stessa a prevedere una successiva attuazione in via legislativa, queste hanno carattere programmatico in ragione del loro contenuto e non del loro presunto carattere essenziale.

La Costituzione Italiana ha carattere RIGIDO perché non può essere modificata attraverso il procedimento legislativo ordinario, ma soltanto attraverso un apposito

procedimento legislativo“costituzionale” ( art. 138). La Costituzione è la massima fonte del diritto è quella le cui regole possono essere mutate solo in un modo speciale e appositamente previsto. La Costituzione come fonte è diversa dalle altre. Essa è un atto storicamente individuato, non ripetibile né reiterabile. La Costituzione ed il relativo procedimento costituente sono atti ed avvenimenti storicamente determinati come criterio ultimo di legittimazione dell'ordinamento (e non come una fonte stabilmente operante in esso tra queste fonti c'è la legge costituzionale e quella di revisione costituzionale tuttavia la procedura stabilita per esse, non è costituente ma è un procedimento legislativo aggravato, affidato ai comuni organi legislativi). 2. La legge costituzionale e di revisione costituzionale Dato il carattere rigido della Costituzione, la legge ordinaria non può contenere norme che

La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano. Essa stabilisce i principi e i diritti fondamentali dei cittadini, nonché l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni dello Stato.

La Costituzione può essere modificata solo attraverso un procedimento particolare, previsto dall'articolo 138. Questo articolo stabilisce che le modifiche costituzionali devono essere approvate dal Parlamento con una maggioranza qualificata e devono essere sottoposte a referendum popolare.

Esistono due tipi di leggi costituzionali: le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali senza modificare il testo della Costituzione.

Le leggi di revisione della Costituzione sono leggi che modificano il testo della Costituzione stessa. Queste leggi devono seguire un procedimento aggravato e richiedono una maggioranza qualificata per essere approvate.

Le leggi costituzionali senza modificare il testo della Costituzione, invece, hanno rango costituzionale e non possono essere modificate dalla legge ordinaria. Queste leggi possono essere adottate per attribuire ad altri organi o enti il potere di iniziativa legislativa, per assegnare nuove materie alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, per fondere più Regioni o crearne di nuove, o per disciplinare i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Principali aspetti del giudizio davanti alla Corte Costituzionale (art. 137)

Rispetto al procedimento legislativo ordinario, il procedimento di revisione costituzionale presenta alcune diversità che lo rendono più gravoso e difficoltoso:

  • La legge di revisione deve essere approvata due volte da ciascuna Camera
  • Tra le due approvazioni di ogni Camera devono trascorrere almeno 3 mesi
  • Nella seconda approvazione da parte di ogni Camera si deve raggiungere la maggioranza assoluta
  • Sulla modifica può essere chiesto un referendum

I primi due aggravamenti mirano ad assicurare che la volontà di modificare la Costituzione abbia una certa stabilità. Il terzo assicura che la volontà di mutamento sia quella di una vera maggioranza del Parlamento e non il frutto dell'assenza di molti parlamentari. Con il quarto si verifica se la volontà del Parlamento corrisponde a quella degli elettori è una garanzia essenziale.

Il referendum sospensivo

Deve essere richiesto da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali o da 1/5 dei membri di una Camera. Esso va richiesto entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge di revisione sulla Gazzetta Ufficiale. Se non viene chiesto, la legge viene promulgata e pubblicata per entrare in vigore. Non si può chiedere il referendum se nella seconda votazione sia stata raggiunta, in ciascuna Camera, la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Così la legge viene promulgata subito dopo la seconda approvazione e poi pubblicata.

3. Limiti alla modifica della Costituzione - Art. 139: "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". La scelta per la repubblica compiuta dal popolo con il referendum del 2/6/1946 non può essere mutata nemmeno attraverso lo speciale procedimento per la modifica della Carta fondamentale. Questo divieto è l'unico limite esplicito.

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Falcon Giandomenico.