Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Riassunto esame Diritto Pubblico, prof. Siclari, libro consigliato Il presidente della Repubblica nelle recenti esperienze costituzionali, autore Siclari Pag. 1 Riassunto esame Diritto Pubblico, prof. Siclari, libro consigliato Il presidente della Repubblica nelle recenti esperienze costituzionali, autore Siclari Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Pubblico, prof. Siclari, libro consigliato Il presidente della Repubblica nelle recenti esperienze costituzionali, autore Siclari Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

GIUDIZIARIO

Pur se appare più producente classificare le attribuzioni del Capo dello Stato con riferimento ai

poteri cui si riferiscono, occorre grande cautela, giacché anche tale criterio non appare del

tutto soddisfacente.

I poteri del Presidente della Repubblica sono ritenuti essere destinati ad incidere sulla funzione

giurisdizionale, ovverosia il potere di grazia e quello di presiedere il Consiglio Superiore

della Magistratura.

Non convincono altre ricostruzioni per cui si fa rientrare nel novero dei poteri presidenziali la

nomina di cinque giudici costituzionali, senza tener conto della posizione di estraneità della

Corte nei confronti del potere giudiziario.

Più problematica risulta la collocazione o meno dei decreti presidenziali che decidono i

ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi tra gli atti del Presidente della Repubblica

incidenti sull’esercizio della giurisdizione. rimedi amministrativi

Tali atti sono normalmente qualificati come e come tali ritenuti estranei.

Tuttavia le decisioni sui ricorsi straordinari hanno acquistato sempre più carattere

giurisdizionale e non solo per l’affinità di forme che la fase dinanzi al Consiglio di Stato ha

obbligatorio ma non vincolante,

assunto. Sebbene il parere poteva considerarsi non vi è mai

stata una delibera del Consiglio dei ministri contraria al parere.

La conformazione assunta nel tempo dall’istituto consente di considerare il decreto che decide

sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica come suscettibile di incidere sulla funzione

giurisdizionale, anche se si tratta di un atto dovuto, destinato a conferire veste formale alla

decisione preliminare del Consiglio di Stato.

Il potere di grazia “eccezionale strumento

Oggigiorno ci si riferisce alla considerazione della grazia come

destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria”, che ha trovato però ben

presto una smentita nell’uso che, nell’agosto 2007, ha fatto Giorgio Napolitano di tale

prerogativa, ovverosia nei provvedimenti clemenziali adottati a favore di alcuni altoatesini

condannati per reati di terrorismo.

Consentire al Presidente della Repubblica di usare questo potere anche per ragioni che

prescindano del tutto da quelle meramente umanitarie cui la sentenza pretenderebbe di

favor libertatis.

confinarne l’esercizio è espressione di un maggior

La Costituente attribuì al Presidente della Repubblica la grazia assieme alla titolarità formale

amnistia e indulto,

degli altri atti clemenziali, poi cancellata dalla riforma dell’art.79 – in

omaggio alla tradizione che assegnava ai sovrani l’esercizio della clemenza. La grazia è un

tutte (ad personam)

potere destinato ad incidere su le funzioni dello Stato, giacché interrompe

l’attuazione di una legge, fa esaurire determinati effetti di una condanna penale, impedisce

l’ulteriore esecuzione della pena.

È proprio dall’interferenza con le attribuzioni del legislativo, giudiziario e esecutivo, che nasce

l’ambiguità tante volte sottolineata, della natura dell’atto di grazia.

L’esercizio del potere di grazia è ammissibile solo coinvolgendo i vari titolari delle attribuzioni

con le quali interferisce il potere stesso. Pertanto il potere di grazia dovrebbe trovare una

collocazione a sé stante.

La presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura

L’unico potere presidenziale suscettibile di essere qualificato inequivocabilmente come rivolto

alla giurisdizione è quello di presiedere l’organo di autogoverno dei giudici.

fine

Il di tale conferimento è di garantire l’indipendenza della magistratura rispetto gli altri

poteri dello Stato e di ricondurre l’ordine giudiziario nell’unità complessiva della nazione.

Il Presidente è chiamato dunque a svolgere una funzione di garanzia nei riguardi dei rapporti

tra potere politico e potere giudiziario. Oggi la seconda fase dell’esperienza repubblicana

nazionale, quella emersa dal passaggio dal sistema elettorale proporzionale ad altri, più o

meno accentuatamente maggioritari, si manifesta con maggiore evidenza.

Gli stili di Presidenza del CSM sono fortemente condizionati dallo stile che ciascun Presidente

adotta durante il suo settennato. Dalla costituzione del CSM fino ad oggi, il Presidente ha

esercitato solo parzialmente il complesso di poteri che implica la sua carica, sia per le ampie

deleghe di cui sono stati investiti i Vice Presidenti, sia per la mancata utilizzazione dei poteri

stessi. Inoltre, per prassi, si astiene anche dal voto.

Leone

Durante il mandato esplose la violenza terroristica che, nel corso della Presidenza Pertini,

sarebbe giunta a colpire anche un vicepresidente del CSM in carica. È proprio a partire dalla

Presidenza Pertini che cominciano a registrarsi interventi più incisivi sull’andamento dei lavori

del Consiglio. Pertini impedì, nel 1984, che il Consiglio si “pronunciasse su iniziativa del

Presidente del Consiglio Craxi.

Il confronto tra Capo dello Stato e CSM negli anni successivi avrebbe trovato nuovi motivi di

frizione durante il mandato di Francesco Cossiga, per la volontà del Presidente di dare un

“assenso sostanziale” all’ordine del giorno del Consiglio. In quel caso si ritirò la delega al Vice

Presidente, il Presidente decise di partecipare a tre sedute ordinarie del CSM, votando in

almeno un caso per il conferimento di un incarico diretto.

Il controllo sulle leggi e sugli atti equiparati in tema di giustizia

Si può dire che le funzioni svolte in qualità di Presidente del CSM sono state tese ad evitare che

il Consiglio invadesse sfere di competenza spettanti ad altri poteri dello Stato.

Ciò vale in particolare per i poteri esercitabili in sede di promulgazione delle leggi e di

emanazione di atti legislativi del governo, che sono andati intrecciandosi con l’uso di poteri

informali, durante la loro approvazione e dopo l’atto di promulgazione o di emanazione.

I poteri informali

Nella prassi delle ultime due presidenze vanno tenuti presenti i poteri informali, distinti dalle

ormai tradizionali “esternazioni”, ovverosia gli interventi di moral suasion, nel corso di

approvazione delle leggi, sia quelli di motivazione dissenziente di leggi appena promulgate.

In proposito, non manca chi richiede un più frequente uso del potere di rinvio, ad esito del

controllo svolto in sede di promulgazione piuttosto che l’attivazione di procedure informali.

Ciò non vuol dire che siano state taciute perplessità nei confronti di singole iniziative o

pronunce giudiziarie. Ad esempio può essere ricordata la reazione a seguito della condanna

della Corte d’Appello di Perugia inflitta a Giulio Andreotti per il delitto Pecorelli, la reazione

appunto del presidente della Repubblica Ciampi fu di esprimere “profondo turbamento”.

4. CONCESSIONE DELLA GRAZIA E CONTROFIRMA MINISTERIALE

Fra gli atti che l’art.87 della Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica, il decreto di

concessione della grazia è senza dubbio tra quelli che meno hanno attirato l’attenzione dei

costituzionalisti. È al codice penale che bisogna ricorrere per individuare l’efficacia sostanziale

dell’atto che è, come per l’indulto, quella di condonare in tutto o in parte la pena inflitta ovvero

di commutarla in un’altra specie di pena stabilita dalla legge e che dall’indulto si distingue per

avere un destinatario determinato; il codice aggiunge che la grazia “non estingue le pene

accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente e neppure gli altri effetti penali della

condanna”.

È vista come un “residuo” delle più antiche competenze sovrane. Esiste una netta differenza,

però, tra la natura dell’atto di grazia di un Capo dello Stato e quella dell’atto di un sovrano al

quale si ricorre come ultima istanza del potere giurisdizionale, d’altronde un sovrano del genere

non poteva ravvisarsi neanche nell’ordinamento statuario. La dottrina sottolineava i

discrezionale

caratteri di autonomia e di indipendenza dei giudici, tale da renderlo un atto del

re adottato “sotto la responsabilità del ministro guardasigilli”.

Al 1865 risale la prima interpellanza parlamentare su un caso di concessione di grazia, e

l’assunzione ministeriale di responsabilità dell’atto. Già nell’esperienza costituzionale venuta a

maturazione nell’Ottocento, era avvenuta una profonda trasformazione dell’istituto della

grazia, nella quale né l’attività del re né quella del ministro potevano ritenersi meramente

formali.

Nel periodo fascista, non potevano riscontrarsi differenze rilevanti, tali da consentire una

diversa qualificazione dei rapporti della Corona con l’esecutivo.

Nella tipologia degli atti del Presidente della Repubblica, questo rientra tra gli atti duali, ovvero

formalmente presidenziali ma sostanzialmente misti., per la doppia presenza del Capo dello

Stato e il ministro “proponente”.

La grazia non può essere considerata un atto strettamente presidenziale (o formalmente e

sostanzialmente presidenziale) sia per le ragioni storiche sia perché la concessione della grazia

non corrisponde a funzioni di garanzia e equilibrio tra i poteri.

Per i senatori a vita, la nomina ha lo scopo di assicurare la presenza di personalità che, per la

riflessione

propria esperienza, possono costituire un arricchimento alla funzione di cui è

preordinata la stessa istituzione della Camera alta e la differenziazione del suo elettorato

passivo.

dualità dell’atto

La è intimamente connessa con la trasformazione cui lo sviluppo dei sistemi

parlamentari ha assoggettato i poteri clemenziali. Un ruolo del Parlamento nei riguardi

dell’esercizio del potere di grazia può efficacemente aver luogo, nel nostro sistema

costituzionale, solo in caso di sussistenza della controfirma ministeriale, attraverso la

compartecipazione all’atto presidenziale, e della possibilità di essere chiamato a risponderne

dinnanzi alle Camere.

Sarebbe dunque da rigettare la diversa prospettazione in base alla quale la grazia andrebbe

considerata un atto sostanzialmente presidenziale, giacché la qualificazione di atto complesso

garanzia

non consente in alcun modo di escludere che il Presidente adempia alla funzione di “

che il suo esercizio si svolga all’infuori dell’influenza di interessi di parte”

I dati relativi alla prassi del potere di grazia non solo consentono di esprimere un giudizio

positivo sulla corrispondenza fra diritto vivente e l’interpretazione che qui si accoglie, ma

permettono di rilevare una progressiva riduzione nel tempo del suo

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
6 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher betty99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Siclari Massimo.