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Il presidente della Repubblica nelle recenti esperienze costituzionali: Aspetti problematici

Il presidente della Repubblica Italiana tra concezioni mistiche e interpretazioni realistiche

Carlo Esposito teorizzava il Capo dello Stato come "organo politico imparziale o supra partes", invitando a superare un certo dogmatismo nella ricostruzione dell’istituto del Capo dello Stato nel regime parlamentare. In particolare, si opponeva a quelle visioni del pensiero costituzionale secondo cui "armonizzi di più il ricostruire la potestà presidenziale come potere neutro".

Il potere reale, definito neutro, appare però tutt'altro che neutro. È un potere che agisce in una posizione d’indipendenza rispetto ad altri poteri e che ricopre la prima posizione. Constant afferma: "Il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario sono tre settori che devono cooperare al movimento generale, ma quando questi s’incrociano disordinatamente, si scontrano e si ostacolano, e dunque occorre una forza che li rimetta al proprio posto. Occorre che stia al di fuori, che sia in qualche modo neutra. La monarchia costituzionale crea questo potere neutro nella persona del Capo dello Stato."

Il veto legislativo è considerato da Constant come: "un mezzo diretto per reprimere l’attività indiscreta delle assemblee legislative, ma, impiegato spesso, le irrita senza disarmarle, il loro scioglimento è il solo rimedio la cui efficacia è assicurata". Constant pubblica la sua opera nel 1820, fornendo elementi per l’interpretazione della Carta costituzionale della restaurazione.

La concentrazione del potere per Constant è un male, sia politico perché altera e sovverte il processo regolare della vita sociale, sia morale perché l’essenza dell’individualità si corrompe quando si usa un potere illimitato o anche quando ci si affida a un potere illimitato nella illusione di riceverne un’integrale tutela.

Il potere di scioglimento di cui parla Constant è diverso da quello prefissato dall’art. 88 della Costituzione Italiana, scioglimento cioè qui funzionale (determinato da motivazioni tecniche).

Vale la pena soffermarsi sull’aspetto del potere di reggitore dello Stato in periodo di crisi (Esposito, “Capo dello Stato”). Pochi studiosi, come Esposito, hanno negato al presidente della Repubblica un “potere politico indipendente rispetto al Governo godente la fiducia del Parlamento. Per quanto ampi e significativi possano essere i poteri del presidente della Repubblica, per quanto grande sia la possibilità di influire mediante la persuasione sul Governo, sempre però in forza sia della Costituzione sia dalla tradizione secolare del Governo, il presidente della Repubblica, se e quando agisce sul piano costituzionale, agisce previo consenso del Governo che gode della fiducia del Parlamento”.

Nell’Enciclopedia del Diritto si contestano alcune dogmatiche relative al Capo dello Stato: “quando si attribuiscono i poteri al Capo dello Stato questi sono dati a un uomo con i suoi vizi e le sue virtù, con le sue passioni e i suoi orientamenti, che sarà animato nell’esercizio delle sue funzioni dal desiderio di attuare o conservare il proprio potere”.

La Presidenza della Repubblica si mostra dunque come la più difficile e sfuggente tra le cariche pubbliche previste dal vigente ordinamento costituzionale. Le carenze della Costituzione hanno fatto sì che l’intera materia si collochi ai lati del diritto costituzionale, il presidente è stato o è lasciato allo stadio di un’istituzione eccedente il mondo giuridico e collocata sul piano delle realtà prettamente politiche.

La riflessione sul presidente della Repubblica si è mantenuta sul confronto tra posizioni dogmatiche e realistiche. È nella ricerca di un equilibrio tra considerazione del dato positivo e ricognizione dei dati offerti dalla realtà istituzionale che vanno poste le basi di una ricostruzione efficace della figura del Capo dello Stato in Italia.

Un programma per il futuro presidente della Repubblica?

L’intervista all’onorevole segretario dei Democratici di Sinistra, Piero Fassino, apparsa nel 2006, apre un nuovo scenario. In questo quadro, le istituzioni di garanzia, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale sono state sottoposte a una inedita tensione; si pensi al pressing che hanno dovuto subire in occasione della promulgazione di talune leggi o giudizi aventi ad oggetto controversie ad alto grado di politicità.

Per quanto riguarda il Capo dello Stato, non sono mancati i tentativi di stravolgerne la figura, come per esempio la proposta, bocciata, di sottrarre alcuni atti alla controfirma ministeriale, ovvero allo svuotamento di qualsiasi discrezionalità dell’atto di scioglimento delle Camere, come è disciplinato dalla riforma costituzionale sulla quale si terrà il prossimo referendum.

Si colloca in questo tema l’intervista dell’on. Fassino, che era alla ricerca di un modo per far apparire super partes ai grandi elettori dell’opposizione la candidatura dell’on. D’Alema alla Presidenza della Repubblica. “Non siamo una Repubblica presidenziale né lo dobbiamo diventare. Ma è essenziale che il prossimo presidente svolga un ruolo di garanzia e coesione”.

Non essere una Repubblica presidenziale non vuol dire che il presidente non abbia ruolo di garante, anzi, a rileggere la carta costituzionale si scopre che il presidente “rappresenta l’Unità nazionale” (art. 87).

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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