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CAPITOLO XIV: IL POTERE GIUDIZIARIO
Cos'è il potere giudiziario? Il potere giudiziario è quel potere che permette di risolvere una controversia di
natura civile, penale e amministrativa applicando la legge. Permette allo stato di garantire l’osservanza e la
conservazione delle norme reputate essenziali ai fini dell’ordinato svolgimento della vita sociale.
Lo stato ha posto tre tipi diversi di giurisdizione, a cui se ne è aggiunto un quarto: la giurisdizione
costituzionale:
-Giurisdizione Civile: la controversia sorge tra privati o tra privati e pubblica amministrazione.
-Giurisdizione Penale: si tratta di reati che colpiscono tutta la collettività e la controversia sorge tra pubblico
ministero che rappresenta la pubblica accusa e l’imputato.
-Giurisdizione Amministrativa: tutela interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.
-Che differenza corre tra giudici ordinari, giudici speciali e giudici straordinari?
Giudici ordinari Sono: Giudice di pace, Tribunale ordinario, Corte d’Appello, Tribunale per i minorenni,
Magistrato di sorveglianza, Tribunale di sorveglianza, Tribunale delle imprese.
Sono questi i magistrati ordinari, vale a dire quelli che istituzionalmente sono collegati al consiglio superiore
della magistratura.
Tutti gli altri rientrano nelle giurisdizioni speciali: tribunali militari, Corte di Cassazione in materia penale;
tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, in materi amministrativa e contabile;
Corte Costituzionale in materia costituzionale.
I giudici straordinari sono quei giudici che vengono istituiti dopo il verificarsi di un crimine, hanno singole
materie di competenze.
-Qual è l’articolazione strutturale dei giudici ordinari e speciali?
Giudici ordinari: In relazione alle loro funzioni i giudici ordinari entrano a far parte degli organi giudicanti o
degli organi requirenti. Quali organi giudicanti di primo grado in materia civile sono previsti il Giudice di Pace
e il Tribunale. Mentre gli organi requirenti non attuano le decisioni delle varie controversie ma si occupano
dell’esercizio di funzioni, proprie del Pubblico Ministero, che sono preparatorie o di stimolo rispetto alla
decisione. (Procure della Repubblica, Procure Generali, Procura generale presso la Corte di cassazione).
Giudici speciali:
Vedi risposta 2.
-Cosa si intende per indipendenza interna della magistratura? Come viene garantita?
Al fine dell’indipendenza interna della magistratura la Costituzione stabilisce due principi entrambi tendenti a
rafforzare le garanzie predisposte a favore del singolo magistrato.
Il primo, della inamovibilità, cioè il divieto di procedere alla dispensa, alla sospensione dal servizio o alla
destinazione ad altra sede o funzione se non in seguito ad una decisione del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Il secondo, quello del divieto di operare distinzioni tra i magistrati se non in ragione della diversità di funzioni
ad essi assegnate.
Si tratta di principi di grande rilievo che puntano, da un lato, a rimuovere ogni forma di indebita pressione
indiretta sull’esercizio della funzione giurisdizionale, dall’altro a bandire l’applicazione del principio
gerarchico.
-Come è composto e quali sono le funzioni del CSM? Quali sono i suoi rapporti con il Ministro della
Giustizia?
La garanzia dell’indipendenza esterna dei giudici ordinari è essenzialmente affidata dalla Costituzione al
Consiglio Supremo della Magistratura.
L’art. 104 Cost. prevede una composizione mista del C.S.M., con membri elettivi (in parte di nomina politica,
in parte in rappresentanza dei giudici) e membri di diritto (P.d.R. che presiede l’organo, il Primo Presidente
della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la stessa Corte di cassazione).
La scelta a favore di una composizione mista fu dovuta all’intento di evitare che l’organo garante
dell’autonomia ed indipendenza della magistratura corresse il rischio di trasformarsi in una struttura chiusa a
difesa di posizioni corporative, incapace di rendersi interprete delle esigenze dettate dall’evoluzione delle
condizioni sociali e politiche del Paese.
A conferma della voluta natura mista dell’organo, nel C.S.M., prevalgono numericamente i membri eletti dalla
magistratura, ma la carica di vice-Presidente viene affidata ad uno dei membri designati dal Parlamento, sia
pure eletto dal collegio.
La legge 44/2002 ha ridotto da 30 a 24 il numero dei membri elettivi del consiglio: 8 eletti dal Parlamento in
seduta comune, 16 eletti dai magistrati delle varie categorie.
Ad essi si aggiungono i 3 membri di diritto per un totale di 27 membri.
I membri elettivi del C.S.M. durano in carica 4 anni, non sono immediatamente rieleggibili e debbono
rispettare il particolare regime di incompatibilità previsto a loro carico.
Scaduti i 4 anni, la durata in carica del Consiglio è prorogata fino all’insediamento del nuovo C.S.M., la cui
elezione deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza di quello precedente.
Nel caso di impossibilità di funzionamento, esso può essere sciolto con decreto del P.d.R., sentiti i Presidenti
delle Camere e il Comitato di presidenza del Consiglio Superiore.
Accanto al “plenum” del Consiglio, operano una serie di organi più ristretti (Commissioni) il cui numero e le
cui attribuzioni sono determinate, all’inizio di ogni anno, dal Presidente dell’organo.
Tra queste commissioni, uno speciale rilievo assumono la Commissione speciale competente in materia di
conferimento di incarichi direttivi ai magistrati e la sezione disciplinare.
Quanto ai rapporti tra C.S.M. e Ministro della Giustizia, va sottolineato che mentre la subordinazione delle
decisioni del Consiglio ad un atto di iniziativa del Ministro è stato fatto cadere dalla Corte costituzionale,
permangono ancora elementi di ambiguità nella legislazione vigente che lasciano aperti dubbi di legittimità
costituzionale: soprattutto il caso del “concerto” tra C.S.M. e Ministro, richiesto per le nomine dei Magistrati
destinati a ricoprire gli uffici direttivi, che ha dato origine a più di un conflitto di attribuzione, risolti dalla Corte
Costituzionale con l’affermazione della necessità che i due organi operino nel rispetto del principio di leale
collaborazione, ma che, in presenza di un contrasto non superabile, l’ultima parola spetta al C.S.M.
Funzioni amministrative riguardo:
a) le assunzioni, le assegnazioni e ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati.
b) la nomina e revoca dei magistrati onorari e dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni
specializzate.
c) le nomine a magistrato di Cassazione per meriti insigni di professori e avvocati.
d) le valutazioni di professionalità
e) concessione di sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie e alle loro famiglie.
f) le proposte dirette al Ministro della Giustizia in ordine alla modificazione delle circoscrizioni giudiziarie ed
ogni altra questione relativa al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
g) pareri sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario e, in genere, l’amministrazione della
giustizia.
-Quali principi costituzionali regolano più direttamente la posizione del cittadino nei confronti del
giudice?
a) diritto alla difesa (possibilità di avvocati dati da tribunale)
b) obbligo di riparazione degli errori giudiziari (risarcimento)
c) diritto a non essere distolti dal proprio giudice naturale, precostituito per legge
d) diritto a non essere puniti se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto
addebitato.
e) carattere personale della responsabilità penale (impossibilità di essere richiamato per colpe altrui)
f) diritto a non essere considerati colpevoli finché non sia intervenuta una condanna definitiva.
CAPITOLO XV: I DIRITTI DI LIBERTA’
-In che termini il principio di eguaglianza risulta decisivo nell’evoluzione della nostra forma di Stato
Quali sono le accezioni del principio di eguaglianza?
-Quali sono le libertà individuali espressamente previste dalla Costituzione? Quali sono i loro
caratteri comuni?
La libertà personale: L’art. 13 della Costituzione è dedicato alla disciplina della libertà personale, ossia alla
tutela della libertà fisica e psichica della persona.
Alla solenne affermazione dell’inviolabilità della libertà personale, seguono i due istituti di garanzia: una
riserva di legge (la libertà può essere limitata solo nei casi previsti dalla legge) e una riserva di giurisdizione
(solo l’autorità giudiziaria può applicare in concreto le limitazioni).
L’unica deroga a questo regime ordinario è prevista dal terzo comma per le ipotesi in cui ragioni eccezionali
di necessità e urgenza non consentano un intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria. In questi casi può
essere direttamente l’autorità di pubblica sicurezza ad intervenire (fermo di polizia giudiziaria, 48 ore).
La libertà di domicilio: L’art. 14 della Costituzione si preoccupa di tutelare quella che è la proiezione spaziale
della persona, ossia il domicilio.
La garanzia costituzionale oggi si estende ad ogni luogo di cui la persona, fisica o giuridica, abbia
legittimamente la disponibilità per lo svolgimento di attività connesse alla vita privata o di relazione e dal
quale intenda escludere i terzi.
Secondo il secondo comma dell’art. nessuna violazione è consentita, se non nei casi e nei modi previsti dalla
legge e a seguito di apposita disposizione del giudice.
La libertà di circolazione e soggiorno: Sempre al fine di tutelare la proiezione spaziale della persona, al di là
della mera sfera domiciliare, l’Art. 16 della Costituzione garantisce al cittadino la libertà di circolare e
soggiornare liberamente all’interno del territorio dello Stato, nonché la libertà di uscire e rientrare in tale
territorio.
La libertà e segretezza della corrispondenza: La Costituzione repubblicana tutela espressamente, all’Art. 15,
la libertà e segretezza della corrispondenza.
Quindi l’Art. 15 tutela i modi attraverso i quali la persona entra in contatto con altri soggetti specificatamente
individuati.
La libertà di manifestazione del pensiero: L’art. 21 della Costituzione rappresenta il diritto di comunicare il
proprio pensiero ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari, in tutte le sue possibili manifestazioni
(orali, scritte, vari mezzi..).
Riguardo alla stampa il costituente ha posto tre fondamentali principi:
a) Il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure.
b) Il divieto di sottoporre la stampa a sequestro.
c) obbligo di rendere noti i loro mezzi di finanziamento.
L’unico limiti che si p