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E CRITERI DIRETTIVI.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

proposte del ministro competente;

delibera del consiglio dei ministri;

eventuali adempimenti ulteriori e nuova delibera definitiva;

emanazione del presidente della repubblica.

Tutte le FASI devono essere indicate nella PREMESSA DEL DECRETO, per effettuare un

collegamento fra la legge delega e il decreto, infine vengono pubblicati sulla GAZZETTA

UFFICIALE.

La legge prescrive che il decreto sia presentato in firma al presidente della repubblica almeno 20

giorni prima della scadenza tassativa contenuta nella legge delega, questo a garanzia del presidente

della repubblica di esaminare con cura il decreto e del governo, in caso di richiesta da parte del

presidente della repubblica di riesaminare il decreto. Il presidente , perciò, svolge sui decreti gli

stessi controlli che opera sulle leggi.

A volte può capitare che la DELEGA LEGISLATIVA possa essere il completamento di una legge

emanata dal parlamento, quest' ultimo può, quindi, delegare il governo ad emanare norme di

attuazione, coordinamento o transitorie di una legge di riforma. Queste deleghe, però, non

contengono i principi guida, riducendo così, il potere del governo.

e. DECRETO LEGGE: ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE, che il governo può adottare in

casi straordinari di necessità e urgenza.

Il governo può scegliere se emanarlo o no, ma se lo fa si deve verificare che ci siano le condizioni

di necessità e urgenza. In questo caso il governo si appropria dell' esercizio della funzione

legislativa senza nessuna delega da parte del parlamento.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

e. deliberazione da parte del consiglio dei ministri;

f. emanazione da parte del presidente della repubblica;

g. pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, presentando nel preambolo le condizioni di

necessità e urgenza. Il giorno stesso della pubblicazione entra in vigore e viene

presentato alle CAMERE, le quali, se sono sciolte, si devono unire entro 5 giorni.

Il PARLAMENTO in questo modo, deve produrre una legge di conversione. Perciò il decreto legge

viene presentato come un disegno di legge, dando inizio ad un procedimento legislativo che si deve

concludere entro 60 giorni.

Entro i famosi 60 giorni il parlamento può: convertire il decreto in legge, senza apportare o

apportando emendamenti al testo originale, oppure può non essere convertito perché non si

constatano le condizioni di necessità ed urgenza. Se NON VIENE CONVERTITO decade e si

cancellerà come se non fosse mai esistito, gli effetti prodotti nei 60 giorni però, devono essere

sanati, il parlamento dovrà emanare una LEGGE DI SANATORIA per sanare la situazione che si è

generata dalla mancata entrata in vigore del decreto.

La REITERAZIONE DEL DECRETO LEGGE è una pratica con cui, alla scadenza dei 60

giorni, il decreto non viene convertito e il governo ne emana uno nuovo, modificando minimamente

il testo del precedente. Il nuovo decreto ha la funzione di sanare gli effetti del nuovo decreto alla

data dall' entrata in vigore di quello scaduto. In questo modo si generano catene di decreti legge

uguali; nel 1996 è intervenuta la corte costituzionale abolendo quasi totalmente questa pratica.

9. REGOLAMENTI PARLAMENTARI: SONO FONTI PRIMARIE , INFERIORI

SOLAMENTE ALLA COSTITUZIONE; sono adottati da ciascuna camera a maggioranza

assoluta e assicurano l’ indipendenza alla camera stessa, la quale gestisce autonomamente le

sue funzioni.

Hanno la STESSA FORZA DI UNA LEGGE COSTITUZIONALE, perché non possono essere

modificati da una legge della stessa camera, ma solo con un nuovo regolamento, approvato a

maggioranza assoluta dei componenti.

10. REFERENDUM ABROGATIVO: per referendum si intende una richiesta fatta dal corpo

elettorale di esprimersi su una determinata questione. Esso è uno strumento di democrazia

diretta, in quanto è una delle forme con cui il popolo può esercitare la sua sovranità, senza l’

interposizione di rappresentanti. Nello specifico, il referendum abrogativo, è un referendum

con cui il corpo elettorale può abrogare una legge o un atto avente forza di legge , perciò

non ha potere propositivo nel senso che serve a togliere disposizioni di legge e non crearne

di nuove. TUTTAVIA anche tale referendum ha la possibilità di creare norme nuove, in

quanto sottraendo singole frasi all’ interno di una disposizione il significato dell’ intera

disposizione può essere totalmente diverso.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

d. RICHIESTA, la quale può essere inoltrata da:

- 500.000 elettori;

- 5 consigli regionali, dopo aver approvato la richiesta a maggioranza assoluta e averla depositata

presso la cancelleria della cassazione;

e. presso la cassazione si costituisce L’UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM, che

esamina la

conformità delle richieste alla legge.

La LEGITTIMITÀ dei requisiti deve essere assunta con un’ ORDINANZA;

f. i QUESITI DICHIARATI LEGITTIMI devono essere trasmessi alla CORTE

COSTITUZIONALE per il giudizio di ammissibilità, in quanto vi sono alcune materie che

sono escluse dal referendum;

g. se la corte dichiara il referendum ammissibile, il presidente della repubblica deve fissare la

VOTAZIONE tra il 15/4 e il 15/6;

h. il REFERENDUM è valido solo se vi hanno partecipato il 50% +1 degli aventi diritto.

Accertata la somma dei voti favorevoli e contrari si proclama il risultato.

f. FONTI SECONDARIE:

1. REGOLAMENTI GOVERNATIVI: i regolamenti sono atti normativi eterogenei che

non hanno la forma di un atto normativo, ma di un provvedimento e perciò non possono

essere sottoposti al controllo della corte. Essi PROVENGONO DA DIVERSI ORGANI

DEL NOSTRO ORDINAMENTO, tra cui il governo. La RIFORMA COSTITUZIONALE

del titolo V ha stabilito che il governo possa emanare regolamenti sollo nelle materie su cui

lo stato ha potestà legislativa esclusiva, riservando alle regioni il potere regolamentare in

tutte le altre materie.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

d. DELIBERAZIONE, su proposta di uno o più ministri , del consiglio dei ministri, previo

parere del consiglio di stato, il quale è obbligatorio ma non vincolante;

e. EMANAZIONE.;

f. CONTROLLO, da parte della corte dei conti, DI LEGITTIMITA’, la quale mette il visto o lo

registra. In tal modo il regolamento DIVIENE UFFICIALE;

g. PUBBLICAZIONE sulla GAZZETTA UFFICIALE.

Vi possono essere diverse tipologie di REGOLAMENTO:

g. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE delle leggi;

h. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE;

i. REGOLAMENTO INDIPENDENTE;

Gli ULTIMI DUE REGOLAMENTI si possono ATTUARE se non vi è un RISERVA DI LEGGE

ASSOLUTA.

2. REGOLAMENTI MINISTERIALI O INTERMINISTERIALI: EMANATI DAL

MINISTRO, previo parere del consiglio di stato, hanno la forma del DECRETO

MINISTERIALE; mentre con lo stesso procedimento, CON DECRETO

INTERMINISTERIALE, sono emanati i regolamenti che riguardano materie di

competenza di più ministri.

Prima dell’ emanazione devono essere comunicati al presidente del consiglio dei ministri, che può

sospendere l’ adozione dell’ atto, motivandone la scelta. Sono soggetti al controllo della corte dei

conti, in quanto non possono contrastare i regolamenti governativi; infine sono pubblicati sulla

gazzetta ufficiale.

La DELEGIFICAZIONE è una pratica con cui il PARLAMENTO, attraverso una legge ,

AUTORIZZA IL GOVERNO ad EMANARE UN REGOLAMENTO DELEGATO, stabilendo che

nel momento in cui il regolamento entra in vigore, la materia che prima veniva trattata dalla legge

ora viene trattata da un regolamento.

LA LEGGE DI DELEGIFICAZIONE è necessaria perché un REGOLAMENTO NON PUÒ

ABROGARE UNA LEGGE ORDINARIA. Questa pratica, però, si può adottare solo se la materia

non è coperta da riserva di legge assoluta e serve per alleggerire le procedure legislative.

j. FONTI REGIONALI E LOCALI :

FONTI STATUTARIE REGIONALI 1)STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE:

sono delle LEGGI REGIONALI RINFORZATE, che disciplinano alcuni importanti aspetti

della regione, quali la forma di governo, i principi di funzionamento, il diritto di iniziativa

legislativa[..]

Con la RIFORMA COSTITUZIONALE DEL TITOLO V non solo le regioni hanno acquisito molta

più autonomia , ma anche gli statuti hanno cominciato a svolgere una funzione molto importante.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

APPROVAZIONE del consiglio regionale a MAGGIORANZA ASSOLUTA, mediante due

deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi;

PUBBLICAZIONE sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, entro 30 giorni il

governo può impugnarlo davanti alla corte costituzionale , mentre entro 3 mesi 1/50 degli

elettori della regione o 1/5 dei componenti del consiglio regionale, possono proporre un

referendum.

Lo statuto viene, dunque promulgato solo se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

FONTI PRIMARIE 1) LEGGI REGIONALI, la POTESTÀ LEGISLATIVA, oltre che

allo stato, spetta anche alle regioni.

Le LEGGI REGIONALI sono considerate, LEGGI ORDINARIE FORMALI.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: è disciplinato dalla Costituzione, dallo statuto e dal

regolamento interno del consiglio regionale, FASI:

- INIZIATIVA

- APPROVAZIONE

- PROMULGAZIONE

- PUBBLICAZIONE( sui BUR)

La LEGGE COSTITUZIONALE n° 3/2001 ha portato alla riforma del titolo V della costituzione

che da una MAGGIORE ESTENSIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ALLE REGIONI.

L’ art. 117 infatti stabilisce :

k. un elenco di materie su cui vi è POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO;

l. un elenco di materie su cui le REGIONI HANNO POTESTÀ LEGISLATIVA

CONCORRENTE.

La CONCORRENZA consiste nel fatto che lo stato determina i principi fondamentali della materia,

mentre le regioni devono attuare le norme di dettaglio;

m. le materie non comprese nei 2 elenchi sono di potestà legislativa residuale delle regioni.

INOLTRE:

a riguardo degli OBBLIGHI INTERNAZIONALI , LE REGIONI possono stipulare accordi

con stati e intese con enti territoriali interni ad un altro stato, rinviando alla legge statale la

disciplina dei casi e delle forme con cui questa facoltà può essere esercitata;

INTERFERENZE STATALI NELLE MATERIE REGIONALI, riguardo alle MATERIE

TRASVERSALI(chiamate così dalla corte costituzionale),

a riguardo della POTESTÀ LEGISLATIVA DELLE REGIONI SPECIALI le modifiche del

titolo V non hanno modificato le loro competenze , che restano elencate nei loro statuti, in

particolare: LA POTESTA’ ESCLUSIVA E’ LA PIU’ AMPIA, la POTESTA CONCORRENTE

E’ UGUALE A QUELLE DELLE REGIONI ORDINARIE e la POTESTA’ INTEGRATIVA,

che consente alle regioni speciali di integrare le leggi statali.

2)REFERENDUM ABROGATIVO

C) FONTI SECONDARIE 1)REGOLAMENTI REGIONALI: ATTI NORMATIVI C

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Publisher
A.A. 2012-2013
41 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carli186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scavone Angelo.