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LA LIBERTÀ DI DOMICILIO

Questa è disciplinata nell’articolo 14 della Costituzione e fa parte delle libertà inviolabili e garantite a tutti gli individui. Non può essere violata se non previsto dalla legge (riserva di legge assoluta) tramite atto motivato di un’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Per domicilio si intende lo spazio frequentato dall’individuo per isolarsi legittimamente dal resto del mondo o per espletare una attività privata (non coincide sempre con la residenza). Fa parte delle libertà negative in quanto non si ha il diritto all’abitazione. Le restrizioni imponibili su questa libertà per atto motivato sono:

  • Ispezione del locale, per accertare la presenza di tracce (osservazione);
  • Perquisizione del locale, ricerca del corpo del reato o di altri elementi inerenti al reato (il locale viene setacciato, non è più una sola osservazione);
  • Sequestro del locale, viene accertata

La presenza di prove e viene negato l'accesso a esso, il sequestro può essere attuato sia per conservare le prove ma anche per evitare il perpetuarsi del reato. Gli accertamenti e le ispezioni "amministrative" per fini economici o di salute e incolumità pubblica possono, invece, essere svolti senza previo atto motivato dell'autorità giudiziaria purché avvengano in base alla legge, non in casi eccezionali di necessità e urgenza, e non allo scopo di ricercare le prove di reati commessi (ma solo a fini "conoscitivi").

LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE

Questa è l'ultima delle libertà (negativa, in quanto si ha la libertà di non comunicare) inviolabili e garantite ad ogni individuo, esso è accompagnato anche dalla libertà della segretezza della comunicazione interpersonale privata (ossia due individui determinati utilizzano un mezzo di comunicazione) o di qualsiasi altra forma di comunicazione (art.

15). La libertà e la segretezza tuttavia sono condizioni non sempre inseparabili; se si utilizza una forma di comunicazione interpersonale privata, la segretezza è garantita, al contrario se il mezzo utilizzato non è idoneo allo scopo (comunicazione interpersonale pubblica), la comunicazione viene disciplinata dall'articolo 21 (libertà di manifestazione del pensiero). 18 Se si riesce a dimostrare che la comunicazione interpersonale utilizzata era tra due individui, l'incapacità del mezzo di mantenere la segretezza non fa venir meno l'applicabilità dell'articolo 15. La restrizione di questa libertà si ha solamente nei casi previsti dalla legge (riserva assoluta di legge) con un atto motivato dell'autorità giudiziaria (del G.I.P. in fase preliminare o dal giudice ordinario su richiesta del P.M.). Non è previsto alcun tipo di intervento d'urgenza da parte della pubblica sicurezza né alcuna

eccezione alla riserva di giurisdizione. Sono previste solamente le intercettazioni e il sequestro della corrispondenza (con atto motivato dal giudice).

LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE e SOGGIORNO

Questa libertà negativa (in quanto non si ha il diritto di mobilità) è nominata nell’articolo 16 della Costituzione. È una libertà inviolabile ma è anche individuale in quanto non è garantita a tutti ma solo ai cittadini (sono previste estensioni da parte della legge per gli stranieri). Questa riconosce tre diritti: il diritto di soggiornare (o di risiedere) in qualsiasi parte del Paese; di circolare, ossia di muoversi da un luogo all’altro sempre nel Paese; il diritto di espatriare, ossia di uscire dal territorio nazionale e di ritornare. È previsto l’estradizione nell’articolo 26 (non per reati politici). Non è riserva di legge assoluta ma solo riserva di legge rinforzata (il legislatore ha dei limiti, non si

può applicare l'estradizione per motivi politici). Le limitazioni alla libertà di soggiorno e di circolazione possono essere imposte dalla legge per motivi di sanità o sicurezza tramite provvedimento generale, non sono ammessi motivi politici. Per espatriare, invece, bisogna aver adempiuto agli obblighi di legge (aver ottenuto il passaporto). Le limitazioni prevedono: il divieto di comparire in pubblico mascherati (salvo che in occasioni debitamente autorizzate) o di presentarsi in luogo pubblico con caschi protettivi o altri mezzi che rendono difficoltosa l'identificazione della persona in assenza di giustificato motivo (gli indumenti religiosi sono concessi, ma devono essere rimossi su richiesta dalla P.S.); divieto di "blocco stradale" (deporre oggetti su una strada o ferrovia, o ostruire una strada o ferrovia, anche col proprio corpo, al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione); obbligo di registrazione e trasmissione dei dati.

Anagrafici all'autorità di pubblica sicurezza delle persone che alloggiano in strutture ricettive aperte al pubblico. Sono inoltre ammesse delle restrizioni individuali non custodiali, applicate post delictum in misura cautelare (riserva giurisdizionale): divieto di espatrio, divieto di dimora, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Oltre a esse ci sono delle misure di prevenzione (ante delictum) individuali opposte alle misure di sicurezza, attuate dalla P.S. per prevenire un reato o evitarlo; l'applicazione si basa su specifici indici di pericolosità della persona. Un esempio è il daspo o il divieto di partecipare a determinate manifestazioni pubbliche.

LA LIBERTÀ DI RIUNIONE

Libertà inviolabile, individuale (solo per i cittadini) e negativa, esercitata collettivamente. Per riunione si intende la presenza volontaria (e non obbligatoria), non spontanea o occasionale (richiede un minimo di organizzazione dell'evento), di

più persone in uno stesso luogo e in un medesimo tempo per uno scopo comune; esempi sono le manifestazioni o i cortei. La riunione deve avvenire in un luogo pubblico o aperto al pubblico; nel primo caso c'è libero accesso e uscita (strade o piazze), nel secondo invece si ha accesso solo se si ha una determinata disponibilità (cinema o stadi); in entrambi i casi non sono previsti inviti o diritti di ammissione (in caso contrario si parla di riunioni private); è previsto, invece, il diritto di esclusione dalla riunione per ragioni di sicurezza. L'articolo 17 afferma che i cittadini possono riunirsi pacificamente senza armi, sono previste dalla legge delle estensioni di questa libertà anche ai non cittadini. Le armi comprendono sia quelle proprie (ossia quelle che prevedono il porto d'armi) che quelle improprie (oggetti in grado di offendere, un palo della strada per esempio); è vietato inoltre il lancio di strumenti per l'emissione di

che potrebbero creare pericolo. La presenza di pochi individui armati o con intenzione di creare disordine non basta a rendere la riunione illegittima; questi però devono essere allontanati. Non è prevista la richiesta di autorizzazione da parte degli organizzatori, tuttavia questi devono richiedere un permesso alla il quale può anche negarlo o imporgli delle limitazioni per motivi di sicurezza. La negazione del permesso può essere ignorata, la riunione comunque non assumerà così il carattere di illegittimità (i promotori però verranno puniti). La pubblica sicurezza può sciogliere la riunione per motivi di sicurezza, assumendo anche un carattere violento. Questa è strettamente legata alla libertà di riunione in quanto anche esso è una libertà individuale esercitata collettivamente, con la differenza che essa presenta un carattere di stabilità (partiti e

La costituzione di associazioni non richiede autorizzazione, ma è necessario richiedere il riconoscimento all'autorità. È possibile aderire e allontanarsi liberamente da un'associazione. Un'associazione deve avere un elemento personale (gli associati), un elemento ideale (una finalità o un'attività sociale), un elemento organizzativo stabile e un patrimonio, se necessario. Ciò che è reato per i singoli è reato anche per un'associazione, ma ciò che è consentito ai singoli è consentito anche all'associazione.

Sono vietate le associazioni a delinquere, in quanto le azioni compiute dagli associati sono illegali. Sono vietate anche le associazioni segrete, che non rivelano i nomi degli associati agli stessi associati o non rivelano i loro scopi all'autorità, o che operano per interferire con organi politici.

Le associazioni politiche con scopi estrutture militari, per evitare la creazione di partiti paramilitari o di un nuovo partito fascista. Anche se è una libertà negativa, in alcuni specifici casi bisogna essere iscritti a delle associazioni (esempi gli albi professionali) per motivi di sicurezza e tutela della salute.

LA LIBERTÀ DI CULTO

Il fenomeno religioso è parte fondamentale della nostra Costituzione tanto da essere nominato in svariati articoli: nell'articolo 3 si vieta qualsiasi discriminazione per motivi religiosi; l'articolo 7 sancisce l'indipendenza dello Stato dalla Chiesa cattolica e viceversa nei loro rispettivi ordini, inoltre i loro rapporti sono disciplinati dai patti Lateranensi; l'articolo 8 afferma che lo Stato italiano è laico e si pone in maniera equidistante da ogni forma di culto.

L'articolo 19 invece riconosce a tutti gli individui la libertà di professare il proprio credo religioso sia in forma pubblica che privata.

individuale che collettivamente; in questa libertà rientra anche il diritto di propaganda e di pratica (in luogo pubblico o privato) del culto.

Non possono essere imposti limiti legislativi o trattamenti sfavorevoli di carattere tributario per enti con finalità religiosa (art. 20). Le uniche restrizioni ammesse sono di tipo: esplicito, la pratica del culto deve rispettare il buon costume (pudore sessuale, art. 19); implicito, il fenomeno religioso deve essere svolto senza minacciare l'ordine pubblico, inteso in senso "materiale" come ordinato svolgimento della convivenza civile nel rispetto dei fondamentali diritti individuali della persona (niente sacrifici per esempio). Ovviamente è una libertà negativa in quanto si è liberi di non praticare alcuna religione.

LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

L'articolo 21 è dedicato a questa libertà individuale, con particolare attenzione rivolta alla stampa.

libertà di manifestazione

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
63 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracau di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pizzetti Federico Gustavo.