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PRINCIPI GENERALI
1. La Repubblica e le sue componenti. Lo stato come componente principale ma non
esclusiva della Repubblica. Il principio di sussidiarietà e la sua esplicazione nel nuovo
Titolo V della Costituzione.
“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato”: recita così l’art. 114 della Costituzione disegnando quella che viene
chiamata la Repubblica delle autonomie. Non più e non solo una concezione statocentrica,
come nel precedente assetto costituzionale, ma una equiordinazione di tutte le componenti
della Repubblica. Lo Stato perde la competenza generale a legiferale, potendolo fare solo
nelle materie elencate come sue esclusive nel testo costituzionale e concorrere con le
Regioni.
Agli enti territoriali (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni) viene garantita una
vera e propria autonomia costituzionale che si esplica nel potere di adottare dei propri
Statuti ed una piena potestà regolamentare ed amministrativa.
Nel disegno della riforma costituzionale realizzata nel 2001 e che ha forgiato la Repubblica
della autonomie le funzioni devono essere svolte al livello territoriale più vicino al cittadino.
Inoltre, è stato cancellato il sistema dei controlli amministrativi a cascata sugli atti di questi
enti, rimanendo, come argine ad una cattiva amministrazione, solo la possibilità di ricorrere
alla giustizia amministrativa (Corte dei conti per danno erariale e Tribunali amministrativi
regionali).
Per quanto riguarda le Città metropolitane, prima non menzionate dalla Costituzione, il
percorso di una loro effettiva istituzione è ancora in itinere.
Un principio che della riforma costituzionale costituisce una vera è propria rivoluzione,
avviene nel campo della distribuzione delle funzioni amministrative tra enti, rappresenta il
c.d. principio di sussidiarietà. Secondo tale principio i compiti amministrativi devono
essere svolti dal livello territoriale di governo più vicino al cittadino. Nel caso in cui l’ente
predisposto non sia in grado di svolgere in maniera adeguata la determinata funzione,
quest’ultima, viene “passata” ad un altro ente territorialmente più grande.
Tale principio fu introdotto in campo Europeo con il Trattato di Maastricht. Successivamente
venne introdotto del 2001 in Costituzione proprio per flessibilizzare il passaggio di compiti e
funzioni dal piccolo al grande, fino ad arrivare allo Stato.
2. Organi e poteri dello Stato.
Lo Stato, in quanto persona giuridica, per manifestare la propria volontà e quindi per agire,
deve avvalersi di strumenti che consentano l’imputabilità ad esso della propria azione con
gli effetti giuridici che questa comporta.
Se infatti una persona fisica può operare nel campo del diritto sia direttamente, sia
avvalendosi di un rappresentate, lo Stato, quale ente ideale, non può ovviamente agire
direttamente ma deve avvalersi di “strumenti” che offre di diritto.
Così la dottrina di fine Ottocento ha elaborato il concetto di organo quale mezzo atto a
consentire l’immediata imputabilità della volontà espressa all’ente pubblico di riferimento –
ed in primis allo Stato -, con conseguente sostituzione del rapporto di rappresentanza con
un rapporto di “immedesimazione organica”.
Dal concetto di organi si distingue quello di potere: intendersi per poteri dello Stato quei
complessi unitari di organi o anche quegli organi di vertice dell’apparato statuale cui è
demandato l’esercizio delle funzioni fondamentali dello stesso Stato.
Ai tre classici poteri dello Stato vanno aggiunti, quali poteri a sé stanti e strutturati in un solo
organo, ovvero: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale
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Sono questi i c.d. “poteri organo”, così qualificati in dottrina per distinguerli dagli “organi-
poteri”, vale a dire quegli organi ricompresi in poteri sostanzialmente autonomi
nell’ordinamento costituzionale e configurabili quindi come altrettanti poteri a se stanti
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Correlato al concetto di potere è quello di funzione: intendendosi per funzioni al profilo
oggettivo delle attività esercitate.
3. Poteri di indirizzo e poteri garanti.
Nella formula di governo parlamentare quale quella italiana attori dell’indirizzo politico sono
il Parlamento (maggioranza parlamentare) e Governo legati dal rapporto di fiducia che lega
i due organi. Inoltre, non si può ignorare l’influenza esercitata dalle Istituzioni dell’unione
europea che costituiscono obblighi da attuare per il nostro ordinamento e che si inseriscono
nel circuito di formazione dell’indirizzo politico.
A garanzia dell’ordinamento e del funzionamento del sistema costituzionale vigilano poteri
“garanti” della Costituzione: il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.
Il Presidente della Repubblica ha un legittimazione democratica “indiretta”, perché eletto
dai rappresentati del corpo elettorale nel Parlamento in seduta comune. Nella molteplicità
delle funzioni, ha il principale compito di intervenire quando il sistema costituzionale si
inceppa o perché si sfalda il rapporto Parlamento-Governo (dovendo intervenire
sciogliendo le Camere anticipatamente).
Altro potere garante è costituito dalla Corte costituzionale composta da giuristi eletti o
nominati dal Presidente della Repubblica. Che oltre a derimere i conflitti di attribuzioni tra i
poteri dello Stato, ha l’importante compito di verificare la costituzionalità delle leggi e degli
atti aventi forza di legge.
Altra garanzia dell’ordinamento costituzionale si sostanzia nel procedimento aggravato di
revisione della Costituzione: ovvero il Parlamento può modificarla, senza toccare il nucleo
fondamentale dello stesso costituito dai suoi principi fondamentali, solo tramite un
procedimento aggravato che richiede un’ampia ponderazione delle forze politiche e un
eventuale referendum popolare confermativo.
4. Organi costituzionali e organi a rilevanza costituzionale.
Con riguardo alla loro posizione giuridica nell’ambito dell’ordinamento distinguiamo:
a) Organi costituzionali.
Per tali intendendo quegli organi che si caratterizzano per l’essere collocati al vertice
dell’organizzazione statale e in posizione di reciproca parità e indipendenza (Parlamento,
Presidente della Repubblica, Governo e Corte costituzionale).
Caratteristiche:
• Indefettibilità: sono caratterizzati per la determinazione della forma di governo e della
stessa forma di Stato e che il venir meno di un organi costituzionale non sarebbe
compatibile con il mantenimento dell’assetto costituzionale dello Stato.
• Continuità del funzionamento: è una caratteristica essenziale degli organi
costituzionali; soccorre all’uopo l’istituto della prorogatio, che consente al titolare di un
organo costituzionale di continuare ad esercitare le proprie funzioni pur a mandato
scaduto, fino all’investitura del successore.
• Politicità: assume tra i suoi compiti tutti gli interessi che riguardano una collettività.
• Rappresentatività: indica la capacità di essere rappresentativi della volontà popolare.
b) Organi a rilevanza Costituzionale.
Sono anch’essi previsti dalla Costituzione. Sono organi che non partecipano all’esercizio
della funzione di indirizzo politico, e sono ritenuti non contitolari di poteri sovrani e non
suscettibili di incidere sulla forma di Stato e sulla forma di Governo (CNEL, Corte dei Conti,
CSM).
5. Classificazione degli organi.
Oltre che per la posizioni costituzionale, gli organi dello Stato possono essere classificati
secondo diversi altri criteri.
Distinguiamo:
a) Organi collegiali e organi individuali.
- Organi collegiali: composti da una pluralità di persone (es. Consiglio dei Ministri).
- Organi individuali: composti da una sola persona (es. Presidente della Repubblica).
b) Organi semplici e organi complessi.
- Organi semplici: sono organi individuali (es. Presidente della Repubblica)
- Organi complessi: formati da più organi semplici (es. Parlamento).
c) Organi rappresentativi e non rappresentativi.
- Organi rappresentativi: sono organi elettivi.
- Organi non rappresentativi: sono organi non elettivi.
d) Organi attivi, consultivi e di controllo.
- Organi attivi: esprimono la volontà dell’ente e operano per darne attuazione.
- Organi consultivi: sono quelli che partecipano alla formazione della volontà di un ente
esprimendo pareri.
- Organi di controllo: sono quelli che esercitano un controllo di legittimità o di merito sugli
atti di un organo attivo.
e) Organi centrali e periferici.
- Organi centrali: sono quegli organi il cui ambito di competenza si estende a tutto il
territorio nazionale.
- Organi periferici: sono quegli organo le cui competenze riguardano solo una porzione di
territorio nazionale. IL CORPO ELETTORALE
1. Popolo e corpo elettorale.
Il popolo è l’elemento personale costitutivo dello Stato e il titolare della sovranità. Se il
popolo è costituito dai cittadini, il corpo elettorale rappresenta quella parte di popolo che è
titolare dei diritti politici, e che quindi è in possesso dei requisiti che lo legittimano ad
esprimere una dichiarazione di voto.
La capacità di votare di definisce elettorato attivo. Quest’ultimo è riconosciuto in presenza
di 2 requisiti:
- La cittadinanza italiana.
- La maggiore età fissata a 18 anni (per le votazioni per il Senato tale requisito è elevato
a 25 anni).
L’elettorato attivo può essere limitato solo per:
• Effetto di sentenza irrevocabile.
• Incapacità civile
• Indegnità morale
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Approfondimenti.
Nel caso di sentenza penale irrevocabile, il condannato può essere sottoposto alla pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che limita la capacità elettorale ed esclude
l’esercizio del voto.
L’indegnità morale riguarda poche ipotesi contemplate nella Costituzione ed ormai prive di
valore attuale.
L’incapacità civile, riguardava coloro che erano dichiarati incapaci di tutelare i propri
interessi per motivi fisici o psichici, in modo totale o in modo parziale. Tuttavia, l’art. 1 della
legge n. 180 del 78, ha restituito il diritto di voto agli interdetti ed agli inabilitati per infermità
mentale, rendendo priva di att