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DIRITTO PUBBLICO

Prof. Pizzetti – a.a. 2021/2022

CAPITOLO 1

Società e diritto

CAPITOLO 2

Lo Stato

CAPITOLO 3

Le forme di Stato

CAPITOLO 4

Le forme di Governo

CAPITOLO 5

La Repubblica e l’Unione Europea

CAPITOLO 6

L’ordinamento italiano

CAPITOLO 7

Principi generali

 Fonti del diritto nazionale

 Fonti regionali e locali

 Fonti del diritto dell’Unione Europea e fonti del diritto internazionale

CAPITOLO 8

Principi generali

 Il corpo elettorale

 Il Parlamento

 Il Presidente della Repubblica

 Il Governo e la Pubblica amministrazione. Gli organi ausiliari

 La Magistratura

 Regioni ed enti locali

 La Corte costituzionale

CAPITOLO 9

Principi generali

 Diritti e doveri della persona inerenti ai rapporti civili

 Status giuridico dello Straniero

 Diritti e doveri inerenti ai rapporti etico-sociali

 Diritti e doveri inerenti ai rapporti economici

 Diritti e doveri inerenti ai rapporti politici

 Diritti e doveri inerenti ai rapporti culturali

 Nuovi diritti e tutela multilivello dei diritti

CAPITOLO 10

L’ordinamento della Repubblica tra trasformazioni e riforme

 20/09/2021

CHE COS’È IL DIRITTO?

Diritto oggettivo (law)identifica un complesso di regole giuridiche che attengono ai

 rapporti costituzionali.

Art.32 Cost. diritto alla salute identifica una posizione che ha il soggetto a cui corrisponde

una pretesa.

Diritto soggettivo (right) identifica un insieme di pretese che un soggetto può

 vantare nei confronti di un ente pubblico, privato

Diritto pubblico Viene identificato come quelle norme che tutelano in via diretta e

 

immediata l’interesse generale. Il diritto pubblico disciplina rapporti in cui uno dei due

soggetti, o entrambi, è lo Stato medesimo nella sua entità o uno qualsiasi dei suoi organi,

che agisce in posizione di supremazia e di imperio.

Diritto privato disciplina i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati

 

lasciando all’iniziativa personale anche l’attuazione delle singole norme. Qui i soggetti

privati si muovono in condizioni di parità. Il diritto privato si identica come quelle norme

che tutelano in via diretta e immediata interessi particolari e in via indiretta quelli

generali.

Diritto positivo diritto effettivamente vigente nella comunità organizzata in Stato

 

Diritto naturale diritto rispondente ai criteri di giustizia e di equità, diritto ideale

 

distinto e anche contrapposto al diritto positivo.

ordinamento giuridico

L’ è un complesso di norme giuridiche sistematicamente ordinate.

LE CARATTERISTICHE DELLA REGOLA GIURIDICA:

In dottrina si definisce la norma giuridica come una regola di comportamento che si distingue

da altre regole di condotta umana per una serie di caratteri quali:

Prescrittività la regola giuridica prescrive un comportamento umano: è regola di

 

condotta. Differenzia le regole giuridiche da quelle fisiche. (differenzia da dover essere

all’essere).

La regola giuridica è una regola sociale, di comportamento. La regola è prescrittiva perché

prescrive un comportamento, ma non descrive. Il diritto è un dispositivo dell’ordine sociale

che serve a permettere l’esistenza della società stessa, motivo per cui prescrive

comportamenti e crea dei vincoli.

Generalità La regola giuridica è applicabile a un numero indeterminato di destinatari.

 

La corrente dottrina intende per generalità il rivolgersi della norma ad una collettività o

classe indeterminata di persone.

Art. 32 Cost. il diritto alla salute è un diritto destinato a tutti gli individui, a prescindere dai

requisiti di cittadinanza. (quindi anche non residenti, non cittadini).

La legge non è nominativa, non si rivolge a un gruppo di destinatari ma a tutti gli

individui.

Astrattezza la regola giuridica è applicabile a un numero indeterminato di casi. La

 

dottrina intende per astrattezza il riferirsi della norma ad azioni o comportamenti concreti.

Chiunque cagiona la morte di un uomo chiunque: generalità / cagiona la morte di un uomo:

astrattezza

L’insieme della generalità e dell’astrattezza comporta la creazione di una FATTISPIECIE.

Prevedere le classi di fenomeni, ossia la fattispecie astratta (diritto oggettivo) e regolarli.

La fattispecie astratta si cala nella fattispecie concreta è il singolo evento della vita che

rientra nel raggio di azione e nella sfera di applicazione di un comportamento.

Intersubiettività la regola giuridica comporta instaurazioni di rapporti giuridici fra i

 

consociati. La regola giuridica crea SEMPRE un rapporto giuridico, anche laddove non

sembra esserci un rapporto. La norma giuridica regola comportamenti umani nei rapporti

con altri soggetti dell’ordinamento, in contesti relazionali produttivi di effetti giuridici.

Esteriorità La norma giuridica richiede un adeguamento ad essa dei comportamenti

 

esteriori degli uomini e soltanto i comportamenti umani esteriorizzati sono tenuti a

adeguarsi alla regola giuridica.

Comportamento esteriorizzato L’atto di pensare di commettere un reato non è punibile, ma

iniziare a compiere il reato, è punibile anche se il reato non è consumato. (tentativo). Se il

comportamento non esteriorizza, non rivela nessun reato, ma una volta esteriorizzato,

l’elemento psicologico del foro interno può diventare rilevante.

ES: differenza tra un killer che uccide un uomo con un coltello (compiere condotta negativa

con dolo) e un chirurgo che comporta emorragia fatale con bisturi (condotta con colpa,

involontariamente).

Positività la regola giuridica è espressione di una decisione “politica” per il

 

soddisfacimento degli interessi del gruppo organizzato in un certo.

Deriva da POSTUM, ossia posto La regola positiva è una regola posta da una decisione

politica (della polis, della società), e si oppone concettualmente al diritto naturale, cioè diritti

considerati giusti per natura, indipendente da quello che la società fa.

Un caso di aspirazione naturalistica nel campo del diritto internazionale sono le dichiarazioni

universali del diritto dell’uomo universalmente validi a prescindere dal periodo storico,

diritti

dal tempo e dalla società.

Coattività capacità formale e reale della regola giuridica di imporsi, anche

 

indipendentemente della volontà (non obbediente) del destinatario.

Coercibilità (o efficacia) la regola giuridica ha capacità formale, ossia è possibile

astrattamente imporre la regola, ed è efficiente. S’intende la previsione dell’irrogazione di

una sanzione a coloro che contravvengono alla prescrizione o al divieto contenuto nella

norma.

Coercitività (o effettività) la regola giuridica ha capacità reale, ossia è possibile imporre

una regola che deve essere obbedita, quindi non solo è efficace ma è anche obbediente.

ES: in Afghanistan esistono regole che hanno efficacia, ma non più effettive (non vengono

obbedite). Nel momento in cui vi è una crisi avviene una divaricazione tra coercibilità e

coercitività.

Formalità la regola giuridica è dotata di determinati requisiti di forma e di

 

procedimento previsti da altre regole giuridiche. La forma è essenziale a tutela dei

diritti e delle garanzie, laddove non ci sono forme c’è arbitrario.

Pubblicità La regola giuridica deve essere conoscibile dai consociati tramite fonti

 

ufficiali.

Novità Ogni norma giuridica apporta una innovazione nel quadro normativo, sia che

 

introduca una regola prima inesistente o modifichi, sostituisca o integri una regola, sia che

ripeta una regola già esistente rinnovandola.

Imperatività s’intende il configurarsi della norma come prescrizione o divieto di un

 

determinato comportamento rivolto ai destinatari.

LE FONTI DEL DIRITTO IN GENERALE : Come si introduce, modifica o estingue una

regola giuridica?

La fonte del diritto è un qualunque atto o fatto idoneo a produrre (creare, modificare o

estinguere) norme giuridiche innovando in tal modo l’ordinamento giuridico. (esso è l’insieme

di tutte le norme, ed è definito come un sistema chiuso in quanto è il diritto stesso che

identifica quali atti o fatti sono idonei a produrre norme giuridiche)

 La fonte atto giuridica è espressione scritta di volontà politico-normativa di un organo

competente a produrre diritto. Vi è una volontà del gruppo sociale diretta o rappresentata

dal parlamento, o da un soggetto che in generale indichiamo come il legislatore, ossia

colui che esprime la volontà politico-normativa che si traduce in una norma nelle forme e

nei limiti che l’ordinamento giuridico. (ES: leggi, regolamenti, statuti degli enti locali…)

La fonte fatto giuridica è un comportamento ripetuto nel tempo con la convinzione di

 obbedire ad una regola giuridica non scritta, ossia una fonte consuetudinaria. Non sono

eventi naturali, ma sono comportamenti sociali, in grado di produrre diritto senza tradursi

in atti formali. (ES: usi e consuetudini)

consuetudine

La è la principale fonte fatto presente nell’ordinamento giuridico italiano

o e viene descritta come un comportamento ripetuto costantemente nel tempo

(requisito oggettivo) al quali si associa la convinzione che quell’azione sia

giuridicamente dovuta (requisito soggettivo). La consuetudine funziona laddove ci

sono soggetti pari, in assenza di legislatori, motivo per cui sono una fonte del diritto

internazionale e laddove non vi sono azioni di supremazia Accordi, trattati,

consuetudini...

La fonte sulla produzione è un atto o fatto che ha come contenuto specifico la

 disciplina della produzione di norme giuridiche e la loro efficacia. Dunque, individua quali

altri atti o fatti sono idonei a produrre norme giuridiche, come la Costituzione, che

disciplina il procedimento di produzione di un atto o rinvia ad altre fonti.

La fonte di produzione del diritto è un atto o fatto cui l’ordinamento attribuisce il

 potere di introdurre, modificare o estinguere norme giuridiche. (Ad esempio, il decreto-

legge, il quale produce concretamente norme giuridiche, come il decreto che introduce

l’obbligo del green pass agli studenti universitari).

Fonti tipiche sono fonti la cui formazione è regolata da procedure proprie (tipiche) del

 

genere di fonti cui sono riconducibili (ad esempio, leggi e regolamenti)

Fonti atipiche sono fonti nel cui procedimento debbono necessariamente inserirsi

 

elementi non ricorrenti nel corrispondente tipo di fonti.

Fonti esterne (Il rinvio) il principio che consente la produzione delle norme

 

giuridiche può essere derogato a rinvio qualora una sua fonte espressamente preveda il

rinvio alle norme di un altro ordinamento e manifesti la volontà di renderle applicabili al

proprio interno. L’INTERPRETAZIONE GIURIDICA

L’interpretazione delle norme giuridiche assume un’importanza particolare, sia a fronte di

formulati normativi di incerta valutazione e applicazione, sia quando non ricorra

nell’ordinamento la norma applicabile al caso di specie, ossia quando vi è una lacuna

nell’ordinamento, alla quale occorre porre rimedio in via interpretativa.

Vi sono diversi tipi di interpretazione e di interpreti qualificati:

- L’interpretazione autentica – Legislatore quando la fonte dell’interpretazione è lo

stesso legislatore o lo stesso organo che ha prodotto la norma di incerta interpretazione

- L’interpretazione giurisprudenziale – Giurisprudenza la giurisprudenza viene

intesa come precedente giudiziario, ossia l’insieme delle sentenze dei giudici che hanno

un valore orientativo nelle successive pronunce dei giudici. Questa da luogo al c.d. “diritto

vivente” la regola giuridica vive non solo per come è scritta nella fonte ma anche per

come viene interpretata e applicata dai giudici.

- L’interpretazione dottrinale – Dottrina interpretazione riferibile a studiosi ed esperti

di diritto., non vincolante che può influire solo su orientamenti giurisprudenziali o dello

stesso legislatore.

- Pubblica amministrazione

Secondo la giurisprudenza, intesa come precedente giudiziario, vi sono due sistemi giuridici:

Civil Law diritto è fondato su norme scritte con la conseguenza che il ruolo del

 il

giudice è limitato all’interpretazione ed all’applicazione del diritto. In questo caso la

non è vincolante,

sentenza di un giudice ma solo il potere politico, quindi il legislatore, può

creare una legge. La giurisprudenza non crea una regola che va oltre il caso specifico, ma

contribuisce alla chiarificazione del significato di regole giuridiche ci si appoggia

all’interpretazione giuridica di un giudice (in Italia, Corte di cassazione) Area

francofona, Italia, Spagna.

eccezione nei sistemi di Civil Law costituiscono “fonte del diritto”: le decisioni delle

 

corti costituzionali, le pronunce della corte di giustizia adottate in sede di rinvio

pregiudiziale, le sentenze della corte europea dei diritti dell’uomo che formano una

giurisprudenza consolidata.

Common Law La sentenza del giudice crea un precedente giuridico nei quali dal caso

 

si crea una regola generale. Le sentenze dei giudici assumono un ruolo creativo del diritto

che si esprime attraverso il valore obbligatorio del precedente giudiziario. In questi

sistemi, il potere è esercitato sia dalle corti che dal parlamento. Il giudice è nominato o

eletto, e non veste il ruolo di un funzionario pubblico, a differenza del sistema di civil law.

La “soft-law” ossia gli atti che vengono adottati al di fuori dell’apparato giuridico pubblico,

spesso anche non da organismi giuridici o politici, ma da organismi tecnici o professionali, che

però vengono recepiti dal legislatore come elementi per completare o integrare le regole

giuridiche. È una soft law in cui non vi è un legislatore, ma hanno forza cogente, poiché

vengono seguite come se fossero vere e proprie regole giuridiche. Esempi:

Deontologia autoregolamentazione ordinistica ed eventuale parametro richiamato dalla

 

legge

Disciplinari tecnico-professionali eventuale richiamo nelle leggi come normativa

 

attuativa/integrativa

Contrattualistica commerciale internazionale vincolanti nel quadro dell’autonomia

 

privata

Linee guida e le buone prassi va valutata la natura giuridica sostanziale dell’atto e

 

l’eventuale richiamo nella legge (campo della salute, dell’edilizia, dell’industria, della

sperimentazione scientifica)

TIPI DI INTERPRETAZIONE RICONOSCIUTI DAL SISTEMA GIURIDICO

La disposizione e la norma nel linguaggio comune sono sinonimi, ma nell’interpretazione

giuridica i due termini individuano due livelli diversi:

La disposizione è l’enunciato linguistico, ossia il testo che il legislatore detta. Si intende

 la proposizione normativa contenuta in un testo. Queste disposizioni diventano regole

giuridiche quando vengono interpretate e applicate.

Più la disposizione è chiara, tanto più l’interpretazione è unica. Più l’enunciato ha una

maggiore interpretazione, tanto più il lavorio dell’interprete è sempre più rilevante.

La norma è la disposizione interpretata, ossia il senso dell’enunciato linguistico. Si

 intende ciò che risulta a seguito dell’attività interpretativa di una disposizione

La fattispecie fa riferimento ad una particolare situazione giuridica considerata e disciplinata

dal diritto. Si distingue in: fattispecie astratta quando indica l’astratta previsione normativa

relativa a quell’accadimento, individuando gli effetti giuridici da esso prodotto e fattispecie

concreta quando individua il singolo fatto specifico che si è verificato

L’interpretazione è una questione anche di “potere” chi ha il potere di interpretare ha

anche il potere di condizionare l’applicazione della norma, non può cambiare ciò che è scritto

però, l’interpretazione orienta il comando. Questo spiega perché l’interpretazione tende a sua

volta ad essere regolata, poiché non è un’attività neutra.

Art. 12 Preleggi Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che

quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla

intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa

disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il

caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico

dello Stato.

Nelle preleggi sono presenti tutti i tipi di interpretazione riconosciuti dal sistema giuridico.

Logico-letterale si intende l’attribuzione al formulato normativo il valore desumibile

 

dal contesto letterale supportato da un ragionamento logico. Quindi, il significato proprio,

secondo il linguaggio giuridico, delle parole. Non si può attribuire altro senso alle leggi che

quello fatto palese, quindi se non quello enunciato dalle parole.

Sistematica si intende la connessione delle parole nel singolo enunciato e la

 

connessione delle disposizion

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saraaikram di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pizzetti Federico Gustavo.
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