DIRITTO PUBBLICO
Prof. Pizzetti – a.a. 2021/2022
CAPITOLO 1
Società e diritto
CAPITOLO 2
Lo Stato
CAPITOLO 3
Le forme di Stato
CAPITOLO 4
Le forme di Governo
CAPITOLO 5
La Repubblica e l’Unione Europea
CAPITOLO 6
L’ordinamento italiano
CAPITOLO 7
Principi generali
Fonti del diritto nazionale
Fonti regionali e locali
Fonti del diritto dell’Unione Europea e fonti del diritto internazionale
CAPITOLO 8
Principi generali
Il corpo elettorale
Il Parlamento
Il Presidente della Repubblica
Il Governo e la Pubblica amministrazione. Gli organi ausiliari
La Magistratura
Regioni ed enti locali
La Corte costituzionale
CAPITOLO 9
Principi generali
Diritti e doveri della persona inerenti ai rapporti civili
Status giuridico dello Straniero
Diritti e doveri inerenti ai rapporti etico-sociali
Diritti e doveri inerenti ai rapporti economici
Diritti e doveri inerenti ai rapporti politici
Diritti e doveri inerenti ai rapporti culturali
Nuovi diritti e tutela multilivello dei diritti
CAPITOLO 10
L’ordinamento della Repubblica tra trasformazioni e riforme
20/09/2021
CHE COS’È IL DIRITTO?
Diritto oggettivo (law)identifica un complesso di regole giuridiche che attengono ai
rapporti costituzionali.
Art.32 Cost. diritto alla salute identifica una posizione che ha il soggetto a cui corrisponde
una pretesa.
Diritto soggettivo (right) identifica un insieme di pretese che un soggetto può
vantare nei confronti di un ente pubblico, privato
Diritto pubblico Viene identificato come quelle norme che tutelano in via diretta e
immediata l’interesse generale. Il diritto pubblico disciplina rapporti in cui uno dei due
soggetti, o entrambi, è lo Stato medesimo nella sua entità o uno qualsiasi dei suoi organi,
che agisce in posizione di supremazia e di imperio.
Diritto privato disciplina i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati
lasciando all’iniziativa personale anche l’attuazione delle singole norme. Qui i soggetti
privati si muovono in condizioni di parità. Il diritto privato si identica come quelle norme
che tutelano in via diretta e immediata interessi particolari e in via indiretta quelli
generali.
Diritto positivo diritto effettivamente vigente nella comunità organizzata in Stato
Diritto naturale diritto rispondente ai criteri di giustizia e di equità, diritto ideale
distinto e anche contrapposto al diritto positivo.
ordinamento giuridico
L’ è un complesso di norme giuridiche sistematicamente ordinate.
LE CARATTERISTICHE DELLA REGOLA GIURIDICA:
In dottrina si definisce la norma giuridica come una regola di comportamento che si distingue
da altre regole di condotta umana per una serie di caratteri quali:
Prescrittività la regola giuridica prescrive un comportamento umano: è regola di
condotta. Differenzia le regole giuridiche da quelle fisiche. (differenzia da dover essere
all’essere).
La regola giuridica è una regola sociale, di comportamento. La regola è prescrittiva perché
prescrive un comportamento, ma non descrive. Il diritto è un dispositivo dell’ordine sociale
che serve a permettere l’esistenza della società stessa, motivo per cui prescrive
comportamenti e crea dei vincoli.
Generalità La regola giuridica è applicabile a un numero indeterminato di destinatari.
La corrente dottrina intende per generalità il rivolgersi della norma ad una collettività o
classe indeterminata di persone.
Art. 32 Cost. il diritto alla salute è un diritto destinato a tutti gli individui, a prescindere dai
requisiti di cittadinanza. (quindi anche non residenti, non cittadini).
La legge non è nominativa, non si rivolge a un gruppo di destinatari ma a tutti gli
individui.
Astrattezza la regola giuridica è applicabile a un numero indeterminato di casi. La
dottrina intende per astrattezza il riferirsi della norma ad azioni o comportamenti concreti.
Chiunque cagiona la morte di un uomo chiunque: generalità / cagiona la morte di un uomo:
astrattezza
L’insieme della generalità e dell’astrattezza comporta la creazione di una FATTISPIECIE.
Prevedere le classi di fenomeni, ossia la fattispecie astratta (diritto oggettivo) e regolarli.
La fattispecie astratta si cala nella fattispecie concreta è il singolo evento della vita che
rientra nel raggio di azione e nella sfera di applicazione di un comportamento.
Intersubiettività la regola giuridica comporta instaurazioni di rapporti giuridici fra i
consociati. La regola giuridica crea SEMPRE un rapporto giuridico, anche laddove non
sembra esserci un rapporto. La norma giuridica regola comportamenti umani nei rapporti
con altri soggetti dell’ordinamento, in contesti relazionali produttivi di effetti giuridici.
Esteriorità La norma giuridica richiede un adeguamento ad essa dei comportamenti
esteriori degli uomini e soltanto i comportamenti umani esteriorizzati sono tenuti a
adeguarsi alla regola giuridica.
Comportamento esteriorizzato L’atto di pensare di commettere un reato non è punibile, ma
iniziare a compiere il reato, è punibile anche se il reato non è consumato. (tentativo). Se il
comportamento non esteriorizza, non rivela nessun reato, ma una volta esteriorizzato,
l’elemento psicologico del foro interno può diventare rilevante.
ES: differenza tra un killer che uccide un uomo con un coltello (compiere condotta negativa
con dolo) e un chirurgo che comporta emorragia fatale con bisturi (condotta con colpa,
involontariamente).
Positività la regola giuridica è espressione di una decisione “politica” per il
soddisfacimento degli interessi del gruppo organizzato in un certo.
Deriva da POSTUM, ossia posto La regola positiva è una regola posta da una decisione
politica (della polis, della società), e si oppone concettualmente al diritto naturale, cioè diritti
considerati giusti per natura, indipendente da quello che la società fa.
Un caso di aspirazione naturalistica nel campo del diritto internazionale sono le dichiarazioni
universali del diritto dell’uomo universalmente validi a prescindere dal periodo storico,
diritti
dal tempo e dalla società.
Coattività capacità formale e reale della regola giuridica di imporsi, anche
indipendentemente della volontà (non obbediente) del destinatario.
Coercibilità (o efficacia) la regola giuridica ha capacità formale, ossia è possibile
astrattamente imporre la regola, ed è efficiente. S’intende la previsione dell’irrogazione di
una sanzione a coloro che contravvengono alla prescrizione o al divieto contenuto nella
norma.
Coercitività (o effettività) la regola giuridica ha capacità reale, ossia è possibile imporre
una regola che deve essere obbedita, quindi non solo è efficace ma è anche obbediente.
ES: in Afghanistan esistono regole che hanno efficacia, ma non più effettive (non vengono
obbedite). Nel momento in cui vi è una crisi avviene una divaricazione tra coercibilità e
coercitività.
Formalità la regola giuridica è dotata di determinati requisiti di forma e di
procedimento previsti da altre regole giuridiche. La forma è essenziale a tutela dei
diritti e delle garanzie, laddove non ci sono forme c’è arbitrario.
Pubblicità La regola giuridica deve essere conoscibile dai consociati tramite fonti
ufficiali.
Novità Ogni norma giuridica apporta una innovazione nel quadro normativo, sia che
introduca una regola prima inesistente o modifichi, sostituisca o integri una regola, sia che
ripeta una regola già esistente rinnovandola.
Imperatività s’intende il configurarsi della norma come prescrizione o divieto di un
determinato comportamento rivolto ai destinatari.
LE FONTI DEL DIRITTO IN GENERALE : Come si introduce, modifica o estingue una
regola giuridica?
La fonte del diritto è un qualunque atto o fatto idoneo a produrre (creare, modificare o
estinguere) norme giuridiche innovando in tal modo l’ordinamento giuridico. (esso è l’insieme
di tutte le norme, ed è definito come un sistema chiuso in quanto è il diritto stesso che
identifica quali atti o fatti sono idonei a produrre norme giuridiche)
La fonte atto giuridica è espressione scritta di volontà politico-normativa di un organo
competente a produrre diritto. Vi è una volontà del gruppo sociale diretta o rappresentata
dal parlamento, o da un soggetto che in generale indichiamo come il legislatore, ossia
colui che esprime la volontà politico-normativa che si traduce in una norma nelle forme e
nei limiti che l’ordinamento giuridico. (ES: leggi, regolamenti, statuti degli enti locali…)
La fonte fatto giuridica è un comportamento ripetuto nel tempo con la convinzione di
obbedire ad una regola giuridica non scritta, ossia una fonte consuetudinaria. Non sono
eventi naturali, ma sono comportamenti sociali, in grado di produrre diritto senza tradursi
in atti formali. (ES: usi e consuetudini)
consuetudine
La è la principale fonte fatto presente nell’ordinamento giuridico italiano
o e viene descritta come un comportamento ripetuto costantemente nel tempo
(requisito oggettivo) al quali si associa la convinzione che quell’azione sia
giuridicamente dovuta (requisito soggettivo). La consuetudine funziona laddove ci
sono soggetti pari, in assenza di legislatori, motivo per cui sono una fonte del diritto
internazionale e laddove non vi sono azioni di supremazia Accordi, trattati,
consuetudini...
La fonte sulla produzione è un atto o fatto che ha come contenuto specifico la
disciplina della produzione di norme giuridiche e la loro efficacia. Dunque, individua quali
altri atti o fatti sono idonei a produrre norme giuridiche, come la Costituzione, che
disciplina il procedimento di produzione di un atto o rinvia ad altre fonti.
La fonte di produzione del diritto è un atto o fatto cui l’ordinamento attribuisce il
potere di introdurre, modificare o estinguere norme giuridiche. (Ad esempio, il decreto-
legge, il quale produce concretamente norme giuridiche, come il decreto che introduce
l’obbligo del green pass agli studenti universitari).
Fonti tipiche sono fonti la cui formazione è regolata da procedure proprie (tipiche) del
genere di fonti cui sono riconducibili (ad esempio, leggi e regolamenti)
Fonti atipiche sono fonti nel cui procedimento debbono necessariamente inserirsi
elementi non ricorrenti nel corrispondente tipo di fonti.
Fonti esterne (Il rinvio) il principio che consente la produzione delle norme
giuridiche può essere derogato a rinvio qualora una sua fonte espressamente preveda il
rinvio alle norme di un altro ordinamento e manifesti la volontà di renderle applicabili al
proprio interno. L’INTERPRETAZIONE GIURIDICA
L’interpretazione delle norme giuridiche assume un’importanza particolare, sia a fronte di
formulati normativi di incerta valutazione e applicazione, sia quando non ricorra
nell’ordinamento la norma applicabile al caso di specie, ossia quando vi è una lacuna
nell’ordinamento, alla quale occorre porre rimedio in via interpretativa.
Vi sono diversi tipi di interpretazione e di interpreti qualificati:
- L’interpretazione autentica – Legislatore quando la fonte dell’interpretazione è lo
stesso legislatore o lo stesso organo che ha prodotto la norma di incerta interpretazione
- L’interpretazione giurisprudenziale – Giurisprudenza la giurisprudenza viene
intesa come precedente giudiziario, ossia l’insieme delle sentenze dei giudici che hanno
un valore orientativo nelle successive pronunce dei giudici. Questa da luogo al c.d. “diritto
vivente” la regola giuridica vive non solo per come è scritta nella fonte ma anche per
come viene interpretata e applicata dai giudici.
- L’interpretazione dottrinale – Dottrina interpretazione riferibile a studiosi ed esperti
di diritto., non vincolante che può influire solo su orientamenti giurisprudenziali o dello
stesso legislatore.
- Pubblica amministrazione
Secondo la giurisprudenza, intesa come precedente giudiziario, vi sono due sistemi giuridici:
Civil Law diritto è fondato su norme scritte con la conseguenza che il ruolo del
il
giudice è limitato all’interpretazione ed all’applicazione del diritto. In questo caso la
non è vincolante,
sentenza di un giudice ma solo il potere politico, quindi il legislatore, può
creare una legge. La giurisprudenza non crea una regola che va oltre il caso specifico, ma
contribuisce alla chiarificazione del significato di regole giuridiche ci si appoggia
all’interpretazione giuridica di un giudice (in Italia, Corte di cassazione) Area
francofona, Italia, Spagna.
eccezione nei sistemi di Civil Law costituiscono “fonte del diritto”: le decisioni delle
corti costituzionali, le pronunce della corte di giustizia adottate in sede di rinvio
pregiudiziale, le sentenze della corte europea dei diritti dell’uomo che formano una
giurisprudenza consolidata.
Common Law La sentenza del giudice crea un precedente giuridico nei quali dal caso
si crea una regola generale. Le sentenze dei giudici assumono un ruolo creativo del diritto
che si esprime attraverso il valore obbligatorio del precedente giudiziario. In questi
sistemi, il potere è esercitato sia dalle corti che dal parlamento. Il giudice è nominato o
eletto, e non veste il ruolo di un funzionario pubblico, a differenza del sistema di civil law.
La “soft-law” ossia gli atti che vengono adottati al di fuori dell’apparato giuridico pubblico,
spesso anche non da organismi giuridici o politici, ma da organismi tecnici o professionali, che
però vengono recepiti dal legislatore come elementi per completare o integrare le regole
giuridiche. È una soft law in cui non vi è un legislatore, ma hanno forza cogente, poiché
vengono seguite come se fossero vere e proprie regole giuridiche. Esempi:
Deontologia autoregolamentazione ordinistica ed eventuale parametro richiamato dalla
legge
Disciplinari tecnico-professionali eventuale richiamo nelle leggi come normativa
attuativa/integrativa
Contrattualistica commerciale internazionale vincolanti nel quadro dell’autonomia
privata
Linee guida e le buone prassi va valutata la natura giuridica sostanziale dell’atto e
l’eventuale richiamo nella legge (campo della salute, dell’edilizia, dell’industria, della
sperimentazione scientifica)
TIPI DI INTERPRETAZIONE RICONOSCIUTI DAL SISTEMA GIURIDICO
La disposizione e la norma nel linguaggio comune sono sinonimi, ma nell’interpretazione
giuridica i due termini individuano due livelli diversi:
La disposizione è l’enunciato linguistico, ossia il testo che il legislatore detta. Si intende
la proposizione normativa contenuta in un testo. Queste disposizioni diventano regole
giuridiche quando vengono interpretate e applicate.
Più la disposizione è chiara, tanto più l’interpretazione è unica. Più l’enunciato ha una
maggiore interpretazione, tanto più il lavorio dell’interprete è sempre più rilevante.
La norma è la disposizione interpretata, ossia il senso dell’enunciato linguistico. Si
intende ciò che risulta a seguito dell’attività interpretativa di una disposizione
La fattispecie fa riferimento ad una particolare situazione giuridica considerata e disciplinata
dal diritto. Si distingue in: fattispecie astratta quando indica l’astratta previsione normativa
relativa a quell’accadimento, individuando gli effetti giuridici da esso prodotto e fattispecie
concreta quando individua il singolo fatto specifico che si è verificato
L’interpretazione è una questione anche di “potere” chi ha il potere di interpretare ha
anche il potere di condizionare l’applicazione della norma, non può cambiare ciò che è scritto
però, l’interpretazione orienta il comando. Questo spiega perché l’interpretazione tende a sua
volta ad essere regolata, poiché non è un’attività neutra.
Art. 12 Preleggi Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il
caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato.
Nelle preleggi sono presenti tutti i tipi di interpretazione riconosciuti dal sistema giuridico.
Logico-letterale si intende l’attribuzione al formulato normativo il valore desumibile
dal contesto letterale supportato da un ragionamento logico. Quindi, il significato proprio,
secondo il linguaggio giuridico, delle parole. Non si può attribuire altro senso alle leggi che
quello fatto palese, quindi se non quello enunciato dalle parole.
Sistematica si intende la connessione delle parole nel singolo enunciato e la
connessione delle disposizion
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