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Competenze "parallele" (o di sostegno, o di coordinamento e completamento), in tali ambiti

Le azioni dell'unione e degli stati membri si devono integrare, coordinandosi per garantire la coerenza reciproca delle rispettive politiche. L'unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli stati membri senza sostituirsi a quest'ultimi (art. 6 TFUE).

Le singole fonti: i trattati

Nell'ambito del diritto europeo le fonti sono classificate tra fonti di diritto primario (i trattati istitutivi) e fonti di diritto derivato (o secondarie) e cioè gli atti giuridici che le istituzioni dell'unione sono abilitate a porre in essere secondo gli stessi trattati.

Iniziando dai trattati essi sono, al contempo, fonti del diritto internazionale ed atti fondativi di un nuovo ordinamento giuridico. Nell'ambito di quest'ultimo rappresentano le fonti più importanti. Essi inoltre, non

possono subire modifiche senza il consenso di tutti gli stati membri. A tal riguardo esistono due procedure per modificare i trattati: - Procedura ordinaria, in cui l'iniziativa spetta al governo di qualsiasi stato membro, al parlamento europeo o alla commissione, i quali sottopongono le proposte di modifica al consiglio, il quale a maggioranza semplice può adottare la decisione di convocare o meno una convenzione a seconda dell'entità delle modifiche; - Procedura semplificata, consente al consiglio europeo di adottare, all'unanimità e previa consultazione del parlamento europeo, della commissione una decisione che entra in vigore solo previa approvazione degli stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. L'art. 50 TUE, prevede una procedura di recesso dall'UE: ogni stato membro può decidere, in conformità con le proprie norme costituzionali di recedere, la procedura viene avviata con una notifica al consiglio.

Le fonti derivate. Atti legislativi, ordinari e speciali

Il sistema delle fonti europee presenta delle differenze basilari rispetto a quello degli ordinamenti costituzionali. I nomi utilizzati per gli atti non individuano dei tipi cui ricondurre uno specifico procedimento, una specifica efficacia e una determinata competenza: l'ordinamento comunitario pullula di fonti atipiche, e difetta però di quelle tipiche. La complessità dell'ordinamento è frutto di progressive stratificazioni normative perseguite mediante i vari trattati.

Le fonti comunitarie derivate si distinguono per il contenuto e l'efficacia dell'atto:

  • I regolamenti sono atti abilitati a disciplinare interamente la materia assegnata alla loro competenza.
  • Le direttive, invece, debbono limitarsi a definire i fini da perseguire, lasciando al legislatore nazionale il compito di completare la disciplina comunitaria di principio.

I regolamenti

Regolamenti:

  • Hanno portata generale,
  • in quanto valgono per tutti gli Stati membri;- sono obbligatori in tutti i loro elementi, nel senso che ogni loro componente ha il medesimo valore. La completa obbligatorietà allude al fatto che si tratta di atti auto applicativi, nel senso che possono disciplinare per intero la materia, senza doversi limitare a norme generali;- sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. La diretta applicabilità è stata evocato per giustificare la particolare forza formale che assisterebbe le norme europee e per affermare l’esigenza di uniformità interpretativa e di certezza del diritto europeo, nonché un comune regime interno relativamente alle loro modalità applicative. Si tratta dell’obbligo di disapplicazione da parte dei giudici interni delle norme nazionali incompatibili.I regolamenti sono classificabili in:regolamenti attuativi dei Trattati regolamenti di esecuzione di altre fonti derivate.

    Espressione di una competenza normativa più limitata rispetto a quella regolamentare. Vincolano i propri destinatari solo "quanto agli obiettivi da raggiungere". I Trattati riservano agli Stati la competenza di attuazione delle direttive. Per la corte di giustizia le direttive fanno sorgere sul giudice nazionale e sugli organi della pubblica amministrazione l'obbligo di interpretazione del diritto statale in conformità ai principi desumibili dalle stesse. La disciplina delle direttive è idonea a rendere inapplicabili le norme interne con essa incompatibili. Nel caso delle direttive inattuate, gli eventuali danni patiti dai singoli per l'inadempimento dello stato fanno sorgere un diritto al risarcimento nei confronti dello stato stesso per violazione del principio di sooperazione. Le direttive vincolano non solo lo Stato-persona, ma tutti i soggetti titolari di potestà pubbliche e persino lo Stato quando agisce come datore di lavoro nei.

    confronti dei propri dipendenti. Quello di cui sono privi tali atti è l'efficacia orizzontale, ossia la capacità di introdurre obblighi a carico dei privati. Allorché una direttiva riguardi rapporti fra privati l'adempimento non è esigibile nei confronti del privato, ma il titolare della situazione attiva può chiedere allo Stato il risarcimento dei danni.

    19.4 Le decisioni

    Decisione: obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Si caratterizza per la portata individuale ma, non è necessario che i destinatari siano indicati nominativamente purché siano individuabili. Le decisioni rivolte ai singoli spettano alla Commissione, quelle indirizzate agli Stati spettano al Consiglio.

    19.5 I trattati conclusivi dagli organi dell'unione

    Il TFUE prevede una competenza dell'unione a stipulare accordi con altri soggetti internazionali sulla base di previsioni contenute nei trattati istitutivi. I negoziati

    sono atti non vincolanti che forniscono orientamenti o suggerimenti agli Stati membri o ad altre istituzioni dell'Unione Europea. I pareri, invece, sono anch'essi atti non vincolanti ma sono richiesti da una specifica istituzione o organo dell'Unione Europea per ottenere un'opinione o un consiglio su una determinata questione. Entrambi gli atti, pur non avendo forza vincolante, hanno un'importanza pratica nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Essi possono essere utilizzati come strumenti interpretativi per comprendere e applicare le altre norme dell'ordinamento comunitario. Inoltre, producono nel destinatario un legittimo affidamento, cioè l'organo che li adotta è impegnato a rispettarli. Tuttavia, è importante sottolineare che nel caso di raccomandazioni o pareri contrari alle norme dei trattati o ad altri atti giuridici dell'Unione Europea, non vi è l'obbligo di seguire tali indicazioni.

    Le manifestazioni di volontà consistono in un invito al destinatario a tenere un determinato comportamento, mentre le manifestazioni di giudizio rendono nota la posizione dell'organo in relazione a un dato problema.

    Gli accordi interistituzionali sono atti atipici conclusi dagli organi apicali dell'organizzazione comunitaria e servono a colmare le lacune dei Trattati.

    Nell'UE, come negli ordinamenti nazionali, si utilizza la tecnica del rinvio. Il rinvio mobile è adottato per le tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, che concorrono a formare i principi generali del diritto dell'UE. Il rinvio fisso, invece, può ravvisarsi in relazione alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    Il procedimento di formazione degli atti normativi dell'UE è distinto tra atti legislativi e atti non legislativi.

    Dei atti legislativi si distingue tra atti legislativi ordinari e speciali. La definizione di atto legislativo fa riferimento agli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa. Inoltre sono legislativi gli atti soggettivamente imputabili al consiglio e al parlamento invece, sono non legislativi quelli adottati dalla commissione europea su delega di un atto legislativo. A complicare il quadro è altresì prevista la categoria degli atti di esecuzione, da adottarsi allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'unione. La competenza è attribuita dagli stessi atti da eseguire, dalla commissione o dal consiglio. Il procedimento legislativo ordinario consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del parlamento europeo e del consiglio su proposta della commissione. Si tratta di una procedura corrispondente a quella che era definita procedura di co-decisione.

    Esistono, poi, delle procedure legislative speciali, da applicarsi soltanto nei casi specifici previsti dai trattati. In queste procedure c'è sempre l'intervento del consiglio e del parlamento, ma il ruolo è sbilanciato a favore dell'uno o dell'altro. Anche per l'adozione degli atti del diritto dell'unione Europea si applica lo schema procedimentale suddiviso per fasi (necessarie ed eventuali).

    Vi è l'iniziativa la quale configura una proposta in senso tecnico, poiché attraverso essa si avvia la sequenza procedimentale. Mediante essa si incide sui tempi e sulle modalità del rinnovo del diritto oggettivo europeo. Tale potere è attribuito alla commissione.

    La fase deliberativa degli atti normativi comporta un'attività consultiva e di proposta di emendamenti. Sotto il profilo soggettivo ai fini della deliberazione si distingue tra:

    • gli atti emanati dalla commissione sulla base di una

    competenza delegata o di esecuzione;

    • quelli del consiglio con la partecipazione del parlamento o del parlamento con la partecipazione del consiglio;
    • gli atti legislativi imputati al consiglio e al parlamento.

    Quanto ai profili formali va ricordato che si applicano anche alle fonti normative le prescrizioni, per cui gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.

    Per ciò che riguarda l'obbligo di motivazione il discorso assume profili di un certo interesse: negli ordinamenti nazionali la motivazione viene richiesta per gli atti amministrativi; viceversa gli atti normativi primari sono privi di motivazione.

    Anche gli atti normativi dell'unione Europea sono soggetti ad una pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea ed alla vacatio. Si tratta di una fase di integrazione di efficacia, volta a conferire certezza agli atti emanati e ad assicurare la

    preventiva conoscibilità da parte dellageneralità dei destinatari, al fine di favorirne l'

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A.A. 2020-2021
166 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rachelecosta_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marini Francesco Saverio.