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Classificazione dei regolamenti parlamentari come fonti del diritto

Diversi sono gli elementi sintomatici che consentono di classificare i regolamenti parlamentari tra le fonti del diritto "dello Stato": l'esistenza di norme di riconoscimento a livello costituzionale, il nomen juris e la pubblicazione dell'atto. I regolamenti parlamentari sono da configurare come fonti-atto di rango primario (perché immediatamente subordinati alla Costituzione) ed a competenza riservata. Ciò vale, anzitutto, per il procedimento legislativo, la cui disciplina è riservata dall'art. 72, commi 1, 2 e 3, Cost. ai regolamenti. Ma più in generale vale per le norme sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere, giacché il riferimento a tali fonti rappresenta una nozione giuridica presupposta e si giustifica proprio per l'esigenza di garantire autonomia, anche reciproca, ai due rami del Parlamento. Controverso è, tuttavia, il problema della sindacabilità dei regolamenti parlamentari da parte.

della Corte costituzionale. Quest’ultima ha, infatti, escluso l’ammissibilità dellequestioni di costituzionalità aventi ad oggetto norme dei regolamenti parlamentari, peril fatto che altrimenti si rischierebbe di minare l’indipendenza delle Camere.

Oggetto, natura e procedimento di formazione differenti hanno, poi, i regolamentiparlamentari settoriali. Essi riguardano il funzionamento delle articolazioni interne delleCamere o la condizione giuridica del personale o singoli servizi.

Tali regolamenti sono adottati dall’Assemblea o da altri organi interni (come l’Ufficio diPresidenza) e talvolta sono approvati a maggioranza assoluta. Al diversoprocedimento corrisponde una diversa posizione gerarchica, in quanto i regolamentisettoriali hanno il proprio fondamento nei regolamenti generali e ne sono subordinati.

Qualora siano approvati con il medesimo procedimento di cui all’art. 64 Cost., godonodello stesso regime dei regolamenti generali.

di approfondimento I regolamenti relativi all'organizzazione interna ed al funzionamento degli altri organi costituzionali, non sono espressamente previsti dalla Costituzione. In particolare, il regolamento interno al Consiglio dei Ministri è stato emanato sulla base dell'art. 4, comma 3, l. N. 400/ 1988; quelli della Presidenza della Repubblica sulla base dell'art. 4 l. N. 1077/1948; mentre la Corte costituzionale ha emanato un regolamento generale, norme integrative per i giudizi di sua competenza e regolamenti di settore. Considerato che il sistema delle fonti di rango primario è chiuso, nel senso che esse devono trovare fondamento nella Costituzione, tali regolamenti sembrerebbero configurabili come fonti di natura secondaria e subordinate alla legge ed agli atti con forza di legge. Tuttavia si potrebbe ritenere che il fondamento costituzionale di tali fonti sia implicito e vada ravvisato nella posizione dell'organo nel sistema costituzionale. Le norme

Le norme costituzionali a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia degli organi costituzionali sembrano presupporre, a tutela di queste, un'autonomia normativa, che le leggi ordinarie sopramenzionate si limiterebbero solo ad esplicitare. In questa prospettiva, non solo i regolamenti parlamentari, ma anche i regolamenti sull'organizzazione e sul funzionamento degli altri organi costituzionali dovrebbero configurarsi come fonti-atto di rango primario ed a competenza riservata. I regolamenti governativi sono fonti-atto di natura secondaria. I regolamenti governativi hanno, tra le fonti secondarie, una posizione di primazia, nel senso che, di regola, essi prevalgono sui regolamenti ministeriali o su quelli di altre autorità, subordinate (come i prefetti) o non subordinate (come le università o le autorità amministrative indipendenti) al Ministro. In quanto fonti secondarie, tali regolamenti sono subordinati alle fonti

costituzionali ed alle fonti primarie, sicché nel caso di contrasto il giudice deve applicare queste ultime e disapplicare i regolamenti illegittimi. In quanto atti provenienti dal Governo e da organi della pubblica amministrazione, edunque soggettivamente amministrativi, i regolamenti sono annullabili da parte dei giudici amministrativi. Ed in questa eventualità, la sentenza del giudice amministrativo produce effetti erga omnes. È possibile, poi, che i regolamenti vengano annullati anche dalla Corte costituzionale, come effetto conseguente alla dichiarazione di incompetenza nei conflitti interorganici o intersoggettivi. Tali atti, nelle ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto la loro validità, possono, poi, essere disapplicati, da parte del giudice ordinario o, in alcune ipotesi, anche da parte del giudice amministrativo. Il fondamento della potestà regolamentare del Governo è individuabile, a livello costituzionale, nell'art.87, comma 5,

Il quale si limita ad elencare tra le funzioni del Presidente della Repubblica l'emanazione dei regolamenti. La disciplina dei regolamenti governativi e ministeriali si rinviene, nell'art. 17, l.n. 400/1988, il quale ne definisce procedimento di formazione e tipi.

I regolamenti governativi sono, infatti, approvati dal Consiglio dei Ministri e sono emanati, ai sensi dell'art.87, comma 5, Cost., con un decreto del Presidente della Repubblica, mentre i regolamenti ministeriali ed interministeriali sono adottati dal Ministro con un proprio decreto e previa comunicazione al Presidente del Consiglio.

Indipendentemente dalla natura del regolamento statale, poi, la l. n. 400/1988 prevede: il previo parere del Consiglio di Stato (che deve pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta), la denominazione di "regolamento", il visto e la registrazione da parte della Corte dei conti e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per i soli regolamenti di delegificazione, è

integrazione integrano una legge generale o di principio, mentre i regolamenti indipendenti disciplinano materie non coperte da leggi. I regolamenti di "esecuzione" sono utilizzati per facilitare l'applicazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge, nonché dei regolamenti dell'Unione europea, integrandoli con disposizioni accessorie. I regolamenti di "attuazione ed integrazione" vengono adottati quando le fonti di rango primario stabiliscono una disciplina generale o di principio che necessita di norme di dettaglio. I regolamenti "indipendenti" disciplinano materie non coperte da riserva di legge e in cui non esiste una disciplina di rango primario. È importante sottolineare che per ogni regolamento governativo è previsto un parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia.integrazione una legge "di principio" e quelli indipendenti la "mancanza" di una legge. I regolamenti di "organizzazione" hanno per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e devono comunque basarsi su una previa disposizione di legge. L'art.97 Cost. prevede, infatti, una riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, ma tale riserva è pacificamente considerata come relativa. L'ultima categoria è quella dei regolamenti di "delegificazione" (o "autorizzati" o "delegati"), che sono così denominati in quanto alla loro entrata in vigore la legge che li prevede riconnette l'abrogazione di norme di rango primario. Gli atti normativi, infatti, possono subordinare la propria efficacia, o l'efficacia di alcune disposizioni, al decorrere di un termine o al verificarsi di una determinata circostanza ("condizione"). Nel caso

Della delegificazione, spetta alla legge che prevede il regolamento di delegificazione disporre l'abrogazione di norme primarie, anche se l'efficacia della norma abrogativa è subordinata al fatto dell'entrata in vigore di un successivo regolamento. Con la conseguenza che solo allorché si verifica quella condizione, l'abrogazione della legge produce i suoi effetti.

La finalità di quest'ultimo tipo di regolamenti consiste nel tentativo di spostare il momento regolativo o decisionale dalle Camere al Governo, ma in questo caso, lo spostamento è definitivo, nel senso che successivi regolamenti governativi possono abrogare un precedente regolamento di delegificazione.

L'art.17, comma 2, l.n. 400/1988 subordina la delegificazione a quattro condizioni: l'individuazione da parte della legge delle norme da abrogare; l'inesistenza di una riserva assoluta di legge; la fissazione da parte della stessa di norme generali regolatrici.

dalla Costituzione emerge il principio di sussidiarietà, secondo il quale il regolamento può intervenire solo in mancanza di una legge che disciplini la materia. Inoltre, il regolamento non può contrastare con le norme di legge, ma deve attuarle e completarle. È importante sottolineare che il regolamento non può introdurre nuove norme di carattere generale, ma può solo dettagliare e specificare le disposizioni contenute nella legge. Infine, il regolamento deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per essere efficace e vincolante per tutti i cittadini. In conclusione, il regolamento è uno strumento di attuazione della legge, che deve rispettare determinati principi e condizioni per essere valido e efficace.

L'ultima condizione, relativa alla forma governativa dell'atto, non appare impostata dalla Costituzione. Si è visto, che l'abrogazione può essere condizionata a qualsiasi evento.

Un potenziamento dell'istituto della delegificazione è scaturito dall'art. 20 della l.n. 59/1997, che prevede, sulla base di una legge annuale di semplificazione, l'emanazione di regolamenti di delegificazione che disciplinino i singoli procedimenti amministrativi.

14 I contratti collettivi

Tra le fonti del diritto sono da menzionare anche i contratti collettivi di diritto pubblico, disciplinati dall'art. 39, u.c. Cost. Esso prevede, infatti, che i sindacati registrati possano stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Tali contratti non avrebbero, dunque, vincolato solo i soggetti firmatari e gli iscritti ai relativi sindacati, ma si sarebbero imposti anche a soggetti terzi.

  • in base all'appartenenza ad una
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AURORATROIANI.03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marini Francesco Saverio.