Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 265
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 1 Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 265.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 265.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 265.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 265.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 265.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 265.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 265.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 265.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Marini Francesco Saverio, libro consigliato Diritto pubblico italiano ed europeo , Francesco Saverio Marini  Pag. 41
1 su 265
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Consigli di Presidenza della Corte dei Conti, della Magistratura Militare e della Giustizia Tributaria

Per quanto riguarda il "Consiglio della Magistratura Militare", gode in particolare delle stesse attribuzioni del CSM, comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, con la sola differenza che il Ministro della difesa e il Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione sostituiscono il Ministro della Giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Tale notevole analogia è dovuta tendenzialmente ad assimilare giustizia penale militare in tempo di pace a quello della giustizia penale ordinaria.

I consigli di Presidenza della magistratura amministrativa, contabile e tributaria, hanno competenze più limitate rispetto al CSM: deliberano sullo stato giuridico dei magistrati, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento degli incarichi esterni, formulano proposte per l'adeguamento e

L'ammodernamento delle strutture e dei servizi, ecc...

Gli appartenenti alla giurisdizione amministrativa, contabile e tributaria, non godono delle stesse garanzie formali dei magistrati ordinari, e i provvedimenti disciplinari a loro carico non hanno natura giurisdizionale, ma amministrativa e non possono essere impugnati davanti alle sezioni unite della Cassazione, ma davanti al giudice amministrativo.

Le attribuzioni del Ministro della Giustizia nell'amministrazione giudiziaria

Il Ministro della Giustizia è l'organo qualificato e politicamente idoneo a presiedere alle relazioni tra il Governo e gli apparati amministrativi relativi alla giustizia. In questa prospettiva, l'organo potrebbe essere in grado di influenzare la posizione costituzionale della magistratura, limitandone la relativa indipendenza.

Per evitare tale pericolo, la Costituzione dispone che spettano al Ministero della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi.

alla giustizia.Inoltre, si prevede che il Ministro della Giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare.Ulteriori attribuzioni sono conferite da leggi ordinarie: si prevede che il Ministro possa richiedere pareri al CSM sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.Si dispone, poi, che il Ministro possa presentare osservazioni sulla formulazione delle tabelle degli uffici giudiziari.Il rapporto tra il Ministero e l'ordine giudiziario si articola lungo due direttrici:
  • quella di un'attività di organizzazione ed amministrazione degli apparati serventi degli organi giurisdizionali;
  • quella di vigilanza, nell'interesse pubblico, sull'attività giurisdizionale al fine di provocare l'attivazione del CSM.
Si è discusso se al Ministro spettasse un potere di veto rispetto a competenze (diassegnazione, trasferimento e promozione) riservate al CSM dalla Costituzione. La Corte costituzionale ha offerto una soluzione al problema affermando che il "concerto" del Ministro della Giustizia va inteso come modalità con cui viene configurato il dovere di leale collaborazione. Il rapporto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciali e la rispettiva organizzazione Il principio di unità della giurisdizione rende astrattamente semplice l'individuazione dei criteri per identificare l'ambito di intervento della magistratura ordinaria rispetto a quelle speciali. La prima è identificata in termini residuali rispetto alle specifiche attribuzioni rivolte alle singole giurisdizioni particolari, sulla base delle indicazioni ricavabili dalla Costituzione. In realtà, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, la ripartizione è controversa. Per comodità espositiva laquestione della "discriminazione" tra giudice ordinario e giudici speciali, si tratterà di volta in volta con riferimento a ciascuno di essi ed in connessione con la relativa organizzazione. L'organizzazione della giurisdizione ordinaria L'ordine giudiziario è costituito: - dagli uditori (vincitori di concorso nella fase di tirocinio prima dell'assegnazione ad una sede ed in parte presso la Scuola superiore della magistratura); - dai giudici di ogni grado dei Tribunali; - delle Corti e dai magistrati del Pubblico Ministero. Appartengono all'ordine giudiziario anche: - i magistrati onorari; - il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle, può essere disposto a domanda dell'interessato, solo quando il CSM, previo parere del Consiglio giudiziario,

Abbiamo accertato la presenza di attitudini alla nuova funzione.

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria le funzioni giudicanti sono esercitate da:

  • il Giudice di pace
  • il Tribunale ordinario
  • la Corte di Appello
  • la Corte di Cassazione
  • il Tribunale per i minorenni
  • i Giudici di sorveglianza

Quelle requirenti, spettano invece all'ufficio del PM presso:

  • la Corte di Cassazione
  • le Corti di Appello
  • i Tribunali ordinari
  • i Tribunali per i minorenni

Ogni ufficio giudicante ha una cancelleria ed ogni ufficio del PM ha una segreteria.

Alle Corti e ai Tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari sono determinate dalla legge.

La magistratura onoraria si compone dei:

  • Giudici di pace
  • Giudici onorari aggregati
  • Giudici onorari di tribunale, di supporto negli uffici giudicanti e dei vice procuratori onorari

Esperti del tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni;

Giudici popolari delle Corti d'assise;

Giudici ausiliari di Corte di Appello;

Esperti componenti del tribunale di sorveglianza;

esperti componenti della sezione specializzate agrarie.

La Corte suprema di Cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato. È costituita in sezioni e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.

Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite, le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.

In ciascuna sezione, giudica col numero invariabile di 5 componenti.

Giudica a sezioni unite col numero invariabile di 9 componenti.

Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Presso la Corte suprema di Cassazione è

sezione distaccata. Tale Tribunale è composto da un Presidente e da due giudici, di cui uno specializzato in materia di minori. Esso giudica in primo grado le cause riguardanti i minori e svolge funzioni di sorveglianza sull'applicazione delle misure educative e di protezione dei minori. La Corte d'Appello: è composta da un Presidente e da più giudici. Essa esercita la giurisdizione in secondo grado, decidendo sui ricorsi proposti contro le sentenze dei Tribunali ordinari. Inoltre, la Corte d'Appello ha competenza in materia di giustizia minorile, amministrativa e tributaria. La Corte di Cassazione: è il massimo organo giudiziario italiano. Essa è composta da un Presidente, da Vice Presidenti e da più giudici. La Corte di Cassazione esercita la giurisdizione di legittimità, cioè decide sui ricorsi proposti contro le sentenze delle Corti d'Appello e dei Tribunali ordinari. La sua funzione principale è quella di garantire l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione della legge. La Corte Costituzionale: è l'organo che si occupa di garantire la conformità delle leggi alla Costituzione italiana. Essa è composta da 15 giudici nominati dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Consiglio Superiore della Magistratura. La Corte Costituzionale decide sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti, nonché sulle controversie di natura costituzionale tra gli organi dello Stato. Questi sono i principali organi del sistema giudiziario italiano, ognuno con le proprie competenze e funzioni specifiche.

Sezione di Corte di Appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

La Corte di Appello: ha sede nel capoluogo dei distretti stabiliti dalla legge. Ciascun distretto raggruppa più Tribunali. Ogni Corte d'Appello può essere costituita in più sezioni. Esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai Tribunali in materia civile e penale, nonché le altre funzioni ad essa conferite dalla legge.

Alcune sezioni sono incaricate di svolgere le funzioni di trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, di minorenni e di acque pubbliche. Essa è anche competente in unicogrado nelle materie previste dalla legge.

La Corte di Appello giudica con il numero invariabile di tre votanti. In ogni distretto di Corte di Appello sono costituite una o più nell'ambito del "circolo" loro assegnato, e una o più Corti di Assise (competente per alcuni reati).

che esercitano le proprie attribuzioni più Corti di Assise d'Appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di Assise. La Corte di Assise (o sua sezione) è composta da: un magistrato del distretto con funzioni di appello (il Presidente); un magistrato del distretto con funzioni di magistrato di Tribunale; sei giudici popolari. Gli uffici del pubblico ministero Il Pubblico Ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce. In particolare: - vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; - Promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; - fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti.dalla legge;
interviene nei procedimenti civili nei casi stabiliti dalla legge;
ha azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia ad altri organi attribuita dalla legge;
esercita la direzione della polizia giudiziaria.
Il PM, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura:
può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali;
il PM presso la Corte di Cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.
Quanto all'organizzazione, le funzioni di PM sono esercitate:
- dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
- dai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello;
- dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per iminorenni;- dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari. Le funzioni dei Procura
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
265 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paola1962_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marini Francesco Saverio.