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Consigli di Presidenza della Corte dei Conti, della Magistratura Militare e della Giustizia Tributaria
Per quanto riguarda il "Consiglio della Magistratura Militare", gode in particolare delle stesse attribuzioni del CSM, comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, con la sola differenza che il Ministro della difesa e il Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione sostituiscono il Ministro della Giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Tale notevole analogia è dovuta tendenzialmente ad assimilare giustizia penale militare in tempo di pace a quello della giustizia penale ordinaria.
I consigli di Presidenza della magistratura amministrativa, contabile e tributaria, hanno competenze più limitate rispetto al CSM: deliberano sullo stato giuridico dei magistrati, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento degli incarichi esterni, formulano proposte per l'adeguamento e
L'ammodernamento delle strutture e dei servizi, ecc...
Gli appartenenti alla giurisdizione amministrativa, contabile e tributaria, non godono delle stesse garanzie formali dei magistrati ordinari, e i provvedimenti disciplinari a loro carico non hanno natura giurisdizionale, ma amministrativa e non possono essere impugnati davanti alle sezioni unite della Cassazione, ma davanti al giudice amministrativo.
Le attribuzioni del Ministro della Giustizia nell'amministrazione giudiziaria
Il Ministro della Giustizia è l'organo qualificato e politicamente idoneo a presiedere alle relazioni tra il Governo e gli apparati amministrativi relativi alla giustizia. In questa prospettiva, l'organo potrebbe essere in grado di influenzare la posizione costituzionale della magistratura, limitandone la relativa indipendenza.
Per evitare tale pericolo, la Costituzione dispone che spettano al Ministero della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi.
alla giustizia.Inoltre, si prevede che il Ministro della Giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare.Ulteriori attribuzioni sono conferite da leggi ordinarie: si prevede che il Ministro possa richiedere pareri al CSM sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.Si dispone, poi, che il Ministro possa presentare osservazioni sulla formulazione delle tabelle degli uffici giudiziari.Il rapporto tra il Ministero e l'ordine giudiziario si articola lungo due direttrici:- quella di un'attività di organizzazione ed amministrazione degli apparati serventi degli organi giurisdizionali;
- quella di vigilanza, nell'interesse pubblico, sull'attività giurisdizionale al fine di provocare l'attivazione del CSM.
Abbiamo accertato la presenza di attitudini alla nuova funzione.
Nell'ambito della giurisdizione ordinaria le funzioni giudicanti sono esercitate da:
- il Giudice di pace
- il Tribunale ordinario
- la Corte di Appello
- la Corte di Cassazione
- il Tribunale per i minorenni
- i Giudici di sorveglianza
Quelle requirenti, spettano invece all'ufficio del PM presso:
- la Corte di Cassazione
- le Corti di Appello
- i Tribunali ordinari
- i Tribunali per i minorenni
Ogni ufficio giudicante ha una cancelleria ed ogni ufficio del PM ha una segreteria.
Alle Corti e ai Tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.
Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari sono determinate dalla legge.
La magistratura onoraria si compone dei:
- Giudici di pace
- Giudici onorari aggregati
- Giudici onorari di tribunale, di supporto negli uffici giudicanti e dei vice procuratori onorari
Esperti del tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni;
Giudici popolari delle Corti d'assise;
Giudici ausiliari di Corte di Appello;
Esperti componenti del tribunale di sorveglianza;
esperti componenti della sezione specializzate agrarie.
La Corte suprema di Cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato. È costituita in sezioni e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.
Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite, le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.
In ciascuna sezione, giudica col numero invariabile di 5 componenti.
Giudica a sezioni unite col numero invariabile di 9 componenti.
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.
Presso la Corte suprema di Cassazione è
sezione distaccata. Tale Tribunale è composto da un Presidente e da due giudici, di cui uno specializzato in materia di minori. Esso giudica in primo grado le cause riguardanti i minori e svolge funzioni di sorveglianza sull'applicazione delle misure educative e di protezione dei minori. La Corte d'Appello: è composta da un Presidente e da più giudici. Essa esercita la giurisdizione in secondo grado, decidendo sui ricorsi proposti contro le sentenze dei Tribunali ordinari. Inoltre, la Corte d'Appello ha competenza in materia di giustizia minorile, amministrativa e tributaria. La Corte di Cassazione: è il massimo organo giudiziario italiano. Essa è composta da un Presidente, da Vice Presidenti e da più giudici. La Corte di Cassazione esercita la giurisdizione di legittimità, cioè decide sui ricorsi proposti contro le sentenze delle Corti d'Appello e dei Tribunali ordinari. La sua funzione principale è quella di garantire l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione della legge. La Corte Costituzionale: è l'organo che si occupa di garantire la conformità delle leggi alla Costituzione italiana. Essa è composta da 15 giudici nominati dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Consiglio Superiore della Magistratura. La Corte Costituzionale decide sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti, nonché sulle controversie di natura costituzionale tra gli organi dello Stato. Questi sono i principali organi del sistema giudiziario italiano, ognuno con le proprie competenze e funzioni specifiche.Sezione di Corte di Appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
La Corte di Appello: ha sede nel capoluogo dei distretti stabiliti dalla legge. Ciascun distretto raggruppa più Tribunali. Ogni Corte d'Appello può essere costituita in più sezioni. Esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai Tribunali in materia civile e penale, nonché le altre funzioni ad essa conferite dalla legge.
Alcune sezioni sono incaricate di svolgere le funzioni di trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, di minorenni e di acque pubbliche. Essa è anche competente in unicogrado nelle materie previste dalla legge.
La Corte di Appello giudica con il numero invariabile di tre votanti. In ogni distretto di Corte di Appello sono costituite una o più nell'ambito del "circolo" loro assegnato, e una o più Corti di Assise (competente per alcuni reati).
interviene nei procedimenti civili nei casi stabiliti dalla legge;
ha azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia ad altri organi attribuita dalla legge;
esercita la direzione della polizia giudiziaria.
Il PM, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura:
può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali;
il PM presso la Corte di Cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.
Quanto all'organizzazione, le funzioni di PM sono esercitate:
- dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
- dai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello;
- dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per iminorenni;- dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari. Le funzioni dei Procura