Il fondamento dei diritti di libertà
Ipotesi giusnaturalistica
Secondo i giusnaturalisti la libertà nasce da un diritto anteriore, trascendente rispetto a quello statuale. Lo Stato si limita solo a dichiararla, a recepirla in disposizioni meramente ricognitive o al massimo a disciplinarla nei suoi aspetti di dettaglio. Invece, secondo i positivisti, è un altro il fondamento dei diritti di libertà perché sono i singoli ordinamenti positivi a costituire l’eventuale esistenza della libertà.
L’ipotesi giusnaturalistica nasce dal desiderio, in sé nobilissimo, di conferire una garanzia più sicura alle elementari esigenze dell’uomo, nella errata convinzione che il positivismo giuridico sia corresponsabile delle oppressioni delle libertà. Infatti, il giusnaturalismo proclama solennemente le libertà come diritti “sacri”, “eterni”, “innati”, “naturali”, “inalienabili”, proprio per contrapporli agli altri diritti, spontaneamente elargiti dallo Stato e da questo liberamente revocabili.
Grossi non condivide il fondamento giusnaturalistico per i diritti di libertà per varie ragioni:
- È contraddittorio un diritto che si ritiene superiore a quello statale, ma che non riesce a imporsi da solo perché necessita dell'intermediazione di norme positive che lo traducano in regole veramente efficaci, perché coercitivamente sanzionate.
- I valori richiamati dal giusnaturalismo non sono univoci, tanto che in nome del diritto naturale sono stati parimenti giustificati sia la libertà che la schiavitù, sia la comunione dei beni che la proprietà individuale, sia la monogamia che la poligamia, sia la democrazia che la monarchia.
- Considerare le libertà preesistenti e intangibili per lo Stato, significa abbandonarsi all'insindacabile discrezionalità del legislatore e del giudice che giudica sulla legittimità delle leggi.
- Una concezione statuale del fondamento dei diritti di libertà deve, per sua natura, riconoscerli anche a stranieri e apolidi. E invece questo problema va risolto non in astratto, ma caso per caso.
- Infine, dall’articolo 1 della nostra Costituzione "e nei limiti della Costituzione" emerge chiaramente che tutto il nostro diritto è fondato sulla volontà popolare e non in un ordinamento naturale, e questa sovranità può essere limitata solo dal sistema positivo.
Positivistica
Ma non può essere accolta nemmeno una ricostruzione positivistica del fondamento giuridico della libertà che poggi esclusivamente sul diritto stabilito dallo Stato. Pensiamo allo Stato assoluto, quando poi non degeneri nel Dispotismo e nella Tirannide, ai quali ultimi corrispondono in epoca contemporanea gli Stati totalitari e dittatoriali.
- Il Dispotismo si è diffuso nei paesi orientali e ha un fondamento teocratico.
- La Tirannide invece si caratterizza per l’illegittimità della sua origine.
- Lo Stato totalitario si caratterizza per la presenza di: un’ideologia ufficiale; la lotta al deviazionismo represso come eresia; l’asservimento dell'arte e religione alla politica; un partito unico; una martellante propaganda di regime; l’accentramento nelle mani dello stato delle attività economiche.
- Infine, lo Stato dittatoriale differisce dagli altri soprattutto perché la concentrazione di poteri in capo ad una persona carismatica non si realizza negando in via di principio la superiorità della democrazia o le libertà, ma contraddicendovi in fatto, in nome di una situazione, provvisoria, di necessità.
Ebbene, nonostante le indubbie differenze, questi ordinamenti hanno una cosa in comune: non assicurano alcun vero fondamento giuridico alla libertà, nonostante l’eventuale presenza di disposizioni giuridiche ipocritamente garantistiche. È vero che non sarà mai materialmente possibile, neppure per il più agguerrito Stato di Polizia, sopprimere ogni spazio per la libertà. Perché in questi casi, la libertà si attuerà comunque come una mera esperienza di fatto che non gode di nessuna vera protezione giuridica.
Ma quand’anche l’autorità privi, ingiustificatamente, delle libertà anche una sola persona, l’intero popolo si sentirà “in catene” perché l’incertezza sulla libertà equivale alla sua totale mancanza.
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