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PRESIDENZIALI COMPLESSI
3.1 La legittimazione del PdR: l'elezione e la durata del mandato.
Il PdR riceve une legittimazione democratica di secondo grado (art 83 "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"). La composizione del collegio elettorale mira ad inserire le Regioni nel vivo delle dinamiche istituzionali e allargare la base del consenso, garantendo nel momento elettorale una più significativa presenza delle minoranze. Si è però osservato che integrare il P in seduta comune (costituito da più di 900 membri)tra deputati e senatori) con appena 58 delegati esterni ha un valore del tutto secondario (art 91 "Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune"). Inoltre l'assenza dei delegati regionali non inficia la validità dell'elezione, motivo per il quale ne deriva che la legittimazione può essere considerata di secondo grado, pur in presenza di una parziale legittimazione di terzo grado derivante dalla presenza di soggetti eletti dai Consigli Regionali. Per quanto riguarda la partecipazione dei PARTITI all'elezione del CdS, la Carta lascia volutamente alle convenzioni tra i partiti la disciplina della presentazione e del ritiro delle candidature, e in generale dell'elezione presidenziale. PROCEDIMENTO (Art 83): il PdR è eletto a scrutino segreto. La segretezza incarna un DIRITTO (costituisce unagaranzia di indipendenza del PdR dalle forze politiche che procedono alla sua elezione) e un DOVERE(rappresenta una garanzia di indipendenza dai partiti, escludendo un’eventuale conta dei voti successiva che potrebbe discriminare chi ha votato in modo difforme dalla linea ufficiale del partito di rappresentanza). Il quorum è particolarmente elevato per i primi tre scrutini (2/3). A partire dal quarto scrutinio è prevista la maggioranza assoluta. Sono eleggibili alla carica presidenziale tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 anni e godano dei diritti civili e politici (art 84 “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge”). Tali requisiti devono sussistere al momento.dell'elezione non all'atto della presentazione della candidatura. Il venir meno dei requisiti nel corso del mandato non determina la cessazione della carica ma un impedimento che legittima la supplenza del Presidente del Senato (art 86 "Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione"). L'ufficio del PdR è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, professione, attività economica o impiego (art 84) ad eccezione del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) o del Consiglio Supremo della Difesa che presuppongono invece la carica di PdR. La Carta
non chiarisce le conseguenze del verificarsi di una delle incompatibilità: si ritiene che anche in questi casi trovi applicazione l'art 86 e forse nei casi più gravi anche la messa in stato d'accusa per attentato alla Cost. L'assegno in dotazione del PdR attualmente è di circa 240.00 all'anno, non soggetti a tassazione.
SEGRETARIATO DEL PDR: ha il compito di amministrare i mezzi attribuiti all'organo per l'esercizio delle sue funzioni. Il Segretario Generale è nominato dal PdR previa controfirma del Governo. Il Segretariato Generale si configura come organo della Presidenza della Repubblica quale struttura complessa, privo di funzioni costituzionali proprie e titolare di una posizione ausiliaria al PdR, il che legittima la delega di funzioni presidenziali di carattere organizzativo al Segretario, che le esercita in nome e per conto del PdR, nei limiti e alle condizioni della delega stessa. L'organizzazione è rimessa a
Regolamenti emanati dalla stessa Presidenza. Si discute se il PdR goda della stessa autodichia (particolari prerogative dei due rami del Parlamento di risolvere, attraverso un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti), prevista per le Camere. La tesi favorevole è fatta propria dalla Corte Costituzionale, invece quella negativa è recepita dalla giurisprudenza e si preferisce perché più coerente con la previsione dell'inviolabilità della difesa giurisdizionale e con la necessità dell'espressa previsione di qualsivoglia deroga alla disciplina di cui agli artt. 24 e 113.
Il PdR è eletto in carica per 7 anni, che decorrono dal momento del giuramento prestato innanzi al Parlamento in seduta comune (art 91 "Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune").
Il giuramento costituisce un atto solenne di accettazione delle funzioni e dà inizio all'immedesimazione tra il funzionario e l'organo (analogo all'art 93 "Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"). La lunghezza del mandato nelle intenzioni del Costituente, dovrebbe valorizzarne il ruolo di moderatore del dibattito politico, svincolandolo nella fase terminale del suo mandato dalla maggioranza che l'ha eletto. 30 gg prima della scadenza del mandato, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione del nuovo PdR. Nel caso in cui il Parlamento non riesca a eleggere un successore entro la scadenza del mandato presidenziale, si ritiene operante l'istituto dellaprorogatio. Tale disciplina subisce una deroga nell'ipotesi in cui le Camere siano sciolte, ovvero manchino meno di 3 mesi dalla.loro cessazione. Dispone l'art 85 ("Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica") che in tal caso l'elezione deve avere luogo entro 15 gg dalla prima riunione delle nuove Camere e che le funzioni del PdR uscente siano prorogate (proroga, non prorogatio). Alla scadenza del mandato, anche in seguito alle dimissioni, l'ex PdR acquista lo status di senatore a vita, salva rinuncia (art 59 "È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare
senatoria vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”). Nella prassi, il Senato si è astenuto da qualsivoglia verifica sull'acquisizione di tale status, trattandosi di una conseguenza ipso jure (per la legge stessa). 3.2 Le vicende della Presidenza della Repubblica. La supplenza. La messa in stato d'accusa. L'ufficio del PdR può essere soggetto ad alcune vicende relative alla persona del titolare, il quale per svariate ragioni potrebbe non essere più in grado di esercitarlo. Nell'ordinamento statutario, il problema era risolto con l'istituto della luogotenenza. Nell'ordine repubblicano, il Costituente ha disciplinato tale eventualità mediante l'istituto della supplenza (art 86). La scelta del Presidente del Senato bilancia la posizione delle due Assemblee (al Presidente della Camera è rimessa la convoca del Parlamento insedutacomune e la sua presidenza). L'impedimento può essere di natura temporanea o permanente. La distinzione rileva ai fini dellasussistenza dell'obbligo del Pres. della Camera di attivare il procedimento di elezione presidenziale, ma noninfluisce sulla natura delle funzioni che si legano alla supplenza. Sebbene la formula costituzionale siaelastica, nella prassi gli impedimenti che hanno determinato la supplenza sono stati la malattia o un suoviaggio all'estero. Proprio quest'ultima fattispecie ha determinato il fenomeno della supplenza parziale, incui il PdR si è spogliato soltanto delle attribuzioni che non poteva materialmente esercitare. L'art 86 non è molto chiaro sul procedimento da seguire per l'accertamento dell'impedimento. Nella prassicostituzionale, l'impedimento è stato accertato dallo stesso Presidente con proprio decreto, controfirmatodal PdC. La stessa procedura sembra da seguire in caso di
dimissioni del PdR, che debbono anch’esseintendersi sottoposte alla controfirma, sebbene un’opinione diffusa ritenga tale istituto inapplicabile inragione del carattere personale dell’atto, anche se l’art 89 non sembra consentire deroghe. Nel caso in cui ilPdR non possa accertare l’impedimento (morte o malattia grave), l’accertamento deve essere rimesso alGoverno mediante deliberazione collegiale comunicata dal PdC ai Presidenti delle Camere ai finidell’applicazione dell’art 86 co. II. A seguito dell’accertamento dell’impedimento, il PdS rientraautomaticamente nelle funzioni di supplente. Questo non deve prestare giuramento e alla scadenza dellesue funzioni non acquista il titolo di senatore a vita.Un’ipotesi particolare di impedimento, che deroga alla disciplina esposta, è rappresentata dalla MESSA INSTATO D’ACCUSA DEL PDR. Gli artt 89 (“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri”, resp. politica) e 90 (“Il Presidente