Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO REGIONALE
Regolate dal titolo V della Costituzione, riformata due volte:
-
Fino al 1999, le regioni venivano viste come una palestra istituzionale e non come opportunità per governare i cittadini più da vicino. Franco Bassanini comincia a fine anni 90 un progetto di riforma per rivalutare il ruolo delle regioni a costituzione invariata, con leggi ordinarie. La legge costituzionale n.1/1999 prevede poi una nuova procedura per l'adozione degli statuti regionali, l'ampliamento delle competenze statutarie e una forma di governo transitoria.
-
Con la legge costituzionale n.3/2001, si ha una tendenziale pari ordinazione degli "elementi costitutivi della Repubblica", ossia una sostanziale equiparazione di Stato e Regioni, una modifica del riparto delle competenze legislative di Stato e Regioni ed equiparazione legge statale e regionale, allocazione generale delle funzioni amministrative presso i Comuni e principio di sussidiarietà, scompaiono il
Visto preventivo sulle leggi regionali e il controllo di merito del Parlamento sullalegislazione regionale. Rivoluzione copernicana delle competenze: residuali allo Stato, elencate all'art. 2. L'attuale forma transitoria di governo regionale, in virtù dell'autonomia statutaria regionale. Il corpoelettorale elegge il consiglio regionale e il presidente della regione, che necessita della fiducia del consiglio. Il presidente inoltre nomina la giunta regionale. Vige il principio del simul stabunt, simul cadent, nel momento in cui la sfiducia al presidente viene meno, vi è lo scioglimento anche del consiglio regionale.
Statuti regionali. L'art. 123 è stato modificato in modo da riformare la competenza statutaria nel 2001: Prima della riforma lo statuto era sottordinato alla costituzione e anche alle leggi della Repubblica e stabiliva l'organizzazione interna della regione. Lo statuto era deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta, ma
approvato con legge della Repubblica. A seguito della riforma invece, lo statuto diventa sotto ordinato solo alla Costituzione e determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Per quello che riguarda l'approvazione, lo statuto non è più sottomesso alla legge della Repubblica e deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, contestualmente ad una legge regionale, rafforzata e aggravata da due delibere, che ridisegni la forma del governo e del sistema elettorale, detta legge statutaria.
Per le Regioni ordinarie, l'art.123 stabilisce che ciascuna regione ha uno statuto, formato da un contenuto necessario che comprende la forma di governo regionale, il consiglio delle autonomie locali, i principi di organizzazione e di funzionamento dell'Ente, il referendum regionale, l'iniziativa legislativa popolare, e di un contenuto eventuale. Per le Regioni a statuto speciale, l'art.116
La Costituzione stabilisce invece che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia. Lo statuto è approvato con legge dal Consiglio regionale, salvo quelli delle Regioni speciali approvati con legge costituzionale, con due deliberazioni successive a distanza di almeno due mesi a maggioranza assoluta. Alla pubblicazione notiziale vi è la possibilità di impugnazione di fronte alla Corte costituzionale da parte del Governo o di referendum se richiesto entro 3 mesi da: 1/50 degli elettori regionali o 1/5 componenti del Consiglio regionale. Il referendum è approvativo, ossia lo statuto non è promulgato se non è approvato.
Lo statuto si pone come legge regionale rinforzata, in relazione ai contenuti necessari, sempre con parametro interposto di legittimità costituzionale. In relazione ai contenuti eventuali, si hanno due tesi: l'irrilevanza dello Statuto (come legge atipica a competenza)
Pietro Bologna – Università Bocconi 8
Prima della riforma del titolo V, l'art. 117 prevedeva l'enumerazione delle materie di competenza regionale concorrente, il limite dell'interesse nazionale e la potestà attuativa eventuale delle Regioni. A seguito della riforma, l'art. 117 della Costituzione ora afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, negli ambiti di propria competenza e nel rispetto di Costituzione, vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e obblighi internazionali. L'attuale ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni si articola su tre tipi di materie: le materie di competenza statale (enumerate), le materie di competenza concorrente (enumerate) e le materie non enumerate, di spettanza regionale; si è avuta dunque l'inversione della clausola residuale. Nelle materie di potestà concorrente, lo
Stato determina i principi fondamentali mala potestà legislativa di dettaglio spetta alle regioni. I principi possono essere desunti anche da legislazionevigente. La legge regionale è dunque una legge ordinaria formale, che rispecchia il procedimento diformazione delle leggi statali: iniziativa della Giunta e dei consiglieri regionali, approvazione in Consiglioregionale a maggioranza relativa dopo il parere delle Commissioni referenti e promulgazione da parte delPresidente della Regione.
L'art. 117 ha portato delle modifiche anche su alcuni temi come gli obblighi internazionali, concedendo alleRegioni la possibilità di stipulare accordi con Stati e enti territoriali all'interno di altri Stati e vincolando illegislatore regionale agli obblighi internazionali, le interferenze statali nelle materie regionali, ossia èconcesso allo Stato di regolare le materie trasversali (tutela della concorrenza, ordinamento civile e penale,tutela dell'ambiente.
armonizzazione dei bilanci pubblici,…) anche se queste riguardano materie di competenza esclusiva regionale, la sussidiarietà, come criterio di distribuzione delle funzioni amministrative, ossia l’attrazione verso la centralizzazione o meno, la successione delle leggi nel tempo, resta dubbio se lo Stato ha la possibilità di imporre alle regioni le proprie leggi che fissano i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (leggi cornice) in presenza di leggi regionali precedenti contrastanti. Inoltre la riforma del titolo V ha introdotto la clausola di maggior favore per le regioni a statuto speciale.
Regolamenti regionali
La potestà regolamentare pre-riforma del 2001 era affidata alle regioni solo nelle materie in cui godevano di potestà legislativa. Dopo il 2001, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di competenza statale esclusiva, alle regioni nelle altre materie e in quelle delegate dallo stato, agli enti
locali per la regolamentazione delle funzioni loro attribuite. L'art. 118 regola le funzioni amministrative; prima della riforma del Titolo V era basato sul principio del parallelismo, la possibilità dello Stato di delegare funzioni ulteriori e la possibilità per lo Stato di attribuire agli enti locali funzioni di interesse esclusivamente locale. Dopo la riforma del 2001, le funzioni sono affidate in generale ai Comuni, ad altri livello di governo sono affidate secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Vi sono due accezioni del principio di sussidiarietà: verticale, un principio dinamico, finalizzato allo spostamento delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, e orizzontale, come principio di preferenza per l'intervento della società civile.
C CORTE COSTITUZIONALE
La giustizia costituzionale è il sistema di controllo della conformità delle leggi rispetto alla Costituzione, che