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1. INTRODUZIONE: LE ORGANIZZAZIONI SOVRASTATALI REGIONALI, L’UNIONE
EUROPEA E LO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Come nel momento dell’unificazione del paese, nel 1861, il primo problema è stato quello di
stabilire un mercato unico, così, nel 1957, la prima preoccupazione della Comunità economica
europea è stata quella di aprire i mercati nazionali, istituendo un “mercato unico”.
La Comunità economica europea, istituita nel 1957, è una delle 3 comunità europee: ad essa si
affiancano la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e l’Euratom.
Nel 1992, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, la Comunità economica europea
(CEE) è stata trasformata in Comunità europea (CE) ed è entrata a far parte dell’Unione
europea. Con il trattato di Lisbona (2007) l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea.
* L'attuale assetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione prevede il Trattato sull'Unione
europea (TUE, che comprende i principi costituzionali dell’UE) ed il Trattato sul funzionamento
dell'Ue (TFUE).
La struttura dell’Unione europea è ripartita in tre tipi di organi:
Organi sovranazionali, che rappresentano interessi della Comunità, diversi da quelli
degli Stati, ultrastatali. Appartengono a questa categoria la Commissione e la Corte di
giustizia;
Organi multinazionali, che rappresentano gli interessi delle collettività nazionali
facenti parte degli Stati membri. Rappresentano gli interessi propri della “base” degli
Stati (i popoli). Il Parlamento appartiene a questa categoria;
Organi intergovernativi, rappresentativi dei governi nazionali. Rappresentano gli
interessi del “vertice” degli Stati (i governi). Appartiene a questa categoria il Consiglio.
Sotto il profilo delle distribuzioni delle funzioni:
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’Unione;
La Commissione ha compiti di proposta legislativa;
Il Parlamento, di regola, svolge una funzione decisoria;
Alla Corte di giustizia è attribuita la funzione di risolvere conflitti e di verificare il rispetto
del diritto comunitario.
Si tratta, dunque, di un ordinamento molto diverso da quello proprio dei poteri pubblici statali,
non ispirato alla tripartizione dei poteri.
Accanto alla Comunità europea, l’accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il
1992, ha istituito un ulteriore organismo internazionale denominato Spazio economico europeo
SEE.
L’accordo di Oporto contiene 3 ordini di disposizioni: un primo gruppo riguarda la libera
circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Un secondo gruppo contiene 6
norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. Un terzo gruppo contiene disposizioni sulla
cooperazione al di fuori delle quattro libertà di circolazione.
L’obiettivo originario dell’accordo SEE era quello di stabilire un legame tra la Comunità, i paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e i paesi dell’Europa centrale ed orientale.
Oggi, l’accordo ha perso molta della propria importanza.
2. I TRE STRUMENTI PER LA FORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO
Alla formazione di un mercato interno europeo si è pervenuti utilizzando 3 strumenti:
1. Le quattro libertà di circolazione,
2. La disciplina sulla concorrenza,
3. La limitazione degli aiuti statali alle imprese
4 libertà di circolazione (libertà fondamentali):
La circolazione delle MERCI: assicurata in 4 modi:
attraverso un’unione doganale, divieto dei dazi e di qualsiasi tassa di effetto
equivalente;
con il divieto di disposizioni fiscali discriminatorie e l’eliminazione delle disparità
fiscali;
con l’abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente;
con il riordinamento dei monopoli;
con il ravvicinamento delle legislazioni nazionali.
La circolazione dei LAVORATORI
Art. 45 del TFUE: la libera circolazione dei lavoratori “implica l’abolizione di qualsiasi
discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto
riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”. Fatte salve le limitazioni
giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità, importa il diritto di:
rispondere a offerte di lavoro effettive, spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati
membri, prendervi dimora al fine di svolgervi un’attività di lavoro, di rimanere sul territorio di
uno Stato membro dopo aver occupato un impiego. L’Unione attua una politica di formazione
professionale; è stato istituito un Fondo sociale europeo, per promuovere le possibilità di
occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.
Il diritto di stabilimento e la circolazione dei SERVIZI
Art.49 del TFUE: “sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro”.
Art. 53: “al fine di agevolare l’accesso alle attività non salariate e l’esercizio di queste, il
Consiglio stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed
altri titoli”.
Relativamente ai servizi, l’art. 56 dispone che “sono vietate le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi all’interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un
Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione”.
Servizi = le prestazioni fornite dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle
disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
La circolazione dei CAPITALI
Art 63: “gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a
persone residenti negli Stati membri…”. Questa disposizione (poi abrogata e superata dal
trattato di Maastricht), ha prodotto una progressiva liberalizzazione dei movimenti di capitali. A
questa si accompagna la liberalizzazione dei pagamenti (il trasferimento di denaro rappresenta
il corrispettivo di una prestazione negoziale). Questi principi si applicano tra Stati membri e
paesi terzi (obiettivo di rafforzare la posizione dell’Unione nelle relazioni finanziarie
internazionali).
* Nel Trattato del ’92 si stabilisce che l’UE riconosce che i diritti fondamentali sono alla base del Trattato e
devono esserne i principi generali
La disciplina comunitaria della concorrenza:
La Comunità europea è ispirata al principio liberistico, per cui le “regole di concorrenza”
costituiscono una parte essenziale del mercato, mirano a strutturare il mercato, limitando i
privati. Consistono in attività conformative, non in interventi direttivi. 7
Evoluzione delle legislazioni “antitrust”
Le legislazioni “antitrust”, mosse inizialmente dall’ideale liberista (effetti: soppressione dei
vincoli per l’economia, derivanti dallo Stato; divieto per le imprese di abusare di posizioni
dominanti a danno dei consumatori), si sono poi sviluppate anche sotto la pressione della
teoria economica, che ha sostenuto la tesi per la quale il mercato, se concorrenziale, assicura il
massimo di efficienza nelle scelte economiche.
Le legislazioni “antitrust” hanno attraversato 2 fasi:
Nella prima, hanno adottato una concezione statica del monopolio, inteso come posizione
dell’operatore che occupi una ampia sfera del mercato; Ma in questo modo si confondeva il
“bigness” (le dimensioni dell’impresa) con le “pratiche monopolistiche”, che consistono
nell’offrire prodotti ai consumatori a prezzi superiori a quelli del mercato concorrenziale. Si è
così affermata una concezione dinamica del monopolio, nel senso di condotta
monopolistica (condotta di un soggetto che, avendo una posizione dominante sul mercato, ne
abusi).
Divieti del TFUE: abuso di posizione dominante, intese, accordi
Le regole di concorrenza dell’Unione, stabilite dagli artt. 101 sgg., contengono sia una
disciplina del mercato unico, sia una disciplina di rilevanza nazionale. Infatti, le disposizioni
sono sempre dettate perché non venga impedita, ristretta o falsata la concorrenza “all’interno
del mercato interno”. Le regole di concorrenza comunitarie trovano applicazione quando
intese, accordi e abuso di posizione dominante possano pregiudicare il commercio
tra gli Stati membri. Dunque, la disciplina della concorrenza mira a rafforzare le
quattro libertà di circolazione.
La limitazione degli aiuti di Stato alle imprese
La disciplina comunitaria della concorrenza e le limitazioni degli aiuti di Stato alle imprese, sono
funzionali alla libertà degli scambi.
Il divieto degli aiuti statali
L’art. 107 del TFUE dispone che “…gli aiuti concessi dagli Stati sono incompatibili con il
mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri”. (Presenza di
eccezioni).
Il trattato non pone un divieto, ma un limite. Dunque, gli aiuti sono legittimi, se rispettano
la concorrenza (ciò che va accertato).
Le procedure di controllo
L’organo di controllo, come nel caso della concorrenza, è la Commissione, che procede
all’esame dei regimi degli aiuti negli Stati membri.
Vi sono 3 tipi di interventi:
1) Attività di vigilanza permanente, svolta dalla Commissione, insieme con gli Stati
membri, sugli aiuti esistenti.
2) Il secondo tipo di attività, invece, è procedimentalizzata.
- L’iniziativa spetta d’ufficio alla Commissione, la quale intima agli interessati (Stati e
imprese beneficiarie) di presentare osservazioni.
- Se, dopo questa istruttoria in contraddittorio, constata che l’aiuto è incompatibile
con il mercato comune, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, intima allo
Stato di sopprimerlo o di modificarlo nel modo da essa determinato.
- La decisione del procedimento non consiste in un provv. dichiarativo, ma in un
ordine a cui corrisponde un obbligo di fare del destinatario.
3) Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la
Commissione (o qualsiasi altro Stato interessato) adisce direttamente la Corte di
giustizia (processo). Dunque la Commissione pone in essere un atto di iniziativa, ma si
spoglia del procedimento.
Questo procedimento si ispira al modello di tipo inglese. Nei paesi anglosassoni, infatti, di
regola, le amm.ni non sono dotate di un potere di autotutela. Esse possono ordinare al
privato di astenersi o di fare, ma se il privato non adempie, le amm.ni devono rivolgersi ad un
giudice