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Estratto del documento

1. INTRODUZIONE: LE ORGANIZZAZIONI SOVRASTATALI REGIONALI, L’UNIONE

EUROPEA E LO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Come nel momento dell’unificazione del paese, nel 1861, il primo problema è stato quello di

stabilire un mercato unico, così, nel 1957, la prima preoccupazione della Comunità economica

europea è stata quella di aprire i mercati nazionali, istituendo un “mercato unico”.

La Comunità economica europea, istituita nel 1957, è una delle 3 comunità europee: ad essa si

affiancano la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e l’Euratom.

Nel 1992, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, la Comunità economica europea

(CEE) è stata trasformata in Comunità europea (CE) ed è entrata a far parte dell’Unione

europea. Con il trattato di Lisbona (2007) l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea.

* L'attuale assetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione prevede il Trattato sull'Unione

europea (TUE, che comprende i principi costituzionali dell’UE) ed il Trattato sul funzionamento

dell'Ue (TFUE).

La struttura dell’Unione europea è ripartita in tre tipi di organi:

Organi sovranazionali, che rappresentano interessi della Comunità, diversi da quelli

 degli Stati, ultrastatali. Appartengono a questa categoria la Commissione e la Corte di

giustizia;

Organi multinazionali, che rappresentano gli interessi delle collettività nazionali

 facenti parte degli Stati membri. Rappresentano gli interessi propri della “base” degli

Stati (i popoli). Il Parlamento appartiene a questa categoria;

Organi intergovernativi, rappresentativi dei governi nazionali. Rappresentano gli

 interessi del “vertice” degli Stati (i governi). Appartiene a questa categoria il Consiglio.

Sotto il profilo delle distribuzioni delle funzioni:

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’Unione;

 La Commissione ha compiti di proposta legislativa;

 Il Parlamento, di regola, svolge una funzione decisoria;

 Alla Corte di giustizia è attribuita la funzione di risolvere conflitti e di verificare il rispetto

 del diritto comunitario.

Si tratta, dunque, di un ordinamento molto diverso da quello proprio dei poteri pubblici statali,

non ispirato alla tripartizione dei poteri.

Accanto alla Comunità europea, l’accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il

1992, ha istituito un ulteriore organismo internazionale denominato Spazio economico europeo

SEE.

L’accordo di Oporto contiene 3 ordini di disposizioni: un primo gruppo riguarda la libera

circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Un secondo gruppo contiene 6

norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. Un terzo gruppo contiene disposizioni sulla

cooperazione al di fuori delle quattro libertà di circolazione.

L’obiettivo originario dell’accordo SEE era quello di stabilire un legame tra la Comunità, i paesi

dell’Associazione europea di libero scambio e i paesi dell’Europa centrale ed orientale.

Oggi, l’accordo ha perso molta della propria importanza.

2. I TRE STRUMENTI PER LA FORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO

Alla formazione di un mercato interno europeo si è pervenuti utilizzando 3 strumenti:

1. Le quattro libertà di circolazione,

2. La disciplina sulla concorrenza,

3. La limitazione degli aiuti statali alle imprese

4 libertà di circolazione (libertà fondamentali):

La circolazione delle MERCI: assicurata in 4 modi:

attraverso un’unione doganale, divieto dei dazi e di qualsiasi tassa di effetto

 equivalente;

con il divieto di disposizioni fiscali discriminatorie e l’eliminazione delle disparità

 fiscali;

con l’abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente;

 con il riordinamento dei monopoli;

 con il ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

La circolazione dei LAVORATORI

Art. 45 del TFUE: la libera circolazione dei lavoratori “implica l’abolizione di qualsiasi

discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto

riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”. Fatte salve le limitazioni

giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità, importa il diritto di:

rispondere a offerte di lavoro effettive, spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati

membri, prendervi dimora al fine di svolgervi un’attività di lavoro, di rimanere sul territorio di

uno Stato membro dopo aver occupato un impiego. L’Unione attua una politica di formazione

professionale; è stato istituito un Fondo sociale europeo, per promuovere le possibilità di

occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

Il diritto di stabilimento e la circolazione dei SERVIZI

Art.49 del TFUE: “sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato

membro nel territorio di un altro Stato membro”.

Art. 53: “al fine di agevolare l’accesso alle attività non salariate e l’esercizio di queste, il

Consiglio stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed

altri titoli”.

Relativamente ai servizi, l’art. 56 dispone che “sono vietate le restrizioni alla libera prestazione

dei servizi all’interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un

Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione”.

Servizi = le prestazioni fornite dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle

disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

La circolazione dei CAPITALI

Art 63: “gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a

persone residenti negli Stati membri…”. Questa disposizione (poi abrogata e superata dal

trattato di Maastricht), ha prodotto una progressiva liberalizzazione dei movimenti di capitali. A

questa si accompagna la liberalizzazione dei pagamenti (il trasferimento di denaro rappresenta

il corrispettivo di una prestazione negoziale). Questi principi si applicano tra Stati membri e

paesi terzi (obiettivo di rafforzare la posizione dell’Unione nelle relazioni finanziarie

internazionali).

* Nel Trattato del ’92 si stabilisce che l’UE riconosce che i diritti fondamentali sono alla base del Trattato e

devono esserne i principi generali

La disciplina comunitaria della concorrenza:

La Comunità europea è ispirata al principio liberistico, per cui le “regole di concorrenza”

costituiscono una parte essenziale del mercato, mirano a strutturare il mercato, limitando i

privati. Consistono in attività conformative, non in interventi direttivi. 7

Evoluzione delle legislazioni “antitrust”

Le legislazioni “antitrust”, mosse inizialmente dall’ideale liberista (effetti: soppressione dei

vincoli per l’economia, derivanti dallo Stato; divieto per le imprese di abusare di posizioni

dominanti a danno dei consumatori), si sono poi sviluppate anche sotto la pressione della

teoria economica, che ha sostenuto la tesi per la quale il mercato, se concorrenziale, assicura il

massimo di efficienza nelle scelte economiche.

Le legislazioni “antitrust” hanno attraversato 2 fasi:

Nella prima, hanno adottato una concezione statica del monopolio, inteso come posizione

dell’operatore che occupi una ampia sfera del mercato; Ma in questo modo si confondeva il

“bigness” (le dimensioni dell’impresa) con le “pratiche monopolistiche”, che consistono

nell’offrire prodotti ai consumatori a prezzi superiori a quelli del mercato concorrenziale. Si è

così affermata una concezione dinamica del monopolio, nel senso di condotta

monopolistica (condotta di un soggetto che, avendo una posizione dominante sul mercato, ne

abusi).

Divieti del TFUE: abuso di posizione dominante, intese, accordi

Le regole di concorrenza dell’Unione, stabilite dagli artt. 101 sgg., contengono sia una

disciplina del mercato unico, sia una disciplina di rilevanza nazionale. Infatti, le disposizioni

sono sempre dettate perché non venga impedita, ristretta o falsata la concorrenza “all’interno

del mercato interno”. Le regole di concorrenza comunitarie trovano applicazione quando

intese, accordi e abuso di posizione dominante possano pregiudicare il commercio

tra gli Stati membri. Dunque, la disciplina della concorrenza mira a rafforzare le

quattro libertà di circolazione.

La limitazione degli aiuti di Stato alle imprese

La disciplina comunitaria della concorrenza e le limitazioni degli aiuti di Stato alle imprese, sono

funzionali alla libertà degli scambi.

Il divieto degli aiuti statali

L’art. 107 del TFUE dispone che “…gli aiuti concessi dagli Stati sono incompatibili con il

mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri”. (Presenza di

eccezioni).

Il trattato non pone un divieto, ma un limite. Dunque, gli aiuti sono legittimi, se rispettano

la concorrenza (ciò che va accertato).

Le procedure di controllo

L’organo di controllo, come nel caso della concorrenza, è la Commissione, che procede

all’esame dei regimi degli aiuti negli Stati membri.

Vi sono 3 tipi di interventi:

1) Attività di vigilanza permanente, svolta dalla Commissione, insieme con gli Stati

membri, sugli aiuti esistenti.

2) Il secondo tipo di attività, invece, è procedimentalizzata.

- L’iniziativa spetta d’ufficio alla Commissione, la quale intima agli interessati (Stati e

imprese beneficiarie) di presentare osservazioni.

- Se, dopo questa istruttoria in contraddittorio, constata che l’aiuto è incompatibile

con il mercato comune, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, intima allo

Stato di sopprimerlo o di modificarlo nel modo da essa determinato.

- La decisione del procedimento non consiste in un provv. dichiarativo, ma in un

ordine a cui corrisponde un obbligo di fare del destinatario.

3) Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la

Commissione (o qualsiasi altro Stato interessato) adisce direttamente la Corte di

giustizia (processo). Dunque la Commissione pone in essere un atto di iniziativa, ma si

spoglia del procedimento.

Questo procedimento si ispira al modello di tipo inglese. Nei paesi anglosassoni, infatti, di

regola, le amm.ni non sono dotate di un potere di autotutela. Esse possono ordinare al

privato di astenersi o di fare, ma se il privato non adempie, le amm.ni devono rivolgersi ad un

giudice

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
32 pagine
75 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martypera di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Nicolini Matteo.