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FASE DELLA PUBBLICAZIONE;

FASE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

FASE DELL'INIZIATIVA.

La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre

progetti di legge al Parlamento. È necessario accompagnare il progetto con una relazione che spiega il

contenuto il testo e gli obiettivi che si vogliono perseguire. La Costituzione riconosce il potere di proporre

leggi a:

• Governo;

• Membri del Parlamento;

• Corpo elettorale (almeno 50.000 elettori - iniziativa legislativa popolare);

• Consigli Regionali;

• CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

L’iniziativa legislativa è riservata al Governo in merito ad alcune leggi atipiche per la complessità di cui si

caratterizzano (es: legge di bilancio).

Una proposta può essere soggetta ad “insabbiamento” per il semplice motivo per cui il Parlamento non

ritiene meritevole di interesse la materia o l'argomento trattato.

FASE DISCUSSIONE DELL’APPROVAZIONE.

Il Presidente della Camera cui è pervenuto assegna il progetto di legge alla commissione parlamentare

competente per materia. La commissione può ̀ operare in:

• Sede referente: le commissioni seguono il cd "procedimento legislativo ordinario"; è sempre obbligatorio

(art.72, Cost.) per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di

autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi; è facoltativo per

tutti gli altri progetti di legge.

La Commissione compie tre letture: 1) discute sul testo nel suo complesso e 2) articolo per articolo. Alla

discussione 3) segue un voto sul progetto di legge. Di seguito la Commissione presenta il testo del progetto

(...)

di legge e le proprie relazioni alla Camera.

• Sede deliberante: la Commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si

occupa della discussione, della votazione e della approvazione del progetto di legge estromettendo

completamente il Parlamento dai lavori. È sempre ammessa, durante i lavori della Commissione, la

domanda (da parte del Governo) di "rimessione in assemblea" del progetto di legge, bloccando i lavori e

tornando alla procedura ordinaria.

Non è permesso adottare tale procedura per le leggi costituzionali, elettorali, di delegazione legislativa, di

approvazione di trattati internazionali.

• Sede redigente: è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato; la

Commissione ha gli stessi compiti di quando operava in sede referente ma la sua votazione sui singoli

definitività̀

articoli del progetto di legge ha carattere di , ed il testo che viene presentato alla camera sarà

votato nel suo complesso (lettura definitiva).

(...) Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto di legge al Presidente

di una delle Camere del Parlamento (plenum) il quale permette la discussione, la votazione articolo per

articolo ed infine la votazione finale sull'intero progetto di legge.

Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbiano votato favorevolmente il disegno di legge si intende

approvato e passa all'altra Camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportare modifiche

(emendamenti) si considera completata la fase deliberativa. Se invece vi apporta modifiche il disegno

ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via, fino a

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Università degli Studi di Trento Anna Domenichini

che uno stesso testo è approvato in entrambe le Camere. Questo fenomeno viene definito con il termine

navetta.

FASE DELLA PROMULGAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE.

La promulgazione consiste in un controllo sulla legge operato dal Presidente della Repubblica (entro 30

giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe la Camere, a maggioranza

assoluta, ne dichiarano l'urgenza - art. 73 Cost.).

Se il Presidente della Repubblica ritiene che la legge sia in contrasto con la Costituzione o che presenti vizi

formali (difetti del procedimento legislativo), la rinvia alle Camere con un messaggio motivato chiedendo

un riesame della legge (art. 74, Cost.: veto sospensivo).

Se il progetto di legge viene riproposto anche senza modifiche il Presidente è però obbligato a promulgarlo,

incostituzionalità̀

a meno che non ritenga che presenti difetti di grave .

FASE DELLA PUBBLICAZIONE.

Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale.

FASE DELLA ENTRATA IN VIGORE.

La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale (vacatio legis).

Il referendum. (art. 75, Cost.)

La dottrina qualifica il referendum come sospensivo perché se indetto, blocca la procedura legislativa di

formazione. Infatti, se entro 3 mesi non si dà luogo a referendum allora la legge viene promulgata ed entra

in vigore. Negli ultimi anni lo scopo del referendum si ritrova maggiormente nell’approvare le revisioni

costituzionali, sì da avere un riscontro positivo popolare.

La potestà legislativa statale.

L’ambito della potestà legislativa statale è regolato dall’art. 117:

Comma 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

→Per quanto riguarda i vincoli derivanti dall’UE, il legislatore italiano quindi deve rispettare tutti i

regolamenti comunitari, e disapplicare l’ordinamento interno se in contrasto con esso. Per quanto riguarda

gli obblighi internazionali, si tratta di quegli accordi stipulati con altri Stati e ratificati dal Presidente con

autorizzazione del Parlamento.

Comma 2: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione

europea delle Regioni; (..)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla

legislazione dello Stato.

→Gli artt. 70 e seguenti regolano la formazione delle leggi ordinarie in Italia.

Esistono però altre leggi:

• Art. 79, Leggi di amnistia e di indulto;

Sono provvedimenti di clemenza adottati per ragioni celebrative o di pace. Con amnistia si dispone che un

fatto, penalmente illecito al tempo, non abbia più efficacia penale. Con indulto invece non si incide

sull’efficacia penale del reato, ma si dispone una riduzione della pena per ragioni di politica penitenziaria.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di

ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla

presentazione del disegno di legge.

• Art. 80, Leggi di autorizzazione ratifica dei trattati internazionali;

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o

prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o

modificazioni di leggi.

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Università degli Studi di Trento Anna Domenichini

• Art. 81, la legge di bilancio;

L’articolo stabilisce che “lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”. Esso

abilita gli organi statali a riscuotere le entrate e a disporre le spese. L’articolo 81 dispone inoltre che “le

Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”; che

l’esercizio provvisorio del bilancio “non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori

complessivamente a quattro mesi”; che “ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i

mezzi per farvi fronte”. Il ricorso all’indebitamento è legittimato al verificarsi di eventi eccezionali, previa

autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Le riserve di legge.

Si distinguono vari tipi di riserva di legge:

• riserva di legge ordinaria: la materia può essere disciplinata dalla legge e da atti aventi forza di

legge. In base al contenuto si parla di riserva:

o assoluta: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2,

Cost. ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge;

o relativa: i principi sono stabiliti dalla legge, riducendo la discrezionalità dell'esecutivo, che

però potrà intervenire dettando la disciplina di dettaglio con propri regolamenti;

o rinforzata: riserve, assolute o relative, dove la Costituzione pone dei limiti alla

discrezionalità del legislatore, predeterminando alcuni dei contenuti che la legge deve

avere.

• riserva di legge formale: Le riserve di legge formale quando la Carta costituzionale prevede che un

certo oggetto debba essere disciplinato dalle Camere; mentre non possono farlo atti aventi forza di

legge, come decreti legge o decreti legislativi, del governo.

La funzione politica si concretizza nel fatto che questa tipologia di legge richiede espressamente di essere

disciplinata dalle Camere, lasciando fuori dal procedimento il Governo.

-Legge meramente formale è un'espressione prevista dalla Costituzione per catalogare quelle leggi che non

possiedono un contenuto normativo e che non innovano alcuna materia (es: legge di bilancio).

-Legge-provvedimento non ha contenuto dispositivo ma provvedimentale in relazione a un caso specifico.

Queste leggi sono attentamente scrutinate per evitare che si presenti qualche vizio di legittimità.

Il ruolo dell’organo.

Legittimazione politica:

• Funzione normativa: oltre a quella ordinaria (legislativa), il Parlamento è l’organo che e deputato

ad assolvere il compito di riformazione costituzionale al quale possono eventualmente partecipare

soggetti esterni al Parlamento (referendum). Comprende poi quelle organizzazioni interne che

assolvono funzioni di inchiesta e di indagine;

• F. di reclutamento: il Parlamento è essenziale per la formazione del Governo;

• Funzione di I.P. (indirizzo politico) con atti normativi e non: riguarda tutte quelle decisioni

assumibili dal Parlamento in merito all’ambito politico. Questa funzione si realizza appunto

mediante l’applicazione di atti normativi e non normativi.

• Funzioni di controllo e di garanzia costituzionale: le riserve di legge sono un esempio di garanzia

costituzionale che il Parlamento può

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Publisher
A.A. 2017-2018
60 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Florenzano Damiano.