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Istituzioni di diritto pubblico

Università degli Studi di Trento - Anna Domenichini

L'ordinamento giuridico

Le regole e le norme giuridiche

Le regole giuridiche (norme) valgono per chiunque si trovi in una certa situazione (generale) e tutte le volte che una persona si trovi in quella situazione (astratta). Un esempio di regole che non producono effetti giuridici è quello delle regole prescrittive (ogni volta che ricorrono determinate circostanze, esse constatano il verificarsi di certi comportamenti) e descrittive (descrivono ciò che normalmente accade). Il comportamento diverso e difforme alla regola costituisce una trasgressione. Tale fenomeno produce delle conseguenze negative che si concretizzano in sanzioni, le quali vengono previste da regole prescrittive per quel comportamento. Le regole giuridiche, dette anche norme giuridiche, sono regole prescrittive finalizzate a regolare il comportamento dei singoli appartenenti alla collettività. Una regola non necessariamente è una norma giuridica, cioè un precetto che produce degli effetti giuridici. Differenza tra disposizione e norma: la disposizione è l’enunciato scritto dal quale desumiamo la norma giuridica; quest’ultima è invece la regola giuridica che si deve rispettare.

La nozione di fonte del diritto e il sistema delle fonti

Per fonte del diritto si intende ogni atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche.

  • Fonti atto → atti volontari portatori di effetti giuridici che si estrinsecano in norme giuridiche (civillaw) e il precedente giurisprudenziale (common law);
  • Fonti fatto → atti non volontari portatori di effetti giuridici che si estrinsecano in: consuetudini, necessità (es: disastro naturale, si emettono norme per la sicurezza); rinvio ad altra fonte (es: r. al diritto internazionale privato).

La Costituzione legittima le fonti del diritto, prima ancora compie lo stesso l’art. 1 delle Preleggi. L’insieme delle norme giuridiche vigenti all’interno di un determinato territorio in un determinato momento costituisce un ordinamento giuridico.

I rapporti tra fonti e norme

L’efficacia temporale delle leggi.

  • L’entrata in vigore (quando una norma comincia a produrre effetti) della legge richiede:
    • La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica;
    • La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
    • Il decorso di un periodo di tempo chiamato vacatio legis, di regola è di quindici giorni.
    • Ignorantia iuris non excusat → con la pubblicazione, la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi in realtà non ne abbia conoscenza.
  • L’abrogazione della legge pone come scopo quello di modificare una disciplina perché non più ritenuta adeguata. Si presume che sino alla sua abrogazione questa fosse adatta a regolare tale materia e che quindi continuerà a valere nei confronti dei casi precedenti alla sua resa inefficace. Descrive il fenomeno che limita l'efficacia nel tempo di una norma che ha valenza giuridica sino a un certo punto e dopodiché non produrrà più effetti. Avviene tramite una disposizione di pari valore gerarchico. Essa può essere di due tipi:
    • Espressa → quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore;
    • Tacita → se, in assenza di una dichiarazione esplicita, le norme posteriori a) sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti; b) introducono una nuova regolamentazione dell’intera materia già regolata dalla legge precedente, la quale pertanto si dovrà ritenere assorbita e sostituita integralmente.
  • Esistono inoltre diverse forme in cui si può presentare l’abrogazione di una norma:
    • La deroga → si ha quando una nuova norma pone, SOLO per specifici casi, una disciplina diversa da quella prevista dalla norma precedente.
    • Referendum popolare (art. 75 Cost.) → proposta di abrogazione da parte di almeno 500mila elettori. Viene approvata solo se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e se consegue la maggioranza di voti;
    • Illegittimità costituzionale → la dichiarazione di incostituzionalità annulla la disposizione illegittima ex tunc (come se non fosse mai stata emanata).
  • L’irretroattività della legge → la legge non dispone che per l’avvenire, cioè regola fattispecie successive alla propria entrata in vigore (art. 11).
    • La norma incriminatrice penale NON PUÓ in alcun caso essere retroattiva.
    • Retroattività della legge: condizione temporale di una norma, che la porta ad essere efficace anche per il periodo precedente alla sua entrata in vigore.

Le forme e le tecniche dell’interpretazione

Ruolo del giudice all'interno di un sistema di common law → Egli risolve il caso dando origine alla possibilità che da questa soluzione si possa formare una regola generale da applicare in futuro (regola del precedente). Ruolo del giudice all'interno di un sistema di civil law → Applicare il diritto per regolare le controversie giuridiche. Egli svolge questa funzione in modo autonomo e applicando il diritto postulare. Anche il giudice di civil law può “creare diritto” quando prendendo una determinata decisione, questa si può consolidare come “prassi giurisprudenziale”.

Interpretazione del diritto in un sistema di Civil law. L’interprete è colui che applica il diritto al caso che lo contiene, operando un sillogismo (applica la norma generale astratta al caso concreto).

Lo Stato

Premessa

All’interno di una comunità esistono 3 diversi poteri: economico (strumenti economici); politico (potere di chi esercita la forza in modo legittimo); ideologico (persuasione). Esercitano un'influenza che condiziona il comportamento dei suoi componenti. Questi poteri assumono diverse forme e vengono definiti dalle regole che caratterizzano una collettività. Dopo il disgregamento dell'ordinamento feudale, si verificano dei forti accentramenti di poteri. All’interno di queste entità il potere della forza “bruta” si è istituzionalizzato.

Forme di stato e di governo

Forma di Stato: si intende il rapporto che intercorre tra autorità e collettività, e i fini che questa determinata forma cerca di perseguire. Forma di governo: organizzazione della divisione dei poteri. Viene compresa dalla forma di Stato.

Forme di Stato nel tempo:

  • Ordinamento feudale → inizialmente esisteva una forma di Stato organizzata su base feudale. Non vi è un accentramento del potere in una sola persona, ma una serie di rapporti (di fedeltà) tra il re e le città, attraverso uno schema che pone al vertice il re, e al seguito i vassalli.
  • Stato assoluto → venne realizzato dal Re Sole, in Francia. Si caratterizza per: la forte concentrazione dell'autorità statale nel sovrano; l’assenza di garanzie giuridiche; lo scioglimento del sovrano dai vincoli giuridici; e l’assenza della divisione dei poteri.
  • Stato di polizia (cura della collettività) nel Settecento, prima della rivoluzione francese, lo Stato assoluto evolve in Stato di polizia. Si afferma la considerazione riguardante il fatto che il Re assorba i suoi compiti in nome dello Stato (entità astratta). Si inizia un processo di regolamentazione (formalizzazione) delle azioni del sovrano.
  • Stato liberale → Il periodo successivo alla rivoluzione francese è caratterizzato da un’espansione di nuovi ceti, in particolare della borghesia, e la fissazione di precise garanzie giuridiche per i cittadini. In questo contesto si afferma la superiorità della legge, si parla perciò di Stato legale. Oltre all’affermazione del “potere legislativo”, si ebbe progressivamente anche quella del “potere giudiziario” con l’istituzione di tribunali dinanzi ai quali i cittadini potevano far valere i propri diritti (Stato di diritto). Lo Stato liberale è una forma di stato che si fonda sulla separazione dei poteri: p. legislativo, Parlamento; p. esecutivo, Re attraverso i ministri; p. giudiziario, Tribunale. E tutti i poteri sono sottoposti alla legge (principio di legalità). Vi è una limitazione per quanto riguarda il suffragio, per cui i cittadini erano legittimati al voto in base al censo (suffragio censitario). Lo stato liberale viene definito Stato minimo, poiché non interviene nell'economia e nel sociale; egli lascia che l’andamento del mercato si regoli autonomamente.

Nel corso del ‘900 l’andamento politico mondiale prende tre diverse direzioni:

  • Stato autoritario → vi furono episodi di involuzioni autoritarie, dove cioè si ebbe l'acquisto del potere con l'uso della forza (nazismo e fascismo);
  • Stato democratico → i principi liberali si sviluppano nella forma dello Stato democratico. I diritti politici vengono riconosciuti a tutti i cittadini e viene introdotto il suffragio universale. Lo Stato divenne “interventista” in ambito economico (sussidi, servizi pubblici).
  • Stato socialista → pone come dottrina ufficiale la teoria di Marx: liberazione della società: dalla divisione in classi; dallo sfruttamento del lavoro; dalla proprietà privata dei mezzi di produzione e dal capitalismo in campo economico. Questa forma di Stato si caratterizza per la limitazione o soppressione delle libertà politiche e civili dei cittadini, la quale si concretizza nella presenza di un partito unico, dalla limitata o del tutto interdetta possibilità di manifestare opinioni dissenzienti rispetto alla dottrina ufficiale.

Il potere politico può essere distribuito sul territorio secondo diverse modalità:

  • Stato federale: si compone di Stati, organizzazioni che con ampia autonomia esercitano le funzioni legislative, di governo, esecutive e giudiziarie. Lo Stato federale si pone come organizzazione statale “centrale” in corrispondenza degli Stati di cui si compone. Gli Stati membri non sono pienamente sovrani, ma cedono la competenza allo Stato federale in determinate materie;
  • Stato unitario: sono tutti gli Stati al cui interno esiste un’unica organizzazione avente le caratteristiche delle organizzazioni statali. Anche all'interno degli stati unitari esistono istituzioni territoriali che esercitano poteri pubblici (comuni, regioni), ma non hanno quella ampiezza di poteri legislativi, amministrativi e giurisdizionali propria degli Stati.
  • La distinzione tra le forme di governo si basa sul modo in cui i massimi poteri statali sono distribuiti tra gli organi dello Stato.

Forme di governo nel tempo:

  • Monarchia: quando il Capo dello Stato non ha carattere rappresentativo; il monarca resta in carica a vita.
    • Costituzionale → limitazione dei poteri del sovrano in materia legislativa, ma conserva ogni potere di governo e di amministrazione. Il sovrano regna e governa attraverso i suoi (egli li nomina e revoca) Ministri; (es: Inghilterra, 1688)
    • Parlamentare → i Ministri devono inoltre, in questa forma di monarchia, ottenere la fiducia da parte del Parlamento. (Es: Italia di Carlo Alberto, 1861)
  • Repubblica: quando l'organo di vertice (Capo dello Stato) ha carattere rappresentativo del popolo; la carica di Presidente della Repubblica è temporanea.
    • Presidenziale → al Presidente della Repubblica spetta il potere di governo ed esecutivo; al Parlamento spetta la funzione legislativa, ma non può incidere sulla vita del governo; i Ministri sono dei collaboratori del Presidente. Questa forma di governo corrisponde alla monarchia costituzionale, ma se ne differenzia per il ruolo rappresentativo del Presidente, che nella r. presidenziale viene eletto direttamente o in secondo grado (eleggendo chi eleggerà il Presidente) dai cittadini; (es: Stati Uniti d’America, oggi)
    • Semipresidenziale → forma intermedia tra governo parlamentare e repubblica presidenziale: il Presidente viene eletto direttamente dal popolo ed è dotato di potere esecutivo; il governo deve però ottenere la fiducia delle camere; (es: Francia, oggi)
    • Parlamentare → molto simile alla monarchia parlamentare in relazione al potere esecutivo (nomina componenti Governo); se ne differenzia per il diverso carattere della figura del Capo dello Stato, il quale viene eletto dal Parlamento per un periodo predeterminato ed è rappresentativo del popolo. (Es: Italia, oggi)
    • Neoparlamentare → L'esecutivo riceve la fiducia dal Parlamento, ma un'eventuale crisi di governo comporta l'automatico scioglimento del Parlamento. Durata della legislatura pari a quella del governo.
    • Direttoriale → La forma di governo direttoriale è un sistema istituzionale in cui un collegio composto da più persone funge da Capo dello Stato e del Governo. (es: Svizzera)

Gli elementi costitutivi dello Stato. La cittadinanza

Definizione → istituto specifico dotato di determinati caratteri:

  • Sovranità, dominio assoluto su un determinato territorio e sulle persone che lo abitano;
  • Territorio, spazio fisico delimitato da dei confini;
  • E popolo, la collettività che si annette allo Stato dotate di cittadinanza.

La cittadinanza

È la situazione di appartenenza di una persona fisica ad un determinato Stato. La cittadinanza italiana si acquista:

  • Iure sanguinis → tutti i figli nati da cittadino italiano, quindi non è necessario che entrambi i genitori lo siano. Ai figli di sangue sono parificati i figli adottivi;
  • Iure soli → tutti coloro che nascono nel territorio della Repubblica, qualora entrambi i genitori siano apolidi o ignoti;
  • Per iuris communicatio → in forza di provvedimento dell’Autorità amministrativa, emesso a distanza dell’interessato, acquista la cittadinanza il coniuge o il partner di un’unione civile, straniero o apolide, di cittadino italiano, allorché dopo il matrimonio o la costituzione dell’unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;
  • Per naturalizzazione → in forza di decreto del Presidente della Repubblica.

Stato-ordinamento e Stato-apparato

  • Stato-ordinamento: corpo sociale organizzato su un territorio, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi che individuano l’ordinamento giuridico statale come comprensivo di tutti i corpi sociali minori ed anche di tutti gli ordinamenti particolari ad esso sovraordinati.
  • Stato-apparato: il complesso di autorità, e la relativa organizzazione, cui l’ordinamento attribuisce formalmente il potere di emanare e di applicare le norme e i comandi mediante i quali lo Stato fa valere la sua supremazia.

La Costituzione

Le costituzioni nello stato di diritto e nello stato costituzionale

Di Costituzione si parla per indicare un atto scritto e solenne, nel quale sono stabilite le regole fondamentali della vita statale, vengono individuati gli organi di vertice e i loro reciproci rapporti, e i rapporti tra cittadini e Stato. Non tutti gli Stati però sono dotati di una Costituzione scritta, essa infatti può riconoscersi nei principi fondamentali fatti valere in quel territorio. Quando la Costituzione è scritta, sarà il principale tra gli atti normativi dello Stato.

La Costituzione italiana. Genesi e principi fondamentali

Genesi. Il 17 marzo 1861 viene proclamato il Regno d’Italia, che conservò come propria costituzione lo Statuto che Carlo Alberto aveva concesso al Regno di Sardegna nel 1848. Lo Statuto trasformò la monarchia assoluta in costituzionale: al Re spetta il potere esecutivo; e quello legislativo in concorrenza con il Parlamento. Al posto del Governo stavano dei Ministri che venivano nominati e revocati dal sovrano. Il sistema funzionò come una monarchia parlamentare (rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo). Venne prendendo rilievo il Consiglio dei Ministri con un Presidente del Consiglio. L’Italia restava tuttavia uno Stato liberale. Durante l’età giolittiana venne introdotto il suffragio universale maschile, questo sviluppo portò all’affermazione del partito popolare e del partito socialista.

Lo Stato fascista. A queste vicende venne a sovrapporsi la profonda crisi sociale ed economica che seguì la prima guerra mondiale. Vi fu un periodo di grande instabilità politica e di grandi disordini che indussero gran parte della classe dominante ad affidarsi alla forza del movimento fascista. Dopo che nel 1922 venne nominato Mussolini Presidente del Consiglio, ebbe inizio la progressiva trasformazione dello Stato in uno Stato fascista. Fu stravolta la legge elettorale e con le “leggi fascistissime” viene meno la necessità della fiducia del Parlamento al Governo; il Governo acquista ampi poteri normativi; e le libertà politiche e sindacali vengono soppresse con lo scioglimento di tutti i partiti, associazioni e organizzazioni aventi ad oggetto attività contrarie al regime. Venne inserito nell’organizzazione costituzionale il Gran Consiglio del fascismo. Negli anni trenta il regime fascista tenta di sviluppare sul piano delle istituzioni dell’economia e del lavoro i principi del corporativismo. Vennero quindi istituite le corporazioni, chiamate a rappresentare “l’organizzazione unitaria delle forze della produzione” in ciascun settore di attività. L’esperimento sostanzialmente fallì. La Camera dei deputati venne trasformata in Camera dei fasci e delle corporazioni, rappresentando il compimento della fascistizzazione dello Stato.

Dalla caduta del fascismo alla Repubblica

Le vicende della seconda guerra mondiale fecero aumentare i dissensi per il fascismo e aumentarono le pressioni per un cambio di regime.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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