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Il diritto, i soggetti, gli atti, nozioni di base

Capitolo 1 - Caratteri di generalità e astrattezza delle norme

Regole descrittive: constatazione dei fenomeni, e regole prescrittive: qualificano come dovuto o come vietato un determinato comportamento.

Norme giuridiche:

  • Norme precetto: disciplinano norme umane prescrivendo quelle che sono da seguire e quelli da evitare.
  • Norme sanzione: prevedono sanzioni da infliggere in caso di inadempimento.
  • Norme di organizzazione dei pubblici poteri
  • Norme sulla produzione giuridica

Fonte di diritto: ogni atto idoneo a produrre norme giuridiche (per il common law la base del diritto è costituita da fatti giuridici: precedente vincolante) e gruppi di persone specifiche e determinate detti organi saranno addette a produrre diritto (conformazione e localizzazione di simili poteri in capo alla costituzione).

Ordinamento giuridico: insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale (giuridicamente organizzato) = principio della relatività dei valori giuridici (diritto non assoluto ma relativo ad un dato ordinamento)

  • Ordinamenti statale
  • Ordinamenti internazionale
  • Ordinamenti canonico

Presenza di vari ordinamenti, differenti in ogni Stato ma dopo la seconda guerra mondiale si avvertì l’esigenza di riconoscere dei diritti fondamentali ad ogni uomo attraverso atti internazionali:

  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata all’ONU nel 1948: valori di libertà e di uguaglianza.
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nel 1950: carattere giuridico e in caso di violazione: Corte europea dei diritti dell’uomo.
  • Principio di giurisdizione universale: i crimini che si pongono in contrasto con i principi di diritto internazionale umanitario possono essere puniti da qualunque giurisdizione nazionale, ma dal 1998: Corte penale internazionale permanente con sede all’Aja.

Capitolo 2

La maggior parte delle norme si presenta in forma scritta ma sono presenti norme di origine consuetudinaria, non scritte.

  • Disposizione: prescrizione considerata nel suo testo normativo.
  • Norma: prescrizione considerata nel suo significato, ciò che il legislatore ha voluto dire.
  1. Pubblicazione: consente a tutti di venire a conoscenza della disposizione.
  2. Vacatio legis: periodo durante il quale le norme pubblicate non sono ancora entrate in vigore e normalmente è di 15 giorni.
  3. Entrata in vigore: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della regione o affissione all’albo in caso di norme comunali.

Irretroattività delle leggi e retroattività solo se lo disponga la legge; irretroattività delle sanzioni penali.

La norma inoltre collega a certi accadimenti certe conseguenze andando a ricreare i tratti essenziali: si dice fattispecie (immagine del fatto) e può essere concreta o astratta. Applicare una norma significa verificare il suo significato in relazione al caso concreto:

  • Interpretazione letterale
  • Interpretazione logica

È necessario però tener presente i limiti stabiliti dall’art.12 delle preleggi e far riferimento all’intenzione del legislatore basandosi anche su fattori esterni.

  • Interpretazione sistematica: necessità di intendere il significato in collegamento ad altre norme.
  • Interpretazione dottrinale: è offerta dagli specialisti del diritto.
  • Interpretazione giurisprudenziale o giudiziale: ha maggiore importanza e si realizza attraverso le sentenze. Alcuni sistemi giuridici continentali come quello anglosassone hanno dato grande importanza ai precedenti della giurisprudenza i quali vincolano i successivi inferiori. Sono fondamentali soprattutto se provengono dai giudici delle giurisdizioni superiori (corte di cassazione) e fungono da orientamento e integrazione alle norme dalle quali raramente i giudici se ne discostano.
  • Interpretazione estensiva: quando il legislatore ha detto meno di ciò che ha voluto.
  • Interpretazione restrittiva: quando il testo ha un significato più ampio di quello voluto.
  • Interpretazione autentica: se data direttamente dal legislatore e consiste nell’emanazione di altre norme che precisano il significato di disposizioni precedenti. È vincolante.

Alla fine si giungerà al sillogismo giudiziale: è il risultato dell’attività dell’interprete e racchiude premessa maggiore (enunciazione della regola) + premessa minore (asserzione del caso in esame come corrispondente alla fattispecie della norma) + conclusione (applicazione della regola enunciata al caso concreto).

Anche se il caso preso in esame dal giudice non è previsto da norme, egli dovrà comunque e sempre risolvere la controversia per non incorrere in omissione di atti d’ufficio. Dovrà quindi decidere secondo:

  • Equità: eccezionalmente e nei singoli casi espressamente previsti.
  • Per mezzo di analogia legis: criterio che si basa su un’analogia tra due casi di cui uno è disciplinato e l’altro no. Non è ammesso per le norme penali.
  • Per mezzo di analogia iuris: ricercando quelli che sono i principi ordinatori dell’ordinamento giuridico.

Capitolo 3

Ogni ordinamento giuridico si sviluppa attraverso l’emanazione di norme.

Abrogazione: è il venir meno di una norma giuridica in seguito all’emanazione di una norma successiva e con la quale è incompatibile = criterio cronologico. Perde la sua efficacia verso le situazioni future.

  • Abrogazione espressa: precisato nella norma successiva.
  • Abrogazione tacita: la successiva è in contrasto con la precedente.
  • Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia: è conveniente racchiudere la disciplina in un atto unico.

Deroga: solo alcune situazioni tra quelle previste dalla norma vengono diversamente disciplinate.

Rapporto di concorrenza: quando leggi e regolamenti disciplinano insieme la materia.

Rapporto di competenza: è disciplinato l’ambito di competenza in base alla materia statale o regionale (art.117) e questa esclude la concorrenza.

Dal punto di vista gerarchico, quando due fonti possono dettare norme in materia, sono in una situazione di parità e hanno la stessa forza: si misura attraverso la capacità che una norma successiva ha rispetto alla precedente:

  • Attiva: abroga o modifica la precedente se è superiore.
  • Passiva: resiste alle innovazioni.
  1. Costituzione e leggi costituzionali
  2. Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge
  3. Regolamenti

Solo la Corte Costituzionale può valutare l’illegittimità di una norma giuridica e potranno farle venir meno. Lo stesso vale per i regolamenti che sono giudicati dai giudici amministrativi.

Capitolo 4 - Persone fisiche

Destinatari delle norme giuridiche: soggetti di diritto = situazioni giuridiche soggettive. Soggetti con capacità giuridica + capacità d’agire.

Rappresentanza: potere di agire producendo effetti giuridici per un’altra persona.

  • Legale: tutori, il rappresentante agisce in nome del rappresentato, è determinato direttamente dalla legge.
  • Volontaria: sarà l’interessato a potersi e doversi preoccupare di indicare chi vuole che debba agire in suo nome.

Procura: atto con il quale una persona conferisce volontariamente ad un’altra la rappresentanza e può riguardare singoli affari o tutti in genere.

Persone giuridiche

Non possono operare se non attraverso la sua organizzazione: rappresentanza organica, e di solito viene assegnato ad un soggetto di agire per l’organizzazione.

Organizzazioni sono un insieme di persone fisiche unificato da:

  • Regole per scopi comuni
  • Regole per appartenenza all’organizzazione
  • Regole sulle risorse da acquisire ed utilizzare
  • Regole per determinate quali soggetti possano o debbano agire per essa

Non tutte le importanti organizzazioni operanti nella società hanno personalità giuridica; infatti è la legge a definire le caratteristiche e i requisiti per questo fine (le società per azioni sono sempre persone giuridiche). Uno degli strumenti delle persone giuridiche è la separazione della responsabilità patrimoniale dell’organizzazione dalle persone fisiche (responsabilità patrimoniale imperfetta).

Le organizzazioni si distinguono in:

  • Associazioni: più persone che stringono tra loro un accordo per raggiungere uno scopo comune, necessitano di ‘mezzi’ patrimoniali e un soggetto tra loro sarà chiamato ad amministrare l’ente; l’assemblea dev’essere convocata almeno una volta l’anno per approvare il bilancio.
  • Fondazioni: non ci sono soci ma amministratori infatti è il fondatore a decidere lo scopo da perseguire e questi dovranno raggiungerlo nel migliore dei modi; sono sottoposte a controlli continui da parte delle autorità affinché gli atti si attengano al buon costume e all’ordine pubblico. Si perfezionano entrambe con atto costitutivo e atto di riconoscimento notarile: per le fondazioni è indispensabile mentre per le associazioni non è fondamentale (ass. non riconosciute).
  • Comitati: soggetti che si riuniscono per agire e raccogliere i mezzi per perseguire fini di pubblica utilità.

Anche lo Stato è ritenuto un’organizzazione e al suo interno sono riconosciute altre organizzazioni quali Regioni, Province, Comuni: persone giuridiche, enti pubblici che perseguono fini di pubblica utilità. Tuttavia questi enti hanno oltre a capacità giuridica anche potestà legislativa: atti normativi e provvedimenti.

Capitolo 5 - Diritti soggettivi

Quando ci è garantito il godimento di un determinato bene della vita e questa garanzia è fornita dal diritto obiettivo, ovvero l’insieme delle norme giuridiche.

  • Diritti assoluti: gli altri soggetti non sono tenuti a fare alcunché per soddisfare i nostri diritti.
  • Diritti relativi: sono in relazione a soggetti determinati che si troveranno in situazione di obbligo nei confronti del titolare del diritto, questi verranno meno se non esercitati.

Facoltà: ciò che un soggetto può fare rispetto al bene di cui è titolare.

Potere giuridico: atti volontari di soggetti indirizzati a produrre atti giuridici.

  • Poteri unilaterali: diritti potestativi e quelli propri delle autorità (leggi, sentenze, provvedimenti).
  • Poteri bilaterali: sorgono dalla formazione di contratti.

Interesse legittimo: è la situazione di vantaggio che si possiede di fronte al potere dell’amministrazione (es. potere di espropriazione dell’amministrazione nei confronti di un soggetto proprietario di un bene immobile; in questo caso l’interesse leso dall’autorità è protetto dalla garanzia della legittimità dell’atto stesso che se non conforme alla legge potrà essere annullato).

Obbligo o obbligazione: situazione di colui che è tenuto a prestare un comportamento nei confronti del titolare di un diritto soggettivo.

Onere: atto di liberalità, un obbligo che accompagna un beneficio. Soggezione: situazione passiva. Azione: è il potere dato ai soggetti di un chiamare un giudice a decidere su una controversia = agire in giudizio, art.24 ne deriverà un processo in cui l’attore ha l’onere della prova; chi resiste alla difesa potrà sempre difendersi attraverso eccezioni. L’interesse ad agire è necessario affinché il giudizio si svolga fino alla fine. Inoltre in alcuni casi eccezionali l’esercizio del potere d’azione è consentito a chiunque: azione popolare.

I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritto, tuttavia delle volte si ha diritto alla prestazione di un servizio. I beni possono essere:

  • Beni mobili
  • Beni immobili
  • Beni privati
  • Beni pubblici
  • Beni demaniali
  • Beni patrimoniali indisponibili

Capitolo 6 - Fatti giuridici

Ogni fatto dal quale una norma del diritto faccia derivare qualche conseguenza; le norme prevedono che il tempo sia produttivo di effetti giuridici ed è dunque fondamentale fissare un termine: momento nel quale venga a maturazione un determinato effetto giuridico collegato al decorso del tempo.

  • Termine iniziale: cominciano a prodursi
  • Termine finale: cessa l’effetto
  • Termine perentorio: azioni che possono essere compiute solo entro un certo tempo
  • Termine ordinatorio: azioni che possono compiersi anche dopo

Decadenza: decorso il tempo stabilito si decade dalla possibilità di esercitare il potere. Prescrizione: il venir meno di un diritto a causa del mancato esercizio.

Fatti illeciti: comportamenti umani contrari al diritto che fanno derivare delle sanzioni.

  • Illeciti civili: comportamenti che provocano danni ingiusti verso una o più persone; la sanzione sarà il risarcimento danni.
  • Illeciti penali: trasgressioni di una norma; la sanzione sarà la pena che inciderà su libertà personali o sul patrimonio.
  • Illeciti amministrativi: la sanzione consisterà in una contravvenzione ovvero il pagamento di una somma di denaro a favore della PA.

Atti giuridici: manifestazione di volontà con la quale un soggetto esercita un potere previsto da una norma producendo così effetti giuridici collegati alla manifestazione di volontà. Può darsi che alcuni atti esistano ma non siano stati eseguiti in modo conforme alla legge: saranno resi invalidi e dunque dichiarati nulli o potranno essere annullati.

Il modo di manifestazione di volontà prende il nome di forma dell’atto:

  • Forma scritta: prevista per la maggior parte degli atti pubblici.
  • Forma solenne: redatto da un notaio o da un pubblico ufficio.

Atti di autonomia privata sono quelli attraverso cui ognuno manifesta la propria volontà e i soggetti provvedono da sé e liberamente a disciplinare i propri rapporti. Non possono essere eseguiti dalla PA perché quest’ultima persegue sono fini di pubblica utilità. Spesso è necessario che atti/fatti siano resi noti e questo avviene attraverso:

  • Comunicazioni
  • Notificazioni: speciali comunicazioni eseguite su richiesta degli interessati e a cura degli ufficiali giudiziali.
  • Pubblicità attraverso:
    • Affissione agli albi
    • Inserimento in raccolte ufficiali
    • Deposito in appositi uffici
    • Registri ufficiali di atti/fatti relativi a specifici oggetti:
      • Registri immobiliari: trascrizione
      • Registri dello stato civile

Queste forme di pubblicità saranno dunque la prova dell’esistenza o meno di fatti giuridici benché esistano fatti che si presumono per legge (presunzione legale).

  • Presunzione assoluta: qualora la legge non permette sia dichiarato il contrario.
  • Presunzione relativa: la legge permette che si provi nel caso in cui essa è falsa concretamente.
  • Presunzioni semplici: principio del libero convincimento del giudice e si desumono secondo prudenza ed esperienza.
  • Prove legali
  • Prove per testimoni
  • Prove documentali

Capitolo 7 - Negozi giuridici

Atti giuridici di autonomia privata con i quali i soggetti provvedono attraverso manifestazioni di volontà a mutare un rapporto giuridico.

Elementi essenziali:

  • Soggetto: volontà manifestata unilaterale/bilaterale.
  • Volontà: effettiva.
  • Forma: manifestata della volontà.
  • Oggetto: possibile, lecito, determinato o determinabile.
  • Causa: funzione economico-sociale.

Elementi accidentali:

  • Condizione: clausola con cui le parti determinano efficacia o risoluzione del contratto:
    • Sospensiva: sospende gli effetti fino all’avversarsi della condizione (se impossibile: contratto nullo).
    • Risolutiva: l’avverarsi della condizione fa venir meno gli effetti, già prodotti (se impossibile: condizione non apposta) (se illecita: rende comunque nullo il contratto).
  • Termine: dev’essere certo.
  • Modo o onere: riguarda gli atti di liberalità.

Nullità del negozio:

  • Quando manca uno degli elementi essenziali.
  • Contrario a norme imperative.
  • Illecito

La sentenza che accerta la nullità è dichiarativa e il negozio è inesistente.

Annullabilità del negozio: presenta vizi ma intanto il negozio esiste e produce i suoi effetti. La sentenza che produce annullabilità sarà costitutiva e eliminerà gli effetti prodotti fino a quel momento dal negozio (retroattività). Può essere richiesto solo dalla parte interessata ed è soggetto per prescrizione nel termine di 5 anni.

  • Se posto da incapaci d’agire/di intendere e di volere.
  • Presenta vizi di:
    • Errore a causa di falsa rappresentazione della realtà e l’errore dev’essere essenziale e riconoscibile.
    • Dolo: provocato dall’altrui danno.
    • Violenza morale: fisica o assoluta, colpisce il processo di formazione della volontà.

Capitolo 8 - Strumenti del lavoro giuridico (appunti laboratorio)

Il diritto pubblico

Capitolo 9 - Lo Stato

Stato: comunità organizzata in modo indipendente ed efficace con le massime funzioni di governo rispetto ad un determinato territorio. È composto da:

  • Sovranità: supremazia nei confronti di qualsiasi altro soggetto o organizzazione operante in un territorio, non giuridicamente subordinato ad altri organi nelle decisioni.
  • Governo: organizzazione sempre presente all’interno di uno stato che incarna la sovranità.
  • Territorio: ambito spaziale entro il quale lo Stato esercita il proprio dominio, luogo di radicamento del gruppo sociale, delimitato da confini naturali/artificiali e regole di diritto internazionale fissano i criteri per le linee di confine: 3 miglia dalla costa (gittata di un cannone) = mare territoriale + 12 miglia: zona economica esclusiva = spazio contiguo.
  • Popolo: organizzazione legata da rapporti comuni e costituita da tutti coloro che, ovunque vivano, godono della cittadinanza (status particolare: diritti + doveri) di cui nessuno può essere privato; si acquista con (L.91/1992):
    • Jus sanguinis: figli di cittadini/e.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luciana.battarino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Florenzano Damiano.
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