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IV. LE FONTI DEL DIRITTO
Capitolo 17
Spesso le disposizioni costituzionali valgono per ciò che dicono,altre volte invece alcune
disposizioni prevedono una successiva attuazione in via legislativa ed hanno carattere
programmatico (prescrive al legislatore di perseguire determinati scopi).
Legge di revisione costituzionale(art.138):rivolte a modificare il testo della Costituzione,
dev’essere approvata 2 volte da ciascuna camera e tra le due approvazioni deve
intercorrere almeno 3 mesi;nella seconda votazione:maggioranza assoluta,
-se non si raggiunge la maggioranza dei 2/3 può essere richiesto un referendum
sospensivo:garanzia essenziale,sull’opportunità della modifica che sospende l’entrata in
vigore e può essere richiesto entro 3 mesi e se non viene richiesto la legge viene
promulgata ed entra in vigore(da 50.000 elettori-5consigli regionali-1/5dei membri della
Camera) altrimenti richiesto il referendum,la legge dev’essere approvata dalla
maggioranza dei voti validi
Leggi costituzionali:senza modificare il testo,hanno rango costituzionale
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale e così anche i
limiti impliciti della costituzione come il principio di unità nazionale e di sovranità popolare.
(art.139)
Trattati internazionali:necessitano di un ordine di esecuzione contenuto in una legge
italiana
Regolamenti:acquistano direttamente efficacia in Italia,hanno portata generale,obbligatori
in tutti i loro elementi e hanno prevalenza sulle leggi ordinarie infatti limitano la potestà
legislativa di Parlamento e Regioni->immediato adeguamento dell’ordinamento italiano;
essi sono deliberati dal Consiglio insieme con il Parlamento europeo,solo dal Consiglio o
anche dalla Commissione e sono pubblicati sulla Gazzetta dell’UE e Gazzetta Ufficiale
Direttive:hanno prescrizione diretta agli stati membri e sono vincolanti ma non
direttamente operativi; il regime di immediata applicabilità vale solo tra pubblici poteri e
privati (efficacia verticale),è necessaria una normativa di recepimento per efficacia tra
privati (efficacia orizzontale). E per garantire l’emanazione di una norma ordinaria, è
previsto che il Parlamento approvi ogni anno una legge comunitaria.
Legge ordinarie:atto posto in essere dal Parlamento con un procedimento legislativo
ordinario e sono subordinate alla Costituzione anche se è la fonte più importante perché
attraverso questa il Parlamento esercita le sue funzioni;
-leggi in senso generico:norme giuridiche con contenuto generale e astratto
-leggi in senso meramente formale:decisioni specifiche e concrete,contenuto tipico
-leggi provvedimento:decisioni specifiche e concrete che di solito vengono prese con
provvedimenti amministrativi (benefici o contributi per persone specifiche)
Art.117:riparto potestà legislativa tra Stato e Regioni:
-legislazione esclusiva dello Stato: (comma 2)
•giurisdizione
•norme processuali
•ordinamento civile e penale
•determina le funzioni fondamentali di Comuni,Province,Città metropolitane
-legislazione concorrente tra Stato e Regione:(comma 3)
•materie non specificatamente assegnate allo stato
-legislazione residuale: (comma 4)
•tutte le materie rimanenti
•azioni della pubblica amministrazione
-> secondo il principio di sussidiarietà,la Corte può assegnare alcune materie regionali allo
Stato,disciplinandone l’attuazione secondo un principio di collaborazione
Procedimento legislativo:
-fase dell’iniziativa:
•presentazione alle camere di un progetto o disegno di legge,un testo con precisa
formulazione delle disposizioni delle quali si pone l’approvazione,iniziativa:
-Governo:ha maggioranza parlamentare,maggiore probabilità che siano approvati+
conoscenze amministrative e tecniche,dev’essere autorizzata dal PdR;possono presentare
sia i singoli ministri sia purità di firmatari,e vi sono casi in cui solo il governo può
presentare:
•rendiconti consultivi e bilanci
•autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
•conversione dei decreti-legge
-ciascun membro delle camere
-organi o enti ai quali sia conferito da legge costituzionale
-consiglio regionale
-consiglio nazionale dell’economia e del lavoro(CNEL)
-popolo: proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli
(principio di sovranità popolare,strumento di sensibilizzazione e di stimolo)
N.B:diverso dal diritto di petizione:tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità
-approvazione:votazione del medesimo testo da parte di entrambe le camere
•commissione in sede referente:il progetto viene assegnato dal presidente
dell’assemblea ad una delle commissioni permanenti scelte in base alla materia,questa
esamina il progetto e formula un nuovo testo accompagnato da una relazione di
maggioranza (ha solo potere di proporre e ridefinire->se boccia il progetto,il procedimento
si estingue
-discussione generale:dopo l’approvazione del progetto da parte della commissione,si
passa alla discussione e votazione dei singoli articoli->possono essere proposti
emendamenti per ogni articolo o la soppressione di eventuali articoli
-votati tutti gli articoli,votazione finale:verificare che sia voluta ancora dalla maggioranza
semplice,maggioranza assoluta per le materie non di potestà concorrente
->esito positivo:il testo passa all’altra camera che se approva il testo,il procedimento ha
termine=delibera legislativa perfetta->presentata al PdR per essere promulgata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
->se la seconda camera non approva inizierà la navetta se vengono introdotte modifiche
(accordi politici successivi tra le due Camere)
•commissione in sede deliberante:(risparmia la fase di discussione e approvazione) la
commissione incaricata dovrà somigliare il più possibile ai gruppi parlamentari e potrà
provvedere alla diretta approvazione della legge e non solo al lavoro preliminare;limiti: si
applica la procedura normale per materia costituzionale,elettorale,autorizzazione a
ratificare trattati,approvazione bilanci
-fino al momento dell’approvazione è sempre possibile far tornare il disegno di legge
all’assemblea se richiesto dal Governo,da 1/10 dei componenti della camera o 1/5 della
commissione
•commissione in sede redigente:alla commissione è affidato fin dall’inizio il compito di
approvare i singoli articoli riservando all’assemblea solo l’approvazione finale
-promulgazione:il PdR documenta e proclama l’avvenuta formazione della volontà
legislativa; tuttavia con il rinvio può imporre al Parlamento una nuova approvazione;dopo
la seconda approvazione il PdR dovrà promulgare la legge->se essa è altamente
incostituzionale non avrà l’obbligo di promulgarla(attentato alla Costituzione).
-pubblicazione:inserzione della legge nella raccolta ufficiale della legge e dei decreti e
stampa dell’intero testo nelle Gazzetta Ufficiale (non oltre 30 giorni dopo la promulgazione)
-vacatio legis:le leggi entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione a meno che non ci
sia un termine diverso e dopo questo periodo si ha presunzione di conoscenza della legge
Decreto legislativo:occasioni in cui le camere preferiscono affidare al Governo il potere di
emanare atti aventi forza di legge
-legge di delega del Parlamento: abilita il Governo con limitazioni a esercitare funzione
legislativa:
•determinati principi e criteri direttivi,non generici
•per tempo limitato e certo,non eccessivamente lungo
•per oggetti definiti,indicato con chiarezza l’ambito di disciplina da emanare (limiti in
materia di bilancio e di ratifica di trattati internazionali->riserva di legge formale)
•sempre approvata con procedura normale
•eventuali vincoli o adempimenti imposti dal Parlamento
In caso di delega superiore a 2 anni,secondo la L.400/88 il Governo dovrà richiedere il
parere alle camere sigli schemi dei decreti delegati,poi rielaborerà il testo per rinviarlo alle
Camere e ottenere il parere definitivo
-il Consiglio dei ministri delibera il testo normativo del decreto e che verrà poi emanato dal
PdR con la denominazione di decreto legislativo entro il termine stabilito dalla legge di
delegazione (il testo sarà inviato al PdR almeno 20 giorni prima della scadenza)e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;emanato il decreto,il potere è esaurito
->se la legge di delega è dichiarata illegittima e questo si riflette sul decreto legislativo:
illegittimità derivata e potrà essere eliminata con giudizio della Corte Costituzionale
-un particolare decreto legislativo sono i Testi unici:raccolte sistematiche delle norme
esistenti in una certa materia che daranno certezza e sistematicità alla disciplina,sono
redatti e deliberati dal governo con una delega legislativa e si sostituiscono a tutte le leggi
precedenti
-Testi unici compilativi:i Governo provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di
legge regolanti materie e settori omogenei per in individuare il testo vigente di queste
norme(non hanno forza di legge
Decreto-legge:
1.il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge poi emanati dal PdR
e questi saranno pubblicati senza ulteriori adempimenti sulla Gazzetta Ufficiale,entrando in
vigore immediatamente o il giorno successivo alla pubblicazione;
2.la conversione in legge avviene con una legge di conversione il cui disegno dev’essere
presentato alle camere il giorno stesso dell’emanazione;verrà discussa e votata e potrà
contenere emendamenti che saranno poi pubblicati con l’entrata in vigore
-è prefissata la massima durata del decreto e sono disciplinate le conseguenze per
mancata conversione->perdono efficacia se non convertiti entro 60gg dalla loro
pubblicazione salvo il potere delle camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti
con decreti non convertiti
-cessa di esistere in modo retroattivo
-limiti: casi di straordinaria necessità e urgenza
-escluse le materie che corrispondono a poteri di controllo politico del Parlamento sul
Governo o poteri esclusivi del Parlamento,adottare bilanci,autorizzare la ratifica dei
trattati,conferire deleghe per emanazione di decreti legislativi,materia elettorale,materie di
ordinamento costituzionale
-contenuto specifico,omogeneo e corrispondente al titolo
L.400/88 vieta al governo di rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata
negata la conversione in legge con decreto di una delle due camere e vieta di creare
decreti sulla base di quelli non convertiti:divieto di reiterazione.
Referendum abrogativo: strumento di