“LE FONTI DEL DIRITTO” DI R. BIN E G. PITRUZZELLA
1. INTRODUZIONE: LE FONTI DEL DIRITTO IN UN ORDINAMENTO COMPLESSO
Fonti del diritto e fatti cui l’ordinamento giuridico attribuisce il compito di produrre
àatti
nuove norme giuridiche.
Fonti-fatto giuridiche che l’ordinamento nazionale importa a seguito
ànorme
dell’internazionalizzazione dell’economia, dell’economia e del diritto. (ad es. I trattati
internazionali, gli atti normativi dell’Unione Europea…)
Le fonti generano norme giuridiche e queste concorrono a formare l’ordinamento giuridico
L’atto legislativo si estranea dalle intenzioni soggettive dell’organo che lo ha emanato, per
assumere un significato oggettivo nel sistema giuridico; questo distacco dell’atto
normativo dalla volontà politica segna la condizione perché sia possibile tracciare la linea
di separazione dei poteri, tra il momento della legislazione e il momento dell’applicazione
delle leggi.
Interprete devi individuare la ratio legis tenendo conto dell’evoluzione della normativa e
della coscienza sociale.
È grazie a questa estraneazione dell’autore che la disposizione legislativa può entrare
nell’ordinamento giuridico e assumere la sua pienezza.
La completezza, la coerenza, la razionalità di un legislatore sono spesso richiamate degli
interpreti come caratteristiche necessarie della legislazione; spetta però all’interprete
riportare a coerenza l’insieme delle disposizioni legislative.
Per l’interprete il fatto che l’ordinamento giuridico sia un sistema coerente e completo è il
presupposto necessario per il suo lavoro; La coerenza e la completezza sono per
l’interprete il risultato dell’opera di interpretazione e applicazione del diritto.
Il sistema delle fonti è il risultato del lavoro dell’interprete; per raggiungerlo egli impiega
molti strumenti, consolidati dall’esperienza.
Canoni dell’ermeneutica giuridica argomenti che vengono accreditati per ricavare dai
à
testi normativi il loro significato normativo e quindi la regola da applicare al caso concreto
Quando testi normativi in vigore sono incoerenti, e producono tra di loro norme
incompatibili, si ricorre ad un complesso di argomenti predisposto alla soluzione delle
antinomie:
- Criterio cronologico criterio in cui le fonti-atto prevalgono sulla consuetudine;
à
secondo esso, in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella più recente a
quella più antica. La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso
l’abrogazione
- Criterio gerarchico in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che
à
nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato; la prevalenza della norma
superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’annullamento, che è l’effetto di una
dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto o di una
norma. L’annullamento tende ad operare retroattivamente
- Criterio della specialità la norma speciale a quella generale, anche se
àpreferisce
quest’ultima è successiva; La deroga è effetto tipico della prevalenza della norma
speciale su quella generale
- Criterio della competenza è un criterio prescrittivo, ma svolge funzioni
ànon
essenzialmente esplicative: serve cioè a descrivere come è organizzato attualmente il
sistema delle fonti, aiutando in tal modo l’interprete a superare le apparenti antinomie
distinguendo l’ambito di applicazione dei diversi segmenti di cui il sistema si compone.
Il criterio di competenza è diventato la supportante attorno al quale si sono organizzati
i rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento dell’Unione Europea
Abrogazione espressa, tacita, implicita.
L’abrogazione della legge abrogante può produrre reviviscenza della vecchia disciplina,
togliendo il limite che quella proposta la sua operatività. Se il legislatore vuole far
à
rivivere una disposizione abrogata è necessario che disponga la sua reviviscenza in modo
espresso e non equivoco, In quanto ciò costituisce una deroga alla regola secondo la quale
l’abrogazione degli atti normativi ha carattere di definitività.
È esclusa la reviviscenza a seguito di referendum abrogativo
Il sistema gerarchico è un sistema monolitico: alla sua base c’è l’idea della sovranità
indivisa dello Stato e il suo colore corollario, il principio di esclusività, ossia l’esclusione dal
territorio nazionale di ogni altra autorità dotata di potere normativo
Riserva di legge strumento con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella
à
disciplina di una determinata materia; È una regola circa l’esercizio della funzione
legislativa.
La sua funzione tradizionale e di evitare che manchi una disciplina legislativa capace di
vincolare il comportamento degli organi del potere esecutivo e di tutelare le prerogative
parlamentari dall’invadenza di atti normativi provenienti dall’esecutivo.
La riserva di legge impone che la disciplina di una certa materia sia riservata totalmente o
relativamente alla legge ordinaria, escludendo o limitando la possibilità che la disciplina sia
integrata da atti regolamentari del Governo.
In certi casi la Costituzione introduce particolari riserve di legge, che specializzano le fonti
primarie, dando luogo a leggi rinforzate, ossia leggi prodotte con procedimenti aggravati.
Specializzazione delle leggi:
a) Ci sono materie che possono essere regolate soltanto con un procedimento
particolare la ratio è di limitare il potere della maggioranza politica di regolare
à
argomenti sensibili per le minoranze
b) Ci sono casi in cui la Costituzione prevede che la legge ordinaria possa disciplinare la
materia solo rispettando specifiche limitazioni di contenuto la ratio è di limitare il
à
potere del legislatore, che può comprimere la sfera di libertà degli individui soltanto
a condizione che le misure normative siano giustificabili in relazione ai fini o ai
criteri indicati della Costituzione stessa
c) Ci sono casi in cui la Costituzione modella determinate leggi in modo così pervasivo,
da “staccarle” dal “tipo” a cui appartengono: sono delle comuni leggi approvate dal
Parlamento, ma la loro “forza” è diversa da quella normale
La recente approvazione del bilancio appartiene al terzo gruppo; per la sua atipicità può
imporre limiti che non sono derogabili dalla stessa legge di bilancio.
Essa funziona come legge organica, ossia come una lince con competenza delimitata ma
destinata a prevalere sulle altre leggi.
Questa specializzazione degli atti legislativi incrina il sistema delle fonti che la dottrina
aveva edificato attorno ai due assi della gerarchia e della cronologia; ci sono leggi
particolari, a cui la Costituzione attribuisce una particolare competenza.
La Costituzione istituisce anche una riserva ai regolamenti interni delle Camere.
Effetto provocato sul sistema delle fonti dall’introduzione dell’autonomia regionale à
l’invenzione delle regioni è stata stimolata dai desideri dei costituenti di istituire un livello
di governo locale, dotato di autonomia di indirizzo politico, che potesse rafforzare il
sistema di divisione dei poteri.
Per garantire l’autonomia politica dei nuovi enti, bisognava consentire loro di fare ciò che
ai tradizionali enti locali non era consentito fare: derogare alla legge del Parlamento.
Questo ha portato al fenomeno della frantumazione della legge e alla moltiplicazione delle
fonti primarie l’autonomia legislativa delle regioni comporta l’istituzione di una serie di
à
legislatori totalmente indipendenti, e potenzialmente divergenti del Parlamento nazionale
segni della rottura che subisce il mito dell’unicità della legge si fanno sentire fortissimi
àI
sul sistema delle fonti.
La costituzione prevede per le regioni ordinarie una competenza legislativa concorrente
con quella dello Stato.
La concorrenza tra legge statale e legge regionale è regolata dalla distinzione tra “principi”
e “dettaglio”, ma non è chiaro come questa distinzione operi.
I trattati internazionali non possono filtrare nell’ordinamento italiano direttamente, cioè
senza un’apposita disposizione legislativa di trasposizione; le fonti esterne nostro
ordinamento possono acquistare rilevanza al suo interno soltanto se vengono eseguite da
disposizioni interne, Le quali producono norme interne corrispondenti a quelle esterne.
La corte costituzionale, la corte dell’Unione Europea e la corte EDU detengono il
monopolio dell’interpretazione dell’atto che le ha istituite; Esse hanno il potere di
produrre norme nel senso di dichiarare, con effetti erga omnes, il significato normativo
delle singole disposizioni interpretate.
La costituzione e le leggi di attuazione ci dicono con precisione quali sono gli effetti delle
sentenze della corte costituzionale che dichiarano l’illegittimità di una legge: ma nulla ci
dicono dell’interpretazione conforme o delle sentenze additive o delle additive di principio.
È all’ordine del giorno di giurisprudenza e dottrina il problema di quale trattamento
debbano riservare giudici italiani alle sentenze della Corte EDU; il peso di ricostruire il
sistema delle fonti è affidato invece alla responsabilità degli interpreti.
Le teorie classiche spesso riservano nel sistema delle fonti uno spazio agli atti di autonomia
privata sono le norme prodotte da chi esercita poteri normativi “per disciplinare
à
rapporti giuridici destinati a svolgersi tra loro o con soggetti a qualunque titolo tenuti ad
uniformarsi alle loro disposizioni”; si tratta o di rapporti giuridici che attengono al diritto di
proprietà o di particolari prodotti dell’autonomia negoziale. Inserire o meno questo tipo di
fonti nel sistema normativo dipende essenzialmente dal gusto estetico di chi sta
elaborando il modello e dall’estensione teorica di questo.
In tempi più recenti la tradizionale prospettiva dell’autonomia privata e degli ordinamenti
sezionali è stata ingigantita da un fenomeno connesso all’imporsi del nostro ordinamento
dell’autonomia del mercato.
Ampi poteri normativi sono stati affidati alle autorità amministrative indipendenti e il
fenomeno è in continua crescita: lo Stato tende a ritrarsi dall’intervento diretto
dall’esercizio del potere normativo e affida i compiti di regolazione a soggetti che si
collocano ai margini del sistema dell’autorità pubblica. Sono indipendenti nel senso che
vengono sottratti al circuito politico-rappresentativa. Il potere normativo di queste
autorità sembra trarre legittimazione dal basso.
Questi atti entrano nel sistema perché previsti dalla legge; nei loro confronti vengono
garantiti meccanismi ordinari di tutela giurisdizionale. I poteri regolamentari di questa
autorità sono delimitati in modo abbastanza generico sia per estensione sia per il grado di
discrezionalità esercitabile.
Vi è dunque un rapporto osmotico tra la regolazione che deriva Dall’alto, dalla normativa
statale dall’Unione Europea e la regolazione che invece proviene dal basso, dalle prassi,
degli accordi, dalle normative tecniche che emergono dai dati scientifici o dal mercato
stesso.
Questa osmosi si manifesta con codici di autoregolamentazione, prodotti dalle
organizzazioni professionali percepiti dalle autorità preposte, dalla produzione normative
tecniche e best practices che in ogni settore alcuni soggetti producono di continuo, anche
per riempire di significato formule legislative che sempre più spesso fanno ad esse rinvio
più o meno esplicito della soft law
àcategoria
Il sistema delle fonti sembra assestato sul presupposto secondo il quale solo le fonti
primarie costituiscono un novero chiuso e predefinito dalla costituzione, Mentre fonti
secondarie sono liberamente plasmabile dalle leggi ordinarie; le fonti secondarie hanno
sempre dimostrato una certa tendenza alla “fuga dalla forma”, Specie quando sono le
norme costituzionali a porre limiti o vincoli.
Nell’ordinamento sono in corso evoluzioni che spingono verso la proliferazione di atti
regolativi anomali. Il venir meno dei poteri di direzione politica dell’economia e
l’attenuazione della supremazia dello Stato rispetto al sistema delle autonomie locali
hanno rafforzato relazioni impostate su un piano più paritario sia tra pubblico privato sia
tra Stato e autonomie locali questo favorito lo sviluppo di una serie di accordi tra lo
à
Stato, le regioni, gli enti privati, imprenditori……, che sono frutto di negoziazione politica e
normativa e si collocano sulla soglia tra l’atto meramente politico e l’atto giuridico
produttivo di effetti normativi.
Determinare se una regola appartenga o meno al diritto oggettivo È un procedimento
pieno di conseguenze pratiche; ci si imbatte in continui dilemmi che si collocano lungo il
discrimina tra ciò che è e ciò che non è atto normativo, Dilemmi ai quali i giudici offrono
spesso risposte opposte.
È l’evoluzione della legislazione nel suo insieme ciò che maggiormente influenza la
costruzione del sistema normativo, non è l’emanazione di specifiche disposizioni diretta a
fissare le relazioni tra gli atti.
La separazione tra gli atti e le disposizioni da un lato, le norme e l’interpretazione dall’altro
è un tratto necessario della divisione dei poteri, ma è anche la premessa da cui l’interprete
muove per svolgere l’opera di ricondurre a sistema atti che sono manifestazione del potere
politico e che perciò non sono affatto gravati dall’obbligo della coerenza.
Ogni tentativo del legislatore di guidare il processo di interpretazione viene perciò
rigettato non solo con un’invasione di campo, ma anche perché rischia di costituire un
ostacolo in più che si oppone all’opera ricostruttiva dell’interprete. I modelli teorici
elaborati dalla dottrina non sono mai disgiunti dal riferimento ai dati empirici desumibili
dal concreto modo di porsi dell’ordinamento nella sua complessità.
Oggi il criterio della competenza sta assumendo sempre più vigore come criterio
normativo per coordinare gli atti normativi degli enti locali con le leggi dello Stato, rapporti
che in precedenza venivano risolti perlopiù secondo lo schema della gerarchia. È stata la
stessa cassazione a stabilire che lo statuto del Comune non può più essere considerato
subordinato alle leggi, Alla pari della restante normazione secondaria.
I criteri e le teorie che contribuiscono a formare il sistema delle fonti sono prodotti
essenzialmente culturali, e le stesse norme sulle fonti sono effettive solo se riescono a
radicarsi nella cultura giuridica.
Tutta la teoria delle fonti risente negli ultimi anni dell’apertura internazionale del nostro
ordinamento; Essa è stata provocata anzitutto dal processo di integrazione europea, E
anche dalla giurisprudenza della corte EDU tutto ciò ha provocato importanti
à
conseguenze nella modificazione della cultura giuridica, sempre più aperta all’influenza di
modelli di ragionamento e di giudizio importati da sistemi giuridici estranei alla nostra
tradizione questo è un fenomeno globalizzato, nel senso che si fa sentire in quasi
àanche
tutti i sistemi giuridici
CAPITOLO II. LA COSTITUZIONE COME NORMA SULLE FONTI E COME NORME
DIRETTAMENTE APPLICABILE
La costituzione italiana pone le norme di riconoscimento delle fonti che costituiscono
diritti in Italia:
- Da un lato, vengono disciplinati gli atti normativi prodotti dalle istituzioni pubbliche
italiane
- Dall’altra, sono regolati i rapporti tra l’ordinamento italiano e le norme che provengono
da altri ordinamenti, sono cioè prodotte da soggetti che non costituiscono istituzioni
pubbliche italiane
La visione dei nostri costituenti appare solidamente ancorata ad una concezione dualistica
di netta separazione tra l’ordinamento sovrano dell’Italia e gli altri ordinamenti.
Tuttavia, nella costituzione non mancano riferimenti all’apertura dell’ordinamento italiano
a norme importate dell’organizzazione sociale: in alcuni casi si tratta di una vera e propria
incorporazione di norme provenienti dal sociale nell’ordinamento, In altri di norme che lo
Stato emana a seguito di accordi con le formazioni sociali, quali organizzazioni religiose, in
altri ancora di un semplice riconoscimento di autonomia delle formazioni sociali.
Nei primi anni dell’applicazione della costituzione, C’è stata molta resistenza a riconoscere
adesso la possibilità di applicazione diretta, Cioè non mediata dall’opera di attuazione
svolta dalla legislazione ordinaria.
Solo dopo il fascismo la generalità degli operatori giuridici cominciati avvertire l’impatto
dei nuovi principi sulle stesse attività interpretative.
L’ordinamento italiano si presentava rivolto sia alle norme del passato sia proiettato verso
situazioni nuove; la rottura politica avvenuta tra i partiti dell’antifascismo aveva
consegnato la guida politica del paese alla componente politica più conservatrice, poco
interessata a valorizzare le norme più innovative della costituzione, Comprese quelle che
assegnavano alla corte costituzionale il compito di garantire la prevalenza sulle leggi
ordinarie
La costituzione e la legislazione non sono sfere separate, sicchè le disposizioni
costituzionali non avrebbero modo di entrare a far parte dell’ordinamento giuridico.
Il nostro sistema non opera un sindacato diffuso diffuso sulla legittimità
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