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Capitolo XXVI: Le autonomie territoriali e gli altri enti pubblici
1. Le autonomie regionali e locali. Il decentramento
Art. 5 Cost.
La costituzione pone l'autonomia e il decentramento quali criteri di base per l'organizzazione istituzionale della comunità italiana; entrambi possono considerarsi espressione del principio di sussidiarietà ed esprimono l'idea che le funzioni pubbliche debbano essere esercitate al livello più vicino ai destinatari.
Mentre il decentramento è concepito come un criterio interno all'organizzazione statale, l'autonomia rappresenta il criterio fondamentale dei rapporti tra le comunità territoriali.
Art. 114 Cost.
L'ordinamento complessivo è formato da comunità territoriali sempre più ampie, ciascuna espressa da un apposito ente rappresentativo, dotato di una specifica autonomia.
Il carattere della territorialità indica che tutti coloro che risiedono in un determinato territorio
sono stabiliti dalla Costituzione stessa. Gli enti territoriali, come le regioni e i comuni, hanno il compito di amministrare il territorio e garantire i servizi pubblici ai cittadini. Le leggi regionali e i regolamenti comunali si applicano a tutti coloro che si trovano all'interno del territorio, indipendentemente dalla loro cittadinanza. L'attività normativa degli enti territoriali si concentra principalmente sull'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici, nonché sulla definizione e disciplina dei poteri delle autorità amministrative regionali e locali. Secondo l'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative sono preferibilmente attribuite ai comuni, ma possono essere assegnate ad un diverso livello di amministrazione quando sia necessario svolgerle in modo unitario. I criteri per l'attribuzione delle funzioni sono stabiliti dalla legge.Nel determinare la titolarità delle funzioni amministrative si basano sui tre principi: sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza.
Il decentramento amministrativo si attua nei servizi che dipendono dallo Stato. Esso consiste nell'attribuire compiti amministrativi ad organi periferici anziché ad organi centrali. Si ha decentramento, ad esempio, quando i compiti di gestione vengono affidati in sede locale ai soprintendenti anziché in sede centrale al ministero.
Una situazione mista tra autonomia e decentramento si ha quando le funzioni amministrative sono affidate ad un organo che rimane statale, ma che coincide con un organo rappresentativo della comunità locale. Ciò accade per il sindaco, che è organo del Comune, ma svolge anche alcune funzioni come ufficiale del governo, ed in ciò agisce come organo statale.
2. LE REGIONI
In Italia già nel secondo ottocento si cominciò a parlare di regioni; dopo il 1860 un
Il disegno di legge in questo senso fu elaborato da Farini e Minghetti progetto incontrò l'opposizione di coloro che temevano il pericolo di dividere nuovamente l'Italia appena unita e fu perciò abbandonato.
L'idea regionale fu ripresa dopo il fascismo e la seconda guerra mondiale, al momento di elaborare una nuova costituzione. Fu deciso di distinguere un gruppo di regioni che però diversi motivi avrebbe dovuto godere di una autonomia speciale e più ampia, sancita per ognuna in un particolare statuto, adottato con legge costituzionale: furono la Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta.
Le altre regioni ricevettero la fondamentale disciplina della loro organizzazione e dei loro poteri direttamente dalla costituzione, al titolo V. esse, dette poi regioni "ad autonomia ordinaria" furono: il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, l'Umbria, Marche.
Il Lazio, Abruzzo e Molise, La Campania, la Puglia, la Basilicata, Calabria. Le regioni ad autonomia speciale furono costituite molto rapidamente. Per le regioni a statuto ordinario, la costituzione prevedeva l'elezione dei consigli regionali entro un anno, ma ciò non accadde; nel 1953 fu approvata una prima legge che disciplinava il funzionamento degli organi regionali. Ma per l'effettiva costituzione delle regioni dovettero trascorrere ancora molti anni. Eletti nel 1970, i consigli regionali adottarono la vista tutti, che furono approvati con le leggi statali nel 1971; Nel 1972 furono emanati i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, e le regioni a statuto ordinario entrarono nell'effettivo esercizio delle loro funzioni. Nel 1998 un decreto legislativo ha provveduto ad una ulteriore devoluzione di funzioni sia alle regioni sia agli enti locali, cercando di realizzare un razionale riparto di compiti tra Stato, regioni ed enti locali, secondo ilprincipio di sussidiarietà. Oltre che con l'aumento delle funzioni, le regioni sono stati anche rafforzate nella struttura istituzionale con l'attribuzione di una maggiore autonomia statuaria, anche in relazione alla propria forma di governo e con l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della regione ciò ha provveduto, per le regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale n.1ª del 1999 e, per le regioni a statuto speciale, la legge costituzionale n.2 del 2001.
Art. 116 Cost, terzo comma anche singole regioni a statuto ordinario possono avere, entro certi limiti, carattere di specialità rispetto alle altre disposizioni non ha avuto alcuna attuazione.
3. GLI ORGANI REGIONALI
Ogni regione ha tre fondamentali organi:
- Il Consiglio
- La Giunta
- Il Presidente della Giunta, che è anche il Presidente della regione
Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo, la cui composizione rispecchia
Gli orientamenti politici della comunità regionale; esso non solo è titolare delle funzioni legislative, ma può partecipare anche alle funzioni amministrative (art.121)
I consigli regionali sono composti da consiglieri; l'elezione dei consigli avviene a suffragio universale diretto.
Elettori sono i cittadini maggiorenni, che godono dei diritti politici; eleggibili sono i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune. Nessuno può appartenere contemporaneamente al consiglio regionale e ad una delle camere del Parlamento, o ad un altro consiglio regionale.
Il numero dei consiglieri è fissato dallo statuto entro un massimo variabile da 20 a 80 a seconda della popolazione della regione.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, Che stabilisce anche la durata
dei giorni elettivi (art.122). I consiglieri godono di uno stato giuridico in parte simili a quelle dei parlamentari: come questi, anche i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse né dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, essi possono essere processati ed arrestati per reati comuni, non coperti da una particolare immunità.
Il consiglio regionale provvede ad eleggere il proprio Presidente, ed anche un ufficio di presidenza. Il Presidente del Consiglio regionale non è uno degli organi di governo delle regioni, ma piuttosto un organo interno del consiglio stesso; la sua esistenza fa sì che il consiglio possa operare e deliberare con una relativa autonomia rispetto all'esecutivo.
I consigli regionali durano in carica cinque anni. A parte la scadenza naturale, l'art.126 Cost. prevede altri casi di scioglimento dei Consigli. Allo scioglimento del consiglio si accompagna la rimozione del
presidente della giunta, econ ciò le dimissioni dell’intera giunta.Procedimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica sentita unacommissione di deputati e di senatori.Il Presidente della Giunta rappresenta, rispetto al consiglio, l’altro polo istituzionale dellaregione. Dopo la riforma costituzionale del 1999, esso è eletto a suffragio universalediretto, salvo che lo statuto disponga diversamente.
- Se eletto a suffragio diretto, il Presidente ha in primo luogo il compito di nominare icomponenti della giunta, ed anche il potere di revocarli. Egli dirige la politica dellagiunta e ne è responsabile.
- Presiede la giunta: la convoca, fissando l’ordine del giorno della riunione, guida edirige la discussione, pone le questioni in votazione, e compie tutte le attività chesono normalmente collegate alla presidenza di un organo collegiale.
- Il Presidente della Giunta rappresenta la regione, ne è il legale
rappresentante- Il presidente della giunta regionale incise alcune delle funzioni che per lo Statospettano al presidente del Consiglio dei Ministri (infatti egli dirige l'attività del governo regionale) E al presidente della Repubblica (infatti egli rappresenta laregione e promulga le leggi)- Al presidente della giunta spettano particolari compiti nell'esercizio delle funzioniamministrative affidate alla regione è il vertice dell'amministrazione regionale, ai cui uffici e servizi sovrintende; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla RegioneLa Giunta è l'organo esecutivo delle regioni.I sei componenti, chiamati assessori, sono nominati dal presidente, Se questo è eletto a suffragio diretto; altrimenti essi sono individuati nei modi previsti dallo statuto e dalla legge regionale.Il loro numero è stabilito dallo statuto entro il massimo del quinto dei consiglieri.La giunta rappresenta nelle regioni
ciò che il governo è per lo Stato:
- Ha funzione di indirizzo politico
- Ha compiti di impulso dell'attività della regione, e può presentare al Consiglio disegni di legge regionale
- È la titolare naturale di poteri regolamentari
- In quanto ha reso esecutivo, essa esercita funzioni amministrative
La Costituzione prevede inoltre che in ogni regione sia istituito un Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (art. 123)
Le regioni hanno in certi settori propri organi periferici, quali gli ispettorati per l'agricoltura o i geni civili; anche nelle regioni operano ormai quali veri e propri organi di gestione, competenti all'emanazione anche di veri provvedimenti amministrativi, i dirigenti delle strutture amministrative.
Alcune regioni hanno introdotto il difensore civico istituto di origine scandinava che è consiste in un organo amministrativo indipendente.