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L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E IL DIRITTO DELL’AMMINISTRAZIONE
24.
Lo Stato, accanto alla funzione normativa e quella giurisdizionale, esercita la funzione
amministrativa, che ha per scopo ed oggetto il soddisfacimento in concreto dei pubblici
interessi della comunità.
La funzione amministrativa è affidata alla pubblica amministrazione, ossia quell’insieme
di enti, organi e apparati ai quali è affidato lo svolgimento della funzione amministrativa.
Tutte le autorità amministrative operanti in Italia appartengono allo Stato italiano. Una
parte importante di funzioni amministrative è divisa tra:
- Enti territoriali: organizzazioni che rappresentano ed esprimono la comunità
stanziata in una determinata porzione del complessivo territorio statale. Si tratta
delle Regioni, Province e Comuni
- Enti pubblici: enti collegati allo Stato ma dotati di personalità giuridica.
- Vi sono poi autorità amministrative indipendenti: autorità che operano al di fuori
di ogni collegamento e responsabilità politica verso gli organi del potere esecutivo
(es. Autorità nazionale anticorruzione). Operano secondo criteri il più possibile
oggettivi, in modo del tutto svincolato da ogni indirizzo politico. Non si tratta però di
organi giurisdizionali.
L’attività amministrativa si divide in:
a) Amministrazione per atti: gli interessi pubblici affidati all’amministrazione richiedono
di essere protetti mediante manifestazioni di volontà, rivolte a produrre determinati
effetti giuridici
b) Amministrazione per servizi: in questo caso i risultati ai quali l’amministrazione
tende richiedono la predisposizione e la gestione di servizi o il compimento di
opere.
La pubblica amministrazione deve preoccuparsi di individuare sinteticamente gli obiettivi
da raggiungere, di programmare il modo migliore per conseguire gli obiettivi proposti,
verificare i risultati raggiunti.
Il diritto della pubblica amministrazione
La pubblica
amministrazione negli atti
di natura non autoritativa
agisce secondo le regole
del diritto privato; negli atti
autoritativi agisce
secondo le regole del
diritto amministrativo
Ricordiamo che anche in campo amministrativo l’appartenenza dell’Italia all’UE comporta
fenomeni particolari.
L’AMMINISTRAZIONE STATALE
25.
Le strutture fondamentali dell’organizzazione statale sono costituite dal Governo, capo
dell’esecutivo, del quale è parte integrante la pubblica amministrazione in particolar
modo dal Consiglio dei ministri, che ha carattere generale di alta amministrazione.
Infatti, ha propria responsabilità nel tracciare gli indirizzi e le direttive per l’azione
amministrativa dei ministri.
- Delibera delle nomine di competenza statale per la presidenza di enti o aziende
nazionali
- Fa richiesta con riserva degli atti da parte della Corte dei conti
- Ha poteri statali significativi relativi alle regioni, come lo scioglimento del Consiglio
regionale
- Ha un suo Presidente
- Il presidente è affiancato dal Segretariato generale, che dura tanto quanto il
governo
- Organi importanti consultivi e di controllo dell’attività del Governo sono: l’Avvocatura
di Stato, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l’ISTAT
I ministeri in generale
La pubblica amministrazione statale si articola fondamentalmente per ministeri. i
ministeri sono organizzazioni complesse di uffici, personale e mezzi, unificate da una
relativa omogeneità dei settori di intervento e dei compiti affidati a ciascuno di essi,
dall’unità della gestione del personale dipendente e dal far capo ad un comune organo di
vertice, il ministro.
I ministeri non hanno propria personalità giuridica: non sono enti pubblici ma parti
dell’amministrazione statale in senso stretto. In totale in Italia vi sono 13 ministeri,
accumunati tutti da un modello organizzativo comune.
Ovviamente l’organo più importante del ministero è il ministro ma esso è coadiuvato da
molteplici dirigenti, i quali si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
compresa l’assunzione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
I dirigenti attuano i programmi definiti dal Ministro (tra Ministro e dirigenti più che un
rapporto gerarchico vi è un rapporto di direzione), adottano provvedimenti amministrativi,
provvedono alla spesa e alla gestione del personale, organizzano gli uffici.
I provvedimenti da loro presi sono definitivi ma il Ministro può annullarli se privi di
legittimità.
Alla funzione di dirigente si collega una tipica responsabilità dirigenziale, consistente nella
capacità di raggiungere i risultati prefissati.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti di regola a tempo determinato.
Importanti sono anche le Agenzie. Si tratta di strutture chiamate a svolgere attività-tecnico
operativa di interesse nazionale, al servizio delle amministrazioni pubbliche, anche
regionali e locali.
- Hanno piena autonomia solo nei limiti stabiliti dalla legge
- Sono dotate di personalità giuridica solo se la legge lo prevede
- Sono sottoposte al controllo della Corte dei conti
- Sono gestite da un direttore generale
I ministeri hanno sede nella Capitale ma vi sono articolazioni periferiche in tutto il territorio.
Sono raggruppati per ambito:
a) Ministeri d’ordine: in cui lo Stato appare come detentore della forza Interno,
Difesa, Giustizia, Affari esteri
b) Ministeri finanziari ed economici Economia e finanze, Sviluppo economico,
Politiche agricole alimentari e forestali
c) Ministeri preposti alla conservazione di beni e all’erogazione di servizi
pubblici infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, Lavoro e
politiche sociali, Istruzione, Università e ricerca, Cultura, Turismo, Salute
Il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è definito come “organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell’amministrazione” sono due funzioni: attività consultiva
nell’attività amministrativa e funzione giurisdizionale.
L’attività consultiva si traduce nella formulazione di pareri da parte di una delle sezioni
consultive. La ripartizione dei compiti avviene per materia. I pareri possono essere chiesti
dal Governo, dai singoli ministri e dalle Regioni. Il parere deve essere obbligatoriamente
sentito sui regolamenti, sulla decisione del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. Il parere sul ricorso straordinario è vincolante e il Ministro non se ne può
discostare.
Sono consiglieri:
- Alcuni consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali
- Alcuni soggetti determinati, tramite pubblico concorso
La Corte dei conti
a) Esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo: se l’atto del
Governo non supera questa fase di controllo esso è privo di effetto. Se il controllo è
positivo viene apposto un visto e l’atto viene registrato. Quando la corte dichiara
illegittimo un atto, il Ministro può promuovere una deliberazione con la quale il
Consiglio dei ministri chiede la registrazione con riserva. In questo caso il
Governo assume la responsabilità politica dell’atto. Vi sono però atti per i quali non
si può chiedere la registrazione con riserva.
b) Esercita il controllo successivo sul rendiconto annuale dello Stato
La Corte esprime una valutazione generale sull’operato dell’amministrazione e può
suggerire di modificare la legge e i regolamenti che ne guidano l’azione (giudizio di
parificazione)
c) Esercita il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria: ha per oggetto la legittimità degli atti e la regolarità della gestione. Per
alcuni di tali enti la Corte acquisisce diretta conoscenza della gestione attraverso
l’intervento di un magistrato alle sedute degli organi di amministrazione. Altri enti
sono invece tenuti ad inviare gli atti fondamentali, salva la facoltà della Corte di
richiedere ulteriori atti ed informazioni.
Ha giurisdizione in materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. È
il giudice sulla responsabilità dei funzionari per i danni arrecati alla stessa
amministrazione
LE AUTONOMIE TERRITORIALI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI
26.
(TITOLO V DELLA COSTITUZIONE)
L’art. 5 della Costituzione dichiara che la Repubblica è una e indivisibile e “riconosce e
promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
I criteri base dell’organizzazione istituzionale italiana sono l’autonomia (criterio
fondamentale dei rapporti tra le comunità territoriali) e il decentramento (criterio interno
dell’organizzazione statale), che consiste nell’attribuire i compiti amministrativi ad organi
periferici piuttosto che statali.
La Repubblica si articola in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, enti autonomi
dotati di propri statuti, poteri e funzioni. L’ordinamento complessivo è formato da comunità
territoriali la territorialità indica che coloro che risiedono in quel territorio vi
appartengono e chiunque si trovi in quel territorio è soggetto ai poteri attribuiti all’ente.
Questi enti sono, inoltre, rappresentativi, ossia sono organizzati in modo tale da
rappresentare la collettività territoriale che sono chiamati ad amministrare.
L’attività normativa delle Regioni e degli enti locali ha ad oggetto l’organizzazione e la
gestione dei pubblici servizi e la definizione e disciplina dei pubblici poteri a disposizione
delle autorità amministrative regionali e locali.
L’attività amministrativa è data con preferenza ai Comuni ma è consentita una diversa
attribuzione quando le funzioni devono essere svolte unitariamente ad un diverso livello di
amministrazione. Nel determinare la titolarità delle funzioni amministrative i legislatori
devono seguire i principi della sussidiarietà, della differenziazione e dell’adeguatezza.
LE REGIONI
Di regioni si inizia a parlare in Italia poco dopo l’unità ma il progetto trovò l’opposizione di
coloro che temevano di dividere nuovamente l’Italia appena unita. L’idea viene ripresa
dopo il fascismo e gli eventi della Seconda guerra mondiale, al momento di elaborare una
nuova Costituzione.
Gli organi regionali
Ogni regione ha tre fondamentali organi: