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PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI PROCESSO PENALE;
L’OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE
Il processo penale deve assicurare che la persona accusata di un reato sia
avvisata in modo riservato e tempestivo della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; che essa disponga di tempo congruo e di condizioni
adeguate a preparare la propria difesa; che abbia facoltà di controinterrogare i
testimoni a carico chiamati dall’accusa e di convocare e interrogare nelle stesse
condizioni, i testimoni a discarico; che possa ottenere l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. L’obbligo di una
motivazione risponde:
• Ad una finalità endoprocessuale
• Ad un’istanza democratica
• Ad un obiettivo sistemico
La costituzione prevede che sia sempre ammesso il ricorso in cassazione per
violazione di legge.
Di conseguenza almeno un doppio grado di giudizio, l’uno di merito e l’altro di
legittimità deve essere previsto mentre il principio di un doppio grado di merito
non gode di rango costituzionale.
copertura costituzionale al giudizio di legittimità svolto dalla stessa Suprema
à
Corte.
La SC ha il dovere di cassare (annullare) la decisione impugnata e di enunciare il
principio di diritto che occorre osservare.
La cassazione non solo ha natura di organo giudiziario di rilevanza
costituzionale, la cui presenza nel sistema giudiziario è indefettibile e le cui
funzioni essenziali non possono essere soppresse o limitate dalla legge, ma anche
il ruolo di organo supremo della giustizia e di chiusura dello stesso sistema
giudiziario, al quale spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale.
CAPITOLO VIII – SEZIONE VII
LA REPUBBLICA E LE SUE ISTITUZIONI
Regioni ed enti locali
Con l'unificazione dell'Italia si introdusse un modello di stato unitario di
derivazione francese, caratterizzato da un forte accentramento dei poteri e
dall'attribuzione di un importante ruolo ai Prefetti, quali rappresentanti sul
territorio provinciale del Governo.
Comuni e province si configuravano come enti autarchici territoriali, strumentali
ad un decentramento amministrativo. Non avevano un proprio indirizzo politico
ed erano sottoposti al controllo dei prefetti.
Con il fascismo si assistette ad un forte accentramento politico ed
amministrativo: abolizione degli organi elettivi del comune, sostituiti dal
protestà. Abolito gli organi elettivi della provincia e valorizzato il ruolo del
prefetto
Con la caduta del fascismo: riconoscimento ad alcune regioni di particolari
autonomie (Sicilia, Alto Adige e Valle D'Aosta).
La DC era favorevole all’introduzione di Regioni come enti autonomi mentre il
Partito comunista e socialista, inizialmente erano contrari. La scelta del
costituente è stata quella di prevedere la valorizzazione degli enti territoriali.
affermati il principio di unità e indivisibilità della Repubblica e individuati al
à
contempo i valori costituzionali dell’autonomia locale e del decentramento
amministrativo.
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni. riconosciuto le
à
autonomie locali preesistenti e previso un nuovo ente di governo, la regione, alla
quale sono attribuite competenze legislative ed amministrative.
attribuite una serie espressamente elencate in Costituzione, una materia di
à
competenza legislativa concorrente, da esercitarsi nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e che non doveva porsi in contrasto
con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni.
• Competenza di attuativa di leggi statali
• Prevista la possibilità che lo stato delegasse alla regione l’esercizio di
ulteriori funzioni amministrative (secondo il principio del parallelismo) e
di attribuire a province e comuni altre funzioni, nel caso vi fosse un
interesse esclusivamente locale.
• Inoltre si prevedeva che la Regione esercitasse le sue funzioni
amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali
avvalendosi dei loro uffici.
venne riconosciuta anche autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
à
stabiliti da leggi della Repubblica e la possibilità di disporre di tributi propri e di
quote di tributi erariali.
disposizioni volte a delimitarne gli effettivi spazi, con un sistema di controlli
à
sia sugli atti che sugli organi delle stesse.
Quanto invece alle Province e ai Comuni venivano definiti come enti autonomi
nell’ambito dei principi fissati dalla legge statale, chiamata a determinarne anche
le funzioni.
La costituzione prevede una diversa disciplina per le regioni ad autonomia
ordinaria e le cinque regioni a statuto speciale, garantendo a quest’ultime più
ampia autonomia.
Le prime regioni ad essere istituite furono quelle speciali per le quali l’assemblea
costituente approvò 4 leggi costituzionali (non era ancora prevista per il Friuli
Venezia Giulia) ed esse elessero i rispettivi organi e iniziarono ad esercitare le
funzioni ad esse attribuite.
1970 istituzioni delle regioni ordinarie, istituite dopo le elezioni dei consigli
à
regionali e dell’entrata in vigore della legge finanziaria del 16 maggio.
Le regioni iniziarono ad esercitare le proprie attribuzioni costituzionali
solamente dopo il trasferimento di funzioni amministrative da parte dello stato,
avvenuto con i decreti legislativi. limitazione all’autonomia delle Regioni: essi
à
riservavano allo stato non solo funzioni in settore di pertinenza delle regioni ma
anche funzione di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle stesse.
Quanto all’autonomia finanziaria la relativa disciplina del 1970 introduceva un
modello di finanza regionale essenzialmente derivata o di trasferimento, basata
cioè su mezzi finanziari individuati quasi totalmente dallo Stato.
LE RIFORME BASSANINI E IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO
A partire dagli anni novanta si assistette ad un ampio processo di riforma della
legislazione in materia di autonomie territoriali tra cui le più importanti furono
le riforme Bassanini con la legge delega del 15 marzo 1997. si è passati da un
à
sistema basato sull’amministrazione statale ad un sistema amministrativo
rappresentato dalle autonomie.
Si è dunque assistito ad un processo di ampio trasferimento di funzioni
amministrative tra cui il conferimento di funzioni e compiti per settori organici.
Il tutto, seguendo il principio della generalità e residualità delle funzioni
amministrative alle regioni e agli enti locali e in applicazione del principio di
sussidiarietà, secondo il quale la generalità delle stesse avrebbe dovuto essere
attribuita al livello di governo più vicino al cittadino.
E’ stato introdotto un ribaltamento della tecnica di riparto delle funzioni
amministrative tra stato e autonomie e superato il principio del parallelismo.
Mentre si dava attuazione alle leggi Bassanini, venne riformato anche il Titolo V
della costituzione e ad innovare la disciplina degli statuti speciali.
• Modifica della forma di governo delle Regioni ordinarie
• Elezione diretta del Presidente della regione
• Rafforzamento dell’autonomia statuaria regionale
• Processo di valorizzazione delle regioni e degli enti locali
• Rimodulazione dei pubblici poteri
= delineamento di un nuovo assetto istituzionale che considera tutti gli
enti che costituiscono la repubblica in una posizione tendenzialmente
pariordinazione.
ampliata l’autonomia statuaria delle Regioni ordinarie
à
Si è delineata una forma di governo transitoria, cui le regioni si sarebbero dovute
conformare fino a quando non avessero provveduto a disciplinarne una propria
e ad approvare la propria legge elettorale.
La Costituzione (1999) pur prevedendo che lo statuto di ciascuna regione
ordinaria determini la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento, contiene alcuni vincoli inderogabili, come ad
esempio l’elezione a suffragio universale del Consiglio regionale.
Demandando agli statuti la definizione della forma di governo delle Regioni,
viene ad esse attribuita la possibilità di discostarsi da quella transitoria e anche
di prevedere modalità di elezione non diretta del presidente della Giunta.
Regola simul stabunt simul cadent per bilanciare i rapporti tra Presidente e
Consiglio.
Viene invece demandata alla disciplina legislativa regionale la competenza a
definire il sistema elettorale, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri regionali.
DALLA TASSATIVITA’ ALLA RESIDUALITA’ DELLE COMPETENZE
LEGISLATIVE
RIFORMA 2001 mutato il riparto delle competenze statali e regionali
à
contemplata la competenza in determinati settori materiali dello stato e delle
à
regioni.
E’ stato redatto un elenco di materie su cui lo stato ha potestà legislativa
esclusiva e un elenco in cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente.
se appare un’iniziale separazione delle competenze legislative, è invece molto
à
problematico stabilire un confine certo tra le competenze:
• Difficile circoscrivere l’ambito di alcune materie di competenza dello
stato. materie trasversali
à
• E’ difficile individuare i contenuti dei principi fondamentali della materia
in quanto vaghi e generici
E’ dunque fondamentale il lavoro della Corte Costituzionale che deve decidere
circa gli ambiti e il confine tra i principi fondamentali e la disciplina di dettaglio.
Inoltre non è facile dare una corretta interpretazione della clausola residuale:
la corte prima di tener conto della clausola di residualità a favore della
à
regione, deve tener conto del principio di prevalenza in base al quale nelle
materie non nominate, la competenza non è necessariamente della regione.
= COMPETENZA CONCORRENTE
Inoltre la corte ha ammesso la possibilità di derogare il riparto delle competenze
tra stato e regioni permettendo allo stato di intervenire sia nelle materie
concorrenti che in quelle residuali. Ha ritenuto che il principio di sussidiarietà
sia applicabile anche sul piano legislativo.
Il governo può solo promuovere una questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione se la legge
eccede la sfera di competenza della regione.
Un’altra previsione innovativa finalizzata a valorizzare le potenzialit&