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DIRITTO PUBBLICO – L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (RIASSUNTO)

CAPITOLO 1

Più persone collaborano insieme per il perseguimento di fini e interessi comuni.

I fenomeni presenti nella società sono studiati da diverse scienze:

• Economia politica

• Sociologia

• Scienze politiche

I giuristi prendono in considerazione soprattutto i profili interessati che

comportano differenti gradi di aggregazione di persone:

• Gruppo occasionale

• Gruppo diffuso

L’insieme dei due gruppi creano un gruppo sociale organizzato, che crea il nostro

ORDINAMENTO GIURIDICO.

ê

Insieme di norme giuridiche sistematicamente ordinate.

CARATTERI DELLE NORME:

• Esteriorità

• Intersubbiettività

• Imperatività

• Coercibilità

• Generalità

• Astrattezza

• Novità

• Carattere relazionale delle norme giuridiche

à

• ê

SOGGETTI DI DIRITTO: soggetti che non sempre sono persone fisiche

PERSONE GIURIDICHE: complessi di uomini e di mezzi cui

à

l’ordinamento riconosce l’assunzione di diritti e obblighi.

1. Pubbliche norme di vantaggio e svantaggio

à

2. Private

L’ORDINAMENTO GIURIDICO NELLE CONCEZIONI NORMATIVISTICHE E

ISTITUZIONALI DEL DIRITTO

• Normativistiche (Kelsen) la validità di una norma va ricercata in una

à

norma superiore (norma presupposta)

• Istituzionali (Hauriou-Romano) istituzione corporativa vista come vero

à

elemento del sistema giuridico – sistema diverso dalle singole norme

ELEMENTI DELL’ORDINAMENTO: PLURISOGGETTIVITA’, ORGANIZZAZIONE

E NORMAZIONE: devono esistere contemporaneamente per essere efficaci.

à

Mancherebbero altrimenti rispettivamente: i destinatari delle norme, gli apparati

e le loro funzioni e l’instaurazione e il mantenimento di un ordine stabile.

PLURALITA’ DI ORDINAMENTI: esistono molti ordinamenti anche se, c’è

sempre una posizione a favore dell’unicità dello stesso.

• Monotipico solo statale

à

• Politipico anche oltre (esempio convenzioni internazionali, ONU,

à

Comunità europee, Trattati, imprese multinazionali, comunità statali..)

Kelsen due concezioni monistiche: primato dell’ordinamento statale con

à

validità del diritto internazionale e fondamento del diritto internazionale con la

necessità di reperire il fondamento della validità dell’ordinamento giuridico

statale.

CLASSIFICAZIONI DEL DIRITTO

• Diritto positivo vigente nella comunità organizzata in Stato

à

• Diritto naturale giustizia ed equità (umano e laico)

à

• Diritto oggettivo regolano i rapporti di uno stato-comunità e che

à

comandano o vietano determinati comportamenti

Diritto soggettivo situazioni giuridiche soggettive attive riconosciute e

à

• garantite dal diritto oggettivo medesimo.

Diritto scritto leggi scritte (Code Napoleon)

à

• Diritto non scritto usi e consuetudini

à

• Diritto pubblico e diritto privato (DISTINZIONI):

• Tipo di interessi

1. Soggetti

2. PRESI INSIEME NON ESAURISCONO L’INTERO CAMPO DEL

3. DIRITTO

DIRITTO PUBBLICO Interno (diverso da quello internazionale):

à

• Diritto amministrativo

• Diritto penale

• Diritto costituzionale

• Diritto tributario

• Diritto processuale

• Diritto ecclesiastico

Settori di carattere MISTO:

• Diritto al lavoro

• Diritto dell’economia

Al di sopra del diritto pubblico interno DIRITTO COMUNITARIO (autonomo

à

rispetto al diritto internazionale)

CAPITOLO 2

Che cos’è lo stato?

diverse concezioni (da chi ricercava delle ragioni a monte della formazione

à

dello stato e delle sue funzioni a chi all’opposto promuoveva concezioni come

quella marxiana che vedeva lo stato come una risultante storica dell’egemonia

della classe borghese e la realizzazione di una società comunista senza classi e

senza Stato).

Definizioni di: Gerber, Jellinek, Kelsen, Ross, Olivecrona, Hauriou, Romano e

Modugno.

STATO: è un ordinamento politico, territoriale e sovrano a fini generali,

originario e indipendente da ogni altro potere di un popolo insediato su un

determinato territorio.

ELEMENTI:

• Popolo: complesso di persone facenti parte dello stato e legati da un

vincolo di cittadinanza (anche non residenti.)

distinzione dal concetto di popolazione: complesso di tutti coloro

à

che in un determinato momento si trovano sul territorio.

COME SI OTTIENE LA CITTADINANZA:

- ius sanguinis

- ius soli

- volontà della persona fisica che richieda la cittadinanza

• Territorio:

- Superficie terra emersa

- Il mare territoriale

- Spazio aereo

- Sottosuolo

- Territorio mobile

da sottolineare è l’importanza del rapporto tra potere statale e

à

territorio, in quanto grazie all’UE si è attenuato con la creazione di

uno spazio privo di frontiere interne.

• Sovranità: è un elemento di carattere prevalentemente giuridico

considerata sotto profili differenti.

- originarietà

- indipendenza

- potesta d’imperio

DIVERSE CONCEZIONI: Mortati, Gerber, Laband, Santi Romano,

à

Criafulli

LA POLITICITA’ DELLO STATO esprime i fini dello stato: cura degli interessi

à

generali. La politicità non è esclusiva dello Stato ma anche degli altri enti.

COMPLETEZZA c’è sempre la possibilità di trarre una regola anche quando

à

non esiste una norma ben precisa che regoli il comportamento degli individui.

PERSONALITA’ GIURIDICA DELLO STATO lo stato come ordinamento

à

giuridico è l’equivalente dello stato come istituzione. La differenza si pone tra lo

stato come ordinamento giuridico e lo stato come persona giuridica.

diverse concezioni della personalità giuridica hanno dato luogo a questioni

ê

differenti: un problema che non può risolversi in modo assoluto per tutti gli

ordinamenti ma che deve lasciar spazio al diritto positivo.

APPARATI DELLO STATO E SOCIETA’ CIVILE: lo stato persona non esaurisce il

complesso dell’organizzazione e degli apparati pubblici che esprimono il

momento dell’autorità nell’ambito della comunità statale globalmente

considerata.

Stato apparato diverso da stato comunità: rispettivamente si riferiscono

à

all’ambito dell’autorità e all’ambito della libertà e dell’autonomia.

distinzione tra sfera pubblica e sfera privata: quest’ultima non può negare la

à

sfera pubblica al fine della creazione di un “non stato”.

CAPITOLO 3

FORMA DI STATO: insieme dei principi e delle regole fondamentali che

disciplinano i rapporti tra stato-autorità e la comunità di cittadini.

Si parte da una concezione dell’ordinamento feudale che non costituiva un vero e

proprio stato in quanto basato sul rapporto prettamente patrimoniale.

Dal XIV secolo cominciano a intravedersi i cosiddetti stati nazione. (Inghilterra)

1648 pace di Westfalia: per la prima voltasi riconoscono reciprocamente quali

à

enti indipendenti gli uni dagli altri equiordinati, ponendo le basi del diritto

internazionale pubblico.

STATO ASSOLUTO

• Affermazione dell’indipendenza verso autorità esterne

• Potere assoluto accentrato nelle mani del re (potere legislativo ed

esecutivo)

• Origine divina, trasmesso per via ereditaria.

• Assemblee funzione consultiva; Giudici nominati dal sovrano

à à

• conformazione di un ente impersonale (motivo della nascita dello stato

assoluto). re sovrano

à ≠

ê

CRISI DELLO STATO ASSOLUTO: avvento della classe borghese nelle politiche

mercantilistiche.

NASCITA DELLO STATO LIBERALE

(rivoluzione americana 1776 e francese 1789)

• il principio di sovranità risiede nella Nazione.

• Sovranità inputata alla Nazione

• No concezione trascendente

• La borghesia è la classe dominante ne riflette i valori, gli ideali e gli

à

interessi propri.

• In alcuni stati (Germania e Italia) lo stato assume una posizione centrale

nell’organizzazione della cosa pubblica. sovranità dello stato =

à

sovranità nazionale

• In altri stati (Francia e Gran Bretagna) assume la posizione centrale il

Parlamento, titolare della funzione legislativa.

• Separazione tra la sfera privata e la sfera pubblica

• Stato minimo non interviene in tutti i campi

à

• Si caratterizza per 5 tratti distintivi

1. Costituzione diritti e libertà

à

2. Stato di diritto limitazione della libertà solo in base alla legge;

à

conformità della legge affidata alle pubbliche autorità

3. Diritti di libertà uguaglianza di fronte alla legge; libertà

à

negative dello stato

4. Separazione dei poteri legislativo esecutivo e giudiziario

à

5. Rappresentanza politica alla vita politica

àpartecipazione

riservata solo ad alcune classi sociali

STATO SOCIALE

Le contraddizioni insite nello stato liberale indussero un mutamento graduale

dei rapporti tra governanti e governati fino a determinare l’avvento della

democrazia pluralista.

In particolare ci si riferisce all’assetto socio-economico, poiché lo stato liberale

favoriva solamente la borghesia capitalistica e il godimento dei diritti rimaneva,

infatti, solo per la classe dominante in disaccordo la classe proletaria.

à

Una prima fase del superamento del liberismo economico e politico è segnata

dalle esperienze di neo-liberalismo. politiche che favorivano i ceti subalterni

à

(politiche salariali, migliori condizioni di lavoro, forme di assistenza sociale..) al

fine di attenuare il malcontento sociale e neutralizzare quelle spinte volte a

sovvertire l’assetto socio economico instaurato dallo stato liberale.

L’insicurezza sociale e le continue crisi economiche inducono lo stato ad un

processo di trasformazione con istituti e misure di inclusione per i ceti esclusi. à

XX NASCITA DELLO STATO DEMOCRATICO.

• Riconoscimento del valore della persona umana

• Riconoscimento della dignità di questa persona

La persona acquista rilievo:

• Nascono forme di aggregazione

• Il principio personalistico si intreccia con il principio solidaristico e il

principio di eguaglianza.

• Libertà: significa la partecipazione alla vita politica

• Distanza tra stato e cittadini: si attenua la distinzione tra stato apparato

e società civile e politica organizzazione di gruppi

à

= NASCONO I PARTITI DI MASSA

• Regolamentazione dell’economia di mercato: tutelata la libertà di

concorrenza e l’iniziativa economica privata deve rispettare i limiti di

dignità umana.

• Redistribuzione della ricchezza: si impongono tributi secondo criteri di

progressività e proporzionalità

= WELFARE STATE

sistema delle fonti del diritto che vede al vertice la costituzione

à

= stato costituzionale: piena attuazione del principio democratico in tutte le sue

componenti

• Riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali

• Disciplinati i rapporti tra pubblici poteri e rispettive funzioni

• Consolidato il carattere della rigidità costituzionale

• Corti costituzionali come custodi della legalità, argomento che nello stato

democratico è fondamentale.

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

• Suffragio universale + principio di eguaglianza = il popolo esercita la

sovranità. realtà pluralista e pluriclasse

à

• Rappresentanza politica: deve essere modulata in modo che assicuri il

rapporto con gli elettori e la governabilità (cioè l’esercizio efficace del

potere politico).

• Il sistema elettorale mette in competizione la pluralità degli interessi in

campo e assicura la prevalenza legittima degli uni sugli altri

• Divieto di mandato imperativo esprimere l’interesse della nazione.

à

• PARTITI: assicurano forme diversificate di partecipazione politica degli

elettori

• Separazione tra governanti e governati democrazia rappresentativa

à

• Potere politico che assegna ai governanti l’azione di governo à

democrazia diretta

• La costituzione italiana ha previsto l’iniziativa legislativa popolare, la

petizione e il referendum

• Democrazia partecipativa dialogo tra le istituzioni e la società civile che

à

ha ricercato moomenti diversi da quelli assicurati dal sistema dei partiti

FEDERALISMO

decentramento burocratico: delega una funzione amministrativa ad organi

à

periferici che restavano in ogni caso privi di effetti poteri decisionali..

fino a quando non hanno visto i loro poteri di rappresentanza aumentare sempre

di più.

Dal secondo dopoguerra si assiste alla nascita di forme di autonomia territoriale

a favore di enti locali dotati di potere di governo e anche di funzioni normative

La dottrina distingueva Stato unitario (1) e Stato composto (2):

• 1: i poteri sono accentrati negli organi centrali o delegati a organi

periferici dipendenti da quelli centrali

• 2: il potere di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella

amministrativa sono ripartiti tra stato centrale ed entri territoriali,

distinti dagli organi centrali e politicamente autonomi.

= STATO FEDERALE

ELEMENTI

• costituzione scritta e rigida

• enti territoriali dotati di poteri propri

• riparto di competenze tra stato federale e stati membri

• revisione costituzionale possibile anche senza la partecipazione degli stati

membri

• parlamento bicamerale

STATO REGIONALE

• enti territoriali con autonomia più limitata, con autonomia politica e

funzioni legislative

• no camera rappresentativa delle regioni

• no partecipazione alla revisione costituzionale

INCIDENZA DELLA GLOBALIZZAZIONE

nuova dimensione ai mercati (economia e comunicazioni)

à Lo stato democratico non ha più la capacità di previsione e controllo dei

à

fenomeni che si muovono su scala mondiale. L’economia sottrae alle scelte

politiche nazionali, anzi le influenza.

= FUNZIONE REGOLATRICE DI CONTROLLO SU MERCATO GLOBALE

CAPITOLO 4

FORME DI GOVERNO

Forme di stato quadro dei principi e dei valori costituzionali che presiedono

à

al rapporto tra autorità e libertà, tra governanti e governati. L’insieme di questi

fattori influenzano anche l’aspetto socio-economico e politico.

Forme di governo complesso di strumenti e meccanismi che vengono

à

predisposti dall’ordinamento costituzionale affinchè lo stato persegua le finalità

che si è dato attraverso i suoi organi.

LA MONARCHIA ASSOLUTA

Nel corso del XVI il sistema di governo era posto nelle mani del re,

sostanzialmente privo di freni e vincoli.

Lo stato non riconosceva alcuna autorità sovranazionale ed esaltava la propria

sovranità. Agiva nel suo esclusivo interesse e ricorreva a forme di aggressione

contro l’antagonista.

L’assolutismo si traduceva nella equiparazione della volontà del monarca alla

legge. la monarchia assoluta fa quindi della volontà del re la fonte primaria

à

del diritto. Il suo potere assoluto non incontra limiti legali.

(Francia, Inghilterra, Spagna)

La crisi della monarchia assoluta ebbe la sua ragione ultima nelle crisi finanziarie

frequenti e corrosive, che portò lo stato in alcuni casi a dichiarare la bancarotta. I

costi delle guerre dinastiche, gli sfarzi delle corti e l’inefficienza

dell’amministrazione fiscale condussero la monarchia assoluta al collasso.

Il principio della separazione dei poteri

Principio elaborato dal costituzionalismo liberale

Il sovrano mantenne il potere ma la sua azione di governo fu rivolta alla

realizzazione degli ideali illuministi e al perseguimento dell’interesse generale

dei sudditi (Assolutismo illuminato).

Il principio della separazione dei poteri fu ispirato dall’esigenza di limitare il

potere politico accentrato nelle mani del monarca e di tutelare la libertà degli

individui.

significava una migliore garanzia dei diritti dei singoli contro l’azione dei

ê

pubblici poteri e limiti al potere politico in grado di contenerne in modo

permanente l’esposizione ai pericoli dell’arbitrio.

• Il primo fu Locke, Inghilterra potere monarchico limitato con il

à

riconoscimento del parlamento. Egli distingueva: funzione legislativa,

esecutiva e federativa.

• Montesquieu, Francia potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale

à

• Con riferimento alla forma di governo, il principio della separazione dei

poteri ha conosciuto la sua applicazione più coerente nella costituzione

degli USA (1787)

FORME DI GOVERNO COSTITUZIONALI PURE, E COSTITUZIONALI

PARLAMENTARI (Forme dualistiche e monistiche del regime

parlamentare)

La transizione dallo stato assoluto allo stato liberale è caratterizzata

dall’affermazione della forma di governo della monarchia costituzionale o

monarchia limitata.

• Forme di governo miste: netta separazione dei poteri tra il re e il

parlamento. coesistenza di due autorità politiche, diversamente

à

legittimate con proprie funzioni.

• SOVRAN

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedericaMacchi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galliani Davide.
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