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PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI PROCESSO PENALE;

L’OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE

Il processo penale deve assicurare che la persona accusata di un reato sia

avvisata in modo riservato e tempestivo della natura e dei motivi dell’accusa

elevata a suo carico; che essa disponga di tempo congruo e di condizioni

adeguate a preparare la propria difesa; che abbia facoltà di controinterrogare i

testimoni a carico chiamati dall’accusa e di convocare e interrogare nelle stesse

condizioni, i testimoni a discarico; che possa ottenere l’acquisizione di ogni altro

mezzo di prova a suo favore.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. L’obbligo di una

motivazione risponde:

• Ad una finalità endoprocessuale

• Ad un’istanza democratica

• Ad un obiettivo sistemico

La costituzione prevede che sia sempre ammesso il ricorso in cassazione per

violazione di legge.

Di conseguenza almeno un doppio grado di giudizio, l’uno di merito e l’altro di

legittimità deve essere previsto mentre il principio di un doppio grado di merito

non gode di rango costituzionale.

copertura costituzionale al giudizio di legittimità svolto dalla stessa Suprema

à

Corte.

La SC ha il dovere di cassare (annullare) la decisione impugnata e di enunciare il

principio di diritto che occorre osservare.

La cassazione non solo ha natura di organo giudiziario di rilevanza

costituzionale, la cui presenza nel sistema giudiziario è indefettibile e le cui

funzioni essenziali non possono essere soppresse o limitate dalla legge, ma anche

il ruolo di organo supremo della giustizia e di chiusura dello stesso sistema

giudiziario, al quale spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme

interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale.

CAPITOLO VIII – SEZIONE VII

LA REPUBBLICA E LE SUE ISTITUZIONI

Regioni ed enti locali

Con l'unificazione dell'Italia si introdusse un modello di stato unitario di

derivazione francese, caratterizzato da un forte accentramento dei poteri e

dall'attribuzione di un importante ruolo ai Prefetti, quali rappresentanti sul

territorio provinciale del Governo.

Comuni e province si configuravano come enti autarchici territoriali, strumentali

ad un decentramento amministrativo. Non avevano un proprio indirizzo politico

ed erano sottoposti al controllo dei prefetti.

Con il fascismo si assistette ad un forte accentramento politico ed

amministrativo: abolizione degli organi elettivi del comune, sostituiti dal

protestà. Abolito gli organi elettivi della provincia e valorizzato il ruolo del

prefetto

Con la caduta del fascismo: riconoscimento ad alcune regioni di particolari

autonomie (Sicilia, Alto Adige e Valle D'Aosta).

La DC era favorevole all’introduzione di Regioni come enti autonomi mentre il

Partito comunista e socialista, inizialmente erano contrari. La scelta del

costituente è stata quella di prevedere la valorizzazione degli enti territoriali.

affermati il principio di unità e indivisibilità della Repubblica e individuati al

à

contempo i valori costituzionali dell’autonomia locale e del decentramento

amministrativo.

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni. riconosciuto le

à

autonomie locali preesistenti e previso un nuovo ente di governo, la regione, alla

quale sono attribuite competenze legislative ed amministrative.

attribuite una serie espressamente elencate in Costituzione, una materia di

à

competenza legislativa concorrente, da esercitarsi nei limiti dei principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e che non doveva porsi in contrasto

con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni.

• Competenza di attuativa di leggi statali

• Prevista la possibilità che lo stato delegasse alla regione l’esercizio di

ulteriori funzioni amministrative (secondo il principio del parallelismo) e

di attribuire a province e comuni altre funzioni, nel caso vi fosse un

interesse esclusivamente locale.

• Inoltre si prevedeva che la Regione esercitasse le sue funzioni

amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali

avvalendosi dei loro uffici.

venne riconosciuta anche autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti

à

stabiliti da leggi della Repubblica e la possibilità di disporre di tributi propri e di

quote di tributi erariali.

disposizioni volte a delimitarne gli effettivi spazi, con un sistema di controlli

à

sia sugli atti che sugli organi delle stesse.

Quanto invece alle Province e ai Comuni venivano definiti come enti autonomi

nell’ambito dei principi fissati dalla legge statale, chiamata a determinarne anche

le funzioni.

La costituzione prevede una diversa disciplina per le regioni ad autonomia

ordinaria e le cinque regioni a statuto speciale, garantendo a quest’ultime più

ampia autonomia.

Le prime regioni ad essere istituite furono quelle speciali per le quali l’assemblea

costituente approvò 4 leggi costituzionali (non era ancora prevista per il Friuli

Venezia Giulia) ed esse elessero i rispettivi organi e iniziarono ad esercitare le

funzioni ad esse attribuite.

1970 istituzioni delle regioni ordinarie, istituite dopo le elezioni dei consigli

à

regionali e dell’entrata in vigore della legge finanziaria del 16 maggio.

Le regioni iniziarono ad esercitare le proprie attribuzioni costituzionali

solamente dopo il trasferimento di funzioni amministrative da parte dello stato,

avvenuto con i decreti legislativi. limitazione all’autonomia delle Regioni: essi

à

riservavano allo stato non solo funzioni in settore di pertinenza delle regioni ma

anche funzione di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle stesse.

Quanto all’autonomia finanziaria la relativa disciplina del 1970 introduceva un

modello di finanza regionale essenzialmente derivata o di trasferimento, basata

cioè su mezzi finanziari individuati quasi totalmente dallo Stato.

LE RIFORME BASSANINI E IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

A partire dagli anni novanta si assistette ad un ampio processo di riforma della

legislazione in materia di autonomie territoriali tra cui le più importanti furono

le riforme Bassanini con la legge delega del 15 marzo 1997. si è passati da un

à

sistema basato sull’amministrazione statale ad un sistema amministrativo

rappresentato dalle autonomie.

Si è dunque assistito ad un processo di ampio trasferimento di funzioni

amministrative tra cui il conferimento di funzioni e compiti per settori organici.

Il tutto, seguendo il principio della generalità e residualità delle funzioni

amministrative alle regioni e agli enti locali e in applicazione del principio di

sussidiarietà, secondo il quale la generalità delle stesse avrebbe dovuto essere

attribuita al livello di governo più vicino al cittadino.

E’ stato introdotto un ribaltamento della tecnica di riparto delle funzioni

amministrative tra stato e autonomie e superato il principio del parallelismo.

Mentre si dava attuazione alle leggi Bassanini, venne riformato anche il Titolo V

della costituzione e ad innovare la disciplina degli statuti speciali.

• Modifica della forma di governo delle Regioni ordinarie

• Elezione diretta del Presidente della regione

• Rafforzamento dell’autonomia statuaria regionale

• Processo di valorizzazione delle regioni e degli enti locali

• Rimodulazione dei pubblici poteri

= delineamento di un nuovo assetto istituzionale che considera tutti gli

enti che costituiscono la repubblica in una posizione tendenzialmente

pariordinazione.

ampliata l’autonomia statuaria delle Regioni ordinarie

à

Si è delineata una forma di governo transitoria, cui le regioni si sarebbero dovute

conformare fino a quando non avessero provveduto a disciplinarne una propria

e ad approvare la propria legge elettorale.

La Costituzione (1999) pur prevedendo che lo statuto di ciascuna regione

ordinaria determini la forma di governo e i principi fondamentali di

organizzazione e funzionamento, contiene alcuni vincoli inderogabili, come ad

esempio l’elezione a suffragio universale del Consiglio regionale.

Demandando agli statuti la definizione della forma di governo delle Regioni,

viene ad esse attribuita la possibilità di discostarsi da quella transitoria e anche

di prevedere modalità di elezione non diretta del presidente della Giunta.

Regola simul stabunt simul cadent per bilanciare i rapporti tra Presidente e

Consiglio.

Viene invece demandata alla disciplina legislativa regionale la competenza a

definire il sistema elettorale, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del

Presidente e degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri regionali.

DALLA TASSATIVITA’ ALLA RESIDUALITA’ DELLE COMPETENZE

LEGISLATIVE

RIFORMA 2001 mutato il riparto delle competenze statali e regionali

à

contemplata la competenza in determinati settori materiali dello stato e delle

à

regioni.

E’ stato redatto un elenco di materie su cui lo stato ha potestà legislativa

esclusiva e un elenco in cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente.

se appare un’iniziale separazione delle competenze legislative, è invece molto

à

problematico stabilire un confine certo tra le competenze:

• Difficile circoscrivere l’ambito di alcune materie di competenza dello

stato. materie trasversali

à

• E’ difficile individuare i contenuti dei principi fondamentali della materia

in quanto vaghi e generici

E’ dunque fondamentale il lavoro della Corte Costituzionale che deve decidere

circa gli ambiti e il confine tra i principi fondamentali e la disciplina di dettaglio.

Inoltre non è facile dare una corretta interpretazione della clausola residuale:

la corte prima di tener conto della clausola di residualità a favore della

à

regione, deve tener conto del principio di prevalenza in base al quale nelle

materie non nominate, la competenza non è necessariamente della regione.

= COMPETENZA CONCORRENTE

Inoltre la corte ha ammesso la possibilità di derogare il riparto delle competenze

tra stato e regioni permettendo allo stato di intervenire sia nelle materie

concorrenti che in quelle residuali. Ha ritenuto che il principio di sussidiarietà

sia applicabile anche sul piano legislativo.

Il governo può solo promuovere una questione di legittimità costituzionale

dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione se la legge

eccede la sfera di competenza della regione.

Un’altra previsione innovativa finalizzata a valorizzare le potenzialit&

Dettagli
A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedericaMacchi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galliani Davide.