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Organizzazione costituzionale
La Repubblica e le sue istituzioni: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". Non più e non solo una concezione statocentrica, ma una equiordinazione di tutte le componenti della Repubblica. Lo Stato legifera solo nelle materie elencate come sue esclusive nel testo costituzionale. Agli enti territoriali (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni) viene garantita una vera e propria autonomia costituzionale che si esplicita nel potere di adottare dei propri statuti ed una piena potestà regolamentare ed amministrativa. Le funzioni devono essere svolte al livello territoriale più vicino al cittadino. Un principio che costituisce un perno nella distribuzione delle funzioni amministrative tra enti, èIl testo è costituito dal principio di sussidiarietà: partendo dall'assunto che le funzioni amministrative devono essere svolte dal livello territoriale di governo più vicino al cittadino, esse sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà costituisce quindi lo snodo che può garantire l'ascesa, o meglio, il passaggio di un compito amministrativo da un ente ad un altro perché venga svolto in maniera adeguata. Tale principio è stato adottato anche per rimodellare l'esercizio delle competenze legislative dalla regione allo stato. Lo Stato in quanto persona giuridica deve avvalersi di strumenti che consentano l'imputabilità ad esso della propria azione con gli effetti giuridici che questa comporta. Per lungo tempo il ricorso all'istituto di matrice civilistica,
mutuato cioè dal diritto privato, della rappresentanza è stato l'unico modo attraverso cui la persona giuridica statale manifestava la propria volontà. Si deve alla dottrina tedesca di fine Ottocento l'elaborazione del concetto di organo quale mezzo atto a consentire l'immediata imputabilità della volontà espressa all'ente pubblico, con conseguente sostituzione del rapporto di rappresentanza con un rapporto di "immedesimazione organica". Occorre pur sempre distinguere l'organo come figura organizzativa e la persona del funzionario preposto all'organo, che esprime una volontà che però dal punto di vista giuridico è volontà dell'organo. Dal concetto di organo si distingue quello di potere: intendendosi per poteri dello Stato quei complessi unitari di organi o anche quegli organi di vertice cui è demandato l'esercizio delle funzioni fondamentali dello stesso Stato.“quadro” costituzionale dei poteri risulta più complesso e articolato. Ai tre classici poteri dello stato vanno aggiunti, quali poteri a sé stanti e strutturati in un solo organo, il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Correlato al concetto id potere è quello di funzione, cioè quei grandi raggruppamenti delle attività statali effettuabili in base alla somiglianza dei caratteri specifici di ciascuna di esse. Tuttavia, se la nostra Costituzione fa espressa menzione delle tre classiche funzioni dello Stato è anche di tutta evidenza l’insufficienza di tale tripartizione tradizionale a rappresentare compiutamente il “quadro” costituzionale delle funzioni statuali. Questo ha comportato anche un ampliamento del “quadro” delle funzioni statuali oltre che trasformazioni delle stesse funzioni tradizionali. Si ha quindi il superamento in notevole misura del principio tipico del costituzionalismo
liberale classico imperniato sulla sostanziale corrispondenza tra potere e funzione. E questo non soltanto per il carattere "trasversale" delle nuove funzioni, ma anche per le "interferenze funzionali" – di carattere legislativo, amministrativo e giurisdizionale – tra i tre classici poteri dello Stato. Poteri di indirizzo e poteri garanti: In uno stato democratico l'indirizzo politico nasce dal popolo quando soprattutto esercita il suo diritto di voto. Nasce l'indirizzo politico. La ripartizione dei seggi elettorali tradurrà nelle camere la volontà del corpo elettorale. Nella forma di governo parlamentare gli attori dell'indirizzo politico sono Parlamento e Governo, legati dal rapporto di fiducia. Non si può però ignorare l'influenza esercitata da attori esterni allo Stato: ci si riferisce alle decisioni di Istituzioni dell'Unione europea. A garanzia dell'ordinamento e del funzionamento delsistema costituzionale vigilano due poteri "garanti" della Costituzione: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Il Presidente della Repubblica ha una legittimazione democratica perché eletto dai rappresentanti del corpo elettorale nel Parlamento in seduta comune. Delineato dalla Costituzione come attore dell'equilibrio istituzionale, ha il principale compito di intervenire quando il sistema costituzionale si inceppa o perché si sfalda il rapporto Parlamento-Governo. Il problema di una sua "partecipazione" all'indirizzo politico è stato vagliato attentamente dalla dottrina. In realtà laddove la politica ha difficoltà ad esprimere una maggioranza in grado di governare, l'impulso presidenziale alla costituzione di governi cosiddetti tecnici, serve a colmare un vuoto di potere politico per assicurare un governo del Paese. Altro potere garante dell'ordinamento costituzionale è costituitoDalla Corte costituzionale composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento inseduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. La Corte assume anche un ruolo di organo di giustizia politica. In realtà la garanzia della Costituzione è affidata alla Corte sulla base della competenza giuridica dei suoi componenti.
Altra garanzia dell'ordinamento costituzionale si sostanzia nel procedimento aggravato di revisione della Costituzione. Il parlamento può modificarla solo tramite un procedimento aggravato e complesso che richiede una ampia ponderazione delle forze politiche e un eventuale referendum popolare confermativo.
Gli organi costituzionali e gli organi a rilievo costituzionale:
Per organi costituzionali si intendono quegli organi che si caratterizzano per l'essere collocati a vertice dell'organizzazione statale e in posizione di reciproca parità e
indipendenza. Altra caratteristica fondamentale degli organi costituzionali è quella della indefettibilità, nel senso che sono caratterizzati per la determinazione della forma di governo e della stessa forma di stato e che il venir meno di un organo costituzionale non sarebbe compatibile con il mantenimento dell'assetto costituzionale dello stato. Anche la continuità nel funzionamento è caratteristica essenziale degli organi costituzionali: l'istituto della prorogatio consente al titolare di un organo costituzionale di continuare ad esercitare le proprie funzioni pur a mandato scaduto, fino all'investitura del successore. Spesso correlato in dottrina al concetto di organo costituzionale è poi il requisito della politicità. Rappresentatività: diversi possono essere i gradi di rappresentatività. Se con riguardo ad un organo rappresentativo per eccellenza come il parlamento si può parlare di unarappresentatività diretta o di primogrado, per organi come il Governo, la cui rappresentatività trova espressione nel rapporto di fiducia con il Parlamento, si suole piuttosto parlare di una rappresentatività indiretta. Dagli organi costituzionali vengono distinti quelli a valenza costituzionale: si differenziano per la disciplina spesso più generica e soprattutto per il fatto di configurarsi quali organi che non partecipano all'esercizio della funzione di indirizzo politico, e di essere ritenuti non contitolari di poteri sovrani e non tali da incidere sulla forma di governo e sulla forma di stato. Alla categoria degli organi a rilevanza costituzionale sono normalmente ascritti quelli che vengono definiti in costituzione organi ausiliari del Governo, cioè il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio supremo di difesa. Gli organi delloStato possono essere classificati secondo diversi altri criteri: Si distingue tra organi individuali e organi collegiali. Apposite regole disciplinano il funzionamento degli organi collegiali: devono essere convocati da un presidente, di regola eletto tra i componenti del collegio, e le delibere sono normalmente prese a maggioranza semplice. Si distingue tra organi semplici e organi complessi, questi ultimi composti da più organi. Entrambi possono essere sia individuali che collegiali. Organo complesso è ad esempio il Parlamento, composto da due organi collegiali. Si distingue tra organi rappresentativi e non rappresentativi, elettivi i primi e non elettivi i secondi. Si distingue tra organi attivi, consultivi e di controllo. Organi attivi sono quelli che esprimono la volontà dell'ente di riferimento, organi consultivi sono quelli che partecipano alla formazione della volontà di un ente esprimendo pareri, organi di controllo sono quelli che esercitano un controllo sull'attività dell'ente.Controllo di legittimità o anche di merito sugli atti di un organo attivo. Si distingue tra organi esterni e interni. Legittimati gli uni ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente, competenti gli altri a svolgere solo attività interne all'ente.
Si distingue tra organi centrali e periferici. Sono centrali quegli organi il cui ambito di competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Sono invece periferici quegli organi le cui competenze riguardano solo una porzione di territorio nazionale.
Si distingue tra organi direttivi e subalterni. I rapporti tra organi direttivi e dipendenti possono però atteggiarsi in modi diversi. La dipendenza più rigida caratterizza i rapporti di tipo gerarchico, una tendenza odierna è però quella di sostituire il rapporto gerarchico con tipi di rapporti più flessibili.
Il corpo elettorale: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita mediante l'elezione dei
uo interesse. La democrazia rappresentativa è un sistema politico in cui i cittadini eleggono dei rappresentanti che agiscono in loro nome all'interno delle istituzioni. Questi rappresentanti sono responsabili di prendere decisioni politiche che rispecchino gli interessi e le opinioni dei cittadini che li hanno eletti. Attraverso il voto, i cittadini hanno la possibilità di influenzare il processo decisionale e di scegliere i rappresentanti che ritengono più adatti a rappresentare i loro interessi. I rappresentanti, a loro volta, sono tenuti a rendere conto delle loro azioni e decisioni ai cittadini che li hanno eletti. La democrazia rappresentativa si basa sul principio della delega del potere, in cui i cittadini trasferiscono parte della loro autorità decisionale ai rappresentanti eletti. Questo sistema permette di gestire in modo efficiente e organizzato le decisioni politiche, evitando che ogni cittadino debba partecipare direttamente a ogni singola decisione. Tuttavia, è importante sottolineare che la democrazia rappresentativa non esclude la partecipazione diretta dei cittadini. Infatti, i cittadini possono esprimere le proprie opinioni e influenzare il processo decisionale attraverso la partecipazione attiva, come ad esempio attraverso il dialogo con i propri rappresentanti, la partecipazione a consultazioni pubbliche o la partecipazione a movimenti e organizzazioni che promuovono determinate cause. In conclusione, la democrazia rappresentativa è un sistema politico che permette ai cittadini di essere coinvolti nel processo decisionale attraverso la scelta dei propri rappresentanti. Questo sistema garantisce una gestione efficiente delle decisioni politiche, mantenendo al contempo la possibilità per i cittadini di partecipare attivamente alla vita politica del paese.