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Antonio Amato Sezione Appunti

10. Definizione di Regola di Maggioranza in diritto pubblico

Per regola di maggioranza si intende:

a)strumento tecnico attraverso cui un collegio esprime le proprie decisioni: si adotta la decisione che

raccoglie il maggior numero di voti;

b)strumento con cui sono elette le assemblee rappresentative: è eletto il candidato che ottiene la

maggioranza dei voti.

c)criterio di organizzazione delle forza politiche in parlamento: le elezioni devono produrre in parlamento

una maggioranza stabile capace di sostenere i governo ed in contrapposizione dialettica con la minoranza.

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Antonio Amato Sezione Appunti

11. Definizione di Stato Unitario, Federale, Regionale

a)Stato Unitario: in esso tutte le istituzioni politiche e le strutture amministrative si collocano a livello

centrale;

b)Stato Federale: composto da governo centrale e governo degli stati membri. Le sue caratteristiche sono:

ripartizione dei poteri, tra governo centrale e governi statali; parlamento bicamerale, composto da una

camera a rappresentanza nazionale ed una rappresentativa degli stati membri.

c)Stato Regionale: esso ha una costituzione statale che riconosce margini di autonomia ad enti territoriali

dotati di propri statuti; ed è caratterizzato per il riconoscimento di competenze legislative ed amministrative

alle regioni nei limiti della costituzione statale.

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Antonio Amato Sezione Appunti

12. Definizione di Unione Europea (UE)

E’ un’organizzazione sopranazionale, la cui struttura può essere illustrata attraverso l’immagine del tempio a

3 colonne:

1)preesistenza delle 3 comunità, CEE (1957: comunità economica europea), CECA (1951: comunità

europea del carbone e dell’acciaio), EURATOM (1957: comunità europea per l’energia atomica): si tratta di

organizzazioni sovra-nazionali, che con il trattato di Maastricht (1992), si fondono in un'unica comunità cioè

la comunità europea (CE), ovvero il pilastro primo dell’Unione Europea.

2)politica estera e di sicurezza comune (PESC);

3)cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Il conseguimento degli obiettivi comunitari è stato affidata dai trattati a varie istituzioni:

1)Parlamento Europeo: ha sede a Strasburgo; esprime parere sull’attività legislativa della comunità ed

interviene con poteri molto ampi sulle questioni di bilancio; è composto da 626 membri eletti a suffragio

universale diretto e durano in carica 5 anni;

2)Commissione: ha sede a Bruxelles. E’ l’organo esecutivo dell’Unione: è il motore di tutta l’azione

comunitaria perché promuove e sviluppa le politiche previste dai trattati, per il raggiungimento dei fini

comuni. E’ composta da 20 membri (con le nuove adesioni vi sarà un commissario per ogni stato).

3)Consiglio: è l’organo decisionale della comunità: esso adotta tutte le decisioni + importanti della

comunità, su proposta della commissione e dopo aver ascoltato il parere del parlamento.

E’composto dai rappresentanti degli stati membri: titolare del seggio è lo stato membro della comunità che

designa il proprio rappresentante.

4)Consiglio Europeo: è organo di cooperazione fra i paesi delle comunità europee; si riunisce due volte

l’anno;definisce gli orientamenti politici dell’unione.

5)Corte di Giustizia: ha sede a Lussemburgo; controlla che venga rispettata l’interpretazione e l’applicazione

dei trattati. E’ formata da un giudice per ogni stato membro e 8 avvocati generali, nominati di comune

accordo dagli stati membri, eletti per un periodo di 6 anni con un mandato rinnovabile; ogni 3 anni è

previsto un rinnovo parziale.

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Antonio Amato Sezione Appunti

13. Definizione di costituzione

Il termine costituzione assume diverse accezioni:

1)tratti fondamentali che caratterizzano un determinata società: in tal senso parla di costituzione anche con

riferimento a quei sistemi politici del passato che non avevano un documento solenne(costituzione egiziana).

Sono i sociologi ad interessarsi a questa interpretazione descrittiva (il sistema è descritto nella sua

organizzazione e nel suo funzionamento).

2)programma politico: in tal senso la costituzione è un documento che fa promesse ed indica le soluzioni

atte alla realizzazione dei programmi. Ad essa fanno riferimento gli storici.

3)testo normativo: la principale fonte del diritto che disciplina diritto e doveri, al distribuzione dei poteri e le

forme del loro esercizio. E’ questo il significato a cui guardano i giuristi.

E’ da sottolineare che tutti i sistemi politici hanno una costituzione in senso descrittivo, ma non tutti hanno

una costituzione intesa quale testo normativo, che è, invece, frutto di movimento filosofico e politico, il

costituzionalismo, che fece della costituzione scritta un obiettivo irrinunciabile, sinonimo di libertà.

Infatti, per il giurista l’emanazione di una costituzione è lo strumento con cui si esce dalla provvisorietà per

entrare nella certezza del diritto, ovvero il passaggio dal potere costituente al potere costituito, perché la

costituzione è appunto l’atto nel quale si esaurisce il potere costituente (da intendersi come potere libero

perché non vincolato da nessuna regola preesistente, prima di essa vi era il caos) e con il quale il nuovo

regime, basato sulle garanzie in essa poste, si costituisce come legittimo.

Tanto è vero che questo limite si trova trascritto nell’ultimo art della costituzione (art139) del 1948, dove si

vieta di modificare la forma repubblicana. Qualche monarchico aveva immaginato che si potesse aggirare

l’ostacolo compiendo 2 passaggi: a)abrogare l’art 139; b)sostituire le istituzioni repubblicane con quelle

monarchiche. Ma la decisione costituente non può essere rinnegata senza compiere una rivoluzione.

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14. Definizione di costituzione flessibile e di costituzione rigida

Le costituzioni possono essere:

a)Flessibili: possono essere modificate attraverso la normale attività legislativa. Tali costituzioni sono

tipiche dell’800’, sono generalmente concesse (ottriate) dal sovrano assoluto(statuto albertino 1848).

b)Rigide: sono modificabili solo attraverso un procedimento aggravato(che richiede cioè una maggioranza +

ampia rispetto a quello ordinario). Tali costituzioni sono tipiche del 900’ e sono garantite da meccanismi che

impediscono che siano adottate leggi contrarie al loro disposto. Sono costituzioni lunghe(in

contrapposizione con le precedenti che erano brevi).

Inoltre esse possono distinguersi in:

-Brevi: si limita a regolare l’organizzazione politico-amministrativa dello stato; contiene solo alcuni diritto

di libertà;

-Lunghe: oltre a regolare l’organizzazione statale e i principi fondamentali dello stato, regola i diritto e i

doveri dei cittadini.

E’ importante ricordare che:

a)valori: essi entrano nel diritto come norme dal contenuto molto generale.

b)principi e regole: costruzione che gli interpreti fanno per dare un senso coerente a quello che il costituente

o il legislatore ha scritto nelle proprie disposizioni.

I principi sono un tipo di forma giuridica, che si distingue dalle regole per il fatto di essere dotato di elevato

grado di genericità e di non essere circostanziato.

c)disposizioni: enunciati scritti dal legislatore, e le norme il significato che a tali disposizioni attribuiscono

gli interpreti.

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Antonio Amato Sezione Appunti

15. Caratteristiche della Costituzione Italiana

La costituzione italiana repubblicana entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Essa fu approvata dall’assemblea

costituente, eletta contemporaneamente al referendum istituzionale. Si tratta di una costituzione:

-lunga: perché un consenso cosi vasto(fu approvata al 90%) si è potuto realizzare solo sommando le istanze

e gli interessi e i valori delle diverse componenti;

-aperta: perchè non pretende di individuare il punto di equilibrio fra i diversi interessi, ma si limita da

elencarli, lasciando alla legislazione successiva il compito di individuare il punto di bilanciamento.

Essa si compone di diverse parti:

a)principi fondamentali: 12 art. che contengono norme di principio come: colori della bandiera italiana

art.12, la repubblica italiana si fonda sul lavoro art.1; riconosce il lavoro come diritto fondamentale art.4;

riconoscimento delle autonomie locali art.5; tutela delle minoranze art.6; valorizzazione del patrimonio

culturale e artistico della nazione art.9;

b)Parte prima-dir e doveri dei cittadini: pone le garanzie delle libertà individuali (tit 1° rapporti civili)dei

diritto sociali (tit 2° rapporti etico-sociali) e delle libertà economiche(tit 3° rapporti-economici) nonche i

modi in cui il popolo esercità la sua sovranità (tit 4° rapporti politici).

c)Parte seconda: dedicata all’organizzazione costituzionale dello stato, cioè al parlamento, al presidente

della repubblica, al governo e ai loro rapporti reciproci, e alla disciplina della p.a.(tit 3° sezione 2°), della

magistratura(tit.4°)delle regioni e delle autonomie locali(tit 5) e delle garanzie costituzionali (tit 6), cioè la

corte costituzionale e la revisione della costituzione.

Nel titolo dedicato al parlamento vi è un importante sezione(sez 2) dedicata alla formazione delle leggi e

agli altri atti con forza di legge.

Inoltre, in + punti della costituzione sono disseminate, norme programmatiche (artt35-38-45-46 sulla tutela

del lavoro; art31 famiglia; art.6 utilizzato per annullare una norma del vecchio codice di procedura penale

che puniva l’uso di lingue straniere nel processo).

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16. Caratteristiche della Monarchia costituzionale

La monarchia costituzionale nasce con il passaggio dallo stato assoluto a quello liberale (riv francese 1789)

in applicazione del principio della separazione dei poteri. Nel tempo essa ha assunto 2 successive

configurazioni:

-monarchia costituzionale pura: caratterizzata da un rigido dualismo fra il re, cui spetta il potere esecutivo e

in parte quello giurisdizionale, e almeno una camera elettiva, espressione della borghesia emergente, cui

spetta di condividere con il sovrano il potere legislativo;

-monarchia parlamentare: in cui il governo raggiunge una certa autonomia dal re, ponendosi come organo in

grado di elaborare un programma politico che richiede il consenso della camera elettiva. Si instaura cosi un

rapporto di fiducia fra governo e camera che si affianca e si sovrappone a quello esistente fra il re e i suoi<

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Antonio Amato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Capunzo Raffaele.