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La formazione del Governo

Governo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri; i ministri rispondono collegialmente per gli atti del Consiglio dei ministri e individualmente per gli atti dei loro ministeri.

La formazione del Governo nelle democrazie pluraliste può avvenire secondo modalità diverse riconducibili a due tipi:

  1. le democrazie mediate, in cui sono i partiti, dopo le elezioni, i reali detentori del potere di decidere struttura e programma del Governo;
  2. le democrazie immediate, in cui esiste la sostanziale investitura popolare diretta del capo del Governo (Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Presidente, ecc.); esse si differenziano a seconda del diverso ruolo riconosciuto ai partiti politici.

Dopo l'apertura della crisi di Governo (o dopo le elezioni), il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni, non previste dal testo costituzionale, con cui si apre il

procedimento di formazione del Governo. Il Capo dello Stato incontra i presidenti dei gruppi parlamentari, che si fanno accompagnare dagli esponenti più significativi dei rispettivi partiti, cioè i segretari dei partiti politici; egli consulta anche, più per una ragione di rispetto formale che per avere indicazioni utili, i Presidenti delle due Camere e gli ex-Presidenti della Repubblica, nonché tutte le altre personalità che ritenga utile sentire per venire a conoscenza delle posizioni dei partiti per la formazione del Governo. Fino a quando la forma di governo si è caratterizzata per la formazione post-elettorale delle coalizioni, la composizione personale del Governo ed il suo programma rientravano nel processo di contrattazione politica svolto dai partiti, che sfociavano negli accordi di coalizione. Perciò il Presidente della Repubblica, attraverso le consultazioni, poteva venire a conoscenza dei contenuti del processo, al fine di scegliere.un soggetto ritenuto dai partiti idoneo a continuare lamediazione necessaria per i programmi del nuovo Governo. L'incarico è conferito oralmente dal presidente della Repubblica e di regola, viene accettato con "riserva", che viene "sciolta" solo dopo che l'incaricato ha svolto con successo la sua attività. Questa consiste nell'individuazione della lista dei ministri da proporre al Capo dello Stato per la nomina e del programma di governo, i cui contenuti siano tali da avere il consenso dei partiti dellacoalizione e l'investitura fiduciaria da parte del Parlamento. 2.4.2 La lista dei ministri, la nomina e il giuramento Esaurita l'attività dell'incaricato e formata la lista dei ministri, il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, i ministri. Dopo la nomina, entro un breve lasso di tempo (di regola meno di 24 ore), il Presidente

delConsiglio ed i ministri, ai sensi dell’art. 93 Cost., prestano giuramento nelle mani del Presidentedella Repubblica. “Con il giuramento il Governo è immesso nell’esercizio delle sue funzioni” eperciò termina il procedimento della sua formazione. Il primo atto formale del nuovo Presidente delConsiglio dei ministri consiste nel controfirmare i decreti di nomina di se stesso e dei ministri.Perciò il procedimento di formazione del Governo è collegato al successivo procedimento divotazione della fiducia parlamentare.Il Governo è nella pienezza dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto il voto di fiducia da entrambe leCamere. Entro 10 giorni dal giuramento il Governo deve infatti presentarsi alle Camere (art. 94.3Cost.): il Presidente del Consiglio dei ministri espone il programma di governo, approvato dalconsiglio dei ministri. In ciascuna Camera i parlamentari di maggioranza presentano una mozionedi fiducia, motivata e votata per

appello nominale, e quindi la fiducia si intende accordata se lamozione è approvata in entrambe le Camere (a tal fine è sufficiente la maggioranza relativa).

2.5 I rapporti tra gli organi del Governo

Per garantire l'unità e l'omogeneità del Governo, la Costituzione fa leva sulla competenza collegiale del Consiglio dei ministri a determinare la politica generale del Governo (principio collegiale) e sulla competenza del Presidente del consiglio a dirigere tale politica e a mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri (principio monocratico). Il pericolo da evitare è che i singoli ministri operino ciascuno indipendentemente dagli altri, per promuovere gli interessi della propria parte politica. E proprio principio collegiale e principio monocratico servono a contrastare gli eccessi di autonomia dei ministri, che poterebbero minacciare l'unità.

La politica del Governo. Il coordinamento di cui parla l'art. 95 Cost. è l'attività diretta a mantenere l'unità di azione del Governo, assicurando che le iniziative politiche e amministrative dei singoli ministri siano attuazione dell'indirizzo generale del Governo, o quanto meno siano con esso compatibili. I due principi da soli non bastano, è infatti necessario che ci siano gli strumenti giuridici che consentono ai due principi di contenere tali eccessi.

Gli strumenti che si ricavano dalla Costituzione sono:

  1. il potere del Presidente del Consiglio di proporre al Capo dello Stato la lista dei ministri da nominare;
  2. il potere di indirizzare direttive politiche e amministrative ai ministri, in attuazione della politica generale del Governo, lasciando un margine all'autonomia dei ministri;
  3. la competenza del Consiglio dei ministri a deliberare su questioni che riguardano la politica generale del Governo, cioè l'indirizzo.
generale che intende seguire. Perciò i ministri sono "delegati" dei rispettivi partiti all'interno del Governo. Peraltro, ove un ministro assuma comportamenti gravemente lesivi dell'unità dell'indirizzo politico, il Presidente del Consiglio non sembra disporre di efficaci strumenti con cui porre fine a tali comportamenti, anche se vi sono state molte dispute sull'esistenza di un potere di revoca del ministro, ma nessun Presidente del Consiglio ha ritenuto di poter impiegarla. Il Presidente del Consiglio Spadolini con comunicazione resa al Senato, 8 luglio 1982, ha ritenuto "necessario che si formi una prassi costituzionale tale per cui il Presidente del Consiglio possa proporre al Presidente della Repubblica la revoca dei ministri o dei sottosegretari inadempienti". Ma lo stesso Spadolini, quando durante il duo secondo Governo si trovò di fronte ad un grave conflitto tra il ministro del tesoro (democristiano) e quello delle

finanze (socialista), affermò che l'unico modo di risolverlo era l'allontanamento dei due ministri dal Governo, constatato però che ciò era impossibile, rassegnò le dimissioni, determinando la crisi dell'intero Governo.

In realtà l'ostacolo principale alla revoca del ministro, non è giuridico, bensì politico: o giuridicamente si potrebbe sostenere che il potere di revoca è implicito in quello di proporre la lista dei ministri da nominare; politicamente, però, in governi di coalizione non è possibile la revoca di ministri che siano espressione di qualche partito della coalizione, in quanto ciò provocherebbe la rottura degli accordi e la crisi di Governo.

2.6 L'unità dell'indirizzo politico e amministrativo nella legge 400/1988

Per mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo del Governo, oltre alle competenze ed ai poteri riconducibili alla Costituzione,

Ci sono altri strumenti previsti da fonti di livello subordinato alla Costituzione stessa. E dopo vari tentativi, solamente nel 1988 è stata approvata la legge 400, che ha razionalizzato gli strumenti di garanzia dell'unità politica e amministrativa di Governo, seguendo determinate direttrici, come:

  1. concentrazione delle decisioni relative alla politica generale del Governo nel Consiglio dei ministri;
  2. attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri relativi al funzionamento del Consiglio dei ministri; in particolare il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei ministri e ne forma l'ordine del giorno;
  3. attribuzione al Presidente del Consiglio di poteri strumentali sull'attività dei ministri; il Presidente del Consiglio:
    • può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti, sottoponendo le relative questioni al Consiglio dei ministri;
    • adotta le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni
delo Consiglio dei ministri, ovvero quelle relative alla direzione della politica generale del Governo; adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione; concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere e che impegnano la politica generale del Governo; può istituire particolari Comitati di ministri con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza o esprimere pareri su questioni da sottoporre al Consiglio dei ministri. 2.7 La Presidenza del Consiglio dei ministri Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente del Consiglio è aiutato da una struttura amministrativa di supporto, che è la Presidenza del Consiglio dei ministri. La legge 400/1988 ha previsto che gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio siano organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui

è preposto un segretariogenerale.

2.8 Gli organi governativi non necessari

La legge 400/1988 ha razionalizzato numerose figure di organi governativi non necessari:

  1. il Vice-presidente del Consiglio dei Ministri: è nominato fra i ministri e, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio di Ministri gli attribuisce le funzioni di supplente del Presidente, nel caso in cui questi sia assente o impedito;
  2. il Consiglio di Gabinetto: è un istituito dal Presidente del Consiglio per riunire i ministri che rappresentano le diverse componenti politiche delle coalizioni;
  3. i Comitati interministeriali: che possono essere di due tipi, quelli istituiti per legge, che hanno competenze a deliberare in via definitiva su determinati oggetti, adottando atti produttivi di effetti giuridici verso l’esterno, e quelli istituiti con decreto del Presidente del Consiglio, che hanno compiti provvisori per affrontare questioni definite, chiamate comitati di ministri.
  4. i Ministri
senza portafoglio: sono i ministri non preposti ad un ministero, i quali svolgono solo funzioni l
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Valentina97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof D'Aloia Antonio.