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La formazione del Governo
Governo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri; i ministri rispondono collegialmente per gli atti del Consiglio dei ministri e individualmente per gli atti dei loro ministeri.
La formazione del Governo nelle democrazie pluraliste può avvenire secondo modalità diverse riconducibili a due tipi:
- le democrazie mediate, in cui sono i partiti, dopo le elezioni, i reali detentori del potere di decidere struttura e programma del Governo;
- le democrazie immediate, in cui esiste la sostanziale investitura popolare diretta del capo del Governo (Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Presidente, ecc.); esse si differenziano a seconda del diverso ruolo riconosciuto ai partiti politici.
Dopo l'apertura della crisi di Governo (o dopo le elezioni), il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni, non previste dal testo costituzionale, con cui si apre il
procedimento di formazione del Governo. Il Capo dello Stato incontra i presidenti dei gruppi parlamentari, che si fanno accompagnare dagli esponenti più significativi dei rispettivi partiti, cioè i segretari dei partiti politici; egli consulta anche, più per una ragione di rispetto formale che per avere indicazioni utili, i Presidenti delle due Camere e gli ex-Presidenti della Repubblica, nonché tutte le altre personalità che ritenga utile sentire per venire a conoscenza delle posizioni dei partiti per la formazione del Governo. Fino a quando la forma di governo si è caratterizzata per la formazione post-elettorale delle coalizioni, la composizione personale del Governo ed il suo programma rientravano nel processo di contrattazione politica svolto dai partiti, che sfociavano negli accordi di coalizione. Perciò il Presidente della Repubblica, attraverso le consultazioni, poteva venire a conoscenza dei contenuti del processo, al fine di scegliere.un soggetto ritenuto dai partiti idoneo a continuare lamediazione necessaria per i programmi del nuovo Governo. L'incarico è conferito oralmente dal presidente della Repubblica e di regola, viene accettato con "riserva", che viene "sciolta" solo dopo che l'incaricato ha svolto con successo la sua attività. Questa consiste nell'individuazione della lista dei ministri da proporre al Capo dello Stato per la nomina e del programma di governo, i cui contenuti siano tali da avere il consenso dei partiti dellacoalizione e l'investitura fiduciaria da parte del Parlamento. 2.4.2 La lista dei ministri, la nomina e il giuramento Esaurita l'attività dell'incaricato e formata la lista dei ministri, il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, i ministri. Dopo la nomina, entro un breve lasso di tempo (di regola meno di 24 ore), il PresidentedelConsiglio ed i ministri, ai sensi dell’art. 93 Cost., prestano giuramento nelle mani del Presidentedella Repubblica. “Con il giuramento il Governo è immesso nell’esercizio delle sue funzioni” eperciò termina il procedimento della sua formazione. Il primo atto formale del nuovo Presidente delConsiglio dei ministri consiste nel controfirmare i decreti di nomina di se stesso e dei ministri.Perciò il procedimento di formazione del Governo è collegato al successivo procedimento divotazione della fiducia parlamentare.Il Governo è nella pienezza dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto il voto di fiducia da entrambe leCamere. Entro 10 giorni dal giuramento il Governo deve infatti presentarsi alle Camere (art. 94.3Cost.): il Presidente del Consiglio dei ministri espone il programma di governo, approvato dalconsiglio dei ministri. In ciascuna Camera i parlamentari di maggioranza presentano una mozionedi fiducia, motivata e votata per
appello nominale, e quindi la fiducia si intende accordata se lamozione è approvata in entrambe le Camere (a tal fine è sufficiente la maggioranza relativa).
2.5 I rapporti tra gli organi del Governo
Per garantire l'unità e l'omogeneità del Governo, la Costituzione fa leva sulla competenza collegiale del Consiglio dei ministri a determinare la politica generale del Governo (principio collegiale) e sulla competenza del Presidente del consiglio a dirigere tale politica e a mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri (principio monocratico). Il pericolo da evitare è che i singoli ministri operino ciascuno indipendentemente dagli altri, per promuovere gli interessi della propria parte politica. E proprio principio collegiale e principio monocratico servono a contrastare gli eccessi di autonomia dei ministri, che poterebbero minacciare l'unità.
La politica del Governo. Il coordinamento di cui parla l'art. 95 Cost. è l'attività diretta a mantenere l'unità di azione del Governo, assicurando che le iniziative politiche e amministrative dei singoli ministri siano attuazione dell'indirizzo generale del Governo, o quanto meno siano con esso compatibili. I due principi da soli non bastano, è infatti necessario che ci siano gli strumenti giuridici che consentono ai due principi di contenere tali eccessi.
Gli strumenti che si ricavano dalla Costituzione sono:
- il potere del Presidente del Consiglio di proporre al Capo dello Stato la lista dei ministri da nominare;
- il potere di indirizzare direttive politiche e amministrative ai ministri, in attuazione della politica generale del Governo, lasciando un margine all'autonomia dei ministri;
- la competenza del Consiglio dei ministri a deliberare su questioni che riguardano la politica generale del Governo, cioè l'indirizzo.
finanze (socialista), affermò che l'unico modo di risolverlo era l'allontanamento dei due ministri dal Governo, constatato però che ciò era impossibile, rassegnò le dimissioni, determinando la crisi dell'intero Governo.
In realtà l'ostacolo principale alla revoca del ministro, non è giuridico, bensì politico: o giuridicamente si potrebbe sostenere che il potere di revoca è implicito in quello di proporre la lista dei ministri da nominare; politicamente, però, in governi di coalizione non è possibile la revoca di ministri che siano espressione di qualche partito della coalizione, in quanto ciò provocherebbe la rottura degli accordi e la crisi di Governo.
2.6 L'unità dell'indirizzo politico e amministrativo nella legge 400/1988
Per mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo del Governo, oltre alle competenze ed ai poteri riconducibili alla Costituzione,
Ci sono altri strumenti previsti da fonti di livello subordinato alla Costituzione stessa. E dopo vari tentativi, solamente nel 1988 è stata approvata la legge 400, che ha razionalizzato gli strumenti di garanzia dell'unità politica e amministrativa di Governo, seguendo determinate direttrici, come:
- concentrazione delle decisioni relative alla politica generale del Governo nel Consiglio dei ministri;
- attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri relativi al funzionamento del Consiglio dei ministri; in particolare il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei ministri e ne forma l'ordine del giorno;
- attribuzione al Presidente del Consiglio di poteri strumentali sull'attività dei ministri; il Presidente del Consiglio:
- può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti, sottoponendo le relative questioni al Consiglio dei ministri;
- adotta le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni
è preposto un segretariogenerale.
2.8 Gli organi governativi non necessari
La legge 400/1988 ha razionalizzato numerose figure di organi governativi non necessari:
- il Vice-presidente del Consiglio dei Ministri: è nominato fra i ministri e, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio di Ministri gli attribuisce le funzioni di supplente del Presidente, nel caso in cui questi sia assente o impedito;
- il Consiglio di Gabinetto: è un istituito dal Presidente del Consiglio per riunire i ministri che rappresentano le diverse componenti politiche delle coalizioni;
- i Comitati interministeriali: che possono essere di due tipi, quelli istituiti per legge, che hanno competenze a deliberare in via definitiva su determinati oggetti, adottando atti produttivi di effetti giuridici verso l’esterno, e quelli istituiti con decreto del Presidente del Consiglio, che hanno compiti provvisori per affrontare questioni definite, chiamate comitati di ministri.
- i Ministri