Riassunti del Libro Bin-Pitruzzella svolti da Francesca D’Alterio
Diritto Costituzionale
Cos’è il diritto ?
Il termine diritto viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati
diversi :
In senso soggettivo : indica una Pretesa ( è mio diritto o ho il diritto di ).
In senso oggettivo : indica un insieme di norme giuridiche , ossia un ordinamento giuridico.
(Diritto civile , diritto tedesco … )
Ogni comportamento umano è giudicato secondo regole. Il diritto è l’insieme di norme poste dallo
Stato , e fornite della sua sanzione , la coercizione .
Nome giuridiche e Norme sociali
Norme Sociali : è il diritto posto dalle istituzioni sociali, dalla famiglia alle associazioni,
ecc. e vengono chiamate norme sociali , sanzionate con sanzioni sociali che culminano con
l’espulsione dal gruppo. Fenomeni pre-o paragiuridici.
Norme Giuridiche : Diritto vero , quello dello Stato , fatto “ di vere “ norme giuridiche , il
cui rispetto è garantito dal ricorso della “ Forza pubblica “ .
Cap. I: Lo Stato
1. Il potere politico
Definizioni
Il potere politico è quella specie di potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la
propria volontà ricorrendo alla forza legittima. E’ frequente che in un determinato gruppo di
individui, alcuni riescano a far prevalere le loro preferenze e quindi la loro volontà, anche quando
gli altri abbiano preferenze differenti, e si dice che essi esercitino il potere sociale, che è la capacità
di influenzare il comportamento di altri individui. Per distinguere un tipo di potere sociale dall’altro
è il mezzo attraverso cui si esercita questa azione di influenza sul comportamento altrui. A seconda
del tipo di mezzo o risorsa impiegata per esercitare tale azione di influenza sono stati distinti tre tipi
diversi di potere sociale:
1) Il potere economico si avvale del possesso di certi beni, necessari o percepiti come tali in una
relazione di scarsità, per indurre coloro che non li posseggono a seguire una determinata
condotta.
Il potere ideologico è quello che si avvale di certe forme di sapere, di conoscenze, di dottrine
2) filosofiche o religiose per esercitare un’azione di influenza sui membri di un gruppo
inducendoli a compiere o all’astenersi dal compiere certe azioni. E’ il potere detenuto da
intellettuali, sacerdoti, scienziati.
3) Il potere politico è quello che per imporre la propria volontà può ricorrere come ultima risorsa
alla forza, alla coercizione. Lo Stato incarna la figura tipica di potere politico, per fare rispettare
le sue leggi può ricorrere ai suoi apparti repressivi, per esempio può anche privare chi viola la
legge della libertà, attraverso la detenzione. Nelle società antiche, non esisteva la separazione
fra le tre specie di potere, che ricadevano in capo ai medesimi soggetti; solamente con l’era
moderna, grazie a Montesquie, si realizza un processo di affermazione dell’autonomia del
potere politico.
1.2 La legittimazione
Per qualificare il potere politico, però, il riferimento all’uso della forza è necessario ma non
sufficiente. Normalmente si obbedisce al comando di chi detiene il potere politico perché si ritiene
che sia moralmente obbligatorio obbedire a quel comando in quanto chi lo ha adottato è moralmente
autorizzato a farlo. L’uso della forza è sempre una risorsa estrema. Il potere politico quindi non si
basa solamente sulla forza ma ha anche un principio di giustificazione dello stesso, che si chiama
legittimazione.
Nella nostra cultura il potere politico deve porsi il problema della legittimità. Ad esso è riservato il
monopolio della forza, perché serve ad evitare le prevaricazioni dei soggetti più forti a danno
dell’autonomia degli altri individui. Per evitare che ciò accada di adottano una serie di principi e
regole giuridiche, come il principio di legalità, la separazione dei poteri, le diverse libertà
costituzionali, con cui il potere politico viene limitato. “Stato di diritto” è il nome che viene
usualmente dato ai sistemi politici in cui questi mezzi vengono impiegati.
Perché il potere sia legittimo, deve essere legittimato dal libero consenso popolare, espresso tramite
le elezioni e attraverso i tanti strumenti con cui il popolo può esercitare la sua sovranità. Il diritto
costituzionale da una parte ha dovuto predisporre i mezzi giuridici ed istituzionali affinché il potere
politico derivasse dal popolo sovrano, evitando che finisse prigioniero del conflitti tra gli
innumerevoli interessi sociali; dall’altra parte, ha dovuto escogitare nuove tecniche istituzionali per
evitare il pericolo che il consenso popolare legittimasse un nuovo assolutismo: la tirannia della
maggioranza.
Il sociologo tedesco Max Weber , in rapporto alle diverse ragioni che inducono all’obbedienza , ha
individuato 3 differenti tipi di potere legittimo :
Potere tradizionale : si basa sulla credenza del carattere sacro delle tradizioni
Potere carismatico : basata sulla dedizione straordinaria al valore esemplare o alla forza
eroica o al carattere sacro di una persona e degli ordinamenti che questa ha creato .
Potere legale-razionale : si basa sulla credenza nel diritto di comando di coloro che
ottengono la titolarità del potere sulla base di procedure legali ed esercitano il potere
medesimo con l’osservanza dei limiti stabiliti dal diritto.
Nel XX secolo la Legittimazione di tipo legale-razioanle è divenuta insufficiente perché il potere sia
legittimo, deve essere legittimato dal libero consenso del popolo , con gli strumenti a disposizione
con cui il popolo può esercitare la sua sovranità.
2. Lo Stato
2.1Definizione
“Stato” è il nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che
esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato
amministrativo. La spinta alla concentrazione del potere politico nello Stato è nata come reazione
alla dispersione del potere politico tipica del sistema feudale, la cui base era costituita dal
rapporto vassallo/signore; i rapporti di potere erano dunque di carattere personale e privato e c’era
coincidenza tra proprietà privatistica del feudo e potere di comando sugli individui che a quel feudo
erano collegati. Inoltre un altro elemento accentuava il policentrismo dell’organizzazione sociale e
politica, la società non era composta da individui, bensì da comunità minori tra loro variamente
combinate. Ne derivavano due implicazioni: esisteva una molteplicità di sistemi giuridici, uno per
ciascuna comunità, e poiché un soggetto poteva appartenere a diverse comunità
contemporaneamente, era sottoposto a più sistemi giuridici, con problemi di sovrapposizione, di
confusione e di conflitto. La dispersione del potere ed il grande scisma religioso che sconvolse la
cristianità dal 1378 al 1417 furono i principali propellenti delle guerre civili e di religione che
travolsero l’Europa tra il ‘500 e il ‘700: l’affermazione dello Stato moderno, con la concentrazione
di forza legittima, rispondeva al bisogno di assicurare un ordine sociale dopo secoli di insicurezza.
Lo Stato si afferma in Europa tra il XV e il XVII secolo.
Lo Stato moderno presenta due caratteristiche principali:
1. la concentrazione del potere di comando legittimo in un determinato territorio è in capo ad
un’unica autorità;
2. la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.
Caratteristiche della Stato Moderno :
Stato di diritto : poiché si afferma la centralità della legge , essa può essere scritta o
tramandata per tradizione orale , domina su uomini e non viceversa .
Stato costituzionale : uno stato è retto da una costituzione che oltre a definire
l’organizzazione sancisce e garantisce i diritti inviolabili del cittadino e fissando condizioni
e limiti invalicabili al poteri dello stato stesso .
Stato rappresentativo : poiché si basa sul principio di rappresentanza del cittadino da parte
di vari organi quali i partiti politici .
2.2 Sovranità
Molti scienziati della politica dicono che lo Stato moderno è un apparato centralizzato stabile che ha
il monopolio della forza legittima in un determinato territorio: il concetto giuridico utilizzato è
quello di sovranità.
Essa si divide in:
- sovranità interna: che consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio;
- sovranità esterna : che consiste nell’indipendenza dello Stato rispetto ad un qualsiasi altro Stato.
Dopo l’affermazione dello Stato moderno, la storia politica europea ha posto la grande questione di
chi fosse nello Stato il titolare ultimo della sovranità, cioè si è posti la questione di “chi” esercitasse
effettivamente il potere sovrano. Il campo è stato conteso da tre teorie:
Teoria della sovranità della persona giuridica: sviluppata soprattutto dai giuristi tedeschi e
italiani fra la fine dell’ ‘800 ed i primi decenni del ‘900, che configurarono lo Stato come una
persona giuridica, cioè come vero e proprio soggetto di diritto, titolare della sovranità. Questa tesi
poteva adempiere due funzioni: da una parte serviva a dare una legittimazione di carattere
“oggettivo” allo Stato, un ente astratto slegato dalle persona fisiche che lo governavano; dall’altra
parte poteva risolvere il conflitto tra due diversi principi politici, quello monarchico e quello
popolare, infatti secondo l’interpretazione prevalente dello Statuto Albertino (la
Costituzione piemontese del 1848) il sovrano non era né il re e né il popolo, bensì lo Stato come
medesimo personificato.
Teoria della sovranità della nazione: fu introdotta dal costituzionalismo francese dopo la
rivoluzione del 1789. L’ordine che precedeva la rivoluzione francese era quello di Stato
assoluto, fondato sulla identificazione tra lo Stato e la persona del Re, infatti questo era il significato
del famoso motto, che la tradizione imputava a Luigi XIV: “lo Stato sono io”.
Con l’ordine politico nato con la rivoluzione francese, cessa l’identificazione dello Stato con la
persona del Re, al cui posto viene collocata l’entità collettiva della “Nazione”, a cui si
appartiene perché accomunati da valori, ideali, legami di sangue e tradizioni comuni. La sovranità
nazionale è sorta con due funzioni precise: in primo luogo era diretta contro la sovranità del Re, in
secondo la Nazione era una collettività omogenea che metteva fine all’antica divisione del Paese in
ordini e ceti sociali, al loro posto subentravano i singoli cittadini eguali, ovvero gli individui nella
loro singolarità.
Teoria della sovranità popolare: sviluppata da J.J. Rousseau (1712 – 1778), il quale faceva
coincidere la sovranità con la “volontà generale” del popolo, ossia dell’insieme dei cittadini
considerati come un ente collettivo. In seguito al Costituzionalismo del ‘900, vi sono state alcune
tendenze che hanno messo in crisi le tradizionali teorie sulla sovranità: da una parte vi è stata
l’affermazione del principio della sovranità popolare, infatti la Costituzione Italiana
afferma, all’art. 1 comm. 2, che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione”; dall’altra parte si è affermato che la sovranità popolare abbia perduto
quel carattere di assolutezza che aveva nel secolo precedente, cioè si è concorsi a limitare la
sovranità, attraverso tre aspetti:
1. la sovranità popolare non si esercita direttamente, ma viene inserita in un sistema
rappresentativo basato su suffragio universale, il consenso popolare diventa la condizione
preminente di legittimazione dello Stato;
2. la diffusione di Costituzioni rigide che hanno un’efficacia superiore alla legge e possono
essere modificate solamente attraverso procedure molto complesse, la cui preminenza è
garantita dall’opera di una Corte costituzionale;
l’affermazione di organizzazioni internazionali: il processo è stato avviato con la nascita
3. dell’ONU il 26 giugno 1945, a San Francisco, e con la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Vi
è stata poi la creazione in Europa di Organizzazioni sovranazionali, come la Comunità
economica europea (CEE), la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e la
Comunità europea per l’energia atomica, tutte e tre riunite, a partire dal Trattato di
Maastricht del ’92, nella Comunità Europea.
I poteri che tradizionalmente definivano il nucleo della sovranità sono stati trasferiti a
organizzazioni sovranazionali, poiché gli Stati membri hanno trasferito a tali
organizzazioni poteri, attribuendo loro sia la competenza a produrre norme giuridiche,
nonché il potere di adottare, in certi campi, decisioni prima riservate agli Stati. Va
comunque precisato che tali organizzazioni sovranazionali non possono sostituirsi
integralmente allo Stato (una sentenza della Corte costituzionale tedesca dl 1993 ha
affermato che debbano comunque rimanere al Parlamento tedesco funzioni di valore
sostanziale).
La sovranità è esercitata su un determinato territorio, la cui precisa delimitazione è condizione
essenziale per garantire allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare agli Stati
l’indipendenza reciproca. Il territorio è coessenziale allo Stato, ma occorre aggiungere che oggi
questo rapporto non è più così intenso. Ciò è particolarmente evidente se si pensa al mercato unico
europeo, lo Stato ha perduto il potere di trattenere entro i propri confini alcuni fattori produttivi o di
impedire ed ostacolare l’ingresso ai beni prodotti in un altro paese: tra gli Stati membri dell’Unione
si è creato uno spazio senza frontiere interne, ispirato al principio di un’economia di mercato aperta
e in libera concorrenza.
2.3 Territorio
La sovranità è esercitata dallo Stato su un determinato territorio, infatti il diritto internazionale,
afferma che debba essere esercitata in un determinato ambito spaziale. La precisa delimitazione del
territorio è condizione essenziale per garantire allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare
agli Stai l’indipendenza reciproca. Oggi, pertanto, tutta la terraferma, ad eccezione dell’Antartide, è
divisa tra Stati, e il diritto internazionale si è impegnato a redigere un corpo di regole che servono a
delimitare l’esatto ambito territoriale di ciascuno Stato.
Secondo queste regole il territorio è costituito:
1. dalla terraferma;
dalle acque interne comprese entro i confini;
2. dal mare territoriale ;
3. dalla piattaforma continentale ;
4.
5. dallo spazio atmosferico sovrastante;
da navi e aeromobile battenti bandiera dello Stato quando si trovano in spazi non soggetti
6. alla sovranità di alcuno Stato;
7. dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero.
1. La terraferma: è la porzione di territorio determinata da confini, che possono essere
naturali (nel caso in cui coincidano con fiumi o catene montuose) o artificiali. Di regola i
confini sono delineati da Trattati internazionali.
2. Mare territoriale: è quella fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità
dello Stato. Secondo un criterio tradizionale, esso si estendeva fino al punto in cui lo Stato
poteva materialmente esercitare la sua forza.
Poiché la gittata massima dei cannoni era di tre miglia, questa lunghezza fu per lungo tempo
l’ambito di estensione del mare territoriale. Ovviamente con lo sviluppo della moderna
tecnologia bellica, il suddetto criterio è stato superato, e oggi quasi tutti gli Stati fissano
come massima estensione le 12 miglia marine, adeguandosi all’ultima convenzione
internazionale in materia, quella di Montego Bay (Giamaica) del 10 dicembre del 1982 sul
diritto del mare. Tale limite è riconosciuto dall’Italia, come prescrive l’art. 2 del codice
della navigazione.
3. Piattaforma continentale: è costituita dal cosiddetto zoccolo continentale, e cioè da quella
parte del fondo marino di profondità costante che circonda le terre emerse prima che la costa
sprofondi negli abissi marini. La regola è che gli Stati possono riservare a sé la
utilizzazione esclusiva delle risorse naturali estraibili dalla piattaforma continentale,
purché sia assicurata la libertà delle acque.
2.4 Cittadinanza
La cittadinanza è uno status a cui la Costituzione collega una serie di diritti e doveri, ed è
condizione per l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo. L’art.
22 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici.
Ma i modi in cui la cittadinanza può essere acquistata, perduta e riacquistata sono disciplinati dalla
legge 91/1992.
La cittadinanza italiana viene acquistata:
A. con la nascita per:
ius sanguinis: ossia acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o madre in
possesso della cittadinanza italiana;
ius soli: ossia acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
(cioè privi di qualunque cittadinanza), o che, nato in Italia da cittadini stranieri, non ottenga
la cittadinanza dei genitori sulla base delle leggi degli Stati cui questi appartengono;
B. lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalment
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