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Il criterio della specialità
Criterio della specialità o della lex specialis in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva. La preferenza per la norma speciale non si esprime con riferimento all'efficacia della norma, né con riferimento alla sua validità. Le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide: l'interprete opera solo una scelta circa quale norma deve essere applicata; l'altra norma è semplicemente non applicata.
Effetti dell'applicazione del criterio di specialità
La deroga è l'effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale.
Abrogazione: Criterio cronologico
Annullamento: Criterio gerarchico
Deroga: Criterio di specialità
Fisiologia: Opera ex nunc
Patologia: Opera ex tunc
Complessità: Opera ex nunc
Effetti: inter...
partes Effetti: erga omnes Effetti: inter partes(sempre)Erga omnes (se Erga omnes (seespressa) espressa)IL CRITERIO DELLA COMPETENZADEFINIZIONI 32Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.Criterio della competenza prevale la fonte competente: ad unadata fonte è riservata la disciplina di una certa materia; due fonti siripartiscono la competenza su di una stessa materia; fonti atipichee fonti rinforzate; la violazione del criterio determina l'annullamentodella fonte incompetente.
RISERVE DI LEGGE E PRINCIPIO DI LEGALITA'DEFINIZIONIRiserva di legge è lo strumento con cui la Costituzione regola ilconcorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia.Principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sonotenuti ad agire secondo la legge. Si distinguono due concetti dilegalità:a) principio di legalità formale che richiede soltanto chel'esercizio del potere pubblico si basi su una previa norma diattribuzione della
competenza;
b) principio di legalità sostanziale che richiede invece che l'esercizio del potere pubblico sia limitato e diretto da specifiche norme di legge, tali da restringere la discrezionalità dell'autorità agente.
TIPOLOGIE
Una prima distinzione è tra riserve di legge e riserve ad altri atti. Le riserve a favore di atti diversi dalla legge sono rare: si tratta di riserve a favore della legge costituzionale e di quelle a favore dei regolamenti parlamentari. All'interno delle riserve di legge, occorre distinguere tra le riserve alla legge formale ordinaria e le riserve alle fonti primarie:
a) riserva di legge formale ordinaria impone che sulla materia intervenga il solo atto legislativo prodotto attraverso il procedimento parlamentare;
b) riserve alle fonti primarie prescrivono che la materia possa essere disciplinata dalla legge ordinaria, escludendo o limitando l'intervento di fonti secondarie, cioè dei
regolamentiamministrativi. All'interno delle riserve alle fonti primarie si può distinguere tra:
- riserva assoluta: esclude qualsiasi intervento delle fonti sub-legislative dalla disciplina della materia, che sarà quindi regolata interamente dalle fonti primarie;
- riserva di legge relativa: non esclude che alla disciplina della materia concorra anche il regolamento amministrativo, ma richiede che la legge disciplini preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve attenersi;
- riserve rinforzate: sono un meccanismo con cui la Costituzione non si limita a riservare la disciplina della materia alla legge, ma pone ulteriori vincoli al legislatore.
Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella. riserve rinforzate sono un meccanismo con cui la Costituzione non si limita a riservare la disciplina della materia alla legge, ma pone ulteriori vincoli al legislatore.
CAP. IX: LE FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO - STATO COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
La Costituzione della Repubblica italiana del 1948 rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano. È una Costituzione rigida e predispone un particolare
Il procedimento di formazione della legge costituzionale è una variazione del procedimento legislativo ordinario. Mentre il procedimento ordinario prevede una sola deliberazione di ciascuna Camera sullo stesso testo, seguita dalla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; il procedimento per le leggi costituzionali prevede due deliberazioni successive da parte di ciascuna Camera. La prima deliberazione è a maggioranza relativa (basta che i sì superino i no). La seconda votazione può essere effettuata solo dopo che sia trascorso l'intervallo di tre mesi dalla prima.
La legge formale ordinaria è l'atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica.
Atti con forza di legge sono invece atti normativi che non sono prodotti dalla deliberazione delle Camere e promulgati dal Presidente della Repubblica, ma sono equiparate alla legge formale ordinaria.
Perché comunque il Parlamento partecipa alla loro formazione. Gli atti con forza di legge sono:
- decreto legge;
- decreto legislativo;
- decreto del governo in caso di guerra;
- decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali.
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Per quanto riguarda il procedimento di formazione di una legge ordinaria, c'è un iter scandito da tre fasi: iniziativa legislativa; deliberazione legislativa delle due Camere e promulgazione.
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA
Iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una Camera; esso deve essere presentato in articoli e corredato da una relazione che ne illustra lo scopo e le caratteristiche.
DELIBERAZIONE LEGISLATIVA DELLE CAMERE
L'art.72 Cost. vieta che un progetto di legge sia discusso direttamente dalla Camera: prima deve essere esaminato dalla commissione permanente competente per materia. Ma la commissione e l'assemblea svolgono funzioni
diverse a seconda del procedimento che viene adottato per l'approvazione della legge ordinaria:
procedimento ordinario per commissione referente la»commissione analizza e discute il progetto, può arrestare il procedimento o trasmetterlo all'aula. Nomina quindi un relatore e redige una o più relazioni che accompagnano il progetto. In aula la discussione procede per tre letture. La prima lettura è introdotta dai relatori e consiste nella discussione generale; la seconda lettura è rivolta alla discussione dei singoli articoli, degli eventuali emendamenti e alla valutazione del testo definitivo di ogni articolo; la terza lettura consiste nell'approvazione finale dell'intero testo della legge;
commissione in sede deliberante la commissione assorbe»tutte le fasi del procedimento di approvazione, sostituendo all'aula; quindi il progetto è approvato definitivamente dalla commissione. Ma ci sono delle garanzie: alcune materie sono escluse dal
procedimento per commissione deliberante; inoltre è possibile interrompere l'iter della commissione deliberante e portare il progetto in aula se lo richiedono 1/10 dei componenti della Camera o il Governo o 1/5 dei componenti della commissione;
commissione in sede redigente sgrava l'assemblea della discussione e dell'approvazione degli emendamenti, decentrandole in commissione e riservando all'aula l'approvazione finale.
PROMULGAZIONE
Conclusa la fase dell'approvazione, la legge è perfetta, ma non ancora efficace. L'efficacia è data della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. È il Governo che deve trasmettere la legge al Presidente della Repubblica il quale svolge un controllo formale e sostanziale: ha infatti il potere di rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato.
LEGGI RINFORZATE E FONTI ATIPICHE
Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.
DEFINIZIONI
Attraverso il meccanismo della riserva di legge rinforzata,
La Costituzione ha frantumato la categoria della legge ordinaria e ha creato alcune figure di leggi che si discostano dal "tipo". In alcuni casi ha previsto che per disciplinare una determinata materia bisogni seguire procedimenti particolari di formazione della legge più complessi di quello ordinario (c.d. leggi rinforzate); in altri casi ha previsto che una determinata legge abbia una collocazione particolare nel sistema delle fonti, non avendo esattamente la stessa forza attiva o passiva delle leggi ordinarie (c.d. leggi atipiche).
LEGGI RINFORZATE
Per lo più le leggi "rinforzate" sono tali non perché sia rafforzato il procedimento parlamentare prescritto per la loro formazione, ma perché è reso più complesso dell'ordinario il procedimento di formazione del progetto di legge. Di regola è il Governo che deve svolgere la fase di acquisizione del consenso degli interessati prima di formalizzare il proprio disegno di legge. I
procedimentirinforzati sono procedimenti specializzati per produrre leggianch'esse specializzate.
FONTI ATIPICHE
Fonti atipiche sono quegli atti che, pur avendo la stessa forma della legge, hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti per quanto riguarda la forza. Sono ipotesi eterogenee, ma due sono le principali:
sono atipiche perché dotate di una forza passiva potenziata;
sono atipiche anche le c.d. leggi meramente formali.
LEGGE DI DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO
Legge di delega è la legge con cui le Camere possono attribuire al Governo il proprio potere legislativo.
Decreto legislativo (decreto delegato) è l'atto con forza di legge emanato dal Governo in esercizio della delega conferita dalla legge.
IL DECRETO DEL LEGISLATIVO DELEGATO
Il potere esecutivo esercita le proprie funzioni attraverso la forma di decreto. Quanto ai decreti delegati essi seguono questo procedimento: Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella.proposta del
ministro/i competente/i;
delibera del Consiglio dei ministri;
eventuali adempimenti ulteriori, se prescritti dalla legge di delega o ex art. 14.4 L. 400/1988;
eventuale deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri;
emanazione da parte del Presidente della Repubblica.
DECRETO-LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE
DEFINIZIONI
Decreto-legge è un atto con forza di legge che il Governo può adottare "in casi straordinari di necessità ed urgenza"; entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti